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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/03/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5523/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5523/2021 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., con Avv. Pedersoli, Castronovo e ATTRICE Parte_1 Pt_2 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Trapani e Lamponi CONVENUTA Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del l.r. p.t. (di seguito Parte_3
), dopo aver riferito Pt_1 Con
- di aver acquistato, nel marzo 2017, da in persona del l.r. p.t. (di seguito Controparte_1 due stampanti digitali per tessuti e modello MS-JPK-evo48-32heads) Controparte_2 Org_1
(di seguito “stampanti”) e due asciugatori - o essiccatori di inchiostro - (di seguito “asciugatori”), per un corrispettivo totale di USD 1.166.430,40 (€1.039.600): le stampanti consegnate nell'ottobre 2017 e rese operative tra fine 2017 e inizio 2018, e l'asciugatore nell'ottobre 2018; Con
- di aver già segnalato, nel corso dell'installazione dei macchinari, a malfunzionamenti e problemi (cui i Con tecnici di intervenuti per ovviare a tali difetti, non riuscivano a trovare rimedio), che hanno reso inidonei e inutilizzabili i beni acquistati, sicché non aveva accettato di firmare l'Acceptance Certificate allegato al contratto: in particolare, le stampanti presentavano problemi di stampa e necessità di continua sostituzione delle testine di stampa (sebbene garantite per una durata di 12 mesi), gli asciugatori non raggiungevano e mantenevano la temperatura di 180° (ma solo quella di 120°), oltre alla produzione di fumo (tanto da aver dovuto modificare a proprie spese il sistema di ventilazione dei locali ove erano installati per disperdere il fumo), ai malfunzionamenti dell'oscillatore delle stampanti, ecc.;
pagina 1 di 9 Con
- che, nonostante i propri solleciti, le rassicurazioni di e gli interventi di personale della venditrice, i problemi non erano stati risolti (tanto che si erano guastate 93 testine in circa 12 mesi e 161 fino al Con 30.09.2021, per un esborso di €162.302,16) e dal maggio 2020 aveva riferito di non essere disponibile ad ulteriori sostituzioni di testine e dall'ottobre 2020 aveva riferito di non voler fornire ulteriore supporto e assistenza;
- di aver subito notevoli danni a seguito di tali malfunzionamenti, per aver dovuto provvedere a modificare i propri stabilimenti per allestire un locale ove collocare le stampanti, per perdite di business, per spese sostenute per la sostituzione di testine, ecc.; Con ha citato in giudizio per sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento (per aluid pro alio, o, in Con subordine, per violazione della garanzia per vizi) imputabile a e, quindi, condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pagato, al ritiro dei beni forniti e al risarcimento dei danni subiti, oppure alla sostituzione o riparazione dei beni, oltre, sempre, al risarcimento dei danni subiti. Con Instauratosi il contradittorio, si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, e, dopo aver fornito la propria ricostruzione degli eventi, contestando l'avversa narrazione e la perizia di parte prodotta, e dopo aver esposto di aver svolto attività di formazione per il personale di e di essere Pt_1 intervenuta sulle richieste di per mero spirito di collaborazione e sulle domande di modifiche ai Pt_1 macchinari per adattarli alle esigenze della controparte sebbene non contrattualmente previste;
di aver chiarito con la controparte la questione in merito alla temperatura degli asciugatori (di 120° e non di 180°) e di non aver fornito il bruciatore a gas né le testine di stampa (fornite da altra società) né garanzie sulla bontà delle stesse, ma solo un programma opzionale per la sostituzione condizionato Con all'esclusivo uso dell'inchiostro prescritto da nonchè del consumo delle testine causato dal mancato uso continuo delle stampante (avendo ammesso che le stampanti erano regolarmente funzionati Pt_1 prima della sospensione dell'attività per il fine settimana), o comunque causato da cause esterne o imputabile alla società produttrice delle testine (come riconosciuto anche da ); ed ancora delle Pt_1 denunce sui vizi agli asciugatori intervenute ad oltre un anno di distanza dall'installazione, e comunque del continuo, attuale, utilizzo dei beni venduti da parte dell'acquirente; eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Tribunale adito per presenza di clausola compromissoria e la nullità della procura conferita;
in via preliminare l'intervenuta decadenza e prescrizione nella denuncia dei vizi e, quindi, l'inammissibilità dell'azione di garanzia proposta;
nel merito contestava i pretesi danni e i vizi - comunque non a sé imputabili - e l'esistenza dei presupposti per una domanda di risoluzione aliud pro alio, infine, in subordine, deduceva l'avverso concorso colposo nella causazione degli eventi. Trattata la causa e concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 - co. VI - c.p.c., ove le parti ribadivano le precedenti domande e le reciproche contestazioni (salvo la convenuta dichiarare di accettare la giurisdizione di questo Tribunale, insistendo esclusivamente sulle domande di merito) e l'attrice depositava procura alle liti autenticata e munita di apostille certificata dal Secretary of State del South Carolina;
era ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante. Falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta matura per la decisione, la causa era discussa e decisa ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2024. Preliminarmente deve darsi atto che la convenuta ha espressamente rinunciato all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata e al contempo l'attrice, in data 1^.03.2022, ha tempestivamente provveduto al deposito di rituale procura “apostillata” (cfr. Cass. 16050/2018) entro la prima difesa utile (cfr. Cass.7589/2023, Cass. 32399/2022, Cass.29244/2021) a seguito del rilievo di nullità della convenuta, che non ha più insistito nell'eccezione sollevata. pagina 2 di 9 Passando al merito della lite, in fatto, va brevemente ricostruita la vicenda da cui origina l'odierna controversia. La società attrice, con la propria domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, ha lamentato la presenza sui beni acquistati (due stampanti digitali per tessuti e due asciugatori) dalla convenuta nel marzo 2017 (ma consegnati mesi dopo) di diversi vizi e difetti (in atti descritti), cui