Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 946/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 946/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 08/02/2023, depositata telematicamente in data 10/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/02/2023 – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aniello Capuano e Manuel Capuano ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA), alla Via Ten. B. Lombardi nr. 32, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco, avv. legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Iuliano ed elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA), alla Via E. Lanzara nr. 29, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Comunione forzosa del muro sul confine ex art. 874 cod. civ.
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 11/09/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 20/09/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 08/02/2023, depositata telematicamente in data 10/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/02/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva:
“1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Condanna l'attore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida nella misura in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di CTU”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 23/01/2013 e iscritto a ruolo in data 22/01/2013, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore, il esponendo di essere proprietario di due Controparte_1 muri di recinzione e di contenimento posti ai lati del viale di una sua proprietà immobiliare, ubicata alla frazione Aiello del Comune di Castel San Giorgio (SA), e individuata al foglio 5, mappali nn. 1006 – ex 641/b – e 500, a confine ai lati ovest e sud con la proprietà comunale adibita a Villa Comunale di Castel San Giorgio e annesso campo di calcetto e al lato nord con la vasca di laminazione dell'ente comunale;
riferiva ancora che i suddetti muri erano stati realizzati in conglomerato cementizio armato ed edificati negli anni 1990/1991 per autorizzazione edilizia n. 135/90, rilasciata dall'Ente comunale in data 06/11/1990 prot. n.
13043, e che il Comune aveva costruito una villetta comunale rendendo il muro de quo – posto sul confine – comune con consequenziale appoggio del medesimo da parte dell'ente comunale per tutta la lunghezza dello stesso.
L'attore rappresentava che il convenuto aveva effettuato nel mese di maggio del CP_1
2009 un profondissimo scavo per deporre un tubo di grosse dimensioni e che i movimenti dell'escavatore avevano danneggiato il muro di recinzione: lamentava, in particolare, 1)
l'innalzamento del livello del terreno, 2) la diminuzione dell'altezza del muro rendendolo scavalcabile dai passanti e dai ragazzi che frequentavano il campo di calcio, i quali accedevano pag. 2/7 nella proprietà dell'attore, 3) l'installazione di prefabbricati adibiti a spogliatoi posizionati a stretto contatto del muro privato di recinzione occupandone la totalità, 4) il defluvio dell'acqua piovana verso il muro privato a causa della modificata pendenza del terreno, 5)
l'incuria del fondo – opposto a quello della villetta comunale – sul quale era ubicata la vasca di raccolta delle acque. A nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della questione e la procedura di mediazione obbligatoria si era conclusa con esito negativo per la mancata partecipazione del Comune convenuto;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera
Inferiore 1) di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la comunione forzosa dei muri di confine e per l'effetto 2) di condannare il a corrispondere la Controparte_1 somma di € 63.984,89 a titolo di indennità ex art. 874 c.c., 3) di condannare al ripristino dello status quo ante o, in subordine, al rimborso delle spese a tal uopo occorrenti quantificate in €
23.670,14, 4) di condannare al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 10.000,00 per le edificazioni illegittime lesive del diritto alla riservatezza, alla quiete domestica e del diritto al godimento e alla tutela estetica della proprietà immobiliare, con vittoria di spese ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 29/01/2014, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 quale parte convenuta, che contestava tutte le avverse pretese e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine chiedeva applicarsi l'art. 874 c.c., con vittoria di spese e competenze. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., la causa veniva rinviata all'udienza del 24/02/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 274/2023 emessa in data 08/02/2023, depositata telematicamente in data 10/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/02/2023 – non notificata, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenuti applicabili l'art. 874 c.c. per i muri posti al lato sud ed ovest e l'art. 879 c.c. per i muri posti sul lato nord, rilevava la carenza di alcuni requisiti essenziali per il riconoscimento della comunione forzosa dei muri ex art. 874 c.c. e rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese di C.T.U. e di lite quantificate in € 2.500,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c.. Errata e/o carente motivazione in ordine alla mancata liquidazione delle somme
pag. 3/7 ex art. 874 c.c.; 2. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c.. Errata e/o carente motivazione in ordine alla mancata liquidazione delle somme per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
3. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c.. Errata e/o carente motivazione in ordine alla mancata liquidazione delle somme reclamate per la lesione del diritto alla riservatezza, alla quieta domestica ed al diritto di godimento ed alla tutela estetica. Mancata liquidazione equitativa del danno”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarato ammissibile il proposto gravame, in accoglimento dell'atto di appello, riformare la impugnata sentenza n. 274/2023, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore - - pubblicata in data 10.02.2023, nella causa inter partes CP_3 iscritta al n. di R.G. 298/2013, non notificata;
