Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 319/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 319/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
7, 8266 Steckborn (Svizzera), codice fiscale: , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco
Mobilio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Vibo Valentia, via A. Manzoni n. 24; con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
1
, (c.f. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , via Vinicio Cortese, in persona del Direttore generale e legale CP_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in
Lamezia Terme, Corso G. Nicotera n. 204, presso lo studio professionale dell'avv.
Cesare Oreste Novelliere che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
con indirizzo di posta elettronica certificata:
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Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere, per i motivi dedotti nel corpo del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1367/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. n.3684/2010, pubblicata in data 15.9.2021, così statuire:
1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento lesivo per cui è causa va ascritta esclusivamente al e per esso Controparte_2 all' ; 2) Per l'effetto, condannare in solido Controparte_1
e/o alternativamente l' e la Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_3
Rappresentanti Legali, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni Parte_1 personali dallo stesso subiti a causa dell'evento in questione che si quantificano nella complessiva somma di €.25.508,58 o, comunque, in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata sino alla data dell'emananda sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma così determinata da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare in solido
e/o alternativamente l' e la Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Legali Controparte_3
2 rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché alle spese di CTU in primo grado”. per il procuratore dell'appellata : Controparte_1
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
1367/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24.8.2021 e pubblicata il
(15.9.2021 n.d.c.e.). In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”;
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il 7.9.2010, alla Parte_2
in data 8.9.2010 ed Controparte_3 all il 20.9.2010, ha adito il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Catanzaro, al fine di richiedere la condanna dei soggetti convenuti, alternativamente o in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione di cure sanitarie inadeguate che gli erano state praticate a seguito di un sinistro occorsogli il 28.7.2008.
A fondamento della propria domanda, ha affermato che: a) in data 28.7.2008, l'attore, a seguito di una rovinosa caduta da una scala, era stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Serra San RU (Vibo Valentia), ove, effettuato un esame radiografico, gli era stata diagnosticata la frattura del 5° metacarpo della mano destra;
b) nel medesimo giorno, si era recato presso l'ospedale di Soverato (Catanzaro), dove gli era stata applicata una gessatura;
c) terminate le ferie e rientrato in Svizzera, ove era residente, recatosi presso un nosocomio con il braccio ingessato, era stata rimossa l'ingessatura ed era stato sottoposto a nuovo esame radiografico che aveva evidenziato una “deformazione prominente” sopra la frattura, sicché gli erano state praticate cure e terapie riabilitative;
d) a causa della patologia, avendo superato i 73 giorni di assenza, il non era potuto rientrare al lavoro e gli era stata trattenuta dalla busta paga la Pt_1
3 somma pari ad euro 1.178,00; inoltre, aveva dovuto spendere per cure e riabilitazione una somma pari a euro 18.305,25.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17.1.2011, si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda dell'attore.
In particolare, l' ha eccepito la nullità della domanda per Controparte_1
indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché per lesione del principio del contraddittorio, dato che l'attore non aveva chiarito quale fosse la ragione della invocata condanna, né la sua malattia, il nesso causale tra l'operato dei sanitari, peraltro, non indicato, e l'evento dannoso.
Ha sostenuto, poi, che, avendo l'attore lamentato una deformazione sopra la frattura, si trattava, con ogni probabilità di una diversa patologia, estranea all'operato dei sanitari, contestando, anche, i danni patrimoniali lamentati e privi di riscontro documentale e la duplicazione delle voci di quelli non patrimoniali.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio, anche, la _2
, la quale, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione
[...]
