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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 182 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21709/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame VI EL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe a lui notificato il 05.01.2025 da MUNICIPIA s.p.a. per il
Comune di Napoli avente ad oggetto il mancato pagamento dell'Imu per l'anno
2019 per l'importo complessivo di € 3.411,00.
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito tributario ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita Municipia s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.04.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In merito alla sola doglianza proposta in ricorso, relativa alla prescrizione del credito
(rectius decadenza dal potere impositivo) si osserva che in materia deve applicarsi la sospensione prevista dall'art. 67 d. l. n.18/2020, ove si dispone la sospensione dei termini anche in tema di attività di riscossione degli enti impositori dall'08.03.2020 al 31.05.2020 (85 giorni) con conseguente sospensione dei termini per la riscossione come previsto dall'art. 12 comma 3 d.lgs. 159/2015 (cfr. Cass. ord. n. 1630/2025).
Risultando l'atto notificato in data 05.01.2025 il ricorso appare, quindi, infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente costituita che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 182 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21709/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame VI EL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe a lui notificato il 05.01.2025 da MUNICIPIA s.p.a. per il
Comune di Napoli avente ad oggetto il mancato pagamento dell'Imu per l'anno
2019 per l'importo complessivo di € 3.411,00.
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito tributario ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita Municipia s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.04.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In merito alla sola doglianza proposta in ricorso, relativa alla prescrizione del credito
(rectius decadenza dal potere impositivo) si osserva che in materia deve applicarsi la sospensione prevista dall'art. 67 d. l. n.18/2020, ove si dispone la sospensione dei termini anche in tema di attività di riscossione degli enti impositori dall'08.03.2020 al 31.05.2020 (85 giorni) con conseguente sospensione dei termini per la riscossione come previsto dall'art. 12 comma 3 d.lgs. 159/2015 (cfr. Cass. ord. n. 1630/2025).
Risultando l'atto notificato in data 05.01.2025 il ricorso appare, quindi, infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente costituita che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori se dovuti.