2) per l'effetto dichiarare il diritto del sig. ad Pt_1 ottenere la comunione forzosa dei muri lungo i lati sud ed ovest, in considerazione della intervenuta sopraelevazione del fondo su cui insiste la villa comunale, con conseguente condanna del Controparte_1
ai sensi dell'art. 874 c.c., al pagamento della somma di € 25.715,15, corrispondente alla metà CP_1 del valore dei muri e dei suoli occupati, ovvero della somma che sarà equitativamente determinata. Oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla esecuzione delle opere;
3) per l'effetto condannare il
in relazione alla esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di Controparte_1 CP_1 sicurezza, al pagamento in favore del sig. della somma di € 7.214,04 oltre IVA ovvero della di Pt_1 versa somma equitativamente determinata. Oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla esecuzione delle opere;
4) condannare il Comune di Castel San Giorgio, a titolo di risarcimento danni, per la lesione del diritto alla riservatezza, alla quiete domestica ed al godimento della proprietà privata, al pagamento in favore del sig. della somma di € 10.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta equa. Pt_1
Oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla esecuzione delle opere;
5) condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di ctu, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. In via istruttoria, chiedeva disprosi C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 28/12/2023, si costituiva in giudizio il , quale parte Controparte_1 appellata, che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore pag. 4/7 rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Di seguito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. ha Parte_1 affermato di essere proprietario di un immobile sito in Castel San Giorgio e confinante con la proprietà pubblica costituita dalla Villa Comunale. Egli nell'anno 1990-1991 ha edificato un muro di contenimento tra le due proprietà, pertanto ha chiesto dichiararsi la comunione forzosa del muro di confine, ed il risarcimento per l'innalzamento del terreno confinante, e per i danni da immissioni alla sua proprietà. La domanda attore, sulla scorta anche della consulenza d'ufficio è stata rigettata. Il primo giudice ha escluso la comunione forzata del muro per la illegittimità dello stesso, in relazione alla sua realizzazione, ed al rispetto di criteri di sicurezza per gli utenti dello spazio pubblico, non ravvisando criteri oggettivi di liquidazione del supposto vantaggio economico tratto dal Orbene, detta CP_1 valutazione è corretta. L'art. 874 c.c. stabilisce che il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Il richiedente deve pagare la metà del valore del muro messo in comunione, e la metà del valore del suolo su cui è costruito il muro. Il richiedente la comunione forzosa del muro può ottenere anche una sentenza costitutiva, previo pagamento della indennità di medianza. Nel caso di specie, la richiesta di comunione del muro sul confine non è pervenuta dal appellato, e l'appellante ha ritenuto che CP_1 ricorrano l'ipotesi di comunione forzosa per l'utilità derivante al dalla presenza del CP_1 muro, da cui deriva la conseguente richiesta di indennità di medianza. Tuttavia, nel caso di specie, essendo il soggetto confinante un ente pubblico, non può non avere rilevanza la funzione cui è destinata l'area confinante, quale area di accesso alla cittadinanza, da cui deriva la verifica della effettiva utilità del muro per la fruizione del bene pubblico, che nel caso di specie non è di evidenza, stante la non corrispondenza del muro a criteri di sicurezza e l'assenza di collaudo, come riscontrato dal consulente d'ufficio. Pertanto, in assenza della prova della utilità derivata all'ente pubblico dalla presenza del muro di confine, deve escludersi che ricorrano i requisiti per la comunione forzosa del muro. La mancanza dei presupposti per la comunione forzosa, rende illegittima la richiesta di indennità di medianza.
pag. 5/7 Quanto al presunto danno alla sicurezza della proprietà dell'appellante per l'innalzamento del suolo pubblico, in ragione dei lavori di rifacimento della Villa Comunale, che si tradurrebbe nella necessità di innalzare la recinzione, è evidente che non è risarcibile un'opera che è illegittima, non conforme agli atti autorizzativi, e pertanto suscettibile di eventuale demolizione. Ugualmente, del tutto generica è la doglianza relativa alle immissioni e violazione del diritto di riservatezza. Invero, la richiesta risarcitoria non appare circostanziata in relazione ai tempi e modi delle immissioni moleste, e al superamento dei limiti di tollerabilità in relazione alla natura dell'area di interesse. Certo non può ritenersi dimostrato il danno alla riservatezza o la pieno godimento del bene, in relazione alla vicinanza alla Villa
Comunale, e in dipendenza delle attività ludiche che in essa vengono abitualmente svolte, senza una specifica indicazione di quale delle funzioni tipiche del godimento della cosa sia effettivamente compromessa. In particolare, per la natura e destinazione urbanistica dell'area appare non dimostrato che i rumori e le attività svolte nella Villa Comunale siano da ritenersi tali da non essere riconducibili alla normale tollerabilità di una condizione tipica delle aree cittadine, manca la prova della illegittimità delle immissioni, detto onere probatorio non assolto pienamente non è superabile attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'uffcio.
Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
274/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 08/02/2023, depositata telematicamente in data 10/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
14/02/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
pag. 6/7 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 / 05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7