passiva, non essendo stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti e dipendendo il presidio ospedaliero di dall' . In via subordinata, CP_3 Controparte_1 ha contestato il fondamento della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda del . Pt_1
Con ordinanza del 29.4.2011, il Tribunale, rigettata l'eccezione delle convenute di improcedibilità della domanda, ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. Nella prima memoria, l'attore, nel replicare alle argomentazioni avversarie, ha precisato che lamentava una formazione callosa formatasi tra due dita della mano che era dolorante, invalidante e antiestetica e che la responsabilità dell' era di natura contrattuale. Controparte_1
Con ordinanza del 10.1.2013, il Tribunale ha disposto svolgersi una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, al fine di verificare la correttezza o meno della diagnosi e delle cure praticate al , nominando, quale consulente, la dott.ssa Pt_1 Persona_1
Tuttavia, non avendo la suddetta consulente, nei termini assegnati dal Tribunale, dato risposta alle osservazioni effettuate alla relazione preliminare dalla , il Controparte_1
4 giudice, con ordinanza dell'11.12.2014, ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidandola al dott. Persona_2
Espletata la suddetta consulenza tecnica d'ufficio, le parti, all'udienza dell'11.9.2020, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 1367/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1367/2021 del 24.8.2021, pubblicata il 15.9.2021, il Tribunale di
Catanzaro ha così deciso: a) ha estromesso dal giudizio la b) ha Parte_2 rigettato la domanda dell'attore; c) ha condannato il al pagamento delle spese Pt_1 legali in favore dell' e della Controparte_1 _2
, ponendo a suo carico anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della _2
.
[...]
Quanto al merito, richiamate le argomentazioni del consulente tecnico di ufficio e, in particolare, i dubbi espressi circa le modalità di esecuzione e la refertazione della radiografia di controllo effettuata dal il 5.8.2008 presso l'ospedale di Serra San Pt_1
RU (circostanze alle quali il perito d'ufficio aveva riconosciuto grande importanza), in sostanza, ha implicitamente ritenuto interrotto il nesso di causa tra l'operato dei medici dell'ospedale di ed il danno lamentato e, comunque, la mancanza di profili di CP_3
colpa a carico dei sanitari suddetti, posto che erano configurabili tre ipotesi, ossia che: I) il controllo era stato effettuato, anche se previo accesso “anomalo” al servizio e senza referto specialistico, ma senza rimozione del gesso in urgenza, sebbene ne fosse stata rilevata la necessità, con conseguente “coinvolgimento causale nella produzione del danno della struttura di Serra San RU”; II) il controllo non era stato eseguito in nessuno dei due presidi, con conseguente responsabilità dei sanitari del solo presidio di
, ma tale ipotesi era contraddetta dalla radiografia (peraltro, priva di referto), CP_3
effettuata nel presidio ospedaliero di Serra San RU il 5.8.2008; III) il controllo era stato eseguito e riscontrata l'incongruità (dell'ingessatura) e comunicata al la Pt_1
necessità di rimuoverla, lo stesso si era rifiutato di sottoporsi immediatamente alla
5 rimozione, così da interrompere il nesso causale intercorrente tra condotta dei sanitari ed evento.
Ha evidenziato, inoltre, come fosse stato predisposto il controllo presso la struttura sanitaria di (per il 1°.8.2008, poi non eseguito) e come il consulente tecnico di CP_3
ufficio avesse fatto notare che non era dato sapere da chi fosse stato disposto ed effettuato l'esame radiologico in gesso (del 5.8.2008) presso la struttura di Serra San
RU, così come da chi fosse stato prenotato e pagato tale accertamento, cosicché, a giudizio del Tribunale, anche sotto tale aspetto, non poteva ritenersi l'operato del personale sanitario connotato da incuria o negligenza.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
28.2.2022 ed alla di a mezzo Controparte_3 CP_3
in data 8.3.2022, ha proposto appello avverso la sentenza n. CP_4 Parte_1
1367/2021 del Tribunale di Catanzaro, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato il grave errore di valutazione del
Tribunale, in riferimento alle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio
(eseguita dal dott. , avendo il perito d'ufficio risposto ai quesiti postigli in Persona_3
senso diametralmente opposto alle conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale nella sentenza impugnata, dato che il perito d'ufficio, segnatamente: a) in risposta al primo quesito, aveva precisato come la produzione dell'evento fosse stata dovuta al confezionamento di un apparecchio gessato non congruo, avendo limitato la circolazione sanguigna della mano, mentre il trattamento più corretto era l'applicazione di una stecca;
b) quanto al secondo quesito, aveva affermato che la scelta di applicare il gesso sulla scorta delle immagini radiografiche della mattinata (del 28.7.2008), effettuate da una struttura sanitaria diversa (ossia quella si Serra San RU), era da considerarsi imprudente, mentre poco diligente era stata la scelta dell'applicazione di un apparecchio gessato a dita estese e negligente era stata la dimissione, senza prognosi e prescrizioni di farmaci o consigli terapeutici scritti;
c) quanto al terzo quesito, aveva rilevato come fosse operazione semplice e rutinaria l'applicazione del gesso;
d) in riferimento al quarto quesito, aveva rilevato che il confezionamento di un apparecchio incongruo e
6 stretto, con immobilizzazione dal II al V dito in posizione neutra, aveva comportato per il paziente una inabilità totale e parziale e postumi permanenti diversi da quelli normalmente derivanti da patologia analoga;
e) infine, in risposta al quinto quesito, aveva avuto modo di precisare come i danni lamentati fossero compatibili con lo scorretto posizionamento dell'apparecchio gessato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la carenza e la contraddittorietà dell'impianto motivazionale della sentenza, avendo il Tribunale disatteso totalmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza specificarne le ragioni e limitandosi a trascrivere le tre ipotesi formulate dal perito d'ufficio circa la radiografia eseguita presso l'ospedale di Serra San RU (il 5.8.2008).