neanche il personale tecnico inviato dalla stessa parte venditrice era riuscito a trovare una soluzione, con conseguenti vari danni subiti (consistiti nell'aver dovuto modificare i locali aziendali, nell'acquisto continuo di testine di ricambio, nella perdita di business, ecc.). La società convenuta, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa evidenziando non solo la proprio ampia disponibilità ad intervenire esclusivamente per mero spirito collaborativo (anche apportando alle macchine modifiche non convenute ma richieste dall'acquirente) e la piena correttezza del proprio operato tanto che l'acquirente continuava ad utilizzare, anche nel corso del presente processo, i beni de quibus per i fini convenuti, ma anche come i pretesi inconvenienti riscontrati (e comunque tardivamente denunciati) si sarebbero verificati a causa di un uso non corretto dei macchinari da parte della società acquirente (uso di inchiostro non conforme, spegnimento delle macchine, ecc.) o da cause esterne o da inadempimento di terzi. Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- dell'ammissibilità dell'azione di garanzia proposta, e, dunque, la tempestività dell'avvenuta denuncia dei pretesi malfunzionamenti;
Con
- del corretto adempimento contrattuale di (stante la dedotta contestazione di non corretto adempimento per la presenza di gravi vizi e non conformità dei macchinari dalla stessa venduti e pacificamente consegnati alla società attrice), e, di qui, se si verta in fattispecie di inadempimento per violazione della garanzia per vizi ovvero se si configuri un'ipotesi di vendita aliud pro alio;
- dell'effettività ed entità dei danni pretesi e dei danni consequenziali, in tesi, patiti da parte attrice. All'esito del processo, seppur dalla ricostruzione degli episodi fornita dalle parti emerga una vicenda connotata da elementi di dubbio e illazioni, risulta, in fatto, pacifico o di rilevanza documentale:
- la conclusione nel marzo 2017 di un contratto di compravendita tra le parti e la consegna, a distanza di mesi, all'attrice di due stampanti digitali per tessuti e due asciugatori (per la somma di USD 1.166.430,40) (v. doc. 1 di parte attrice);
- la presenza di alcuni malfunzionamenti nei beni venduti: in particolare, per le stampanti problemi di stampa e necessità di continua sostituzione delle testine di stampa (v. doc. 6 e ss. di parte attrice) sebbene garantite per una durata di 12 mesi (cfr. doc. 23, doc. 4 a pag.6, doc. 28 di parte attrice), e per gli asciugatori mancato raggiungimento della temperatura di 180° (ma solo quella di 120°) (v. doc. 33 ss. di parte attrice);
- i diversi interventi, a seguito delle rimostranze di parte attrice, da parte del personale specializzato della società venditrice (v. docc. 3, 21, 24, 26, 37 e ss.); mentre risulta contestato
- l'inadempimento contrattuale e l'imputabilità dello stesso alla convenuta per vizi e/o difetti della merce fornita;
- la tempestività della denuncia dei pretesi vizi;
- la sussistenza dei danni richiesti dalla società acquirente. In punto di diritto, per quanto qui di interesse, giova ricordare che pagina 3 di 9 - l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono una disciplina ad hoc e specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale: in particolare l'onere di denuncia dei vizi con rigorosi termini sia di decadenza nel termine di otto giorni dalla scoperta - che condiziona non solo l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., ma anche quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c. (cfr. in questo senso Cass. 6234/2000) -, sia di prescrizione per l'esercizio dell'azione (un anno dalla consegna);
- ex art.1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e difetti, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: la garanzia, invero, è apprestata per i soli vizi occulti, atteso che la garanzia non opera ai sensi dell'art. 1491 c.c. se i vizi erano facilmente riconoscibili o erano conosciuti dal compratore. Il compratore della cosa viziata ha due opportunità (cd. azioni edilizie): l'azione redibitoria (azione di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo) e l'azione estimatoria (con cui il compratore chiede solo una riduzione del prezzo quale conseguenza della minore utilità della cosa), oltre ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- orientamento costante della giurisprudenza (v. tra le molte Cass. 27488/2019, Cass. 25027/2015) è ritenere che, per la conservazione del diritto alla garanzia, l'art 1495 c.c. non prescriva alcun onere di forma scritta, ovvero di denuncia analitica e specifica o altre speciali formalità né formule sacramentali per la denunzia dei vizi della cosa venduta, che quindi l'acquirente può fare in modo generico o sommario con qualsiasi mezzo idoneo a darne conoscenza al venditore;
- ancora orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass.8226/1990, Cass.3603/1983, Cass.4581/1980,
…) è nel senso che “non si ha riconoscimento del vizio della merce quando il fenomeno, cui l'acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga da lui riferito non già ad intrinseco difetto della cosa venduta, bensì a difetto imputabile all'acquirente o a terzi che, per incuria od altro fatto, dopo la vendita o la consegna della merce, ha determinato il fenomeno stesso”. Per quanto concerne la dedotta inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza (e/o prescrizione dell'azione) dell'attrice nella denuncia dei vizi presenti nelle macchine vendute, deve ritenersi infondata l'eccezione della convenuta. Dalla ricostruzione della vicenda all'esito dell'istruttoria espletata, se è pur vero che i macchinari de quibus sono stati consegnati non prima di ottobre 2017, deve comunque ritenersi che, proprio in considerazione del tipo di merce venduta (macchinari utilizzati per la stampa di filati), il dies a quo non possa decorrere dalla mera consegna dei macchinari, ma da un congruo periodo di tempo successivo, tale da poter acquisire un'adeguata cognizione della difettosità e dell'assoluta impossibilità di un normale utilizzo. A conforto di ciò va ricordato che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art. 1495 c.c., anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza;
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi (come nel caso in esame), si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza completa di essa (cfr. Cass. 5732/2011, Cass. 11046/2016; Cass. 40814/2021, Cass. 9515/2005 Cass. 12011/1997, Cass. 1458/1994, …).
