CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Settimo San Pietro ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mura, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
Controparte_1 Controparte_2
(p.i. ), con sede a Serri ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria
Minafra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata pagina 1 di 14 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita ogni altra istanza respinta previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio già dedotta in primo grado
1) in via principale dichiarare illegittimo, nullo o annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e previo accertamento dell'integrale estinzione dei crediti azionati in via monitoria per effetto della compensazione con i maggiori crediti vantati dalla società opponente rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
2) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esatto importo dovuto per le forniture del Cogoni all'impresa costruzioni effettuate le Parte_1
compensazioni condannare la al Controparte_3
pagamento della differenza a favore della società impresa costruzioni
[...]
oltre gli interessi al saldo;
Parte_1
3) Sempre in via riconvenzionale previo accertamento della responsabilità del per il fermo del cantiere al solo fine di costringere l'impresa costruzioni CP_1
a pagare un prezzo superiore a quello pattuito condannare Parte_1
la Ditta Individuale del al pagamento della somma di euro Controparte_1
5.430,00 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita
- dichiarare inammissibile, e/o infondato e comunque rigettare, l'appello pagina 2 di 14 proposto dalla perché Parte_2
destituito di fondamento giuridico e fattuale
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da parte appellante perché infondate
- in subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, ottenne dal Tribunale di Controparte_1
Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1769/2011, con il quale fu ingiunto il pagamento di euro 30.990,00, oltre interessi e spese, alla Parte_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale nell'ambito
[...]
del contratto stipulato in data 13 novembre 2007.
L'ingiunta propose opposizione, eccependo:
- l'inesistenza del credito azionato, in quanto superiore a quanto effettivamente dovuto secondo gli accordi contrattuali (euro 20.761,50 oltre i.v.a.) nell'ambito del subappalto concluso dalle parti:
- la compensazione con un controcredito vantato nei confronti del CP_1
pari a euro 25.200,00 oltre i.v.a., relativo a materiale che era stato consegnato all'opposto per la sola frantumazione e successiva restituzione, ma che quest'ultimo aveva, invece, trattenuto e rivenduto a terzi.
In via riconvenzionale, la società opponente chiese la condanna del al CP_1
pagina 3 di 14 pagamento della somma di euro 5.430,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo cantiere, verificatosi in data 8 luglio 2008, a causa del suo comportamento ostruzionistico, avendo egli impedito ai suoi operai di accedere ai mezzi pesanti parcheggiati presso l'impianto di frantumazione.
* resistette. Controparte_1
L'opposto, in particolare, negò la fondatezza del controcredito dedotto dalla società opponente, in quanto il materiale da frantumare non apparteneva alla
(ma derivava dalla demolizione di alcuni manufatti che Parte_1
impedivano l'allargamento della S.S. 128 eseguita su terreni di proprietà di terzi), ed escluse, pertanto, che esso potesse essere oggetto di rivendicazione da parte della opponente.
Il contestò, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni CP_1
per fermo cantiere, rilevando come la stessa fosse del tutto priva di prova, sia in ordine all'an che al quantum, e come mancassero elementi concreti e documentali idonei a fondare una liquidazione, anche solo in via equitativa.
Istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, la causa fu decisa con la sentenza n. 270, pubblicata il 3 febbraio 2022, con la quale il Tribunale accolse l'opposizione limitatamente alla somma eccedente euro 24.913,80, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento dell'indicata somma, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal 1° ottobre 2011 al saldo, con compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
Secondo il primo giudice, la fornitura di materiale da parte del per un CP_1
valore complessivo di euro 24.913,80, non aveva formato oggetto di specifica pagina 4 di 14 contestazione da parte della società opponente e, anzi, l'eccezione di compensazione implicava il riconoscimento implicito della debenza di tale somma.
Il controcredito dedotto dalla opponente, per contro, non era stato adeguatamente provato né in relazione alla titolarità del materiale oggetto di contestazione né con riguardo alla sua quantità o al valore economico attribuito.
Infine, il Tribunale ritenne che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da fermo cantiere fosse formulata in termini generici e non supportata da elementi istruttori idonei a consentirne la quantificazione, neppure in via equitativa.
*
2. Contro tale decisione ha proposto appello l' affidandosi a Parte_1
una pluralità di rilievi che possono ricondursi a due sostanziali ragioni di gravame.
2.1 Sotto un primo profilo, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto implicitamente riconosciuto il debito di euro 20.761,50 più i.v.a.
Secondo l'Impresa tale importo rappresentava solo il valore Pt_1
complessivo delle forniture ricevute, ma non la somma ancora dovuta, poiché erano già stati versati euro 33.000,00 più i.v.a. sicché il giudice aveva interpretato erroneamente le dichiarazioni e la documentazione, ignorando le contestazioni puntuali e le prove dei pagamenti effettuati.
Il giudice di primo grado –ha lamentato l'appellante- di fatto ha estrapolato una o due frasi, togliendola dal contesto e da questo né fa discendere che
pagina 5 di 14 l'attuale appellante abbia riconosciuto il credito del per un importo pari CP_1
ad € 20.761,50.
Ancora l'appellante ha lamentato che il non avesse dato in nessun CP_1
modo la prova del credito vantato e richiesto neanche per una somma inferiore e questo è un dato oggettivo che non poteva essere ignorato dal giudice di primo grado.
Sotto un secondo profilo, la ha lamentato la mancata Parte_1
valutazione del proprio controcredito derivante dalla fornitura di pietrame da frantumare, che aveva rivenduto a terzi invece di restituirlo a essa, in CP_1
quanto il primo giudice non aveva considerato adeguatamente le sue allegazioni né ammesso la consulenza tecnica richiesta per ricostruire i rapporti economici tra le parti.
A supporto della doglianza, l'appellante ha sottolineato come il non CP_1
avesse contestato la circostanza della consegna del pietrame da demolizione né le quantità indicate nella fattura ma si fosse limitato a sostenere che il materiale non appartenesse alla società, in quanto i materiali provenivano dalle demolizioni relativi alla sistemazione della statale 128 e da muretti privati.
Circa la titolarità del materiale consegnato, l'appellante ha opposto come, in realtà, le terre e rocce provenienti da scavo siano di solito […] considerat[e] di proprietà del produttore cioè dell'appaltatore e sub appaltatore che valuterà il riutilizzo o meno.
Nel caso di specie –ha argomentato l'appellante- il pietrame proveniente dal cantiere della S.S. era di natura mista ed era idoneo ad essere riutilizzato previa frantumazione e apparteneva all'opponente in quanto produttore degli stessi.
pagina 6 di 14 Quindi il materiale portato dal al per la frantumazione non Pt_1 CP_1
erano delle semplici macerie di demolizione di muretti (anche queste macerie erano comunque del subappaltatore e potevano essere riutilizzate come sottoprodotti) ma erano del pietrame proveniente dagli scavi del cantiere idonei dopo la frantumazione al riutilizzo nel rilevato della strada in costruzione.
2.3 Con un secondo motivo, la società appellante ha censurato il rigetto della domanda di danno da fermo cantiere, in quanto era emerso che aveva CP_1
impedito l'uso dei mezzi pesanti, causando un'interruzione dei lavori.
A differenza di quanto sostenuto nella sentenza –ha spiegato l'appellante- nel documento N° 3 (allegato alla memoria 183 c.p.c ) a pagina 4 sono indicati uno per uno i mezzi parcheggiati all'interno dell'impianto del con CP_1
l'indicazione del costo per il mancato utilizzo e il costo degli operai indicando la somma complessiva di € 5.430,00 e il giudice avrebbe potuto quantificare il danno anche in via equitativa, tenuto conto del fatto che il aveva tenuto CP_1
un comportamento non improntato a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che non può essere del tutto irrilevante nella valutazione complessiva della vicenda.