Quindi, l'appellante, richiamando la quantificazione dei danni operata dal consulente tecnico di ufficio, ha chiesto il risarcimento dei danni pari ad euro 25.508,58 (in virtù di invalidità temporanea assoluta di 29 giorni;
una invalidità temporanea parziale al 75% di
30 giorni;
una invalidità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
una invalidità temporanea parziale al 40% di 12 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 25% di
29 giorni, nonché una invalidità permanente sotto il profilo biologico del 7%, oltre le spese mediche e la riduzione della retribuzione percepita).
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 15.6.2022, si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., fondato, unicamente, su un'analisi di parte della consulenza d'ufficio, priva di esplicazione di una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice;
nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione, poiché, per come accertato dal consulente tecnico di ufficio, l'attore aveva posto in essere un comportamento “anomalo”, tendente ad omettere la ricostruzione dei fatti, inducendo il perito d'ufficio a formulare tre diverse ipotesi al fine di ricostruire gli accadimenti, due delle quali avevano evidenziato il difetto di nesso di causalità tra la condotta e gli eventi, mentre la terza era relativa alla visita programmata presso l'ospedale di per il 1°.8.2008, alla quale, tuttavia, l'attore non si era presentato, CP_3 preferendo recarsi, il 5.8.2008, presso l'ospedale di Serra San RU, con chiara interruzione del nesso causale relativo all'evento dannoso lamentato.
Ha eccepito, inoltre, l'inutilizzabilità di tutti i documenti sanitari prodotti in giudizio provenienti da medici e strutture sanitarie svizzere, in quanto in lingua straniera e privi
7 di traduzione “legale” in lingua italiana, ma prodotti con traduzione di parte e approssimativa;
nonché, sotto altro profilo, la condotta processuale sleale del , Pt_1
avendo omesso di riferire, anche al consulente tecnico di ufficio, di avere rifiutato la prestazione sanitaria presso l' di Vibo Valentia, dove era Controparte_1
stato indirizzato dai medici dell'ospedale Serra San RU e di essersi recato (il
5.8.2008) al nosocomio di Serra San RU per il controllo anziché presso quello di
. Ha sostenuto, quindi, che l'attore si fosse reso responsabile dell'evento, ai CP_3 sensi dell'art. 1227, comma 2°, c.c. e, in via residuale, ha eccepito il suo concorso nel causare il danno, ai sensi del primo comma del citato art.1227 c.c., concludendo come sopra trascritto.
All'udienza del 12.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Entrambe le parti hanno presentato comparsa conclusionale, ribadendo le proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie. Ha presentato memorie di replica, unicamente, l . Controparte_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342
c.p.c. e di inutilizzabilità della documentazione sanitaria in lingua straniera prodotta dall'odierno appellante, sollevate dalla;
b) il Controparte_1
fondamento o meno della domanda di risarcimento del danno proposta dal e Pt_1 rigettata dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante per ritenuto travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e per difetto di motivazione (questione da valutarsi anche in relazione alla riproposizione da parte dell' dell'eccezione di difetto del nesso di Controparte_1 causalità o di concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.); c) in caso di
8 accoglimento della domanda sull'an debeatur, la quantificazione dei danni riportati dall'appellante; d) la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la pronuncia del Tribunale che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e la condanna del Parte_2
al rimborso delle spese nei suoi confronti, passate in giudicato in mancanza di Pt_1
impugnazione.
