Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'8.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2611/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Buono (c.f. Parte_1
), del Foro di Napoli, presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Barano d'Ischia (Na) alla piazza San Rocco n. 26;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.06.2023, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 10794 del 2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 231/2020, dell'importo di € 2.074,65, emessa dalla di Napoli, in cui gli erano state comminate le sanzioni principale Controparte_1
e accessoria per aver fatto ingresso in porto senza nulla osta da parte dell'operatore.
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava:
-la violazione del combinato disposto degli artt. 18, comma 2, della legge n. 689/1981
1
30.03.1994, n. 765, come modificato dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18.04.2003, n. 124 e la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione perché adottata ben oltre il termine previsto dalle citate norme per la conclusione del procedimento;
-il contrasto tra il verbale di contestazione n. 170/2020 e l'ordinanza impugnata n.
231/2020, posto che con il primo la aveva accertato e contestato Parte_2 esclusivamente la violazione dell'art. 1164 c. nav. mentre nella motivazione della seconda l'Amministrazione aveva richiamato, per la prima volta, gli artt. 1174, comma
1, e 1175 c. nav. e contestato, altresì, la violazione degli artt. 1083, 1083 bis, 1083 ter e 1175 c. nav., comminando la sanzione accessoria della sospensione per giorni 15 del titolo professionale marittimo di “Comandante su navi di stazza lorda da 500 a 3000
GT “;
-di aver disconosciuto di essere incorso nelle infrazioni descritte nell'ordinanza impugnata, depositando l'estratto del Giornale Nautico, Parte II, vidimato dall'Ufficio
Circondariale marittimo di Ischia il 17.08.2020, da cui risultava una diversa ricostruzione degli accadimenti e che le ipotetiche direttive alle quali non si sarebbe attenuto sarebbero state impartite da un “operatore radio” diverso da coloro che avevano proceduto alla redazione del verbale;
pertanto, le dichiarazioni ivi contenute, poiché basate su circostanze apprese da altre persone, non avevano valore fino a querela di falso;
-che l'accoglimento dei precedenti motivi di gravame assorbiva la questione relativa alla insussistenza dell'elemento psicologico della colpa;
in ogni caso, il molo n. 13
(erroneamente) indicato dall'operatore radio per far ormeggiare la non era CP_2
libero e per questa ragione l'appellante si era diretto verso il molo n. 22, per evitare intralcio ad altri mezzi;
dunque, la situazione di pericolo era stata generata dall'erroneo comando dato dall'operatore della sala operativa di Pt_2
-che l'amministrazione marittima, come sopra detto, non poteva travalicare l'iniziale accertamento e contestare la (ipotetica) violazione di norme aggiuntive, quali gli artt.
1083, 1083 bis, 1083 ter e 1175 c. nav. e che, in ogni caso, non ricorrevano i presupposti per disporre la sospensione per 15 giorni del titolo professionale marittimo, relegata ad ipotesi di effettivo intralcio o impedimento alle operazioni portuali in senso tecnico, mentre nel caso in esame era stata menzionata solo “una potenziale situazione di pericolo e di intralcio in ambito portuale”.
2 Chiedeva, pertanto, alla Corte: “1 ) – dichiari illegittima, in tutto o in parte, e, per
l'effetto, annulli l'ordinanza ingiunzione n. 231/2020, dichiarando non dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta e revocando la misura interdittiva temporanea inflitta, della sospensione del titolo professionale marittimo di
“Comandante su navi di stazza lorda da 500 a 3000 GT n. IMO NA15/2013, rilasciato dalla Direzione Marittima di Napoli;
2 ) – in subordine, dichiari infondate le contestazioni per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, dichiarando, del pari, non dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta e revocando la misura interdittiva temporanea inflitta, della sospensione del titolo professionale;
3 ) – in via estremamente gradata, gradui la colpa in termini assolutamente marginali e, facendo ricorso al potere riduttivo, moderi la sanzione pecuniaria richiesta nella misura minima, disponendo, in ogni caso, la revoca di quella interdittiva della sospensione del titolo professionale;
4 ) – condanni, infine, l'Amministrazione intimata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, disponendone la distrazione con ogni accessorio.”
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del gravame, con CP_1
condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
Con riferimento ai termini di conclusione del procedimento dopo la contestazione, si evidenzia che da orientamento consolidato: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l.
n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cfr. Cass. n. 21706 del 2018).
E più di recente, seppure in diverso caso, ma con principi applicabili a quello in esame,
3 è stato precisato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cfr. Cass. n. 10348 del 2024).
