Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Angela Aversa;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2022, parte ricorrente ha domandato di: “accertare
l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021011091/ DDL del
29/04/2022, sussistendo un rapporto di lavoro subordinato tra la società S.T.
Telecomunicazioni e il sig. e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo e/o Parte_1
inefficace il verbale impugnato, con tutte le conseguenze di legge con riferimento all'annullamento, a decorrere da marzo 2017, dei flussi trasmessi dall'azienda, con CP_2
riferimento a . Parte_1
CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2.1 Gli ispettori hanno accertato che: “Nel caso in esame, il sig. riveste la Parte_1
duplice qualifica di amministratore unico e lavoratore subordinato (oltre che di socio di maggioranza della s.r.l.) a decorrere dal 2015, venendo a trovarsi in condizioni di assoluta incompatibilità e “conflitto di interessi” rispetto agli atti ed alle decisioni relativi al suddetto rapporto ovvero della categoria di dipendenti cui lo stesso appartiene. La fattispecie trattata, inoltre, è resa ancor più problematica dalla mancata previsione – nell'atto costitutivo – di un organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) in grado di formare ed esprimere la volontà imprenditoriale in modo autonomo rispetto a quella dell'amministratore dipendente,
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anche il ruolo di responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 atteso che per questo è necessario un rapporto di immedesimazione organica con l'impresa, che si realizza quando quest'ultimo è, rispetto alla stessa:
1.titolare;
2.amministratore;
3.socio lavoratore;
4.institore;
5.dipendente;
6.collaboratore familiare;
7.associato in partecipazione. Solo nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di
“immedesimazione” deve concretizzarsi in una forma di collaborazione, che gli consenta di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato
e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.
Alla luce di simili considerazioni, l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente e la determinazione di una retribuzione periodica sono solo indici presuntivi della subordinazione, che da soli non valgono a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando
è appurata l'assenza della normale soggezione del dipendente rispetto al proprio datore di lavoro. Peraltro, non costituisce elemento sintomatico di prestazione di lavoro subordinato la redazione, da parte del datore di lavoro, delle buste di paga (e/o libro unico) o di altri modelli la cui compilazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.”.
2.2 Preliminarmente occorre vagliare se, in base al compendio probatorio allegato dalle parti, è possibile rinvenire nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro espletato dalla parte ricorrente, in veste di socio di maggioranza e amministratore unico, gli elementi della subordinazione.
È utile rammentare che la disposizione di cui all'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come: “colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
L'elemento fondamentale, dunque, per qualificare il rapporto di lavoro come dipendente è la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Quest'ultimo, tuttavia, deve accompagnarsi ad ulteriori tratti caratterizzanti, ossia lo stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa e dell'azienda, la continuità delle prestazioni rese al servizio delle rispettive funzioni, l'obbligatorietà della prestazione stessa, il rispetto di un orario di lavoro, il coordinamento dei turni di lavoro, il compenso correlato al numero di ore di lavoro prestato.
Tali elementi devono risultare in modo univoco non solo dal contratto ma anche dalle modalità
2 di svolgimento e coordinamento dell'attività lavorativa posta in essere (cfr. Cass. Civ. sent. n.
18253 dell'11/07/2018).
2.3 Tanto premesso, nel caso di specie, il corretto vaglio circa la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato deve ponderarsi anche tenuto conto della compatibilità della prestazione lavorativa di carattere subordinato con la qualifica di socio di maggioranza di società di capitali e amministratore unico vantata dalla parte ricorrente.
Al riguardo, consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, a condizione che il soggetto che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante, e cioè il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 6827/1999; Cass.
24972/2013; Cass. n. 813/2021). Analogo principio è stato affermato con riguardo alla qualifica di amministratore di una società di capitali con la precisazione che la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accertino l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed il vincolo di subordinazione, con onere della prova a carico di colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (Cfr. Cass. n. 19596/2016; Cass. n. 24972/2013; Cass. n. 2487/2022). Detta circostanza si realizza, secondo la giurisprudenza di legittimità:” (…) qualora sia individuabile…la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente – amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno “schermo” per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali” (Cfr. Cass. n. 2487/2022 cit.; Cass. 14 gennaio 2000, n.381; Cass. 3 marzo 2004,
n. 4334; ex multis cfr. Cass. civ. sent. n. 7465 del 21/05/2002 in cui l'organo di nomofilachia ha evidenziato come finanche nel caso in cui si concentrano le qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, tale assetto è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale formato dai medesimi soci).
La parte ricorrente non ha allegato né il contratto di lavoro né la corrispondenza eventualmente intercorsa con la società per richiedere ferie e permessi né ha riportato dettagliatamente le attività svolte e l'obbligo di rendicontazione e rispetto delle direttive aziendali, tale da ritenere
3 che la prestazione lavorativa si articoli nello svolgimento di mansioni esecutive e prive di autonoma valenza gestoria, con effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo amministrativo.
Non sussiste, dunque, a parere di questo giudicante, il rapporto di lavoro subordinato vantato dalla parte ricorrente.
3. La controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30.6.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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