Preliminarmente, deve osservarsi che, sebbene l'appello sia stato notificato, oltre che all' , alla Controparte_1 Controparte_3
, trattandosi di articolazione amministrativa della suddetta
[...]
e non avendo soggettività giuridica autonoma, essa non è parte del giudizio. CP_5
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e di inutilizzabilità della documentazione in lingua straniera, sollevate dall' Controparte_6
Come accennato, l' eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da , per violazione dell'art. 342 Parte_1
c.p.c., essendosi limitato l'appellante, in buona sostanza, a lamentare una grave anomalia motivazionale ed un altrettanto grave errore di valutazione da parte del giudicante di primo grado delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed a effettuare una analisi di parte e non tecnica della perizia d'ufficio, senza nessun riferimento ai fatti di causa, né ai motivi di diritto che avrebbero dovuto condurre alla riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata.
L'atto di appello deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del
14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso, sostenendo l'appellante, in particolare, sulla base di argomentazioni alquanto precise (cfr. il contenuto dell'atto di impugnazione e la sintesi riportata nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'errata valutazione da parte del Tribunale, su fatti controversi e decisivi (quali la condotta inadeguata dei medici dell'ospedale di CP_3 ed il nesso di causalità con le problematiche di salute lamentate dall'appellante), delle
9 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, da cui il Tribunale si sarebbe discostato, senza motivare le ragioni della sua decisione, cosicché l' Controparte_1
è stata messa in condizione di approntare una compiuta difesa.
[...]
E' infondata, anche, l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione sanitaria proveniente da medici o strutture sanitarie svizzeri, prodotta dall'odierno appellante in lingua straniera (in tedesco), dato che ne è stata fornita una traduzione sufficiente a farne comprendere il significato che è rimasta non contestata quanto al suo contenuto sostanziale, se non in maniera del tutto generica.
Deve rammentarsi, del resto, che, ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno, allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sostanziali sul loro contenuto o sulla loro traduzione allegata dalla parte (cfr., ad esempio, Cass., sez.
V, n. 33079/2022).
3. Il merito del giudizio di appello e le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
Richiamata la parte dello svolgimento del processo dedicata al giudizio di appello e, in particolare, alla illustrazione dei motivi di impugnazione, deve rammentarsi, in estrema sintesi, che il si duole della circostanza che il giudice di prime cure, con sentenza Pt_1
carente e contraddittoria in punto di motivazione, abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. discostandosene, senza, tuttavia, Per_2
motivare le ragioni della decisione.
Ha evidenziato, infatti, che il perito d'ufficio, in risposta ai quesiti formulati dal
Tribunale, aveva precisato, quanto all'operato dei medici del nosocomio di , CP_3
che: a) l'evento dannoso era conseguenza di un apparecchio gessato non congruo che limitava la corretta circolazione del sangue nella mano e che, del resto, era inopportuno, essendo preferibile l'applicazione di una stecca;
b) vi era stata imprudenza dei suddetti sanitari nell'applicare il gesso, sulla scorta di una radiografia eseguita, nella mattinata
(del 28.7.2008), presso una struttura sanitaria diversa (ossia quella di Serra San RU), così come era stata poco diligente la scelta dell'applicazione di un apparecchio gessato a
10 dita estese e negligente la dimissione del paziente, senza formulare prognosi e prescrizioni di farmaci o consigli terapeutici scritti;
c) era operazione semplice e rutinaria l'applicazione corretta del gesso;
d) l'ingessatura incongrua e troppo “stretta”, con immobilizzazione dal II al V dito in posizione neutra, aveva comportato per il paziente una inabilità totale e parziale e postumi permanenti diversi da quelli normalmente derivanti per patologia analoga;
e) i danni lamentati erano compatibili con lo scorretto posizionamento dell'apparecchio gessato.
L , dal canto suo, ha sostenuto la correttezza Controparte_1 della decisione ed ha evidenziato come l'appellante avesse tenuto un comportamento tendente ad impedire la corretta ricostruzione dei fatti, omettendo di riferire al consulente tecnico di ufficio circostanze rilevanti e, segnatamente, del controllo autonomamente effettuato il 5.8.2008 presso l'ospedale di Serra San RU, omettendo di presentarsi a quello predisposto dai medici di per il 1°.8.2008. CP_3
I motivi di appello sono fondati, nei limiti di seguito precisati.
Conviene, al fine di una maggiore chiarezza, riassumere, oltre che i fatti pacifici, gli elementi obiettivi emersi dall'istruttoria e, segnatamente, dalla documentazione prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio che, di fatto, sebbene censurata dal consulente tecnico di parte dell' nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_1
è rimasta priva di contestazioni specifiche nel giudizio di appello.
3.1. I dati obiettivi emersi dall'istruttoria e le valutazioni del consulente tecnico di ufficio
Il 28.7.2008, , residente in [...], trovandosi in per Parte_1 _2
trascorrervi le ferie, ha riportato una caduta accidentale dalle scale ed è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Serra San RU (VV), facente parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (estranea al presente giudizio), ove è giunto alle ore 10.55 e, a seguito di esame radiografico, gli è stata diagnosticata la frattura del 5° metacarpo della mano destra (ossia dell'osso più laterale della mano e che
è costituito dalla struttura che sostiene il mignolo e che si trova tra l'ulna e le tre falangi del mignolo). Peraltro, avendo rifiutato il ricovero proposto dai medici presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia, è stato dimesso alle ore 11.55 (cfr. il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Serra S. RU del 28.7.2008).
11 Nel medesimo giorno, il si è recato presso l'ospedale di , portando con sé Pt_1 CP_3
“radiografie proprie” (ossia quelle eseguite presso il nosocomio di Serra S. RU), e, visitato dai medici del pronto soccorso alle ore 14.30, è stato, poi, sottoposto a visita ortopedica e, quindi, all'immobilizzazione del braccio destro mediante ingessatura.
E' stato, quindi, dimesso con diagnosi di frattura del 5° metacarpo e con prescrizione di mantenere il gesso per 30 giorni e ripetere “Rx in gesso” il 1°.8.2008 (cfr. il referto del
28.7.2008 dell'ospedale di ). CP_3
Non risulta, tuttavia, che, il 1°.8.2008, il si sia recato presso l'ospedale di Pt_1 CP_3 per sottoporsi al controllo “in gesso”.
Piuttosto, in data 5.8.2008, l'odierno appellante si è recato, di sua iniziativa, presso il presidio ospedaliero di Serra San RU, sottoponendosi, senza che vi sia documentazione dell'iter burocratico necessario, a nuovo accertamento radiografico (cfr. quanto riportato dal consulente tecnico di ufficio, sulla base della lastra prodotta e recante la data del 5.8.2008). Non risulta prodotto, peraltro, alcun referto dell'esame radiografico eseguito.
Rientrato in Svizzera, presso la propria residenza, l'appellante si è recato, il 25.8.2008, presso un medico svizzero (il dott. che, formulata la diagnosi di Persona_4
“frattura subcapitale metacarpale V° dx”, ha rilevato che: a) il gesso applicato alla mano destra era “troppo stretto”; b) il paziente non aveva potuto muovere il mignolo (il “dito piccolo”) completamente;
c) sopra la frattura, vi era una “deformazione prominente”.
Rimosso il gesso dal medico curante, il , impedito all'attività lavorativa fino al Pt_1
1°.12.2008, si è sottoposto a fisioterapia e ad ergoterapia per migliorare il movimento della mano nonché ad una serie di controlli presso strutture sanitarie svizzere, il
15.9.2008, il 13.10.2008 ed il 15.12.2008, i cui esiti sono puntualmente descritti dal consulente tecnico di ufficio, sulla base della documentazione medica prodotta.
