Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.598/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VULCANO MAURIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione ex artt.83 e
137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole dall' in misura pari all'8 %, chiedendo l'accertamento della CP_1 sussistenza di una maggiore percentuale (12 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a CP_1 titolo di indennizzo del suddetto danno (oltre vittoria di spese di lite, con distrazione). L' ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso
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Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari all'8 % (anche in CP_1 sede di revisione). Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (12 %) di danno biologico e la condanna dell' al CP_1
2 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno.
Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 12 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che il CTU ha fondato il proprio giudizio sulla certificazione medica del 9/6/2023 in atti (discrepante rispetto a quella del 2019, come ammesso dall nelle osservazioni alla bozza CP_1 peritale, discrepanza sintomatica di un aggravamento rispetto al quadro invalidante accertato dal Tribunale di Crotone nella sentenza n.784/2022).
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in capitale) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 12 %, con decorrenza dal 3/7/2023), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite sono poste a carico dell' (in omaggio al principio della CP_1 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla revisione ex artt.83 e 137,
d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo in capitale del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole (in misura pari all'8 %) e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, all'indennizzo (in capitale) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 12 %, con decorrenza dal 3/7/2023) conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali,
IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 24/01/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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