Questi –ha concluso l'appellante- aveva tentato di ottenere un prezzo superiore a quello pattuito, anche per forniture già effettuate, arrivando a minacciare il suo amministratore e a ostacolare l'attività aziendale.
*
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
***
pagina 7 di 14 3. Il primo motivo di impugnazione è complessivamente infondato e deve essere respinto.
3.1 Il Tribunale ha correttamente rilevato che, nel proprio atto introduttivo,
l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura con il e che essa stessa aveva quantificato –invero in riduzione CP_1
rispetto a quanto ottenuto dalla controparte in sede monitoria- il corrispettivo di euro 20.761,50 oltre i.v.a. per il prodotto effettivamente ricevuto.
Tale circostanza emerge chiaramente non già da una singola frase estrapolata dal contesto, come lamentato dall'appellante, bensì dall'intera impostazione e dal tenore dell'atto di opposizione, nel quale si dava atto della ricezione del materiale e si invocava la compensazione di quell'importo con un maggior controcredito.
È, dunque, evidente che il riconoscimento del credito non sia frutto di una lettura parziale degli atti da parte del Tribunale, ma di una valutazione complessiva e coerente degli atti di causa, conforme al principio giurisprudenziale indicato dal primo giudice per cui l'opposizione fondata su eccezione di compensazione comporta il riconoscimento implicito del credito azionato in monitorio, per la parte su cui si pretende di operare la compensazione.
Consegue che, correttamente, il primo giudice abbia ritenuto riconosciuto il
(minor) credito di complessivi euro 24.913,80.
3.2 Quanto alla prova del controcredito, il Tribunale ha parimenti statuito in modo conforme ai principi di diritto e in piena aderenza a quanto risultante dagli atti.
pagina 8 di 14 L'onere della prova del fatto estintivo dedotto a fondamento dell'eccezione di compensazione incombe su chi la propone (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta, prima di tutto, dell'esistenza dell'accordo invocato (causa, prezzo pattuito per la frantumazione, quantità del materiale, etc.).
Alle generiche allegazioni della Impresa non sono seguiti riscontri Pt_1
documentali idonei.
La fattura n. 51/2008, prodotta dall'opponente, non è certo sufficiente a fondare la pretesa, trattandosi di documento unilateralmente formato proveniente dalla parte che intende avvantaggiarsene, non supportato da elementi probatori ulteriori.
Anche i buoni di consegna prodotti dall'odierna appellante, per la genericità e non univocità delle indicazioni in essi contenute, non consentono di ritenere provato il rapporto contrattuale invocato dalla Impresa Pt_1
In particolare, non è stato allegato né provato il quantitativo del materiale che si assume essere stato consegnato al per la frantumazione né la tipologia CP_1
dello stesso ma solo l'asserito valore economico corrispondente, quantificato secondo criteri rimasti indeterminati e senza la indicazione della effettiva tipologia di materiale.
Nessuna utilità in tale senso si ricava dal riferimento al Codice dell'ambiente, giacché difetta, in ogni caso, il presupposto della chiara individuazione della tipologia di materiale e non sussiste prova di alcun accordo tra le parti sul punto.
In ordine a tale profilo, il Tribunale ha espressamente rilevato (pag. 4 della sentenza) come la fornitura del materiale al al fine della sola CP_1
pagina 9 di 14 frantumazione e successiva restituzione sia circostanza che –a dispetto di quanto protestato dall'appellante- ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto in opposizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, il aveva eccepito di CP_1
aver concesso all'opponente di depositare del materiale di risulta presso il proprio cantiere ma anche di avere più volte sollecitato lo sgombero del materiale.
Tale difesa impedisce, dunque, di riconoscere la mancata contestazione da parte dell'opposto in primo grado delle circostanze allegate dalla Pt_1
[...]
