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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/02/2026, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2438/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14776/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101970442000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1959/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Tricorrente. impugna la cartella di pagamento n° 07120250101970442000 notificata in data 19.05.2025 inerente il controllo formale del modello Irap anno 2019, emesso a seguito di decadenza della rateazioni per mancato pagamento nei termini della rata numero n.3 di €. 1.099,10 con scadenza al 31.01.2023, il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Ha premesso che ai sensi del Decreto Legge n. 186 del 3 dicembre 2022, all'articolo 1 comma 1 lettere A e B, sono stati sospesi tutti i termini dei versamenti tributari a far data dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, prevedendo al comma 5 dello stesso articolo, che tali versamenti venissero effettuati, senza interessi e sanzioni al 16 settembre 2023 in unica soluzione o in un numero di rate fino ad un massimo di 60 di pari importo.
Di avere richiesto la rateizzazione con un piano di restituzione in venti rate. Di avere regolarmente pagato le prime due rate. La terza rata con scadenza al 16 settembre 2023 è stata regolarmente ravveduta in data 27 ottobre 2023, come si evidenzia dal prospetto esplicativo e dal relativo F24 allegato.
La 3ª e 4ª rata (sospese ex D.L. 186/2022) sono state versate il 27/10/2023.Il pagamento è stato effettuato con ravvedimento operoso. Il versamento si collocherebbe: tra la 5ª rata (31/07/2023) e la 6ª rata (31/10/2023) del piano originario;
dunque prima della rata successiva (31/10/2023).
A tal fine è bene precisare che il D.L. 186/2022 è da intendersi quale norma “speciale”, che comunque non interviene nell'ambito della normativa dei ravvedimenti in generale (D.Lgs. 472/1997 art. 13), né in quella inerente la riscossione delle imposte ed in particolare quella inerente le somme dovute a seguito dell'attività di controllo (D.P.R. 602/1973 art. 15 ter), né tanto meno ne vieta l'utilizzo. La norma applicabile è l'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, che prevede che la decadenza dal piano di rateazione non opera in caso di lieve inadempimento, ossia quando la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, ovvero quando una rata successiva è versata entro il termine di pagamento della rata successiva. La decadenza non opera altresì in caso di insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000.
Conclude per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata ed il relativo ruolo, in quanto illegittimo, con vittoria di spese e onorari.
Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo che la cartella di pagamento è stata emessa in quanto la società è decaduta dal piano rateale da essa richiesto per il pagamento delle somme dovute da comunicazione d'irregolarità derivanti dagli esiti dell'attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 del Modello Irap presentato per l'anno d'imposta 2018.
Come evidenziato nella cartella di pagamento notificata, tenuto conto del piano rateale predisposto dalla Società_1 con riferimento alla prodromica comunicazione d'irregolarità, il Sistema Informativo intercettava il mancato pagamento della rata n. 3 nei termini di scadenza della rata successiva, incorrendo nella specifica causa di decadenza prevista dall'art. 15-ter DPR 602/73 secondo cui il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. la “Società_2.Società_2 Società_2” versava tempestivamente le prime due rate;
alla terza decadeva dalla rateazione ai sensi di legge per tardivo versamento – ancorché ravveduto – in quanto la rata regolarizzata in data 27/10/2023 oltre il termine della quarta e successiva rata avente scadenza 02/05/2023 ma anche della quinta e successiva rata avente scadenza 31/07/2023; • la Società_2 Società_2“ . SRL”, nonostante la decadenza di cui al punto precedente, proseguiva il piano di restituzione seppure in diversa modalità per le norme emergenziali nel frattempo intervenute che consentivano a determinate categorie di contribuenti ricadenti in determinate fattispecie di cui di seguito si dirà, piano di restituzione che tuttavia non veniva riconosciuto valido dal Sistema Informativo. Nonostante la decadenza della terza rata, gli ulteriori importi versati successivamente venivano calcolati. Pertanto tra il debito “da comunicazione” e il debito “da cartella” vi è un indissolubile legame con le sole due uniche differenze: a) le sanzioni iscritte a ruolo, non più agevolate (10% del tributo omesso) ma ordinarie (30% del tributo omesso), nel caso di specie calcolate sugli importi residui ancora dovuti come prescritto dall'art. 15- ter, comma 1, del DPR 602/1973; b) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 DPR 602/1973 calcolati in aggiunta per l'ulteriore tempo trascorso fino all'attività d'iscrizione a ruolo.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato.
Ai sensi dell'art 15-ter del D.P.R. 602/1973 in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
La decadenza, tuttavia, è esclusa in caso di lieve inadempimento mei seguenti casi: quando la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, ovvero quando una rata successiva è versata entro il termine di pagamento della rata successiva. La decadenza non opera altresì in caso di insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Ora nel caso in esame risulta che il tardivo pagamento integri la fattispecie del lieve inadempimento del versamento inferiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000,00.
Le spese processuali si compensano considerata la complessità della ricostruzione delle questioni e della interpretazione della normativa.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-compensa le spese.