pagina 4 di 9 Inoltre, deve opportunamente evidenziarsi che la giurisprudenza è orientata nel senso che l'impegno del venditore ad intervenire sul bene (tali dovendosi ritenere, prima facie, l'assistenza svolta dal personale della venditrice sui beni oggetto di compravendita: “promise to sustain you and support you”: cfr. e.g. doc. 24 di parte attrice) impedisce la decadenza comminata al compratore dall'art. 1495 c.c. per il caso di mancata tempestiva denuncia e l'obbligazione assunta è autonoma e distinta della garanzia che legittima l'esercizio delle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, soggette alla prescrizione di un anno dalla consegna stabilita dallo stesso art.1495 c.c., ma si compie pertanto nel termine ordinario di dieci anni. Ciò non determina di per sé la sostituzione della nuova obbligazione alla precedente e l'estinzione di questa, poiché un tale effetto novativo, per il disposto dell'art.1230 c.c., può conseguire soltanto da una espressa volontà manifestata in tal senso dalle parti, sicché di regola le due obbligazioni coesistono (cfr. Cass. 747/2011, Cass.11457/2007, Cass.19702/2012, Cass. S.U. 13294/2005). Con Passando alla verifica del corretto adempimento contrattuale di occorre dapprima evidenziare come sia risaputo che la garanzia per vizi di cui all'art.1490 c.c. riguardi quelle imperfezioni o alterazioni del bene, di cui il venditore deve tenere indenne il compratore, laddove siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). Tale fattispecie si distingue chiaramente dalla consegna aliud pro alio, “…che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto…”(così Cass.2313/2016): in tale ipotesi, il compratore può esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (ex art.1453 c.c.), svincolata dai vincoli temporali di cui all'art.1495 c.c.. Ebbene, parte attrice ritiene che nella fattispecie concreta esaminata ricorra una compravendita aliud pro alio (nel qual caso l'attore deve dimostrare soltanto la fonte del proprio diritto -il contratto di compravendita-, mentre il convenuto deve provare il fatto estintivo della pretesa altrui, ossia, l'adempimento della prestazione dedotta nel contratto, atteggiandosi così diversamente l'onere della prova a seconda che venga esperita un'ordinaria azione di risoluzione oppure un'azione di garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.) o, in subordine, per violazione della garanzia per vizi: pur tuttavia, proprio dalla descrizione dei beni oggetto di compravendita e dei relativi pretesi malfunzionamenti, deve escludersi che la fattispecie concreta esaminata sia sussumibile in una ipotesi di vendita aliud pro alio, in quanto non si ravvisa una diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incidente sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto da far rientrare i beni venduti in un genere totalmente diverso da quello tra le parti convenuto. All'esito dell'istruttoria svolta risulta, invero, circostanza pacifica che i beni oggetto della compravendita sono stati, nonostante i pretesi difetti, utilizzati da (v. i docc. 44 e doc.66 di parte attrice e doc.7 di Pt_1 parte convenuta) ancora nel corso dell'istruttoria di questo processo. Ne consegue che la fattispecie concreta de qua deve al massimo essere ricondotta in un'azione edilizia per violazione della garanzia per vizi. La distinzione, invero, non è affatto peregrina, in quanto “…in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi...” (così, ex plurimis, Cass. S.U. 11748/2019, v. anche Cass.8199/2020), in stretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 5 di 9 Premesso che le obbligazioni principali del venditore di cui all'art. 1476 c.c. sono quelle di 1) consegnare la cosa al compratore, 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che dà luogo ad una forma speciale di responsabilità disciplinata appunto nell'ambito del contratto di compravendita;
la garanzia per vizi di cui all'art.1476 n. 3 c.c. pone il venditore in una posizione di soggezione, in quanto è esposto all'azione di garanzia del compratore, che può condurre alla caducazione del contratto (in caso di risoluzione) o alla sua modifica (in caso di riduzione del prezzo), con onere della prova a carico di quest'ultimo. La garanzia per vizi, invero, non si colloca nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità in capo al venditore si configura come una responsabilità contrattuale speciale disciplinata in toto dalle regole sulla compravendita: “…il presupposto di tale responsabilità è, …, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore…” (così Cass. S.U. 11748/2019, cit.). Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non segue i principi relativi all'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno in merito al riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. SS. UU. 13533/2001), ma l'esistenza dei vizi grava totalmente sul compratore. Chiarita, nei termini sopra illustrati, la fattispecie astratta, le domande svolte da parte attrice devono essere rigettate per mancanza di valida prova. Individuato, appunto, in il soggetto onerato della Pt_1 dimostrazione dei vizi di cui si discute, deve rilevarsi che è mancata la prova certa e convincente, a seguito Con della precisa contestazione di dell'inadempimento della parte venditrice o dell'imputabilità dell'inadempienza a carico di quest'ultima. Dall'esame degli atti di causa si rileva, difatti, che, a seguito di indicazione in atto di citazione dei fatti costitutivi, la convenuta ha specificatamente negato e confutato la ricostruzione degli avvenimenti come ex adverso narrati, sicché deve concludersi per l'avvenuta, rituale, Con precisa e concreta contestazione da parte di delle avverse deduzioni (sull'esistenza degli asseriti vizi, sulla propria responsabilità, ecc.) nonché delle istanze e della documentazione posta a supporto. E' noto che a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c. la parte deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis Cass. 31837/2021, Cass.12636/2005, Cass.12231/2007, Cass. S.U. 761/2002, Cass. 18202/2008). Con Accertata, dunque, la specifica contestazione da parte di dei fatti come dedotti da parte attrice, non può concludersi per una relevatio di quest'ultima dall'onere della prova. Invero, è giurisprudenza costante che “…a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati” (v. Cass. 4197/1982, conf. Cass. 3307/1986, Cass. 2901/1975). pagina 6 di 9 Parte convenuta ha, come si è già accennato sopra, impugnato la ricostruzione degli accadimenti svolta dall'attrice-acquirente e tutto il supporto probatorio offerto, deducendone la formazione unilaterale (in particolare la perizia di parte sulla presenza di vizi sugli impianti: v. doc.44 dell'attrice, che deve stimarsi quale mera “allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. in questo senso Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022). Effettivamente, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice emerge come molti documenti offerti a fondamento della propria pretesa provengano dalla stessa acquirente e dei medesimi parte convenuta ne ha offerto una interpretazione completamente diversa dalla spiegazione resa da (per esempio Pt_1 in merito all'esclusione convenzionale della garanzia sulle testine di stampa o sull'imputabilità all'acquirente medesima o a terzi dei difetti descritti, ecc.): sull'argomento, invero, vige il principio fondamentale del processo civile per cui “… un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio …” (così Cass.8290/2016, v. anche Cass. 9685/2000 e Cass. 5573/1997). All'esito dell'istruttoria, poi, in merito ai vizi dei macchinari come dedotti da parte attrice (imperfezioni di stampa, eccessiva frequenza dei guasti delle testine di stampa e malfunzionamenti dell'oscillatore delle stampanti, mancato raggiungimento della temperatura di 180° da parte degli asciugatori, non corretta asciugatura e produzione di fumo), deve, al contrario, rilevarsi in primis come sia circostanza incontestata, si ribadisce nuovamente, che i macchinari de quibus siano ancora stati utilizzati da nel corso del Pt_1 presente processo (v. docc.44 di parte attrice e 7 di parte convenuta), ma anche che parte convenuta abbia dedotto e dimostrato come la rottura delle testine di stampa sarebbe addebitabile alla medesima società compratrice (per lo spegnimento anomalo delle stampanti nel corso del weekend - v. doc.7 di parte attrice -, potendo determinare la seccatura delle testine;
per uso di inchiostro non certificato o per la mancanza delle condizioni ambientali necessarie ad un corretto funzionamento dei macchinari come specificamente prescritto a pag. 4 del doc. 1 di parte attrice, voce “Working conditions”, e ribadito a pag. 6 alla voce “Working enviroment”) e/o a terzi (i.e. alla società produttrice di tali componenti, prodotte dalla società , circostanza documentale e incontestata: v. docc.1, 7, 21 e 23 di parte attrice), CP_3 trattandosi comunque di parti usurabili, non prodotte dalla stessa venditrice. Comunque, a fronte di detta spiegazione come riferita e documentata dalla convenuta, nessuna prova certa a confutazione è stata offerta da parte attrice. Peraltro, non va sottaciuto che nel contratto di compravendita di cui si discute le parti avevano chiaramente convenuto l'esclusione di ogni garanzia per le testine di stampa (v. pag. 6 del doc. 1 di parte attrice, voce “Guarantee”:“Exclusions: printing heads, parts in contact with inks and parts subject to normal wear and tear”): detta clausola non può, invero, ritenersi clausola vessatoria unilateralmente predisposta dalla venditrice, in quanto, come emerge dall'esposizione dei fatti narrata negli atti di causa della stessa parte attrice, il contratto di cui si discute è stato frutto di una lunga negoziazione inter partes. Sul mancato raggiungimento della temperatura da parte dell'asciugatore, poi, emerge documentalmente che le parti avevano concordato, e poi eseguito, una sostituzione gratuita al fine di ovviare al problema (v. doc. 31 di parte attrice e relativi allegati). Ancora, in merito alla mancata sottoscrizione dell'Acceptance Certificate da parte dell'acquirente (asseritamente per la presenza dei malfunzionamenti di cui si discute), come dalla stessa in atti riferito, deve rilevarsi che le parti avevano espressamente convenuto che, in caso di mancata sottoscrizione della stessa, gli impianti non potevano essere messi in funzione e in caso di messa in funzione sarebbero decaduti dalla garanzia (v. pag. 8 del doc. 1 di parte attrice). pagina 7 di 9 Peraltro, l'esito della prova orale ha confermato che parte acquirente avesse richiesto modifiche e adattamenti, non preventivati, alle stampanti al fine di “…spingerle al di sopra dei loro limiti tecnici per conseguire un risparmio di tempi e costi…” e comunque “…la scarsa manutenzione della superficie inferiore del carrello della stampante e delle testine di stampa provoca l'occlusione degli augelli delle testine medesime…”, e “…l'utilizzo scorretto della stampante e l'utilizzo di lotti di inchiostro scaduti o deteriorati provoca l'occlusione degli augelli delle testine di stampa…” (cfr. dichiarazioni rese da
[...] Con già service manager di rese all'udienza del 4.10.2023), così confermando le eccezioni e Tes_1 la ricostruzione dei fatti svolta dalla parte venditrice. In conclusione, parte attrice, su cui, come si è detto, ricadeva l'onere probatorio, non lo ha chiaramente assolto: ne deriva che, in applicazione del principio ex art.2697 c.c., si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda attorea. Per completezza di trattazione non solo va ribadita l'intervenuta decadenza di parte attrice in merito alle proprie istanze istruttorie orali (cfr. amplius ordinanza del 13.08.2023), avendovi rinunciato con la richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni senza instare per l'espletamento dei mezzi di prova (cfr. Cass.18688/2007), ma altresì va evidenziato che, in ogni caso, nessuno spazio poteva trovare la richiesta di parte attrice di c.t.u. sui macchinari forniti, avendo la stessa acquirente dichiarato in atti di avere continuato ad usare i beni acquistati e installati ben oltre cinque anni prima, così confermando l'avvenuta usura degli stessi per il tempo trascorso e per gli interventi eseguiti successivamente all'installazione, sicché risulta chiaro come alcun accertamento potesse svolgersi non essendo possibile ricostruire la sicura sussistenza ed efficienza causale dei pretesi vizi e/o difetti. Dalle precedenti considerazioni ne deriva che va, dunque, reietta la domanda di e devono ritenersi Pt_1 assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sul punto sollevate dalle parti. Va disattesa anche la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice (per aver dovuto provvedere a modificare i propri stabilimenti per allestire un locale ove collocare le stampanti, per perdite di business, per spese sostenute per la sostituzione di testine, ecc.), in quanto è rimasta sfornita di valido riscontro probatorio, all'esito dell'attività istruttoria, la sussistenza e l'ascrivibilità dei danni alla parte venditrice, poiché la documentazione prodotta non appare idonea a suffragare l'assunto della parte acquirente a seguito della precisa contestazione della controparte, e, quindi, in applicazione dell'onere della prova, spettava all'attrice fornire valide circostanze imputabili alla controparte, dato che non può ravvisarsi un alleggerimento dell'onere probatorio - incombente sulla parte -, dell'esistenza del danno di cui si discute e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento. Né si ravvisano i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa come richiesta: è, difatti, risaputo che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno sia nell'an sia nel quantum del pregiudizio sofferto, di tal che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (v. Cass.3794/2008, Cass.28226/2008, Cass.7093/2001, Cass. 8615/2006, Cass.2831/2021, Cass.26051/2020), in quanto “in tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo solo in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo -la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa- per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno” (cfr. Cass.15585/2007, v. Cass.13288/2007, Cass.24680/2006, Cass. 8795/2000). pagina 8 di 9 Alla luce di tutte le suesposte ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'andamento del giudizio e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta tutte le domande avanzate,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 13 marzo 2024.