Quanto alle deduzioni dell'appellante circa l'avvenuto pagamento di somme superiori, non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare che tali versamenti si riferissero specificamente alle forniture oggetto del decreto ingiuntivo.
In questa situazione, non ricorrono certo i presupposti per disporre una consulenza tecnica.
4. Con un ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da fermo cantiere, sostenendo che il giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, in particolare di un prospetto (doc.3) contenente l'elenco dei mezzi fermi, i relativi costi e le giornate di inattività. Ha, inoltre, lamentato che il giudice avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Anche tale censura risulta infondata.
L'allegazione del danno da fermo cantiere contenuta nell'atto di opposizione pagina 10 di 14 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si caratterizza per una assoluta genericità, essendo priva di qualsiasi riferimento concreto e specifico ai presupposti fattuali della pretesa risarcitoria. In particolare, la società si è limitata a dolersi del mancato utilizzo dei mezzi pesanti, senza indicare:
• la durata dell'impedimento;
• le attività lavorative non eseguite;
• il numero e la qualifica delle maestranze coinvolte;
• il costo giornaliero dei mezzi e del personale;
• l'incidenza economica del fermo sull'esecuzione dell'appalto.
Tali elementi, che costituiscono il presupposto logico e giuridico per la liquidazione del danno, non sono stati neppure allegati, rendendo impossibile qualsiasi valutazione, anche equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa presuppone una base allegatoria minima (che nel caso di specie è del tutto assente), sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., 7 gennaio 2016, n. 127).
In secondo luogo, la documentazione prodotta dall'opponente (doc. 10), asseritamente contenente un prospetto riepilogativo dei mezzi e dei costi, pur calendata nell'atto di citazione, non era stata neppure richiamata né valorizzata nell'atto di citazione né nella memoria integrativa e, pertanto, non può ritenersi idonea a colmare le lacune d'allegazione.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il principio di non pagina 11 di 14 contestazione non può operare in relazione a circostanze non specificamente dedotte né può supplire alla carenza di allegazione tempestiva.
Infine, anche la prova testimoniale espletata si è rivelata priva di utilità ai fini dell'accertamento del danno, in quanto fondata su un capo di prova generico, privo di riferimenti al numero e alla tipologia dei mezzi nonché al personale coinvolto.
Le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fornito alcun elemento concreto per la determinazione del pregiudizio subito, giacché da esse è dato ricavare l'esistenza di un impedimento, senza alcuna descrizione di elementi fattuali da cui trarre le conseguenze economiche del lamentato fermo cantiere.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello deve essere rigettato, non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine all'an e al quantum del danno né risultando allegati gli elementi minimi necessari per consentire una valutazione equitativa. La decisione del giudice di primo grado, che ha escluso il risarcimento per fermo cantiere, si fonda su una corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e liquidazione del danno.
*
Quanto alla vaga doglianza di un comportamento del nell'esecuzione CP_1
del contratto contrario ai principi di buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1375 c.c., per avere egli preteso unilateralmente un aumento dei prezzi, anche per forniture già eseguite, e ostacolato l'accesso ai mezzi dell'impresa presso l'impianto di frantumazione, con atteggiamenti minacciosi e strumentali, quanto sopra osservato in ordine alle allegazioni e prove offerte dall'odierna appellante non può che condurre al rigetto dell'appello anche sotto questo profilo.
pagina 12 di 14 Il principio di buona fede non può essere invocato in modo generico e svincolato da una puntuale allegazione e prova dei fatti che ne integrerebbero la violazione.
La violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto deve essere dedotta in modo circostanziato e provata con riferimento a condotte specifiche che abbiano inciso sull'equilibrio contrattuale o sull'adempimento delle obbligazioni, mentre nel caso di specie le doglianze dell'appellante si sono risolte in affermazioni generiche, non supportate da riscontri documentali o testimoniali specifici.
