TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario
Dottoressa IA CA OM, all'esito dell'odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 512/2022,
Tra
(CF: ,Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Francesco Loprevite ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palmi, alla via N. Pizi n. 15.
Attore
Contro
( P. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avv. ti
NG ED e OB NO, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale.
Convenuto Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig. ra Pt_2
conveniva in giudizio, davanti all'intestato tribunale,
[...]
il chiedendone la condanna ai sensi degli Controparte_1
artt. 2043 e 2051 c.c., per le lesioni conseguite al sinistro del
23 luglio 2020.
Deduceva l'attrice, che, mentre percorreva il marciapiede di via
Veneto del suddetto a causa di un dislivello creato da CP_1
alcune mattonelle della pavimentazione, che, erano sprofondate, cadeva riportando lesioni personali.
Ritenendo che, responsabile della caduta e delle conseguenti lesioni, era il , quale Ente proprietario Controparte_1
della strada, per la mancata manutenzione della stessa, chiedeva che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 24.376,00.
Il convenuto, si costituiva tardivamente in giudizio, all'esito della espletata istruttoria.
Ciò posto, va detto che la domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
I fatti come allegati dall'attrice, a sostegno dell' azione risarcitoria, hanno trovato conferma nella documentazione in atti e nelle risultanze istruttorie ed in particolar modo nelle dichiarazioni dei testi escussi, che, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, come descritta nell'atto di citazione.
Ed infatti la teste agente della Polizia Testimone_1
Municipale del Comune di , escussa a conferma CP_1
della relazione di servizio, redatta in occasione del sinistro de qua, riferisce:“ Non ho assistito all'incidente occorso alla
in quanto ho redatto verbale di intervento… Giunta sul Pt_3
posto tramite chiamata al nostro Comando ho notato una mattonella del marciapiedi, lungo la via Veneto, di fronte la scuola, rialzata, che, creava un dislivello con la superfice calpestabile;
Non vi era segnaletica di pericolo;
L'irregolarità del marciapiede non era visibile.”
Di eguale tenore sono poi le dichiarazioni del testimone sig.
: L'irregolarità del marciapiede non era Testimone_2
visibile….Come ho già detto ero fuori dalla mia pescheria insieme a mia moglie e la signora passava dalla marina Pt_3
verso il centro, dopo averci salutato, mentre percorreva il marciapiede, dove ci sono delle mattonelle sotto il livello del piano di calpestio, è caduta io e mia moglie siamo andati a prestare soccorso ed abbiamo visto che si lamentava del braccio destro ed aveva la bocca ed il naso pieno di sangue, perché nell'inciampare è caduta in avanti sbattendo con la faccia”.
Le dichiarazioni rese dai testi sono da ritenersi attendibili, anche perchè, non sono emersi nel corso del giudizio elementi tali da dubitare delle affermazioni degli stessi, anzi, quanto dichiarato ha fornito adeguato riscontro processuale dell'incidente occorso alla , verificatosi per il dissesto del Pt_2
manto stradale, privo di segnalazione di pericolo.
Del resto, le condizioni della strada, all'epoca del sinistro, sono facilmente riscontrabili attraverso le fotografie contenute nella relazione di servizio del Vigili Urbani, del comune convenuto
( v. all. 3 fascicolo attoreo).
Orbene, dalle modalità con cui è avvenuto l'evento de quo, risulta acclarata la responsabilità del , in Controparte_1
ordine ai danni subiti e lamentati dall'attrice, atteso che il medesimo, in qualità di proprietario e custode della strada, ha l'obbligo di manutenzione della stessa e di tutela della sicurezza dei cittadini che la percorrono.
Così come è stato più volte statuito in giurisprudenza “il
è responsabile, per difetto di manutenzione, dei danni CP_1
che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 24.5.2011 n. 11430).
Nel caso di specie, il convenuto non ha provveduto ad CP_1
eseguire in quel tratto di strada ove si è verificato il sinistro, i lavori di manutenzione necessari ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti della strada stessa, in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia.
Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs.
30.4.1992, n. 285, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari.
