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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1380 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del 26.05.2025 con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche e vertente tra
( c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuliano Natalia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via De Gasperi
n. 48 Catanzaro;
- attore -
e
(C F ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Ente creditore
-Convenuto contumace-
Nonchè
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. con sede legale in Via Giuseppe Grezar, 14- 00142 Roma;
rappresentata e difesa dall' Avv. Beniamino Toscano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Reggio Calabria, alla via XXI agosto 121,
-convenuta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da verbale del 26.05.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
1 03020199000736331000, notificata in data 24.02.2020, limitatamente alla cartella di pagamento recante il n. 03020060022061777000, presuntivamente notificata il 31.01.2007e riguardante la pretesa creditoria, iscritta dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, quale recupero credito pari ad euro 9.256,05 oltre interessi e riferita ad una fattura risalente all'anno 2002.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva la prescrizione decennale del credito vantato dall'ente; la prescrizione quinquennale degli interessi, l'illegittimità della intimazione di pagamento per violazione dell'art 7 L n. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto presupposto;
l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori .
Parte opponente, infatti, riteneva che l'ingiunzione era da ritenersi illegittima in quanto
“nessun altro atto idoneo ad interrompere detto termine di prescrizione era stato validamente notificato al sig. e per tale ragione le pretese si sono estinte” ,il credito risalente all'anno Parte_1
2002 e riguardante sanzioni emesse dall'ufficio della Camera di Commercio,era da considerarsi prescritto.
Si costituiva solo l' , restando contumace il Controparte_2 [...]
, la quale, preliminarmente, eccepiva che la prescrizione era stata interrotta tanto Controparte_1 con la cartella prodromica n. 03020060022061777000, notificata il 31.01.2007 quanto con la successiva intimazione di pagamento n. 03020169004145341000 notificata in data 20.12.2016 recante anche la cartella oggi in contestazione, regolarmente notificate al sig. nel rispetto Parte_1 dei termini prescrizionali;
eccepiva altresì che la mancanza di impugnazione delle cartelle esattoriali e degli atti successivi e conseguenziali comportavano gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e quindi l'idoneità al giudicato e pertanto applicate le previsioni di cui all'art 2953 c.c.., nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 26.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
A riguardo si osserva, che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio
Emilia, 29 novembre 2012, n.° 2039; Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n.° 9936).
2 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla la Controparte_2 quale ritenendo valida la notifica effettuata in data 31.01.2007 ha contestato che la cartella non era stata mai impugnata dall'odierno attore, divenendo, così, titolo esecutivo nei suoi confronti e non più contestabile in punto di merito.
A riguardo, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024 ha sancito che anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata.
L'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice.
Il principio espresso dalla Cassazione è il seguente: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito
(e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa
Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024).
Per la Suprema Corte pertanto: 1)La prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo;
2)Tale prescrizione può essere fatta valere anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest'ultima;3)L'intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella;
4)La prescrizione può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma anche con un'altra azione con oggetto l'accertamento negativo del credito. 5) Unico limite è l'interesse ad agire.
Nel caso di specie sono state fatte delle contestazioni puntuali e precise rispetto agli atti interruttivi dei termini prescrizionali.
A fronte della contestazione espressa in ordine alla eccezione di intervenuta prescrizione delle somme sottese alla cartella opposta, formulata dall'opponente, l'Ente creditore era onerato della prova di avere regolarmente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale.
In quanto dichiarazione recettizia, l'atto finalizzato all'interruzione della prescrizione deve non
3 solo - ovviamente - essere inviato al destinatario, ma anche pervenire a quest'ultimo. Dunque costituisce onere probatorio gravante sulla parte che intende avvantaggiarsi degli effetti dell'interruzione dare riscontro dell'effettività della conoscenza dell'atto da parte del destinatario
(Corte appello Milano, sez. IV, 07/04/2017, n. 1483).
Ebbene, in relazione alla eccepita prescrizione del credito vantato, era onere dell'
[...]
, che ne asseriva l'avvenuta interruzione, provare che la cartella Controparte_2 prodromica n. 03020060022061777000, nonchè la successiva intimazione di pagamento n.
03020169004145341000 fossero state regolarmente notificate al sig. e fossero stati Parte_1 ricevuti dallo stesso.
Ciò posto, l ha prodotto 1) l'estratto di ruolo relativo alla Controparte_2 cartella esattoriale n. 03020060022061777000 con avviso di ricevimento da cui risulta la notifica in data 31.01.2007 fatta al “cognato” del sig. tale ” dal cognome illeggibile Parte_1 Per_1 qualificato come Familiare Convivente;
2)avviso di ricevimento relativo ad Intimazione di pagamento n. 03020169004145341000 in cui rientra tra le altre la cartella esattoriale n.
