Versione
21 aprile 1942
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15 gennaio 2000
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29 luglio 2003
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Art. 1164.
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)
((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)) ----------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell' articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)
((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)) ----------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell' articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
Commentari • 8
- 1. Fare il bagno con la bandiera rossa: si rischia la multa?Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 18 giugno 2024 · 126.97241
[…] Chi trasgredisce tale divieto incorre in una sanzione amministrativa di cui all'art. 1164 del Codice della navigazione.
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Giurisprudenza • 198
- 1. Trib. Latina, sentenza 18/07/2024, n. 1585Provvedimento: […] IV Area Contenzioso amministrativo - con la quale gli veniva contestata la violazione di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione e determinata in euro […] - riforma la sentenza Giudice di Pace di Parte_1 n. 201/2021 e ritenuto applicabile il comma secondo dell'art. 1164 cod. nav. ridetermina la sanzione a carico di CP_2 in euro 100,00Leggi di più...
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- sanzione amministrativa·
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- art. 11 L. 689/1981·
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- giurisdizione giudice civile·
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- principio di tipicità illecito amministrativo·
- appello