Articolo 1240 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1244Articolo 1241
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9 ottobre 2010
Art. 1240. Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata 1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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