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5523/2021 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., con Avv. Pedersoli, Castronovo e ATTRICE Parte_1 Pt_2 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Trapani e Lamponi CONVENUTA Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del l.r. p.t. (di seguito Parte_3
), dopo aver riferito Pt_1 Con
- di aver acquistato, nel marzo 2017, da in persona del l.r. p.t. (di seguito Controparte_1 due stampanti digitali per tessuti e modello MS-JPK-evo48-32heads) Controparte_2 Org_1
(di seguito “stampanti”) e due asciugatori - o essiccatori di inchiostro - (di seguito “asciugatori”), per un corrispettivo totale di USD 1.166.430,40 (€1.039.600): le stampanti consegnate nell'ottobre 2017 e rese operative tra fine 2017 e inizio 2018, e l'asciugatore nell'ottobre 2018; Con
- di aver già segnalato, nel corso dell'installazione dei macchinari, a malfunzionamenti e problemi (cui i Con tecnici di intervenuti per ovviare a tali difetti, non riuscivano a trovare rimedio), che hanno reso inidonei e inutilizzabili i beni acquistati, sicché non aveva accettato di firmare l'Acceptance Certificate allegato al contratto: in particolare, le stampanti presentavano problemi di stampa e necessità di continua sostituzione delle testine di stampa (sebbene garantite per una durata di 12 mesi), gli asciugatori non raggiungevano e mantenevano la temperatura di 180° (ma solo quella di 120°), oltre alla produzione di fumo (tanto da aver dovuto modificare a proprie spese il sistema di ventilazione dei locali ove erano installati per disperdere il fumo), ai malfunzionamenti dell'oscillatore delle stampanti, ecc.;
pagina 1 di 9 Con
- che, nonostante i propri solleciti, le rassicurazioni di e gli interventi di personale della venditrice, i problemi non erano stati risolti (tanto che si erano guastate 93 testine in circa 12 mesi e 161 fino al Con 30.09.2021, per un esborso di €162.302,16) e dal maggio 2020 aveva riferito di non essere disponibile ad ulteriori sostituzioni di testine e dall'ottobre 2020 aveva riferito di non voler fornire ulteriore supporto e assistenza;
- di aver subito notevoli danni a seguito di tali malfunzionamenti, per aver dovuto provvedere a modificare i propri stabilimenti per allestire un locale ove collocare le stampanti, per perdite di business, per spese sostenute per la sostituzione di testine, ecc.; Con ha citato in giudizio per sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento (per aluid pro alio, o, in Con subordine, per violazione della garanzia per vizi) imputabile a e, quindi, condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pagato, al ritiro dei beni forniti e al risarcimento dei danni subiti, oppure alla sostituzione o riparazione dei beni, oltre, sempre, al risarcimento dei danni subiti. Con Instauratosi il contradittorio, si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, e, dopo aver fornito la propria ricostruzione degli eventi, contestando l'avversa narrazione e la perizia di parte prodotta, e dopo aver esposto di aver svolto attività di formazione per il personale di e di essere Pt_1 intervenuta sulle richieste di per mero spirito di collaborazione e sulle domande di modifiche ai Pt_1 macchinari per adattarli alle esigenze della controparte sebbene non contrattualmente previste;
di aver chiarito con la controparte la questione in merito alla temperatura degli asciugatori (di 120° e non di 180°) e di non aver fornito il bruciatore a gas né le testine di stampa (fornite da altra società) né garanzie sulla bontà delle stesse, ma solo un programma opzionale per la sostituzione condizionato Con all'esclusivo uso dell'inchiostro prescritto da nonchè del consumo delle testine causato dal mancato uso continuo delle stampante (avendo ammesso che le stampanti erano regolarmente funzionati Pt_1 prima della sospensione dell'attività per il fine settimana), o comunque causato da cause esterne o imputabile alla società produttrice delle testine (come riconosciuto anche da ); ed ancora delle Pt_1 denunce sui vizi agli asciugatori intervenute ad oltre un anno di distanza dall'installazione, e comunque del continuo, attuale, utilizzo dei beni venduti da parte dell'acquirente; eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Tribunale adito per presenza di clausola compromissoria e la nullità della procura conferita;
in via preliminare l'intervenuta decadenza e prescrizione nella denuncia dei vizi e, quindi, l'inammissibilità dell'azione di garanzia proposta;
nel merito contestava i pretesi danni e i vizi - comunque non a sé imputabili - e l'esistenza dei presupposti per una domanda di risoluzione aliud pro alio, infine, in subordine, deduceva l'avverso concorso colposo nella causazione degli eventi. Trattata la causa e concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 - co. VI - c.p.c., ove le parti ribadivano le precedenti domande e le reciproche contestazioni (salvo la convenuta dichiarare di accettare la giurisdizione di questo Tribunale, insistendo esclusivamente sulle domande di merito) e l'attrice depositava procura alle liti autenticata e munita di apostille certificata dal Secretary of State del South Carolina;
era ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante. Falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta matura per la decisione, la causa era discussa e decisa ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2024. Preliminarmente deve darsi atto che la convenuta ha espressamente rinunciato all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata e al contempo l'attrice, in data 1^.03.2022, ha tempestivamente provveduto al deposito di rituale procura “apostillata” (cfr. Cass. 16050/2018) entro la prima difesa utile (cfr. Cass.7589/2023, Cass. 32399/2022, Cass.29244/2021) a seguito del rilievo di nullità della convenuta, che non ha più insistito nell'eccezione sollevata. pagina 2 di 9 Passando al merito della lite, in fatto, va brevemente ricostruita la vicenda da cui origina l'odierna controversia. La società attrice, con la propria domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, ha lamentato la presenza sui beni acquistati (due stampanti digitali per tessuti e due asciugatori) dalla convenuta nel marzo 2017 (ma consegnati mesi dopo) di diversi vizi e difetti (in atti descritti), cui neanche il personale tecnico inviato dalla stessa parte venditrice era riuscito a trovare una soluzione, con conseguenti vari danni subiti (consistiti nell'aver dovuto modificare i locali aziendali, nell'acquisto continuo di testine di ricambio, nella perdita di business, ecc.). La società convenuta, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa evidenziando non solo la proprio ampia disponibilità ad intervenire esclusivamente per mero spirito collaborativo (anche apportando alle macchine modifiche non convenute ma richieste dall'acquirente) e la piena correttezza del proprio operato tanto che l'acquirente continuava ad utilizzare, anche nel corso del presente processo, i beni de quibus per i fini convenuti, ma anche come i pretesi inconvenienti riscontrati (e comunque tardivamente denunciati) si sarebbero verificati a causa di un uso non corretto dei macchinari da parte della società acquirente (uso di inchiostro non conforme, spegnimento delle macchine, ecc.) o da cause esterne o da inadempimento di terzi. Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- dell'ammissibilità dell'azione di garanzia proposta, e, dunque, la tempestività dell'avvenuta denuncia dei pretesi malfunzionamenti;
Con
- del corretto adempimento contrattuale di (stante la dedotta contestazione di non corretto adempimento per la presenza di gravi vizi e non conformità dei macchinari dalla stessa venduti e pacificamente consegnati alla società attrice), e, di qui, se si verta in fattispecie di inadempimento per violazione della garanzia per vizi ovvero se si configuri un'ipotesi di vendita aliud pro alio;
- dell'effettività ed entità dei danni pretesi e dei danni consequenziali, in tesi, patiti da parte attrice. All'esito del processo, seppur dalla ricostruzione degli episodi fornita dalle parti emerga una vicenda connotata da elementi di dubbio e illazioni, risulta, in fatto, pacifico o di rilevanza documentale:
- la conclusione nel marzo 2017 di un contratto di compravendita tra le parti e la consegna, a distanza di mesi, all'attrice di due stampanti digitali per tessuti e due asciugatori (per la somma di USD 1.166.430,40) (v. doc. 1 di parte attrice);
- la presenza di alcuni malfunzionamenti nei beni venduti: in particolare, per le stampanti problemi di stampa e necessità di continua sostituzione delle testine di stampa (v. doc. 6 e ss. di parte attrice) sebbene garantite per una durata di 12 mesi (cfr. doc. 23, doc. 4 a pag.6, doc. 28 di parte attrice), e per gli asciugatori mancato raggiungimento della temperatura di 180° (ma solo quella di 120°) (v. doc. 33 ss. di parte attrice);
- i diversi interventi, a seguito delle rimostranze di parte attrice, da parte del personale specializzato della società venditrice (v. docc. 3, 21, 24, 26, 37 e ss.); mentre risulta contestato
- l'inadempimento contrattuale e l'imputabilità dello stesso alla convenuta per vizi e/o difetti della merce fornita;
- la tempestività della denuncia dei pretesi vizi;
- la sussistenza dei danni richiesti dalla società acquirente. In punto di diritto, per quanto qui di interesse, giova ricordare che pagina 3 di 9 - l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono una disciplina ad hoc e specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale: in particolare l'onere di denuncia dei vizi con rigorosi termini sia di decadenza nel termine di otto giorni dalla scoperta - che condiziona non solo l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., ma anche quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c. (cfr. in questo senso Cass. 6234/2000) -, sia di prescrizione per l'esercizio dell'azione (un anno dalla consegna);
- ex art.1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e difetti, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: la garanzia, invero, è apprestata per i soli vizi occulti, atteso che la garanzia non opera ai sensi dell'art. 1491 c.c. se i vizi erano facilmente riconoscibili o erano conosciuti dal compratore. Il compratore della cosa viziata ha due opportunità (cd. azioni edilizie): l'azione redibitoria (azione di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo) e l'azione estimatoria (con cui il compratore chiede solo una riduzione del prezzo quale conseguenza della minore utilità della cosa), oltre ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- orientamento costante della giurisprudenza (v. tra le molte Cass. 27488/2019, Cass. 25027/2015) è ritenere che, per la conservazione del diritto alla garanzia, l'art 1495 c.c. non prescriva alcun onere di forma scritta, ovvero di denuncia analitica e specifica o altre speciali formalità né formule sacramentali per la denunzia dei vizi della cosa venduta, che quindi l'acquirente può fare in modo generico o sommario con qualsiasi mezzo idoneo a darne conoscenza al venditore;
- ancora orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass.8226/1990, Cass.3603/1983, Cass.4581/1980,
…) è nel senso che “non si ha riconoscimento del vizio della merce quando il fenomeno, cui l'acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga da lui riferito non già ad intrinseco difetto della cosa venduta, bensì a difetto imputabile all'acquirente o a terzi che, per incuria od altro fatto, dopo la vendita o la consegna della merce, ha determinato il fenomeno stesso”. Per quanto concerne la dedotta inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza (e/o prescrizione dell'azione) dell'attrice nella denuncia dei vizi presenti nelle macchine vendute, deve ritenersi infondata l'eccezione della convenuta. Dalla ricostruzione della vicenda all'esito dell'istruttoria espletata, se è pur vero che i macchinari de quibus sono stati consegnati non prima di ottobre 2017, deve comunque ritenersi che, proprio in considerazione del tipo di merce venduta (macchinari utilizzati per la stampa di filati), il dies a quo non possa decorrere dalla mera consegna dei macchinari, ma da un congruo periodo di tempo successivo, tale da poter acquisire un'adeguata cognizione della difettosità e dell'assoluta impossibilità di un normale utilizzo. A conforto di ciò va ricordato che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art. 1495 c.c., anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza;
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi (come nel caso in esame), si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza completa di essa (cfr. Cass. 5732/2011, Cass. 11046/2016; Cass. 40814/2021, Cass. 9515/2005 Cass. 12011/1997, Cass. 1458/1994, …).
