Articolo 1164 del Codice della navigazione
Articolo 1153Articolo 1176
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21 aprile 1942
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15 gennaio 2000
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29 luglio 2003
Art. 1164.
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)

((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)) ----------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell' articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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