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
contro la sentenza n. 270/2022 del Tribunale di
[...]
pagina 13 di 14 Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore l'appellato delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(p.i. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Settimo San Pietro ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mura, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
Controparte_1 Controparte_2
(p.i. ), con sede a Serri ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria
Minafra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata pagina 1 di 14 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita ogni altra istanza respinta previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio già dedotta in primo grado
1) in via principale dichiarare illegittimo, nullo o annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e previo accertamento dell'integrale estinzione dei crediti azionati in via monitoria per effetto della compensazione con i maggiori crediti vantati dalla società opponente rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
2) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esatto importo dovuto per le forniture del Cogoni all'impresa costruzioni effettuate le Parte_1
compensazioni condannare la al Controparte_3
pagamento della differenza a favore della società impresa costruzioni
[...]
oltre gli interessi al saldo;
Parte_1
3) Sempre in via riconvenzionale previo accertamento della responsabilità del per il fermo del cantiere al solo fine di costringere l'impresa costruzioni CP_1
a pagare un prezzo superiore a quello pattuito condannare Parte_1
la Ditta Individuale del al pagamento della somma di euro Controparte_1
5.430,00 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita
- dichiarare inammissibile, e/o infondato e comunque rigettare, l'appello pagina 2 di 14 proposto dalla perché Parte_2
destituito di fondamento giuridico e fattuale
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da parte appellante perché infondate
- in subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, ottenne dal Tribunale di Controparte_1
Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1769/2011, con il quale fu ingiunto il pagamento di euro 30.990,00, oltre interessi e spese, alla Parte_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale nell'ambito
[...]
del contratto stipulato in data 13 novembre 2007.
L'ingiunta propose opposizione, eccependo:
- l'inesistenza del credito azionato, in quanto superiore a quanto effettivamente dovuto secondo gli accordi contrattuali (euro 20.761,50 oltre i.v.a.) nell'ambito del subappalto concluso dalle parti:
- la compensazione con un controcredito vantato nei confronti del CP_1
pari a euro 25.200,00 oltre i.v.a., relativo a materiale che era stato consegnato all'opposto per la sola frantumazione e successiva restituzione, ma che quest'ultimo aveva, invece, trattenuto e rivenduto a terzi.
In via riconvenzionale, la società opponente chiese la condanna del al CP_1
pagina 3 di 14 pagamento della somma di euro 5.430,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo cantiere, verificatosi in data 8 luglio 2008, a causa del suo comportamento ostruzionistico, avendo egli impedito ai suoi operai di accedere ai mezzi pesanti parcheggiati presso l'impianto di frantumazione.
* resistette. Controparte_1
L'opposto, in particolare, negò la fondatezza del controcredito dedotto dalla società opponente, in quanto il materiale da frantumare non apparteneva alla
(ma derivava dalla demolizione di alcuni manufatti che Parte_1
impedivano l'allargamento della S.S. 128 eseguita su terreni di proprietà di terzi), ed escluse, pertanto, che esso potesse essere oggetto di rivendicazione da parte della opponente.
Il contestò, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni CP_1
per fermo cantiere, rilevando come la stessa fosse del tutto priva di prova, sia in ordine all'an che al quantum, e come mancassero elementi concreti e documentali idonei a fondare una liquidazione, anche solo in via equitativa.
Istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, la causa fu decisa con la sentenza n. 270, pubblicata il 3 febbraio 2022, con la quale il Tribunale accolse l'opposizione limitatamente alla somma eccedente euro 24.913,80, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento dell'indicata somma, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dal 1° ottobre 2011 al saldo, con compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
Secondo il primo giudice, la fornitura di materiale da parte del per un CP_1
valore complessivo di euro 24.913,80, non aveva formato oggetto di specifica pagina 4 di 14 contestazione da parte della società opponente e, anzi, l'eccezione di compensazione implicava il riconoscimento implicito della debenza di tale somma.
Il controcredito dedotto dalla opponente, per contro, non era stato adeguatamente provato né in relazione alla titolarità del materiale oggetto di contestazione né con riguardo alla sua quantità o al valore economico attribuito.