pagina 4 di 9 Inoltre, deve opportunamente evidenziarsi che la giurisprudenza è orientata nel senso che l'impegno del venditore ad intervenire sul bene (tali dovendosi ritenere, prima facie, l'assistenza svolta dal personale della venditrice sui beni oggetto di compravendita: “promise to sustain you and support you”: cfr. e.g. doc. 24 di parte attrice) impedisce la decadenza comminata al compratore dall'art. 1495 c.c. per il caso di mancata tempestiva denuncia e l'obbligazione assunta è autonoma e distinta della garanzia che legittima l'esercizio delle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, soggette alla prescrizione di un anno dalla consegna stabilita dallo stesso art.1495 c.c., ma si compie pertanto nel termine ordinario di dieci anni. Ciò non determina di per sé la sostituzione della nuova obbligazione alla precedente e l'estinzione di questa, poiché un tale effetto novativo, per il disposto dell'art.1230 c.c., può conseguire soltanto da una espressa volontà manifestata in tal senso dalle parti, sicché di regola le due obbligazioni coesistono (cfr. Cass. 747/2011, Cass.11457/2007, Cass.19702/2012, Cass. S.U. 13294/2005). Con Passando alla verifica del corretto adempimento contrattuale di occorre dapprima evidenziare come sia risaputo che la garanzia per vizi di cui all'art.1490 c.c. riguardi quelle imperfezioni o alterazioni del bene, di cui il venditore deve tenere indenne il compratore, laddove siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). Tale fattispecie si distingue chiaramente dalla consegna aliud pro alio, “…che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto…”(così Cass.2313/2016): in tale ipotesi, il compratore può esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (ex art.1453 c.c.), svincolata dai vincoli temporali di cui all'art.1495 c.c.. Ebbene, parte attrice ritiene che nella fattispecie concreta esaminata ricorra una compravendita aliud pro alio (nel qual caso l'attore deve dimostrare soltanto la fonte del proprio diritto -il contratto di compravendita-, mentre il convenuto deve provare il fatto estintivo della pretesa altrui, ossia, l'adempimento della prestazione dedotta nel contratto, atteggiandosi così diversamente l'onere della prova a seconda che venga esperita un'ordinaria azione di risoluzione oppure un'azione di garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.) o, in subordine, per violazione della garanzia per vizi: pur tuttavia, proprio dalla descrizione dei beni oggetto di compravendita e dei relativi pretesi malfunzionamenti, deve escludersi che la fattispecie concreta esaminata sia sussumibile in una ipotesi di vendita aliud pro alio, in quanto non si ravvisa una diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incidente sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto da far rientrare i beni venduti in un genere totalmente diverso da quello tra le parti convenuto. All'esito dell'istruttoria svolta risulta, invero, circostanza pacifica che i beni oggetto della compravendita sono stati, nonostante i pretesi difetti, utilizzati da (v. i docc. 44 e doc.66 di parte attrice e doc.7 di Pt_1 parte convenuta) ancora nel corso dell'istruttoria di questo processo. Ne consegue che la fattispecie concreta de qua deve al massimo essere ricondotta in un'azione edilizia per violazione della garanzia per vizi. La distinzione, invero, non è affatto peregrina, in quanto “…in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi...” (così, ex plurimis, Cass. S.U. 11748/2019, v. anche Cass.8199/2020), in stretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 5 di 9 Premesso che le obbligazioni principali del venditore di cui all'art. 1476 c.c. sono quelle di 1) consegnare la cosa al compratore, 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che dà luogo ad una forma speciale di responsabilità disciplinata appunto nell'ambito del contratto di compravendita;
la garanzia per vizi di cui all'art.1476 n. 3 c.c. pone il venditore in una posizione di soggezione, in quanto è esposto all'azione di garanzia del compratore, che può condurre alla caducazione del contratto (in caso di risoluzione) o alla sua modifica (in caso di riduzione del prezzo), con onere della prova a carico di quest'ultimo. La garanzia per vizi, invero, non si colloca nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità in capo al venditore si configura come una responsabilità contrattuale speciale disciplinata in toto dalle regole sulla compravendita: “…il presupposto di tale responsabilità è, …, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore…” (così Cass. S.U. 11748/2019, cit.). Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non segue i principi relativi all'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno in merito al riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. SS. UU. 13533/2001), ma l'esistenza dei vizi grava totalmente sul compratore. Chiarita, nei termini sopra illustrati, la fattispecie astratta, le domande svolte da parte attrice devono essere rigettate per mancanza di valida prova. Individuato, appunto, in il soggetto onerato della Pt_1 dimostrazione dei vizi di cui si discute, deve rilevarsi che è mancata la prova certa e convincente, a seguito Con della precisa contestazione di dell'inadempimento della parte venditrice o dell'imputabilità dell'inadempienza a carico di quest'ultima. Dall'esame degli atti di causa si rileva, difatti, che, a seguito di indicazione in atto di citazione dei fatti costitutivi, la convenuta ha specificatamente negato e confutato la ricostruzione degli avvenimenti come ex adverso narrati, sicché deve concludersi per l'avvenuta, rituale, Con precisa e concreta contestazione da parte di delle avverse deduzioni (sull'esistenza degli asseriti vizi, sulla propria responsabilità, ecc.) nonché delle istanze e della documentazione posta a supporto. E' noto che a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c. la parte deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis Cass. 31837/2021, Cass.12636/2005, Cass.12231/2007, Cass. S.U. 761/2002, Cass. 18202/2008). Con Accertata, dunque, la specifica contestazione da parte di dei fatti come dedotti da parte attrice, non può concludersi per una relevatio di quest'ultima dall'onere della prova. Invero, è giurisprudenza costante che “…a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati” (v. Cass. 4197/1982, conf. Cass. 3307/1986, Cass. 2901/1975). pagina 6 di 9 Parte convenuta ha, come si è già accennato sopra, impugnato la ricostruzione degli accadimenti svolta dall'attrice-acquirente e tutto il supporto probatorio offerto, deducendone la formazione unilaterale (in particolare la perizia di parte sulla presenza di vizi sugli impianti: v. doc.44 dell'attrice, che deve stimarsi quale mera “allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. in questo senso Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022). Effettivamente, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice emerge come molti documenti offerti a fondamento della propria pretesa provengano dalla stessa acquirente e dei medesimi parte convenuta ne ha offerto una interpretazione completamente diversa dalla spiegazione resa da (per esempio Pt_1 in merito all'esclusione convenzionale della garanzia sulle testine di stampa o sull'imputabilità all'acquirente medesima o a terzi dei difetti descritti, ecc.): sull'argomento, invero, vige il principio fondamentale del processo civile per cui “… un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio …” (così Cass.8290/2016, v. anche Cass. 9685/2000 e Cass. 5573/1997). All'esito dell'istruttoria, poi, in merito ai vizi dei macchinari come dedotti da parte attrice (imperfezioni di stampa, eccessiva frequenza dei guasti delle testine di stampa e malfunzionamenti dell'oscillatore delle stampanti, mancato raggiungimento della temperatura di 180° da parte degli asciugatori, non corretta asciugatura e produzione di fumo), deve, al contrario, rilevarsi in primis come sia circostanza incontestata, si ribadisce nuovamente, che i macchinari de quibus siano ancora stati utilizzati da nel corso del Pt_1 presente processo (v. docc.44 di parte attrice e 7 di parte convenuta), ma anche che parte convenuta abbia dedotto e dimostrato come la rottura delle testine di stampa sarebbe addebitabile alla medesima società compratrice (per lo spegnimento anomalo delle stampanti nel corso del weekend - v. doc.7 di parte attrice -, potendo determinare la seccatura delle testine;
per uso di inchiostro non certificato o per la mancanza delle condizioni ambientali necessarie ad un corretto funzionamento dei macchinari come specificamente prescritto a pag. 4 del doc. 1 di parte attrice, voce “Working conditions”, e ribadito a pag. 6 alla voce “Working enviroment”) e/o a terzi (i.e. alla società produttrice di tali componenti, prodotte dalla società , circostanza documentale e incontestata: v. docc.1, 7, 21 e 23 di parte attrice), CP_3 trattandosi comunque di parti usurabili, non prodotte dalla stessa venditrice. Comunque, a fronte di detta spiegazione come riferita e documentata dalla convenuta, nessuna prova certa a confutazione è stata offerta da parte attrice. Peraltro, non va sottaciuto che nel contratto di compravendita di cui si discute le parti avevano chiaramente convenuto l'esclusione di ogni garanzia per le testine di stampa (v. pag. 6 del doc. 1 di parte attrice, voce “Guarantee”:“Exclusions: printing heads, parts in contact with inks and parts subject to normal wear and tear”): detta clausola non può, invero, ritenersi clausola vessatoria unilateralmente predisposta dalla venditrice, in quanto, come emerge dall'esposizione dei fatti narrata negli atti di causa della stessa parte attrice, il contratto di cui si discute è stato frutto di una lunga negoziazione inter partes. Sul mancato raggiungimento della temperatura da parte dell'asciugatore, poi, emerge documentalmente che le parti avevano concordato, e poi eseguito, una sostituzione gratuita al fine di ovviare al problema (v. doc. 31 di parte attrice e relativi allegati). Ancora, in merito alla mancata sottoscrizione dell'Acceptance Certificate da parte dell'acquirente (asseritamente per la presenza dei malfunzionamenti di cui si discute), come dalla stessa in atti riferito, deve rilevarsi che le parti avevano espressamente convenuto che, in caso di mancata sottoscrizione della stessa, gli impianti non potevano essere messi in funzione e in caso di messa in funzione sarebbero decaduti dalla garanzia (v. pag. 8 del doc. 1 di parte attrice). pagina 7 di 9 Peraltro, l'esito della prova orale ha confermato che parte acquirente avesse richiesto modifiche e adattamenti, non preventivati, alle stampanti al fine di “…spingerle al di sopra dei loro limiti tecnici per conseguire un risparmio di tempi e costi…” e comunque “…la scarsa manutenzione della superficie inferiore del carrello della stampante e delle testine di stampa provoca l'occlusione degli augelli delle testine medesime…”, e “…l'utilizzo scorretto della stampante e l'utilizzo di lotti di inchiostro scaduti o deteriorati provoca l'occlusione degli augelli delle testine di stampa…” (cfr. dichiarazioni rese da
[...] Con già service manager di rese all'udienza del 4.10.2023), così confermando le eccezioni e Tes_1 la ricostruzione dei fatti svolta dalla parte venditrice. In conclusione, parte attrice, su cui, come si è detto, ricadeva l'onere probatorio, non lo ha chiaramente assolto: ne deriva che, in applicazione del principio ex art.2697 c.c., si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda attorea. Per completezza di trattazione non solo va ribadita l'intervenuta decadenza di parte attrice in merito alle proprie istanze istruttorie orali (cfr. amplius ordinanza del 13.08.2023), avendovi rinunciato con la richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni senza instare per l'espletamento dei mezzi di prova (cfr. Cass.18688/2007), ma altresì va evidenziato che, in ogni caso, nessuno spazio poteva trovare la richiesta di parte attrice di c.t.u. sui macchinari forniti, avendo la stessa acquirente dichiarato in atti di avere continuato ad usare i beni acquistati e installati ben oltre cinque anni prima, così confermando l'avvenuta usura degli stessi per il tempo trascorso e per gli interventi eseguiti successivamente all'installazione, sicché risulta chiaro come alcun accertamento potesse svolgersi non essendo possibile ricostruire la sicura sussistenza ed efficienza causale dei pretesi vizi e/o difetti. Dalle precedenti considerazioni ne deriva che va, dunque, reietta la domanda di e devono ritenersi Pt_1 assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sul punto sollevate dalle parti. Va disattesa anche la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice (per aver dovuto provvedere a modificare i propri stabilimenti per allestire un locale ove collocare le stampanti, per perdite di business, per spese sostenute per la sostituzione di testine, ecc.), in quanto è rimasta sfornita di valido riscontro probatorio, all'esito dell'attività istruttoria, la sussistenza e l'ascrivibilità dei danni alla parte venditrice, poiché la documentazione prodotta non appare idonea a suffragare l'assunto della parte acquirente a seguito della precisa contestazione della controparte, e, quindi, in applicazione dell'onere della prova, spettava all'attrice fornire valide circostanze imputabili alla controparte, dato che non può ravvisarsi un alleggerimento dell'onere probatorio - incombente sulla parte -, dell'esistenza del danno di cui si discute e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento. Né si ravvisano i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa come richiesta: è, difatti, risaputo che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno sia nell'an sia nel quantum del pregiudizio sofferto, di tal che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (v. Cass.3794/2008, Cass.28226/2008, Cass.7093/2001, Cass. 8615/2006, Cass.2831/2021, Cass.26051/2020), in quanto “in tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo solo in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo -la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa- per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno” (cfr. Cass.15585/2007, v. Cass.13288/2007, Cass.24680/2006, Cass. 8795/2000). pagina 8 di 9 Alla luce di tutte le suesposte ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'andamento del giudizio e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta tutte le domande avanzate,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 13 marzo 2024.
Il Giudice
A. D'Elia
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