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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1376/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Manduca Parte_1
CO (PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Rocco (PEC , giusta Email_3 procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21.7.2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001716025000, ricevuta il 20.6.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920080004098154000
1 notificata in data 30.9.2008, di importo pari a € 15.791,29 e deducendo l'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare Sospendere la esecuzione della cartella di pagamento n. 1392025900171602500, con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 15.791,29 a titolo di contributi previdenziali, riferiti ad annualità oggetto di precedente notifica in data 30/09/2008 e inerenti alle annualità di imposta 2003, 2004, 2005; IN VIA DEFINITIVA Accogliere il ricorso e 1. accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dall ed oggetto della cartella esattoriale CP_1 suindicata;
2. condannare i resistenti al pagamento di le spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
3. emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed , i quali CP_1 CP_3 contestavano le avverse pretese e chiedevano il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. L' eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Nelle more del giudizio, Il Sig. ha presentato istanza di rateizzazione relativa ai carichi Parte_1 oggetto della presente controversia e ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando allo stesso. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. Poiché parte resistente ha espressamente rifiutato di accettare la rinuncia proposta dal ricorrente, il quale ha documentato di aver provveduto alla rateizzazione dei debiti imputatigli, provocando il venir meno del suo interesse alla controversia, l'affare del contendere risulta cessato.
3. Stante l'insussistenza della questione controversia, se ne dichiara la cessazione.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, stante la condotta processuale del ricorrente che una volta aderito alla rottamazione non aveva altra possibilità se non che quella di abbandonare il giudizio. Inoltre a fronte della sua richiesta di rinuncia al giudizio nessuno dei procuratori ha mai presenziato in udienza per poter accettare o rifiutare detta rinuncia agli atti, mandando dei sostituti in udienza ai quali è in ogni caso preclusa qualsiasi determinazione al riguardo risultando gli stessi privi, per assenza di procura diretta, di qualsiasi potere dispositivo al riguardo .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Manduca Parte_1
CO (PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Rocco (PEC , giusta Email_3 procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21.7.2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001716025000, ricevuta il 20.6.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920080004098154000
1 notificata in data 30.9.2008, di importo pari a € 15.791,29 e deducendo l'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare Sospendere la esecuzione della cartella di pagamento n. 1392025900171602500, con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 15.791,29 a titolo di contributi previdenziali, riferiti ad annualità oggetto di precedente notifica in data 30/09/2008 e inerenti alle annualità di imposta 2003, 2004, 2005; IN VIA DEFINITIVA Accogliere il ricorso e 1. accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dall ed oggetto della cartella esattoriale CP_1 suindicata;
2. condannare i resistenti al pagamento di le spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
3. emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed , i quali CP_1 CP_3 contestavano le avverse pretese e chiedevano il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. L' eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Nelle more del giudizio, Il Sig. ha presentato istanza di rateizzazione relativa ai carichi Parte_1 oggetto della presente controversia e ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando allo stesso. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. Poiché parte resistente ha espressamente rifiutato di accettare la rinuncia proposta dal ricorrente, il quale ha documentato di aver provveduto alla rateizzazione dei debiti imputatigli, provocando il venir meno del suo interesse alla controversia, l'affare del contendere risulta cessato.
3. Stante l'insussistenza della questione controversia, se ne dichiara la cessazione.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, stante la condotta processuale del ricorrente che una volta aderito alla rottamazione non aveva altra possibilità se non che quella di abbandonare il giudizio. Inoltre a fronte della sua richiesta di rinuncia al giudizio nessuno dei procuratori ha mai presenziato in udienza per poter accettare o rifiutare detta rinuncia agli atti, mandando dei sostituti in udienza ai quali è in ogni caso preclusa qualsiasi determinazione al riguardo risultando gli stessi privi, per assenza di procura diretta, di qualsiasi potere dispositivo al riguardo .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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