Art. 7. 1. L' articolo 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' abrogato. Nota all'art. 7:
- Per conoscenza si riporta il testo dell' art. 6 della legge n. 627/1975 , abrogato dalla presente legge:
"Art. 6. - Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie".
- Per conoscenza si riporta il testo dell' art. 6 della legge n. 627/1975 , abrogato dalla presente legge:
"Art. 6. - Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie".