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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli ha pronunciato, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6110/24 R.G. e vertente TRA
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luciana Maria Pt_1
Cristina Martone;
- ricorrente -
E
, nato a [...] l'[...], rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Teresa De Bottis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.08.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, in persona della scrivente. A sostegno della propria opposizione deduceva l'esistenza di alcuni controcrediti che opponeva in compensazione rispetto alle somme ingiunte. In particolare, evidenziava che nel corso del rapporto di lavoro l'opposto soleva intrattenersi a conversare con una collega, distraendosi dallo svolgimento delle proprie mansioni e che lo scarso rendimento era stato causa di lamentele da parte dei clienti ed agenti;
affermava, inoltre, che il aveva sottratto alcuni files dai pc aziendali, sicchè CP_1 la somma dovuta a titolo di TFR era stata interamente compensata rispetto ai danni patiti. Contestava, infine, le mansioni svolte ed il contratto applicato. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'esistenza e consistenza dei dedotti danni, con conseguente compensazione dei crediti, la revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese. Il lavoratore, nel costituirsi tardivamente in giudizio, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, di non aver asportato alcun file dai pc aziendali e respingeva le ulteriori contestazioni ritenendole calunniose e diffamatorie. Concludeva chiedendo la condanna della società opponente al pagamento della complessiva somma di euro 23.411,38 per ulteriori differenze retributive indicate in ricorso. Con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. TEMPESTIVITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE RESISTENTE In via preliminare, va valutata la tempestività della costituzione in giudizio di parte resistente. Il lavoratore, invero, risulta aver depositato la propria memoria di costituzione in data 30.03.25 alle ore 00.26. L'udienza di comparizione e trattazione della causa era fissata per il giorno 9 aprile 2025. Ne consegue che la costituzione in giudizio del lavoratore è tardiva, con tutte le conseguenze che ne derivano. In proposito si richiama l'orientamento espresso, ex plurimis, da Cass. n. 21335/2017, secondo cui “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (…), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”. Ne consegue la tardività, sebbene per pochi minuti, della costituzione del lavoratore. Ad ogni buon conto, in occasione dell'udienza del 5 maggio 2025, il lavoratore ha espressamente rinunciato all'ampliamento della domanda, riservandosi di proporre la questione in separato giudizio. DEBENZA E QUANTIFICAZIONE DEL TFR Non è contestato il mancato pagamento, all'atto della cessazione del rapporto, del TFR al
Nemmeno vi è alcuna prova in atti in tal senso. CP_1
In merito alla quantificazione dell'emolumento, poi, sono infondate le avverse contestazioni in ordine al contratto applicato, posto che il decreto ingiuntivo ha imposto il pagamento della somma riportata nel CUD, redatto proprio dal datore di lavoro. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE Occorre, allora, valutare la sollevata eccezione di compensazione. Invero, la società opponente deduce che il mancato pagamento del TFR è dipeso dalla compensazione operata tra il credito del lavoratore ed il controcredito della società, costituito dall'equivalente in denaro del danno subito per effetto dei comportamenti tenuti dal ed indicati nel ricorso in opposizione (scarso rendimento, lamentele di clienti CP_1
e fornitori, sottrazione di dati aziendali). Ebbene ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'operatività dell'invocata compensazione. In prima battuta, va rilevato che in ricorso il presunto controcredito è descritto in maniera assolutamente vaga e generica, posto che non si individua nemmeno l'entità dello stesso. Quest'ultimo si assume, del tutto apoditticamente, essere esattamente equivalente all'ammontare del TFR. Nondimeno, non vengono indicati i criteri di calcolo e nemmeno si offrono elementi di sorta per ritenere il danno effettivamente sussistente, verificabile e quantificabile. Non è noto il contenuto delle lamentele di clienti e fornitori, non è noto come il preteso
“scarso” rendimento del lavoratore abbia pregiudicato la società; non vi è in atti traccia di alcuno dei reclami richiamati in ricorso e, quanto alla sottrazione dei file, non è noto il contenuto degli stessi, sì da poter stabilire l'entità dell'eventuale danno subito dall'azienda. Ancor più a monte, tuttavia, deve ritenersi che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per procedere alla compensazione dei crediti. Per quanto attiene alle regole circa l'estinzione dei debiti per compensazione, l'art. 1243 c.c. prevede la compensazione legale per due debiti “che sono ugualmente liquidi ed esigibili” e la compensazione giudiziale se “il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione”, per il quale il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. Entrambe le situazioni presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato. Quanto alla locuzione contenuta nell'art. 1243, comma 2, c.c., soltanto l'accertamento pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito – e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale (da suo canto certo, liquido ed esigibile) onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto. In sostanza, i requisiti prescritti dall'art. 1243, comma 1, c.c. per la compensazione legale – omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza – devono in realtà sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il secondo comma di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo: dunque, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza (cfr. Cass. n. 30677/23). Ne deriva che, se il controcredito non risulta neppure sorto per la mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi, non è mai idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione sarà sempre respinta: l'àmbito di contestazione del controcredito opposto in compensazione, secondo l'art. 1243, comma 2, c.c. è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale. La disciplina contenuta nell'art. 1243, comma 2, c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito (analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione). Calando tali coordinate ermeneutiche sul caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, è evidente che difettano i presupposti per l'operatività della compensazione, in assenza di certezze in ordine all'esistenza del controcredito dedotto in compensazione. In altri termini, al momento in cui la società ha operato la compensazione, non ricorrevano i presupposti per l'operatività dell'istituto. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va confermato. Le spese di lite sono compensate per 1/3 tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio del lavoratore, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
1) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luciana Maria Pt_1
Cristina Martone;
- ricorrente -
E
, nato a [...] l'[...], rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Maria Teresa De Bottis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.08.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, in persona della scrivente. A sostegno della propria opposizione deduceva l'esistenza di alcuni controcrediti che opponeva in compensazione rispetto alle somme ingiunte. In particolare, evidenziava che nel corso del rapporto di lavoro l'opposto soleva intrattenersi a conversare con una collega, distraendosi dallo svolgimento delle proprie mansioni e che lo scarso rendimento era stato causa di lamentele da parte dei clienti ed agenti;
affermava, inoltre, che il aveva sottratto alcuni files dai pc aziendali, sicchè CP_1 la somma dovuta a titolo di TFR era stata interamente compensata rispetto ai danni patiti. Contestava, infine, le mansioni svolte ed il contratto applicato. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'esistenza e consistenza dei dedotti danni, con conseguente compensazione dei crediti, la revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese. Il lavoratore, nel costituirsi tardivamente in giudizio, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, di non aver asportato alcun file dai pc aziendali e respingeva le ulteriori contestazioni ritenendole calunniose e diffamatorie. Concludeva chiedendo la condanna della società opponente al pagamento della complessiva somma di euro 23.411,38 per ulteriori differenze retributive indicate in ricorso. Con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. TEMPESTIVITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE RESISTENTE In via preliminare, va valutata la tempestività della costituzione in giudizio di parte resistente. Il lavoratore, invero, risulta aver depositato la propria memoria di costituzione in data 30.03.25 alle ore 00.26. L'udienza di comparizione e trattazione della causa era fissata per il giorno 9 aprile 2025. Ne consegue che la costituzione in giudizio del lavoratore è tardiva, con tutte le conseguenze che ne derivano. In proposito si richiama l'orientamento espresso, ex plurimis, da Cass. n. 21335/2017, secondo cui “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (…), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”. Ne consegue la tardività, sebbene per pochi minuti, della costituzione del lavoratore. Ad ogni buon conto, in occasione dell'udienza del 5 maggio 2025, il lavoratore ha espressamente rinunciato all'ampliamento della domanda, riservandosi di proporre la questione in separato giudizio. DEBENZA E QUANTIFICAZIONE DEL TFR Non è contestato il mancato pagamento, all'atto della cessazione del rapporto, del TFR al
Nemmeno vi è alcuna prova in atti in tal senso. CP_1
In merito alla quantificazione dell'emolumento, poi, sono infondate le avverse contestazioni in ordine al contratto applicato, posto che il decreto ingiuntivo ha imposto il pagamento della somma riportata nel CUD, redatto proprio dal datore di lavoro. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE Occorre, allora, valutare la sollevata eccezione di compensazione. Invero, la società opponente deduce che il mancato pagamento del TFR è dipeso dalla compensazione operata tra il credito del lavoratore ed il controcredito della società, costituito dall'equivalente in denaro del danno subito per effetto dei comportamenti tenuti dal ed indicati nel ricorso in opposizione (scarso rendimento, lamentele di clienti CP_1
e fornitori, sottrazione di dati aziendali). Ebbene ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'operatività dell'invocata compensazione. In prima battuta, va rilevato che in ricorso il presunto controcredito è descritto in maniera assolutamente vaga e generica, posto che non si individua nemmeno l'entità dello stesso. Quest'ultimo si assume, del tutto apoditticamente, essere esattamente equivalente all'ammontare del TFR. Nondimeno, non vengono indicati i criteri di calcolo e nemmeno si offrono elementi di sorta per ritenere il danno effettivamente sussistente, verificabile e quantificabile. Non è noto il contenuto delle lamentele di clienti e fornitori, non è noto come il preteso
“scarso” rendimento del lavoratore abbia pregiudicato la società; non vi è in atti traccia di alcuno dei reclami richiamati in ricorso e, quanto alla sottrazione dei file, non è noto il contenuto degli stessi, sì da poter stabilire l'entità dell'eventuale danno subito dall'azienda. Ancor più a monte, tuttavia, deve ritenersi che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per procedere alla compensazione dei crediti. Per quanto attiene alle regole circa l'estinzione dei debiti per compensazione, l'art. 1243 c.c. prevede la compensazione legale per due debiti “che sono ugualmente liquidi ed esigibili” e la compensazione giudiziale se “il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione”, per il quale il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. Entrambe le situazioni presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato. Quanto alla locuzione contenuta nell'art. 1243, comma 2, c.c., soltanto l'accertamento pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito – e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale (da suo canto certo, liquido ed esigibile) onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto. In sostanza, i requisiti prescritti dall'art. 1243, comma 1, c.c. per la compensazione legale – omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza – devono in realtà sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il secondo comma di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo: dunque, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza (cfr. Cass. n. 30677/23). Ne deriva che, se il controcredito non risulta neppure sorto per la mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi, non è mai idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione sarà sempre respinta: l'àmbito di contestazione del controcredito opposto in compensazione, secondo l'art. 1243, comma 2, c.c. è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale. La disciplina contenuta nell'art. 1243, comma 2, c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito (analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione). Calando tali coordinate ermeneutiche sul caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, è evidente che difettano i presupposti per l'operatività della compensazione, in assenza di certezze in ordine all'esistenza del controcredito dedotto in compensazione. In altri termini, al momento in cui la società ha operato la compensazione, non ricorrevano i presupposti per l'operatività dell'istituto. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va confermato. Le spese di lite sono compensate per 1/3 tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio del lavoratore, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
1) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli