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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDARO LAURA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CALDARO LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPILLARE ELISA CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SPILLARE ELISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza:
pagina 1 di 3 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
nel comune di Longare (VI) in data 19.9.87 e trascritto nei registri del predetto CP_1 comune dell'anno 1987 n. 17 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Longare di trascrivere l'emananda sentenza.
2) Nulla disporre a titolo di mantenimento personale dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Con osservanza.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/1/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Longare in data 19/09/1987; che dall'unione erano nati i figli in data CP_1 Per_1
Per_ 26/1/1990 e in data 25/2/1995 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 802/2015 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti sulla base delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti;
che dal 23.10.2011 i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi era stata riconciliazione. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che nulla venisse disposto in punto di assegno divorzile essendo le parti economicamente autosufficienti.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree. CP_1
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe alla prima udienza di comparizione parti fissata per il giorno 22 maggio 2025, sostituita su istanza di parte con il deposito di note scritte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: è, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione si è conclusa con sentenza n. 802/2015 in data 30/4-11/5/2015. I certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
pagina 2 di 3 In ordine ai rapporti economici tra le parti nessuna statuizione è richiesta dal Tribunale, atteso che esse si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Longare (VI) in data 19/09/1987 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 suddetto Comune per l'anno 1987, parte II, serie A, numero 17, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDARO LAURA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CALDARO LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPILLARE ELISA CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SPILLARE ELISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza:
pagina 1 di 3 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
nel comune di Longare (VI) in data 19.9.87 e trascritto nei registri del predetto CP_1 comune dell'anno 1987 n. 17 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Longare di trascrivere l'emananda sentenza.
2) Nulla disporre a titolo di mantenimento personale dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Con osservanza.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/1/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Longare in data 19/09/1987; che dall'unione erano nati i figli in data CP_1 Per_1
Per_ 26/1/1990 e in data 25/2/1995 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 802/2015 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti sulla base delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti;
che dal 23.10.2011 i coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi era stata riconciliazione. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che nulla venisse disposto in punto di assegno divorzile essendo le parti economicamente autosufficienti.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree. CP_1
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe alla prima udienza di comparizione parti fissata per il giorno 22 maggio 2025, sostituita su istanza di parte con il deposito di note scritte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: è, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione si è conclusa con sentenza n. 802/2015 in data 30/4-11/5/2015. I certificati allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
pagina 2 di 3 In ordine ai rapporti economici tra le parti nessuna statuizione è richiesta dal Tribunale, atteso che esse si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Longare (VI) in data 19/09/1987 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 suddetto Comune per l'anno 1987, parte II, serie A, numero 17, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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