Infine, il Tribunale ritenne che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da fermo cantiere fosse formulata in termini generici e non supportata da elementi istruttori idonei a consentirne la quantificazione, neppure in via equitativa.
*
2. Contro tale decisione ha proposto appello l' affidandosi a Parte_1
una pluralità di rilievi che possono ricondursi a due sostanziali ragioni di gravame.
2.1 Sotto un primo profilo, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto implicitamente riconosciuto il debito di euro 20.761,50 più i.v.a.
Secondo l'Impresa tale importo rappresentava solo il valore Pt_1
complessivo delle forniture ricevute, ma non la somma ancora dovuta, poiché erano già stati versati euro 33.000,00 più i.v.a. sicché il giudice aveva interpretato erroneamente le dichiarazioni e la documentazione, ignorando le contestazioni puntuali e le prove dei pagamenti effettuati.
Il giudice di primo grado –ha lamentato l'appellante- di fatto ha estrapolato una o due frasi, togliendola dal contesto e da questo né fa discendere che
pagina 5 di 14 l'attuale appellante abbia riconosciuto il credito del per un importo pari CP_1
ad € 20.761,50.
Ancora l'appellante ha lamentato che il non avesse dato in nessun CP_1
modo la prova del credito vantato e richiesto neanche per una somma inferiore e questo è un dato oggettivo che non poteva essere ignorato dal giudice di primo grado.
Sotto un secondo profilo, la ha lamentato la mancata Parte_1
valutazione del proprio controcredito derivante dalla fornitura di pietrame da frantumare, che aveva rivenduto a terzi invece di restituirlo a essa, in CP_1
quanto il primo giudice non aveva considerato adeguatamente le sue allegazioni né ammesso la consulenza tecnica richiesta per ricostruire i rapporti economici tra le parti.
A supporto della doglianza, l'appellante ha sottolineato come il non CP_1
avesse contestato la circostanza della consegna del pietrame da demolizione né le quantità indicate nella fattura ma si fosse limitato a sostenere che il materiale non appartenesse alla società, in quanto i materiali provenivano dalle demolizioni relativi alla sistemazione della statale 128 e da muretti privati.
Circa la titolarità del materiale consegnato, l'appellante ha opposto come, in realtà, le terre e rocce provenienti da scavo siano di solito […] considerat[e] di proprietà del produttore cioè dell'appaltatore e sub appaltatore che valuterà il riutilizzo o meno.
Nel caso di specie –ha argomentato l'appellante- il pietrame proveniente dal cantiere della S.S. era di natura mista ed era idoneo ad essere riutilizzato previa frantumazione e apparteneva all'opponente in quanto produttore degli stessi.
pagina 6 di 14 Quindi il materiale portato dal al per la frantumazione non Pt_1 CP_1
erano delle semplici macerie di demolizione di muretti (anche queste macerie erano comunque del subappaltatore e potevano essere riutilizzate come sottoprodotti) ma erano del pietrame proveniente dagli scavi del cantiere idonei dopo la frantumazione al riutilizzo nel rilevato della strada in costruzione.
2.3 Con un secondo motivo, la società appellante ha censurato il rigetto della domanda di danno da fermo cantiere, in quanto era emerso che aveva CP_1
impedito l'uso dei mezzi pesanti, causando un'interruzione dei lavori.
A differenza di quanto sostenuto nella sentenza –ha spiegato l'appellante- nel documento N° 3 (allegato alla memoria 183 c.p.c ) a pagina 4 sono indicati uno per uno i mezzi parcheggiati all'interno dell'impianto del con CP_1
l'indicazione del costo per il mancato utilizzo e il costo degli operai indicando la somma complessiva di € 5.430,00 e il giudice avrebbe potuto quantificare il danno anche in via equitativa, tenuto conto del fatto che il aveva tenuto CP_1
un comportamento non improntato a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che non può essere del tutto irrilevante nella valutazione complessiva della vicenda.