Il consulente tecnico di ufficio, dott. dopo avere riportato i dati Persona_3
documentali sopra compendiati, nonché illustrato le condizioni di salute del (che Pt_1 presentava una “lesione ossea e/o dei tessuti con presenza di piccoli stravasi emorragici
o leggeri stiramenti accompagnati da fenomeni congestizio-edematosi delle strutture molli paraarticolari”), ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'ingessatura praticata presso l'ospedale di e il difetto funzionale alla mano destra del CP_3 Pt_1
(descritto a pag. 15), esprimendo, peraltro, dubbi circa le modalità di esecuzione della radiografia di controllo del 5.8.2008 presso l'ospedale di Serra San RU, tanto da
12 ipotizzare le tre diverse ipotesi riportate anche nella sentenza impugnata (ossia che: 1) il controllo venne fatto, ma non venne indicata la necessità della rimozione del gesso: in tal caso, la responsabilità del danno sarebbe stata da ascrivere anche ai medici di Serra S.
RU; 2) il controllo non venne fatto, sebbene risulti la lastra della radiografia: in tale caso, la responsabilità sarebbe stata soltanto dei medici di;
3) effettuato il CP_3 controllo e comunicata all'interessato la necessità di rimuovere il gesso, il si Pt_1
rifiutò di sottoporsi a tale rimozione: tale comportamento avrebbe interrotto il nesso di causalità tra condotta dei medici e danno).
Quindi, dopo avere analizzato la condotta dei sanitari e, in particolare, di quelli dell'ospedale di , ha concluso, sulla base di una compiuta valutazione medico - CP_3
legale (che, come detto, non risulta contestata dalle parti negli scritti difensivi del giudizio di appello), affermando che: 1) la frattura riscontrata non presentava una rotazione o un disallineamento delle ossa, tale da imporre il trattamento chirurgico
(peraltro, non controindicato) e, quindi, poteva considerarsi corretta la scelta del trattamento conservativo;
tuttavia, l'evento lesivo è stato causato da un apparecchio gessato non congruo e troppo “stretto” che ha limitato il corretto circolo sanguigno della mano e non ha impedito le complicanze (iperostosi del callo osseo;
gonfiore con lieve atrofia dei muscoli della mano), mentre il trattamento più corretto era l'applicazione di una stecca;
2) la scelta di applicare il gesso sulla scorta delle immagini radiografiche, di cui all'esame effettuata la mattinata (del 28.7.2008) presso una struttura sanitaria diversa
(ossia quella si Serra San RU) era da considerarsi imprudente;
il trattamento più indicato, piuttosto che l'applicazione di un apparecchio gessato a dita estese, era il fissaggio percutaneo, tramite fili di e l'immobilizzazione temporanea delle Parte_3
articolazioni vicine;
negligente era stata la dimissione del , senza prognosi e Pt_1
prescrizioni di farmaci o consigli terapeutici scritti;
3) era operazione semplice e rutinaria l'applicazione del gesso, così come la valutazione radiologica dell'allineamento o eventuale rotazione dei frammenti ossei, necessitanti manovra di riduzione (ossia della manovra, manuale o con l'impiego di mezzi di trazione, che viene messa in atto dall'ortopedico per riportare in posizione anatomica corretta i monconi di un osso fratturato); 4) il confezionamento di un apparecchio gessato incongruo e “stretto”, tale definito dal medico svizzero che lo aveva rimosso, con immobilizzazione dal II al V dito in posizione neutra (come risultava dal certificato n. 11 della produzione dell'attore), aveva comportato per il paziente una inabilità totale e parziale e postumi permanenti
13 diversi da quelli normalmente derivanti da patologia analoga;
5) i danni lamentati erano ormai stabilizzati.
Ha, quindi, concluso il consulente tecnico di ufficio, accertando che , a Parte_1
seguito al trattamento sanitario praticato, aveva riportato “esiti di frattura della testa metacarpale di V dito mano dx consistenti in lieve deviazione, con diminuzione delle funzionalità della mano dx in destrimane e deformità da esostosi con pregiudizio estetico complessivo lieve compatibili con lo scorretto posizionamento dell'apparecchio gessato.”
Ha, quindi, quantificato la durata ed il grado di invalidità temporanea totale e parziale, giudicando, in particolare, del 7% gli esiti permanenti menomativi della integrità psicofisica. Ha quantificato, inoltre, il danno patrimoniale, da spese mediche e riduzione della retribuzione.
