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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 6 D.lgs 150/2011, 22 L. 689/1981
nella causa civile iscritta al n. 522 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato Rosaria Amalia Capparelli Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 assistito e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa Rossella
Scalercio, dott.ssa Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 58/2022/INAIL emessa Parte_1 nei suoi confronti dall' , per l'importo complessivo di Controparte_1 euro 2.588,00, oltre ad euro 17,95 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 1 D.P.R. 1124/1965 e s.m.i., asseritamente notificatagli in data 22.01.2019, essendogli stata contestata l'omessa trasmissione della denuncia di malattia relativa al dipendente (caso 514879042 del 13.11.2018). Controparte_2
L'opponente ha, in particolare, eccepito: 1) l'illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza di ingiunzione. Nel provvedimento si farebbe, infatti, riferimento al rapporto Inail prot. 734/M.P. del
23.10.2018 mentre la malattia professionale del dipendente sarebbe “iniziata il mese successivo”, risultando il “il fascicolo del dipendente ” essere stato “aperto il 13.11.2018”. Ha Controparte_2 sostenuto il ricorrente che tali incongruenze - accertamento antecedente alla malattia professionale –
e le conseguenti illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione - gli avrebbero “preclu(so) il diritto alla difesa”; 2) la nullità del procedimento per omessa notifica della diffida ad adempiere;
3) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, in quanto afferente ad una infrazione accertata in data 21.11.2018: poiché l'ordinanza impugnata è stata notificata il giorno 11.01.2024, sarebbe, infatti, decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art.28 l.689/91.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di “annullare l'ordinanza ingiunzione del Capo dell'Ispettorato del Lavoro CP_1 di Cosenza n. 58/2022/INAIL”, vinti onorari e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito.
Costituitosi in giudizio, l'Inail ha resistito alla domanda sostenendo l'infondatezza delle spiegate doglianze ed in particolare: 1) quanto alla eccezione di 'illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione, che il verbale di “Diffida/notificazione di illecito amministrativo prot. n. 734/MP”, risulta datato “10.01.2019” e ritualmente notificato al ricorrente in data 22.01.2019, ditalchè alcuna contraddittorietà sarebbe ravvisabile nell'ordinanza né lesione alcuna al diritto di difesa dell'opponente; 2) quanto al difetto di notifica della diffida ad adempiere, che l'atto risulta ritualmente comunicato al il 22.01.2019; 3) quanto alla prescrizione, che il termine sarebbe stato interrotto Pt_1 proprio dalla notifica della diffida ad adempiere il 22.01.2019.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, di disattendere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato e rigettare il ricorso “ in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa è stata discussa dalle parti con il deposito di note conclusive di trattazione scritta.
L'opposizione non è fondata.
Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva come, dall'esame della produzione documentale del resistente, emerge che l'indicazione della data del 23.10.2018 riportata nell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è frutto di un mero errore materiale: ed infatti, il verbale di “Diffida/notificazione di illecito amministrativo prot. n. 734/MP”, depositato in atti, risulta datato 10.01.2019, coerentemente all'accertamento della violazione avvenuto il 13.11.2018.
L' ha, inoltre, offerto prova della notifica della anzidetta diffida al in Controparte_1 Pt_1 data 22.01.2019 e a mani proprie, come emerge dall'avviso di ricevimento depositato in atti (allegati nn. 3 e 3.a).
Ne deriva che, avendo l'opponente regolarmente ricevuto la notifica della diffida e corrispondendo il numero riportato nell'ordinanza ingiunzione a quello riportato nella diffida stessa, notificatagli a mani proprie, agevolmente poteva avvedersi dell'errore materiale dell'indicazione della data del verbale.
Peraltro, la lesione al diritto di difesa asseritamente determinato da tale “incongruenza” è stata solo genericamente allegata dal e non appare seriamente prospettabile, avuto anche riguardo alla Pt_1 precisa descrizione in fatto della condotta violativa contestata – vale a dire: l'omessa trasmissione alla competente sede INAIL della denuncia di malattia professionale relativa al dipendente CP_2
(caso n.514879042 del 13.11.2018).
[...] Infondato, per quello che si è appena detto sopra, è anche il secondo motivo di opposizione, avendo l'INAIL fornito la prova della notifica della diffida in data 22.01.2019, presa a mani proprie dal
Pt_1
Va, infine, disattesa anche l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
La prescrizione quinquennale applicabile pacificamente al caso di specie ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, riferita a sanzione commessa il 13.11.2018, è stata, infatti, interrotta con la notifica della diffida prot. n. 734/MP effettuata a mani proprie all'opponente il 22.01.2019 e poi con l'ordinanza ingiunzione che è stata a sua volta notificata, sempre a mani proprie del in data Pt_1
11.01.2024, entro i cinque anni successivi alla anzidetta notificazione.
Per le ragioni esposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e l'opponente condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INAIL, liquidate, avuto riguardo al valore della causa
(compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.2010,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 300,00, fase introduttiva: euro 300,00, fase decisoria euro 450,00), con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall'opposta che liquida in euro 840,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 22/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo