Articolo 1174 del Codice della navigazione
Articolo 1192Articolo 1194
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Art. 1174.
(Inosservanza di norme di polizia).

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. (47)

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. (47)

((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.)) ------------- AGGIORNAMENTO (47)
La L. 28 dicembre 1993, n. 561 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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