Questi –ha concluso l'appellante- aveva tentato di ottenere un prezzo superiore a quello pattuito, anche per forniture già effettuate, arrivando a minacciare il suo amministratore e a ostacolare l'attività aziendale.
*
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
***
pagina 7 di 14 3. Il primo motivo di impugnazione è complessivamente infondato e deve essere respinto.
3.1 Il Tribunale ha correttamente rilevato che, nel proprio atto introduttivo,
l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura con il e che essa stessa aveva quantificato –invero in riduzione CP_1
rispetto a quanto ottenuto dalla controparte in sede monitoria- il corrispettivo di euro 20.761,50 oltre i.v.a. per il prodotto effettivamente ricevuto.
Tale circostanza emerge chiaramente non già da una singola frase estrapolata dal contesto, come lamentato dall'appellante, bensì dall'intera impostazione e dal tenore dell'atto di opposizione, nel quale si dava atto della ricezione del materiale e si invocava la compensazione di quell'importo con un maggior controcredito.
È, dunque, evidente che il riconoscimento del credito non sia frutto di una lettura parziale degli atti da parte del Tribunale, ma di una valutazione complessiva e coerente degli atti di causa, conforme al principio giurisprudenziale indicato dal primo giudice per cui l'opposizione fondata su eccezione di compensazione comporta il riconoscimento implicito del credito azionato in monitorio, per la parte su cui si pretende di operare la compensazione.
Consegue che, correttamente, il primo giudice abbia ritenuto riconosciuto il
(minor) credito di complessivi euro 24.913,80.
3.2 Quanto alla prova del controcredito, il Tribunale ha parimenti statuito in modo conforme ai principi di diritto e in piena aderenza a quanto risultante dagli atti.
pagina 8 di 14 L'onere della prova del fatto estintivo dedotto a fondamento dell'eccezione di compensazione incombe su chi la propone (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta, prima di tutto, dell'esistenza dell'accordo invocato (causa, prezzo pattuito per la frantumazione, quantità del materiale, etc.).
Alle generiche allegazioni della Impresa non sono seguiti riscontri Pt_1
documentali idonei.
La fattura n. 51/2008, prodotta dall'opponente, non è certo sufficiente a fondare la pretesa, trattandosi di documento unilateralmente formato proveniente dalla parte che intende avvantaggiarsene, non supportato da elementi probatori ulteriori.
Anche i buoni di consegna prodotti dall'odierna appellante, per la genericità e non univocità delle indicazioni in essi contenute, non consentono di ritenere provato il rapporto contrattuale invocato dalla Impresa Pt_1
In particolare, non è stato allegato né provato il quantitativo del materiale che si assume essere stato consegnato al per la frantumazione né la tipologia CP_1
dello stesso ma solo l'asserito valore economico corrispondente, quantificato secondo criteri rimasti indeterminati e senza la indicazione della effettiva tipologia di materiale.
Nessuna utilità in tale senso si ricava dal riferimento al Codice dell'ambiente, giacché difetta, in ogni caso, il presupposto della chiara individuazione della tipologia di materiale e non sussiste prova di alcun accordo tra le parti sul punto.
In ordine a tale profilo, il Tribunale ha espressamente rilevato (pag. 4 della sentenza) come la fornitura del materiale al al fine della sola CP_1
pagina 9 di 14 frantumazione e successiva restituzione sia circostanza che –a dispetto di quanto protestato dall'appellante- ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto in opposizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, il aveva eccepito di CP_1
aver concesso all'opponente di depositare del materiale di risulta presso il proprio cantiere ma anche di avere più volte sollecitato lo sgombero del materiale.
Tale difesa impedisce, dunque, di riconoscere la mancata contestazione da parte dell'opposto in primo grado delle circostanze allegate dalla Pt_1
[...]