Senza alcun dubbio, tale obbligo non è stato adempiuto dal
, che dovrà essere, conseguentemente Controparte_1
ritenuto responsabile dei danni subiti dall'attrice.
Ciò posto, seguendo quello che è il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità del per CP_1
i danni conseguenti al sinistro de quo, avvenuto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade deve essere inquadrata nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.(Cass. Civ. 12.4.2013 n. 8935, Cass. Civ.
14.2.2013 n. 3640, Cass. Civ. 14.1.2013 n. 783).
E', infatti, ormai pacifico in giurisprudenza che, in materia di responsabilità civile, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'art. 2051
c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi (v. Cass. Civ. 23 luglio 2003, n.
11446).
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni e delle Provincie, quali proprietari delle strade del demanio comunale e provinciale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Certamente nel caso di specie, trattandosi di strada comunale e quindi di limitata estensione, non è possibile ravvisare l'oggettiva impossibilità dell'Ente proprietario ad esercitare un controllo diretto e continuativo sulla strada ove si è verificato l'incidente data la sua non considerevole estensione (cfr. Trib.
Salerno Sez. II 1.2.2013 n. 315).
Orbene, l'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. comporta che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, prova che può essere fornita anche con presunzioni, mentre la P.A. può liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando cioè la prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, e di aver espletato tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione normativamente previste (Cass. Civ.
20.02.2006 n. 3651, Cass. Civ Sez. III 29.1.2013 n. 2094).
Si tratta di un'ipotesi non di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità aggravata che comporta un inversione dell'onere della prova per cui il custode della strada può liberarsi della responsabilità presunta a suo carico fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia, ma nel fatto di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in custodia, tutte le attività di manutenzione e di controllo previste in modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. Civ.
2.02.2007 n.
2308, Cass. Civ.
5.2.2013 n. 2660; Cass. Civ. Sez. III
18.3.2014 n. 3793).
Nel caso di specie se dalle risultanze istruttorie è emersa sia la verificazione dell'evento dannoso che il nesso di causalità tra lo stesso e la presenza del dissesto sul tratto di strada interessato dall'incidente, alcuna prova è stata fornita dal che il CP_1
sinistro si è verificato per caso fortuito.
Alla luce delle superiori osservazioni si dovrà ritenere il
[...]
responsabile per l'incidente occorso e, CP_1
conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni.
Passando, a questo punto, a considerare il quantum degli stessi, il CTU, dott. ssa - sulla scorta di Persona_1
condivisibili argomentazioni - ha accertato la sussistenza in capo alla di :<frattura scomposta pluriframentaria Pt_2
dell'epifisi distale del radio e lussazione ulno carpale con distacco dello stiloide ulnare con riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna con fissazione interna placche. “ >> compatibili e correlabili all'evento traumatico di cui al sinistro del 24.07.2020.
Ne è derivata una invalidità permanente nella misura del 6%, oltreché una inabilità temporanea assoluta di giorni 6, una inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 30 e 20 giorni al
50%, nonché 59 giorni al 25 %.
Ciò posto, sulla base delle risultanze della CTU, verrà calcolato l'ammontare dei danni da risarcire alla istante, secondo le tabelle per il danno biologico di lieve entità, per lesioni inferiori a 9 punti di invalidità, dette anche lesioni micropermanenti, i cui importi sono stabiliti dal D.M. del 18/7/2025.
Considerando in primo luogo il danno biologico da invalidità permanente, alla luce della suddetta tabella del danno biologico lo stesso può essere liquidato, tenendo conto della percentuale del 6%, stabilita dal CTU e del fatto che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 63 anni, in complessive € 7.222,61.
Per il danno biologico da invalidità temporanea, adottando la somma prevista dalla legge su indicata, € 56,18, per ogni giorni di invalidità temporanea totale, proporzionalmente ridotta per ogni giorno di invalidità parziale, tale voce di danno può essere liquidata in complessive € 3.146,00.