Pertanto, il tempo intercorso tra il verbale di accertamento del 12.08.2020 e l'ordinanza ingiunzione del 22.03.2021 non era senz'altro irrituale.
Quanto al contenuto di quest'ultima, poi, va precisato, in generale, che il mutamento dei termini della violazione rispetto all'originario verbale di accertamento non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi solo la qualificazione giuridica del fatto.
In tale ipotesi, infatti, non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa, posto che l'addebito è comunque relativo all'evento materiale già accertato.
In altri termini, è consentito alla p.a. di sussumere il fatto storico nella norma che meglio si attagli al caso concreto, senza però alcuna modifica dello stesso che, altrimenti, renderebbe illegittima la procedura (Cfr. Cass. n. 6638 del 2007, n. 4725 del 2016, n. 24082 del 2021 per cui: “In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio”).
Nel caso in esame, l'ente non modificava gli elementi annotati nel verbale, ne mutava solo la qualificazione giuridica, ritenendoli non più rientranti nell'ipotesi di cui all'art.1164 c. nav. ma in quella di cui all'art. 1174 c. nav., per cui il provvedimento non poteva ritenersi viziato.
Peraltro, il primo giudice si soffermava sulla correttezza della sussunzione del fatto nell'ipotesi più particolare di cui all'art. 1174 c. nav. e nell'atto di appello non vi era
4 censura sul punto, limitandosi la doglianza alla sola modifica della contestazione.
Dalla riconduzione del fatto all'ipotesi di cui all'art. 1174 c. nav., poi, derivava anche la ritualità dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione per giorni 15 del Titolo Professionale Marittimo di “Comandante su navi di stazza superiore a 3000
GT”, posto che a norma dell'art. 1175 c. nav. “La violazione degli articoli 1170, 1173
e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione”.
In relazione alla prova del fatto, l'istante si doleva che a fondamento dell'infrazione fosse stato posto esclusivamente il verbale, che, però, era stato redatto da agenti che, non essendo collegati via radio, non erano in grado di riferire sul tenore dei comandi impartiti e delle conversazioni intrattenute, e che non fosse stata data alcuna considerazione all'estratto del giornale nautico, depositato agli atti.
Non si ignora che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cfr. Cass. n. 23800 del
2014).
Occorre però rilevare che nel verbale gli agenti riferivano di aver “accertato, che … A seguito di chiamata di ingresso in porto, da parte della … il Parte_3
Comandante della predetta unità in un primo momento si rifiutava di ormeggiare alla banchina prevista da quadro accosti (banchinella) e successivamente nonostante venisse contattato a mezzo VHF, con disposizioni di rimanere in stand by, il comandante procedeva all'ingresso in porto senza nulla osta da parte dell'operatore radio, mentre era in movimento un'altra unità di linea aveva già impegnato il bacino portuale per l'uscita”.
Dunque, attestavano di aver verificato quelle circostanze che riferivano, conferendo alle stesse il valore probatorio fino a querela di falso;
pertanto, il giornale nautico, peraltro di provenienza della stessa parte istante, non era idoneo a sconfessarne la suddetta valenza.
5 Non sono, poi, emersi elementi per escludere la presunzione di colpa.
Sul punto, invero, “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge n. 689 del
1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando
a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del
08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n.
4114 del 02/03/2016). L'errore escludente la colpa, allora, può rinvenirsi negli atti o circostanze positive che abbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità; la consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma, infatti, esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione più lieve (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011)” (Cfr.
Cass. n. 24386 del 2023).
Nel caso di specie, l'istante evidenziava che dal “Giornale di bordo”, vidimato dalla
Capitaneria di Ischia, emergeva: che l'ingresso in porto era stato autorizzato dall'operatore radio di avvenuto quando l'area portuale non era impegnata;
che Pt_2 il molo n. 13 indicato dall'operatore radio per far ormeggiare la non era CP_2
libero; che per questa ragione l'appellante si era diretto verso il molo n. 22, per liberare il bacino portuale e evitare intralcio ad altri mezzi;
che la situazione di pericolo era stata generata dall'erroneo comando dato dall'operatore della sala operativa di Pt_2
Il documento, come detto, era, però, di formazione unilaterale e di per sé non poteva costituire idonea prova neanche della mancanza dell'elemento psicologico per l'azione contestata.
L'appello va, dunque, rigettato, apparendo, inoltre, congrua la sanzione inflitta, tenuto conto degli aspetti concreti della vicenda quali emersi dagli atti di causa.
Per le questioni affrontate e il richiamo a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
6 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
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