03020060022061777000 da cui risulta la notifica in data 20.12.2016 a mani della suocera del sig.
tale ”;3) Avviso di deposito del 9.12.2019 presso la Casa Comunale Parte_1 Persona_2 di Catanzaro relativo alla intimazione n. 03020199000736331000, che è l'intimazione oggi impugnata, ritirata dal sig. in data 24.02.2020. Parte_1
Ebbene, alla luce della documentazione allegata dalla convenuta, ed in particolare degli avvisi di ricevimento prodotti osserva il Tribunale che il primo avviso effettuato con la cartella esattoriale n. 03020060022061777000 risulta essere stata notificata in data 31.01.2007 al “cognato” del sig.
tale ” dal cognome illeggibile, qualificato come Familiare Convivente, rendendo Parte_1 Per_1 di fatto impossibile identificare il soggetto che materialmente ha ritirato la cartella esattoriale.
L'attestazione dell'operatore postale in calce all'avviso di ricevimento, però, deve considerarsi assolutamente inattendibile dal momento che, non è correttamente identificato il soggetto che ha provveduto al ritiro. Ma anche volendo ipotizzare che la notifica si sia perfezionata nelle mani di tale , dalla documentazione depositata da parte opponente allegata alle memorie ex art art Per_1
183, VI comma, n. 2, cpc ed in specie certificato stato di famiglia, nessun convivente a nome di risulta facente parte della famiglia Come espressamente chiarito da parte Per_1 Parte_1 opponente il sig. ha una cognata di nome che, diversamente da quanto Parte_1 Persona_3 barrato nell'avviso di ricevimento, non era familiare convivente dell'istante.
E, tale circostanza trova conferma sempre nella documentazione allegata alle memorie ex art art 183, VI comma, n. 2, cpc (certificati storici di residenza e da cui risulta che Per_3 Parte_1 il 31.01.2007 la sig.ra era residente a[...] Persona_3
4 mentre, il sig. era residente a[...]- 88100 Catanzaro. Parte_1
Questo significa che la notifica di un atto nelle mani di un familiare che ha la propria residenza in luogo diverso da quella del destinatario e non sia convivente del secondo, rende l'atto nullo.
La Cassazione con sentenza.n. 10543/2019 ha infatti stabilito che “La notifica di un atto nelle mani di un familiare del destinatario, dichiaratosi suo convivente, presso un immobile diverso da quello di residenza, è nulla se tra i due soggetti non vi è un effettivo rapporto di convivenza.”
La notifica non può essere sanata neanche se l'effettivo destinatario viene a conoscenza dell'atto in modo diverso. (Cass. sent. n. 7267/2020).
Non può trovare accoglimento la tesi di parte opponente in merito al mancato invio della raccomandata informativa al destinatario secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di
Cassazione n. 8700 dell'11 maggio 2020, atteso che il postino non aveva nessun obbligo all'invio della raccomandata informativa essendo l'art 36 del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 in materia di riscossioni, stato modificato introducendo il comma 2 quater secondo cui “"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", entrato in vigore il 31.12.2007 e quindi dopo la presunta notifica della cartella esattoriale n.
03020060022061777000 avvenuta il 31.01.2007. Tale principio invero può essere invocato con il secondo presunto atto interruttivo di prescrizione.
Ed invero per quanto concerne il secondo atto interruttivo della prescrizione, invocato dalla
, ovvero l'intimazione di pagamento n. 03020169004145341000 effettuata in Controparte_2 data 20.12.2016 a mani della suocera del sig. tale ” abitante nella Parte_1 Persona_2 stessa Via e nello stesso stabile ma in altra unità abitativa come è dato desumere dalla visura catastale allegata da parte attrice con le memorie n. 2 ex art 183 c.p.c. , deve osservarsi che la notifica dell'intimazione è nulla sotto due aspetti 1) perché non si è perfezionata nella casa di abitazione del sig. bensì presso la casa del familiare non convivente sig.ra ed a Parte_1 Persona_2 riguardo si osserva che la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare (cfr. Cass.
n. 18989 del 2015,) e 2) perché in applicazione del principio, enunciato dalla Corte di cassazione, con la Sentenza n. 8700 dell'11 maggio 2020, la notifica della cartella esattoriale a mani di una persona di famiglia è nulla, se non è seguita dall'avviso a mezzo raccomandata In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973,
5 pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia,
l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Per tale seconda notifica deve dichiararsi la nullità essendo stata notificata nelle mani di persona di famiglia non convivente, senza il successivo invio della raccomandata informativa al destinatario effettivo (cioè al sig. ) quale adempimento essenziale della notifica. Parte_1
Poiché i due atti interruttivi richiamati dall' devono essere ritenuti nulli Controparte_2 per invalidità della notifica non essendo stati consegnati nelle mani del destinatario effettivo, la cartella n. 03020060022061777000, richiamata nell'ordinanza di ingiunzione n.
03020199000736331000 , andrà annullata per prescrizione dei termini decennali.
Osserva il Tribunale che, alla data della notifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta, il credito era pacificamente prescritto.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente deve essere, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, con applicazione dei minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA prescritto il credito recato dall'ordinanza ingiunzione n., 03020199000736331000 e non dovuta dal ricorrente la somma portata dalla cartella di pagamento n. 03020060022061777000, pari ad euro
9.256,05.
- condanna l' alla refusione in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.964,00 , di cui € 264,00 per esborsi
[...] ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
Catanzaro li 10 ottobre 2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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