Articolo 1170 del Codice della navigazione
Articolo 1161Articolo 1163
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21 aprile 1942
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15 gennaio 2000
Art. 1170.
(Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota).

Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. ((59)) ------------ AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nell' articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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