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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5006/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 5/4/1948 in Castiglione Di Sicilia, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tornali Maria Rita;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1 La Sig.ra Parte_1
é attualmente portatrice delle seguenti infermità: “BPCO in O2 terapia (12 ore al
[...] giorno) in paziente osteoporotica con deficit statico-dinamico a media incidenza funzionale, diabete NID in terapia con ipoglicemizzanti orali, valvulopatia mitroaortica, vasculopatia cerebrale cronica, incontinenza urinaria”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, la paziente, oltre ad essere totalmente inabile, si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita così comne già indicato dalla Commissione Medica a seguito della seduta del 29.05.2024”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della
Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento alla corresponsione Pt_1 dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell' A.T.P. obbligatorio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “si può affermare che la Sig.ra sia in atto affetta da: Parte_1
“Grave deficit deambulatorio in spondiloartrosi diffusa con discopatie degenerative vertebrali in pregresso intervento di stabilizzazione. Cardiopatia ipertensiva e stenosi aortica in broncopatia cronica ed insufficienza respiratoria in O2 terapia. Diabete mellito tipo II NID.
Incontinenza sfinterica urinaria.”. Nel complesso le patologie da cui risulta affetta la ricorrente configurano complessivamente un'invalidità grave al 100% (cento per cento) con un quadro patologico invalidante che la rende impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua. Accertata la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento bisogna adesso valutare quale ne sia la decorrenza. Valutando cronologicamente le condizioni cliniche dell'istante si ha che, all'epoca della domanda amministrativa, il quadro clinico presentato integrasse gli estremi per poter essere giudicata invalido grave, ma non si mettono in evidenza elementi che documentino incapacità dell'istante ad autogestirsi a quell'epoca né all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo. Le condizioni cliniche rimangono invariate fino all'epoca dell'attuale consulenza tecnica epoca in cui si rilevava un aggravamento delle patologie precedentemente sofferte.
Per i motivi anzidetti, a parere di questo CTU si ritiene quindi, la sig.ra Parte_1 meritevole di indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico CP_ dell'
Catania, 11/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5006/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 5/4/1948 in Castiglione Di Sicilia, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tornali Maria Rita;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1 La Sig.ra Parte_1
é attualmente portatrice delle seguenti infermità: “BPCO in O2 terapia (12 ore al
[...] giorno) in paziente osteoporotica con deficit statico-dinamico a media incidenza funzionale, diabete NID in terapia con ipoglicemizzanti orali, valvulopatia mitroaortica, vasculopatia cerebrale cronica, incontinenza urinaria”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, la paziente, oltre ad essere totalmente inabile, si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita così comne già indicato dalla Commissione Medica a seguito della seduta del 29.05.2024”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della
Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento alla corresponsione Pt_1 dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell' A.T.P. obbligatorio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “si può affermare che la Sig.ra sia in atto affetta da: Parte_1
“Grave deficit deambulatorio in spondiloartrosi diffusa con discopatie degenerative vertebrali in pregresso intervento di stabilizzazione. Cardiopatia ipertensiva e stenosi aortica in broncopatia cronica ed insufficienza respiratoria in O2 terapia. Diabete mellito tipo II NID.
Incontinenza sfinterica urinaria.”. Nel complesso le patologie da cui risulta affetta la ricorrente configurano complessivamente un'invalidità grave al 100% (cento per cento) con un quadro patologico invalidante che la rende impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua. Accertata la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento bisogna adesso valutare quale ne sia la decorrenza. Valutando cronologicamente le condizioni cliniche dell'istante si ha che, all'epoca della domanda amministrativa, il quadro clinico presentato integrasse gli estremi per poter essere giudicata invalido grave, ma non si mettono in evidenza elementi che documentino incapacità dell'istante ad autogestirsi a quell'epoca né all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo. Le condizioni cliniche rimangono invariate fino all'epoca dell'attuale consulenza tecnica epoca in cui si rilevava un aggravamento delle patologie precedentemente sofferte.
Per i motivi anzidetti, a parere di questo CTU si ritiene quindi, la sig.ra Parte_1 meritevole di indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico CP_ dell'
Catania, 11/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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