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14776/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101970442000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1959/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Tricorrente. impugna la cartella di pagamento n° 07120250101970442000 notificata in data 19.05.2025 inerente il controllo formale del modello Irap anno 2019, emesso a seguito di decadenza della rateazioni per mancato pagamento nei termini della rata numero n.3 di €. 1.099,10 con scadenza al 31.01.2023, il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Ha premesso che ai sensi del Decreto Legge n. 186 del 3 dicembre 2022, all'articolo 1 comma 1 lettere A e B, sono stati sospesi tutti i termini dei versamenti tributari a far data dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, prevedendo al comma 5 dello stesso articolo, che tali versamenti venissero effettuati, senza interessi e sanzioni al 16 settembre 2023 in unica soluzione o in un numero di rate fino ad un massimo di 60 di pari importo.
Di avere richiesto la rateizzazione con un piano di restituzione in venti rate. Di avere regolarmente pagato le prime due rate. La terza rata con scadenza al 16 settembre 2023 è stata regolarmente ravveduta in data 27 ottobre 2023, come si evidenzia dal prospetto esplicativo e dal relativo F24 allegato.
La 3ª e 4ª rata (sospese ex D.L. 186/2022) sono state versate il 27/10/2023.Il pagamento è stato effettuato con ravvedimento operoso. Il versamento si collocherebbe: tra la 5ª rata (31/07/2023) e la 6ª rata (31/10/2023) del piano originario;
dunque prima della rata successiva (31/10/2023).
A tal fine è bene precisare che il D.L. 186/2022 è da intendersi quale norma “speciale”, che comunque non interviene nell'ambito della normativa dei ravvedimenti in generale (D.Lgs. 472/1997 art. 13), né in quella inerente la riscossione delle imposte ed in particolare quella inerente le somme dovute a seguito dell'attività di controllo (D.P.R. 602/1973 art. 15 ter), né tanto meno ne vieta l'utilizzo. La norma applicabile è l'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, che prevede che la decadenza dal piano di rateazione non opera in caso di lieve inadempimento, ossia quando la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, ovvero quando una rata successiva è versata entro il termine di pagamento della rata successiva. La decadenza non opera altresì in caso di insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000.
Conclude per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata ed il relativo ruolo, in quanto illegittimo, con vittoria di spese e onorari.
Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo che la cartella di pagamento è stata emessa in quanto la società è decaduta dal piano rateale da essa richiesto per il pagamento delle somme dovute da comunicazione d'irregolarità derivanti dagli esiti dell'attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973 del Modello Irap presentato per l'anno d'imposta 2018.
Come evidenziato nella cartella di pagamento notificata, tenuto conto del piano rateale predisposto dalla Società_1 con riferimento alla prodromica comunicazione d'irregolarità, il Sistema Informativo intercettava il mancato pagamento della rata n. 3 nei termini di scadenza della rata successiva, incorrendo nella specifica causa di decadenza prevista dall'art. 15-ter DPR 602/73 secondo cui il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. la “Società_2.Società_2 Società_2” versava tempestivamente le prime due rate;
alla terza decadeva dalla rateazione ai sensi di legge per tardivo versamento – ancorché ravveduto – in quanto la rata regolarizzata in data 27/10/2023 oltre il termine della quarta e successiva rata avente scadenza 02/05/2023 ma anche della quinta e successiva rata avente scadenza 31/07/2023; • la Società_2 Società_2“ . SRL”, nonostante la decadenza di cui al punto precedente, proseguiva il piano di restituzione seppure in diversa modalità per le norme emergenziali nel frattempo intervenute che consentivano a determinate categorie di contribuenti ricadenti in determinate fattispecie di cui di seguito si dirà, piano di restituzione che tuttavia non veniva riconosciuto valido dal Sistema Informativo. Nonostante la decadenza della terza rata, gli ulteriori importi versati successivamente venivano calcolati. Pertanto tra il debito “da comunicazione” e il debito “da cartella” vi è un indissolubile legame con le sole due uniche differenze: a) le sanzioni iscritte a ruolo, non più agevolate (10% del tributo omesso) ma ordinarie (30% del tributo omesso), nel caso di specie calcolate sugli importi residui ancora dovuti come prescritto dall'art. 15- ter, comma 1, del DPR 602/1973; b) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 DPR 602/1973 calcolati in aggiunta per l'ulteriore tempo trascorso fino all'attività d'iscrizione a ruolo.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato.
Ai sensi dell'art 15-ter del D.P.R. 602/1973 in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
La decadenza, tuttavia, è esclusa in caso di lieve inadempimento mei seguenti casi: quando la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, ovvero quando una rata successiva è versata entro il termine di pagamento della rata successiva. La decadenza non opera altresì in caso di insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Ora nel caso in esame risulta che il tardivo pagamento integri la fattispecie del lieve inadempimento del versamento inferiore al 3% del dovuto e, in ogni caso, entro il limite di euro 10.000,00.
Le spese processuali si compensano considerata la complessità della ricostruzione delle questioni e della interpretazione della normativa.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-compensa le spese.
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente Dr.ssa Marida Corso