Passando a considerare la domanda di risarcimento del danno morale, occorre evidenziare che secondo il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “il danno non patrimoniale
è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate” (Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972). Secondo tale pronuncia, “quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia eccezione, ivi compreso il danno morale. Di tale danno il giudice dovrà tenerne conto nella personalizzazione del danno biologico, ma non è consentita una autonoma liquidazione”. Proprio in linea con i principi delineati dalle Sezioni Unite, pur non essendo risarcibile un danno che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, si ritiene nel caso di specie necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali (cfr.
Tribunale Milano sez. X 29.3.2011; Tribunale Nocera Inferiore
Sez. II 21.7.2011).
Passando, a questo punto, alla liquidazione del danno morale, anche sulla base di altre pronunce di merito, si ritiene di dover procedere ad una personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale aumentando il danno biologico in misura pari ad un terzo dello stesso.
Conseguentemente, considerando che il danno biologico è stato calcolato nella misura di € 7.222,61 e procedendo alla sua personalizzazione, aumentandolo di un terzo, si giunge a determinare il danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura di €.3.455,88 (precisando che sulla somma dovuta a titolo di danno biologico è stato calcolato l'aumentò di 1/3 a titolo di danno ex morale).
Complessivamente, quindi, la avrà diritto al Pt_2
risarcimento dei danni subiti nella misura di € 13.824,57, già rivalutata ad oggi.
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti gli interessi dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia, quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento da parte del danneggiato dell'equivalente del debito di valore (Cass. S.U. n. 1712/1995).
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex DM N. 55/14, come aggiornate dal DM n. 147/2022, in virtù dell' accolto e dell' attività difensiva svolta, secondo l'orientamento costante del tribunale.
Le spese della CTU, per come liquidate nel corso del giudizio si pongono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, accoglie la stessa e così provvede:
- Dichiara che il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motivata) è attribuibile ad esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c; Controparte_1
- Condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni CP_1
subiti nella misura di € 13.824,57 oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP_1
lite nei confronti dell'attrice che vengono liquidate nella misura di € 2.540,00, per onorari, €. 125,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- Le spese della consulenza sono poste a carico del convenuto per come già liquidate in corso di causa. CP_1
Palmi 15 Dicembre 2025. Il giudice onorario
IA CA OM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario
Dottoressa IA CA OM, all'esito dell'odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 512/2022,
Tra
(CF: ,Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Francesco Loprevite ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palmi, alla via N. Pizi n. 15.
Attore
Contro
( P. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avv. ti
NG ED e OB NO, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale.
Convenuto Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig. ra Pt_2
conveniva in giudizio, davanti all'intestato tribunale,
[...]
il chiedendone la condanna ai sensi degli Controparte_1
artt. 2043 e 2051 c.c., per le lesioni conseguite al sinistro del
23 luglio 2020.
Deduceva l'attrice, che, mentre percorreva il marciapiede di via
Veneto del suddetto a causa di un dislivello creato da CP_1
alcune mattonelle della pavimentazione, che, erano sprofondate, cadeva riportando lesioni personali.
Ritenendo che, responsabile della caduta e delle conseguenti lesioni, era il , quale Ente proprietario Controparte_1
della strada, per la mancata manutenzione della stessa, chiedeva che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 24.376,00.
Il convenuto, si costituiva tardivamente in giudizio, all'esito della espletata istruttoria.
Ciò posto, va detto che la domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
I fatti come allegati dall'attrice, a sostegno dell' azione risarcitoria, hanno trovato conferma nella documentazione in atti e nelle risultanze istruttorie ed in particolar modo nelle dichiarazioni dei testi escussi, che, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, come descritta nell'atto di citazione.
Ed infatti la teste agente della Polizia Testimone_1
Municipale del Comune di , escussa a conferma CP_1
della relazione di servizio, redatta in occasione del sinistro de qua, riferisce:“ Non ho assistito all'incidente occorso alla
in quanto ho redatto verbale di intervento… Giunta sul Pt_3
posto tramite chiamata al nostro Comando ho notato una mattonella del marciapiedi, lungo la via Veneto, di fronte la scuola, rialzata, che, creava un dislivello con la superfice calpestabile;
Non vi era segnaletica di pericolo;
L'irregolarità del marciapiede non era visibile.”
Di eguale tenore sono poi le dichiarazioni del testimone sig.
