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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14808/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14808/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. SELVO MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in SANT'ANTONINO DI SUSA il 22/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...], il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 7.03.2013.
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio , minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_2 dimora abituale presso la madre ed esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa trascorrere con il figlio minore periodi di tempo alternati Per_2 con la madre, sulla scorta di accordi intercorsi direttamente tra le parti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici e socio ricreative del minore. Dare atto che la frequentazione con che a settembre diverrà maggiorenne avverrà secondo accordi diretti tra padre e figlio. Per_1
DISPONE che entrambi i coniugi provvedano alla cura e al mantenimento dei figli quando li hanno con sé. Inoltre, il sig. quale concorso nel mantenimento di ed verserà Pt_1 Per_2 Per_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di giugno Pt_2 2024, l'assegno mensile di Euro 360,00 (180,00 Euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e socio ricreative, sostenute nell'interesse dei figli tutte previamente concordate, ovvero necessitate e documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villar Focchiardo (TO), Via Dante Alighieri n. 10, acquistata in comproprietà tra i coniugi e sulla quale grava un mutuo con scadenza nell'agosto 2039, viene assegnata alla sig.ra in qualità di collocataria del figlio minore e convivente del Pt_2 Per_2 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pag. 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, le rate future del mutuo di cui al precedente punto, sino all'integrale estinzione dello stesso.
DÀ ATTO che le parti, fatte salve le obbligazioni assunte e contenute nel presente ricorso, dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di contributo al mantenimento, avendo entrambi una fonte autonoma di reddito.
DÀ ATTO che le spese del presente procedimento sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14808/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. SELVO MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in SANT'ANTONINO DI SUSA il 22/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...], il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 7.03.2013.
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio , minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_2 dimora abituale presso la madre ed esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa trascorrere con il figlio minore periodi di tempo alternati Per_2 con la madre, sulla scorta di accordi intercorsi direttamente tra le parti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici e socio ricreative del minore. Dare atto che la frequentazione con che a settembre diverrà maggiorenne avverrà secondo accordi diretti tra padre e figlio. Per_1
DISPONE che entrambi i coniugi provvedano alla cura e al mantenimento dei figli quando li hanno con sé. Inoltre, il sig. quale concorso nel mantenimento di ed verserà Pt_1 Per_2 Per_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di giugno Pt_2 2024, l'assegno mensile di Euro 360,00 (180,00 Euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e socio ricreative, sostenute nell'interesse dei figli tutte previamente concordate, ovvero necessitate e documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villar Focchiardo (TO), Via Dante Alighieri n. 10, acquistata in comproprietà tra i coniugi e sulla quale grava un mutuo con scadenza nell'agosto 2039, viene assegnata alla sig.ra in qualità di collocataria del figlio minore e convivente del Pt_2 Per_2 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pag. 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano a corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, le rate future del mutuo di cui al precedente punto, sino all'integrale estinzione dello stesso.
DÀ ATTO che le parti, fatte salve le obbligazioni assunte e contenute nel presente ricorso, dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di contributo al mantenimento, avendo entrambi una fonte autonoma di reddito.
DÀ ATTO che le spese del presente procedimento sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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