Articolo 9 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
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15 gennaio 1870
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12 febbraio 1870
Art. 9.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.

Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1870