Articolo 26 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 25
Versione
8 aprile 1958
Art. 26.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Entrata in vigore il 8 aprile 1958