Quanto alle deduzioni dell'appellante circa l'avvenuto pagamento di somme superiori, non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare che tali versamenti si riferissero specificamente alle forniture oggetto del decreto ingiuntivo.
In questa situazione, non ricorrono certo i presupposti per disporre una consulenza tecnica.
4. Con un ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da fermo cantiere, sostenendo che il giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, in particolare di un prospetto (doc.3) contenente l'elenco dei mezzi fermi, i relativi costi e le giornate di inattività. Ha, inoltre, lamentato che il giudice avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Anche tale censura risulta infondata.
L'allegazione del danno da fermo cantiere contenuta nell'atto di opposizione pagina 10 di 14 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si caratterizza per una assoluta genericità, essendo priva di qualsiasi riferimento concreto e specifico ai presupposti fattuali della pretesa risarcitoria. In particolare, la società si è limitata a dolersi del mancato utilizzo dei mezzi pesanti, senza indicare:
• la durata dell'impedimento;
• le attività lavorative non eseguite;
• il numero e la qualifica delle maestranze coinvolte;
• il costo giornaliero dei mezzi e del personale;
• l'incidenza economica del fermo sull'esecuzione dell'appalto.
Tali elementi, che costituiscono il presupposto logico e giuridico per la liquidazione del danno, non sono stati neppure allegati, rendendo impossibile qualsiasi valutazione, anche equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa presuppone una base allegatoria minima (che nel caso di specie è del tutto assente), sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., 7 gennaio 2016, n. 127).
In secondo luogo, la documentazione prodotta dall'opponente (doc. 10), asseritamente contenente un prospetto riepilogativo dei mezzi e dei costi, pur calendata nell'atto di citazione, non era stata neppure richiamata né valorizzata nell'atto di citazione né nella memoria integrativa e, pertanto, non può ritenersi idonea a colmare le lacune d'allegazione.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il principio di non pagina 11 di 14 contestazione non può operare in relazione a circostanze non specificamente dedotte né può supplire alla carenza di allegazione tempestiva.
Infine, anche la prova testimoniale espletata si è rivelata priva di utilità ai fini dell'accertamento del danno, in quanto fondata su un capo di prova generico, privo di riferimenti al numero e alla tipologia dei mezzi nonché al personale coinvolto.
Le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fornito alcun elemento concreto per la determinazione del pregiudizio subito, giacché da esse è dato ricavare l'esistenza di un impedimento, senza alcuna descrizione di elementi fattuali da cui trarre le conseguenze economiche del lamentato fermo cantiere.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello deve essere rigettato, non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine all'an e al quantum del danno né risultando allegati gli elementi minimi necessari per consentire una valutazione equitativa. La decisione del giudice di primo grado, che ha escluso il risarcimento per fermo cantiere, si fonda su una corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e liquidazione del danno.
*
Quanto alla vaga doglianza di un comportamento del nell'esecuzione CP_1
del contratto contrario ai principi di buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1375 c.c., per avere egli preteso unilateralmente un aumento dei prezzi, anche per forniture già eseguite, e ostacolato l'accesso ai mezzi dell'impresa presso l'impianto di frantumazione, con atteggiamenti minacciosi e strumentali, quanto sopra osservato in ordine alle allegazioni e prove offerte dall'odierna appellante non può che condurre al rigetto dell'appello anche sotto questo profilo.
pagina 12 di 14 Il principio di buona fede non può essere invocato in modo generico e svincolato da una puntuale allegazione e prova dei fatti che ne integrerebbero la violazione.
La violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto deve essere dedotta in modo circostanziato e provata con riferimento a condotte specifiche che abbiano inciso sull'equilibrio contrattuale o sull'adempimento delle obbligazioni, mentre nel caso di specie le doglianze dell'appellante si sono risolte in affermazioni generiche, non supportate da riscontri documentali o testimoniali specifici.
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
contro la sentenza n. 270/2022 del Tribunale di
[...]
pagina 13 di 14 Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore l'appellato delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14