TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Maria Verdoia e Simone Forges Davanzati presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata TO ZI (VA) il 05.02.1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Giulia Corselli presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
2) Parte_3 nata a [...] il [...] pagina 1 di 4 cittadina italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni già contenute nel Piano genitoriale tra le stesse convenuto:
IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO,
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
I figli minori, E , resteranno affidati congiuntamente a entrambi i CP_1 Parte_3
genitori, e . Parte_1 Parte_2
Le decisioni di maggior interesse per i figli minori (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei Minori.
I figli manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione in Milano, Viale Zara n. 113, adibita a casa familiare, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e/o anche, in futuro, direttamente concordati con i figli.
Quanto alla calendarizzazione ordinaria:
e trascorreranno ogni settimana un pomeriggio / sera infrasettimanale (il mercoledì) CP_1 Pt_3
con il papà, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
A settimane alterne, trascorreranno con il papà un ulteriore pomeriggio infrasettimanale
(il giovedì, oltre al mercoledì), con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, oppure il fine settimana (dal venerdì al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola).
• Quanto alla calendarizzazione dei periodi di vacanza:
e trascorreranno, nel periodo delle vacanze estive (luglio – agosto), con CP_1 Pt_3
ciascuno dei genitori tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare indicativamente entro il 31 marzo di ogni anno.
Per le vacanze natalizie, i Minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno della Vigilia (24.12) con pernottamento;
il giorno di Natale (25.12) con pernottamento, nonché il Capodanno con pernottamento.
I genitori si suddivideranno il restante periodo di vacanze natalizie, e gli altri periodi di
pagina 2 di 4 vacanze pasquali e festività, in modo paritario, ad anni alterni.
1) I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio per i Minori, con il reciproco impegno di richiedere espresso assenso all'altro genitore in caso di viaggi all'estero. I genitori rilasciano inoltre reciprocamente il consenso per le eventuali attività e gite previste e proposte dalla scuola, salvo sempre il necessario previo accordo sui costi di tali iniziative.
2) La casa familiare, di proprietà comune dei genitori, sita in Milano, Viale Zara n. 113, viene assegnata alla madre, RA . Parte_2
3) Il IG verserà alla RA , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile CP_1 Pt_3 di €. 1.250,00 (€. 625,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla RA
(sul conto corrente personale dalla stessa indicato) Pt_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026).
4) Il IG verserà inoltre alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo vacanze dei figli e la somma complessiva di €. CP_1 Pt_3
1.000,00 (€. 500,00 per ciascuno dei figli), somma che sarà versata alla RA Pt_2
(sul conto corrente personale dalla stessa indicato) con queste modalità:
• €. 500,00 entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
• €. 500,00 entro la fine del mese di novembre di ogni anno.
5) Il IG provvederà al versamento del 70% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, qui integralmente richiamate.
A) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) Salvo diversi e migliori accordi tra le Parti, i IGi e Parte_2
suddivideranno al 50% tra loro le spese relative all'immobile di Parte_1
comune proprietà, adibito a casa familiare, sito in Milano, Viale Zara n. 113 (mutuo, finanziamenti, ristrutturazione parti dell'immobile).
7) Il IG si impegna a restituire alla RA Parte_1 Parte_2
la somma pari a €. 10.000,00, dalla stessa anticipata per l'acquisto del camper
[...]
pagina 3 di 4 (Sunliving Citroen, targa GT042BX), di proprietà del IG , rimasto per Pt_1
accordo delle Parti in uso esclusivo allo stesso. La restituzione di detta somma avverrà in n.
12 rate mensili, le prime 11 dell'importo pari a €. 835,00 cadauna e la 12 rata dell'importo pari a €. 815,00, con primo versamento entro il mese di aprile 2025.
8) I IGi e di comune accordo si Parte_2 Parte_1
impegnano a intraprendere un percorso di facilitazione della comunicazione / sostegno alla genitorialità, e hanno scelto a tale scopo di rivolgersi al dottor psicologo Persona_1
- pedagogista - mediatore familiare - coordinatore genitoriale, con Studio in Milano, Via V.
Foppa n. 57.
B) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Maria Verdoia e Simone Forges Davanzati presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata TO ZI (VA) il 05.02.1980 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Giulia Corselli presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
2) Parte_3 nata a [...] il [...] pagina 1 di 4 cittadina italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni già contenute nel Piano genitoriale tra le stesse convenuto:
IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO,
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
I figli minori, E , resteranno affidati congiuntamente a entrambi i CP_1 Parte_3
genitori, e . Parte_1 Parte_2
Le decisioni di maggior interesse per i figli minori (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei Minori.
I figli manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione in Milano, Viale Zara n. 113, adibita a casa familiare, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori e/o anche, in futuro, direttamente concordati con i figli.
Quanto alla calendarizzazione ordinaria:
e trascorreranno ogni settimana un pomeriggio / sera infrasettimanale (il mercoledì) CP_1 Pt_3
con il papà, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
A settimane alterne, trascorreranno con il papà un ulteriore pomeriggio infrasettimanale
(il giovedì, oltre al mercoledì), con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, oppure il fine settimana (dal venerdì al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola).
• Quanto alla calendarizzazione dei periodi di vacanza:
e trascorreranno, nel periodo delle vacanze estive (luglio – agosto), con CP_1 Pt_3
ciascuno dei genitori tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare indicativamente entro il 31 marzo di ogni anno.
Per le vacanze natalizie, i Minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno della Vigilia (24.12) con pernottamento;
il giorno di Natale (25.12) con pernottamento, nonché il Capodanno con pernottamento.
I genitori si suddivideranno il restante periodo di vacanze natalizie, e gli altri periodi di
pagina 2 di 4 vacanze pasquali e festività, in modo paritario, ad anni alterni.
1) I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio per i Minori, con il reciproco impegno di richiedere espresso assenso all'altro genitore in caso di viaggi all'estero. I genitori rilasciano inoltre reciprocamente il consenso per le eventuali attività e gite previste e proposte dalla scuola, salvo sempre il necessario previo accordo sui costi di tali iniziative.
2) La casa familiare, di proprietà comune dei genitori, sita in Milano, Viale Zara n. 113, viene assegnata alla madre, RA . Parte_2
3) Il IG verserà alla RA , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile CP_1 Pt_3 di €. 1.250,00 (€. 625,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla RA
(sul conto corrente personale dalla stessa indicato) Pt_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026).
4) Il IG verserà inoltre alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo vacanze dei figli e la somma complessiva di €. CP_1 Pt_3
1.000,00 (€. 500,00 per ciascuno dei figli), somma che sarà versata alla RA Pt_2
(sul conto corrente personale dalla stessa indicato) con queste modalità:
• €. 500,00 entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
• €. 500,00 entro la fine del mese di novembre di ogni anno.
5) Il IG provvederà al versamento del 70% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, qui integralmente richiamate.
A) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) Salvo diversi e migliori accordi tra le Parti, i IGi e Parte_2
suddivideranno al 50% tra loro le spese relative all'immobile di Parte_1
comune proprietà, adibito a casa familiare, sito in Milano, Viale Zara n. 113 (mutuo, finanziamenti, ristrutturazione parti dell'immobile).
7) Il IG si impegna a restituire alla RA Parte_1 Parte_2
la somma pari a €. 10.000,00, dalla stessa anticipata per l'acquisto del camper
[...]
pagina 3 di 4 (Sunliving Citroen, targa GT042BX), di proprietà del IG , rimasto per Pt_1
accordo delle Parti in uso esclusivo allo stesso. La restituzione di detta somma avverrà in n.
12 rate mensili, le prime 11 dell'importo pari a €. 835,00 cadauna e la 12 rata dell'importo pari a €. 815,00, con primo versamento entro il mese di aprile 2025.
8) I IGi e di comune accordo si Parte_2 Parte_1
impegnano a intraprendere un percorso di facilitazione della comunicazione / sostegno alla genitorialità, e hanno scelto a tale scopo di rivolgersi al dottor psicologo Persona_1
- pedagogista - mediatore familiare - coordinatore genitoriale, con Studio in Milano, Via V.
Foppa n. 57.
B) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 4