Articolo 1173 del Codice della navigazione
Articolo 1172Articolo 1153
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21 aprile 1942
Art. 1173.
(Inosservanza di tariffe).

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorita' competente e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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