: L'irregolarità del marciapiede non era Testimone_2
visibile….Come ho già detto ero fuori dalla mia pescheria insieme a mia moglie e la signora passava dalla marina Pt_3
verso il centro, dopo averci salutato, mentre percorreva il marciapiede, dove ci sono delle mattonelle sotto il livello del piano di calpestio, è caduta io e mia moglie siamo andati a prestare soccorso ed abbiamo visto che si lamentava del braccio destro ed aveva la bocca ed il naso pieno di sangue, perché nell'inciampare è caduta in avanti sbattendo con la faccia”.
Le dichiarazioni rese dai testi sono da ritenersi attendibili, anche perchè, non sono emersi nel corso del giudizio elementi tali da dubitare delle affermazioni degli stessi, anzi, quanto dichiarato ha fornito adeguato riscontro processuale dell'incidente occorso alla , verificatosi per il dissesto del Pt_2
manto stradale, privo di segnalazione di pericolo.
Del resto, le condizioni della strada, all'epoca del sinistro, sono facilmente riscontrabili attraverso le fotografie contenute nella relazione di servizio del Vigili Urbani, del comune convenuto
( v. all. 3 fascicolo attoreo).
Orbene, dalle modalità con cui è avvenuto l'evento de quo, risulta acclarata la responsabilità del , in Controparte_1
ordine ai danni subiti e lamentati dall'attrice, atteso che il medesimo, in qualità di proprietario e custode della strada, ha l'obbligo di manutenzione della stessa e di tutela della sicurezza dei cittadini che la percorrono.
Così come è stato più volte statuito in giurisprudenza “il
è responsabile, per difetto di manutenzione, dei danni CP_1
che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 24.5.2011 n. 11430).
Nel caso di specie, il convenuto non ha provveduto ad CP_1
eseguire in quel tratto di strada ove si è verificato il sinistro, i lavori di manutenzione necessari ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti della strada stessa, in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia.
Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs.
30.4.1992, n. 285, devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari.
Senza alcun dubbio, tale obbligo non è stato adempiuto dal
, che dovrà essere, conseguentemente Controparte_1
ritenuto responsabile dei danni subiti dall'attrice.
Ciò posto, seguendo quello che è il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità del per CP_1
i danni conseguenti al sinistro de quo, avvenuto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade deve essere inquadrata nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.(Cass. Civ. 12.4.2013 n. 8935, Cass. Civ.
14.2.2013 n. 3640, Cass. Civ. 14.1.2013 n. 783).
E', infatti, ormai pacifico in giurisprudenza che, in materia di responsabilità civile, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'art. 2051
c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi (v. Cass. Civ. 23 luglio 2003, n.
11446).
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni e delle Provincie, quali proprietari delle strade del demanio comunale e provinciale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Certamente nel caso di specie, trattandosi di strada comunale e quindi di limitata estensione, non è possibile ravvisare l'oggettiva impossibilità dell'Ente proprietario ad esercitare un controllo diretto e continuativo sulla strada ove si è verificato l'incidente data la sua non considerevole estensione (cfr. Trib.
Salerno Sez. II 1.2.2013 n. 315).
Orbene, l'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. comporta che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, prova che può essere fornita anche con presunzioni, mentre la P.A. può liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando cioè la prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, e di aver espletato tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione normativamente previste (Cass. Civ.
20.02.2006 n. 3651, Cass. Civ Sez. III 29.1.2013 n. 2094).
Si tratta di un'ipotesi non di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità aggravata che comporta un inversione dell'onere della prova per cui il custode della strada può liberarsi della responsabilità presunta a suo carico fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia, ma nel fatto di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in custodia, tutte le attività di manutenzione e di controllo previste in modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. Civ.
2.02.2007 n.
2308, Cass. Civ.
5.2.2013 n. 2660; Cass. Civ. Sez. III
18.3.2014 n. 3793).
Nel caso di specie se dalle risultanze istruttorie è emersa sia la verificazione dell'evento dannoso che il nesso di causalità tra lo stesso e la presenza del dissesto sul tratto di strada interessato dall'incidente, alcuna prova è stata fornita dal che il CP_1
sinistro si è verificato per caso fortuito.
