Art. 26.
Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.