3.2. Le valutazioni della Corte di Appello
Ritiene la Corte di Appello che - alla luce delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, sopra compendiate e che il perito d'ufficio ha, ulteriormente, precisato nella risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte dell' Controparte_1
(v. il paragrafo intitolato “Integrazione in risposta alle note del C.T.P.”) -
[...] sussista prova sia del nesso di causalità tra la condotta dei medici dell'ospedale di del 28.7.2008 e le limitazione funzionali riscontrate dal medesimo consulente CP_3
tecnico di ufficio sulla persona del e, segnatamente, alla sua mano destra, sia della Pt_1
imprudenza, imperizia e, in parte, negligenza del loro operato.
In particolare, i medici dell'ospedale di (che, si rammenta, hanno visitato il CP_3
il pomeriggio del 28.7.2008, giorno dell'incidente, allorché, dopo essersi recato al Pt_1 pronto soccorso dell'ospedale di Serra S. RU, essersi sottoposto a esame radiologico ed avere rifiutato il trasferimento a quello di Vibo Valentia, si era presentato al Pronto soccorso del suddetto ospedale di ) sono responsabili, oltre che di altre azioni di CP_3 cui non risulta l'influenza causale, di una duplice condotta colposa che costituisce causa
(o, comunque, concausa dell'evento dannoso): a) l'avere optato, in sé correttamente, per un trattamento conservativo della frattura riscontrata e caratterizzata da mancanza di allineamento delle ossa fratturate (v., in particolare, la risposta del consulente tecnico di ufficio alle osservazioni del consulente tecnico di parte dell' di ), ma CP_5 CP_1
14 senza operare la necessaria manovra di riduzione della frattura (tanto che, come rilevato a pag. 25 della relazione peritale, la posizione dei monconi ossei non allineati, già evidenziata dalla prima radiografia, è sovrapponibile a ciò che emerge dalla radiografia di controllo e da quella effettuata in Svizzera;
v. , anche, pag. 26, in cui vengono evidenziati “macroscopici risultati” negativi e la mal posizione dei capi ossei); b) l'avere optato per un'ingessatura rigida e, per di più, troppo angusta (tale da ostacolare la circolazione sanguigna della mano e con effetti negativi, anche di tipo estetico), anziché apporre una stecca ed il fissaggio percutaneo tramite fili di ER (fissati all'osso senza incisioni ma con piccoli fori sulla pelle attraverso cui inserire il filo, al fine di tenere stabile la frattura dopo essere stata accuratamente ridotta).
Peraltro, come eccepito dall' , l'evento Controparte_1 dannoso è, parimenti, imputabile al che, anziché recarsi all'ospedale di Pt_1 CP_3
per il prescritto controllo con esame radiologico in gesso, previsto per il 1°.8.2008 (ossia tre giorni dopo l'incidente e l'ingessatura), si è recato presso l'ospedale di Serra San
RU, sottoponendosi ad un esame radiologico di cui risulta la sola lastra, senza referto né diagnosi o prescrizioni (tanto che il consulente tecnico di ufficio ha ipotizzato tre diversi ed alternativi scenari su ciò che i medici di quell'ospedale avrebbero fatto o omesso di fare e sulla conseguente condotta del ). Pt_1
Ritiene la Corte che - prescindendo da ogni altra valutazione e limitandosi ad osservare che l'unico dato certo è che il ha eluso, senza che sia dato sapere la ragione, la Pt_1 visita di controllo del 1°.
8.2008 presso l'ospedale di , sottoponendosi ad un CP_3 esame radiologico il 5.8.2008 presso quello di Serra San RU dall'incerto iter burocratico (v. la risposta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia al consulente tecnico di ufficio circa il fatto che non risultava registrato alcun esame radiografico del a quella data) - l'avere impedito l'odierno appellante ai medici di Pt_1
il controllo ordinario sugli esiti della frattura a distanza di pochi giorni CP_3 dall'ingessatura costituisce concausa del danno riportato, giacché, come evidenziato dal perito d'ufficio (v. pag. 17 della relazione), il controllo, programmato a soli tre giorni di distanza dal sinistro, avrebbe consentito di evitare la successiva lesione e, comunque, la sua progressione, previa rimozione dell'ingessatura, anche se non di riparare la frattura riscontrata, cosicché, in definitiva, i danni riscontrati nella persona del , provocati Pt_1
dalla errata scelta ed esecuzione del trattamento del 28 Luglio del 2008 e dalla ingessatura mantenuta tra il 28.7.2008 ed il 25.8.2008 sono imputabili tanto alla condotta
15 dei medici dell'ospedale di del 28.7.2008 quanto al comportamento della CP_3
vittima, in misura che può ritenersi sostanzialmente equivalente.
3.3. La quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale
Sulla scorta delle considerazioni contenute nell'elaborato tecnico, dalle cui risultanze non si ritiene ci si debba discostare, giacché precise, coerenti, argomentate e documentate anche con richiami a pubblicazione di carattere scientifico (v., anche per tale aspetto, le risposte del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. dell' - le quali, del CP_5
resto, come detto, non sono oggetto di censura negli scritti difensivi del giudizio di appello - il danno non patrimoniale subito dal consiste in esiti permanenti Pt_1
menomativi pari al 7% nonché in periodi di inabilità temporanea assoluta (100%) per giorni 29; inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 20; inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 29.
Rilevato che il aveva 42 anni al momento del sinistro e applicati i valori monetari Pt_1 contenuti nelle c.d. tabelle di Milano (elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano nel 2024), il risarcimento del danno, all'attualità, è pari a: a) euro 14.538,00 a titolo di danno dinamico relazionale e biologico permanente;
b) euro 3.335,00 per inabilità temporanea assoluta (100%) per giorni 29; c) euro 2.587,30 per inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; c) euro 1.150,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 20; euro 833,75 per inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 29.
Quanto al danno patrimoniale, esso è pari a franchi svizzeri 1.776,00 per spese documentate di fisioterapia e da ritenersi congrue ed a franchi svizzeri 1.625,550 per riduzione della retribuzione (v. la consulenza tecnica d'ufficio sul punto), per un totale di franchi svizzeri pari a 3.401,60, corrispondenti a euro 3.623,21, somma che rivalutata all'attualità è pari a euro 4.724,67.
Ne consegue che il danno nel suo complesso è pari, all'attualità, ad euro 27.168,72, somma che, ridotta del 50% per il concorso di colpa del danneggiato, ammonta a euro
13.584,36, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo e con esclusione di interessi compensativi, in assenza di allegazione e prova del mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (v., ad esempio, Cass., sez. III, n.
19063/2023).
16 4. Le spese di giudizio
Le spese di lite del doppio grado di giudizio - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, segnatamente, dell'accertamento della responsabilità dell'
[...]
e, peraltro, del concorso di colpa del nella produzione Controparte_1 Pt_1 dell'evento - devono essere compensate la metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza dell' sulla domanda principale del di Controparte_1 Pt_1
risarcimento del danno. Esse vengono liquidate, nell'intero, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati, quanto al giudizio di appello, con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra 5.201,00 e 26.000,00) e ridotti alla metà i soli compensi per la fase di trattazione ed istruttoria del giudizio di appello, essendosi l'attività professionale limitata alla valutazione del materiale istruttorio già acquisito e ad attività professionale di modesta rilevanza.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, devono essere liquidate in complessivi euro 4.835,00 (euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisoria), oltre euro 558,00 per spese vive documentate. Per le ragioni già dette, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale, devono porsi a carico dell' e di in pari misura. Controparte_1 Parte_1
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 4.888,00 (euro
1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 382,50 ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
n. 1367/2021 del 24.8.2021, pubblicata il 15.9.2021, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
17 - condanna l' al risarcimento nei confronti di Controparte_1
quantificato in complessivi euro 13.584,36, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- compensa per metà tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello e condanna l' al Controparte_1
rimborso della residua metà nei confronti di , liquidandole nell'intero, Parte_1
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per onorari ed euro
558,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e, quanto al giudizio di appello, in euro 4.888,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, definitivamente, a carico dell' e di Controparte_1 Pt_1
in parti uguali.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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