Alla luce delle superiori osservazioni si dovrà ritenere il
[...]
responsabile per l'incidente occorso e, CP_1
conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni.
Passando, a questo punto, a considerare il quantum degli stessi, il CTU, dott. ssa - sulla scorta di Persona_1
condivisibili argomentazioni - ha accertato la sussistenza in capo alla di :<frattura scomposta pluriframentaria Pt_2
dell'epifisi distale del radio e lussazione ulno carpale con distacco dello stiloide ulnare con riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna con fissazione interna placche. “ >> compatibili e correlabili all'evento traumatico di cui al sinistro del 24.07.2020.
Ne è derivata una invalidità permanente nella misura del 6%, oltreché una inabilità temporanea assoluta di giorni 6, una inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 30 e 20 giorni al
50%, nonché 59 giorni al 25 %.
Ciò posto, sulla base delle risultanze della CTU, verrà calcolato l'ammontare dei danni da risarcire alla istante, secondo le tabelle per il danno biologico di lieve entità, per lesioni inferiori a 9 punti di invalidità, dette anche lesioni micropermanenti, i cui importi sono stabiliti dal D.M. del 18/7/2025.
Considerando in primo luogo il danno biologico da invalidità permanente, alla luce della suddetta tabella del danno biologico lo stesso può essere liquidato, tenendo conto della percentuale del 6%, stabilita dal CTU e del fatto che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 63 anni, in complessive € 7.222,61.
Per il danno biologico da invalidità temporanea, adottando la somma prevista dalla legge su indicata, € 56,18, per ogni giorni di invalidità temporanea totale, proporzionalmente ridotta per ogni giorno di invalidità parziale, tale voce di danno può essere liquidata in complessive € 3.146,00.
Passando a considerare la domanda di risarcimento del danno morale, occorre evidenziare che secondo il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “il danno non patrimoniale
è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate” (Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972). Secondo tale pronuncia, “quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia eccezione, ivi compreso il danno morale. Di tale danno il giudice dovrà tenerne conto nella personalizzazione del danno biologico, ma non è consentita una autonoma liquidazione”. Proprio in linea con i principi delineati dalle Sezioni Unite, pur non essendo risarcibile un danno che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, si ritiene nel caso di specie necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali (cfr.
Tribunale Milano sez. X 29.3.2011; Tribunale Nocera Inferiore
Sez. II 21.7.2011).
Passando, a questo punto, alla liquidazione del danno morale, anche sulla base di altre pronunce di merito, si ritiene di dover procedere ad una personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale aumentando il danno biologico in misura pari ad un terzo dello stesso.
Conseguentemente, considerando che il danno biologico è stato calcolato nella misura di € 7.222,61 e procedendo alla sua personalizzazione, aumentandolo di un terzo, si giunge a determinare il danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura di €.3.455,88 (precisando che sulla somma dovuta a titolo di danno biologico è stato calcolato l'aumentò di 1/3 a titolo di danno ex morale).
Complessivamente, quindi, la avrà diritto al Pt_2
risarcimento dei danni subiti nella misura di € 13.824,57, già rivalutata ad oggi.
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti gli interessi dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia, quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento da parte del danneggiato dell'equivalente del debito di valore (Cass. S.U. n. 1712/1995).
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex DM N. 55/14, come aggiornate dal DM n. 147/2022, in virtù dell' accolto e dell' attività difensiva svolta, secondo l'orientamento costante del tribunale.
Le spese della CTU, per come liquidate nel corso del giudizio si pongono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, accoglie la stessa e così provvede:
- Dichiara che il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motivata) è attribuibile ad esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c; Controparte_1
- Condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni CP_1
subiti nella misura di € 13.824,57 oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP_1
lite nei confronti dell'attrice che vengono liquidate nella misura di € 2.540,00, per onorari, €. 125,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- Le spese della consulenza sono poste a carico del convenuto per come già liquidate in corso di causa. CP_1
Palmi 15 Dicembre 2025. Il giudice onorario
IA CA OM