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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 404/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di somministrazione e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Angelo Paravati
Parte appellante e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avvocato Matteo Simone Abramo
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via rescindente
1 annullare, per tutti i motivi illustrati, la sentenza n. 818/2019 resa e depositata dal Tribunale di Paola in data 28.11.2019, perché ingiusta ed erronea, in via rescissori, accogliere le conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado “in via principale, rigettare le domande attrici perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attore è debitore della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica di cui alle fatture prodotte, per l'importo di € 6.700,29 e, per l'effetto, condannarlo a pagare, in favore dell'esponente, il ridetto importo o la somma meglio ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione di parte appellante, in accoglimento delle motivazioni esposte in narrativa e richiamate le deduzioni difensive di parte, confermare in ogni sua statuizione la sentenza di primo grado impugnata, resa dal Tribunale di
Paola, GI Dott. Franco Caroleo, identificata al n. 818/2019, pubblicata il
28/11/2019 a margine del giudizio RG n. 721/2015 (Repertorio n.
1046/2019 del 29/11/2019). Con vittoria di spese e competenze in favore dell'appellato, già ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso che, a fronte di Controparte_1
un'illegittima sostituzione del contatore, aveva ricevuto bollette esorbitanti e un depotenziamento della fornitura elettrica che lo aveva
2 costretto a mutare residenza in altra abitazione, ha convenuto in giudizio per: 1) accertare l'illegittimità del Controparte_2
comportamento posto in essere dalla società convenuta;
2) dichiarare risolto il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al numero cliente
763015769; 3) dichiarare nulle le fatture in addebito nn.
782972220960075, 782972220960076 e 782972220960079; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti.
[...]
si è costituita ed ha contestato le avverse pretese, Controparte_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di euro 6.700,29 relativa alla fatture di cui è causa”.
Con la sentenza n. 818/2019, resa il 28.11.2019 ex art. 281-sexies
c.p.c. a definizione del giudizio n. 721/2015 r.g., il Tribunale di Paola aveva: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarato risolto il contratto di fornitura di energia elettrica contrassegnato dal n.
763015769, poiché, a fronte delle specifiche contestazioni dei consumi da parte di , la società non aveva dimostrato il perfetto Controparte_1
funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, e per l'effetto, dichiarato che gli importi di cui alle fatture n. 782972220960075, n.
782972220960076 e n. 782972220960079 non erano dovuti dall'attore, e rigettato, invece, la domanda risarcitoria, siccome sfornita di prova;
b) rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, in quanto, dato l'inadempimento della società, le somme pretese non erano dovute;
c) disposto la cancellazione dall'atto di citazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dell'espressione “pseudo truffa commerciale”, dal contenuto particolarmente offensivo;
d) condannato la parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, l'utente
3 non avrebbe ritualmente allegato l'inadempimento della società, visto che né in sede stragiudiziale né nel corso del giudizio avrebbe mai contestato i consumi di energia rilevati, essendosi limitato a censurare le modalità con cui era stato sostituito il contatore, e reiterando la domanda riconvenzionale di pagamento, suffragata da fatture attestanti consumi di energia asseritamente non contestati da . Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
All'udienza del 24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare, deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avuto riguardo alla reiezione della domanda di risarcimento del danno avanzata da , giacché non Controparte_1
impugnata in parte qua.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
4 L'appellante asserisce che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non avrebbe puntualmente allegato Controparte_1
l'inadempimento da parte della società.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'utente ha chiesto al tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto e dichiarare che nulla fosse dovuto in relazione alle fatture n. 782972220960075, n.
782972220960076 e n. 782972220960079, dato l'inadempimento della società somministrante, perpetrato mediante la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica sul presupposto del mancato pagamento delle suddette fatture, nonostante asseritamente emesse per consumi stimati non corrispondenti a quelli effettivi e contestati in sede stragiudiziale a causa della sostituzione del contatore avvenuta in sua assenza.
L'allegazione è stata ritenuta sufficiente dal tribunale, che ha di conseguenza pronunciato la risoluzione del contratto e dichiarato non dovuti gli importi di cui alle fatture in parola e, al contempo, rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento, con l'argomento che la convenuta non avesse dimostrato il perfetto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi.
Ebbene, la domanda di risoluzione per inadempimento dev'essere rigettata per mancato adempimento dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare l'utente non ha allegato elementi sufficienti per corroborare la tesi dell'illegittimità della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica e perciò del dedotto inadempimento dell'obbligazione della controparte contrattuale.
È vero che il creditore è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo quest'ultimo provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa,
5 nondimeno rimane in capo al creditore l'onere di allegare i fatti posti a fondamento della domanda e provare il diritto di credito azionato, segnatamente quello all'erogazione dell'energia elettrica.
L'utente, in questo caso, avvalendosi delle precedenti fatture corredate del dettaglio dei consumi, avrebbe dovuto allegare elementi a sostegno dell'erroneità dei consumi stimati nelle fatture oggetto di contestazione tali da giustificare il ritardo o, comunque, la sospensione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle stesse e consentire di valutare la legittimità di tale condotta, eventualmente alla stregua di un'eccezione di inadempimento.
Sebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, si possa dichiarare risolto il contratto per inadempimento, rimane ferma, nondimeno, la pronuncia di risoluzione del contratto, dato il pacifico mutuo consenso delle parti, ritraibile dalla mancata opposizione da parte della somministrante alla richiesta isolatamente valutata di risoluzione del contratto avanzata dall'utente.
Per quanto riguarda la domanda dell'appellato volta ad accertare che nulla è dovuto di quanto preteso dalle fatture in ragione dell'inadempimento della somministrante e quella riconvenzionale reiterata in questa sede – con la quale l'appellante pretende il pagamento delle somme di cui alle medesime fatture -, esse devono essere rigettate.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
6 dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 28984/2023).
Nella fattispecie in esame, il somministrante non ha dimostrato che i consumi sono stati correttamente rilevati, come sarebbe stato suo onere,
a fortiori ratione considerando che, per come dal medesimo documentato
(vedasi il verbale di sostituzione del contatore), il misuratore era stato sostituito senza che fosse presente l'utente, il quale, quindi, non ha potuto confermare che gli involucri del gruppo di misura fossero integri e bloccati da sigilli stabilmente fissati e la correttezza delle letture riportate nel verbale di cambio dell'apparecchio, formulando, anzi, censure in proposito;
d'altra parte, l'utente, oltre a non avere fornito elementi deponenti per l'eccessività dei rilievi operati, non ha allegato alcun elemento volto a escludere la ricorrenza di cause esterne di alterazione del funzionamento del misuratore o di aumento dei consumi.
In parziale riforma della sentenza impugnata, quindi, dev'essere rigettata la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da
. Controparte_1
La reciproca soccombenza nel merito derivante dal parziale accoglimento dell'appello e dal conseguente rigetto della domanda di oggetto di impugnazione giustifica la Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da;
Controparte_1
7 - rigetta nel resto l'appello;
- compensa le spese.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
8
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 404/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di somministrazione e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Angelo Paravati
Parte appellante e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avvocato Matteo Simone Abramo
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via rescindente
1 annullare, per tutti i motivi illustrati, la sentenza n. 818/2019 resa e depositata dal Tribunale di Paola in data 28.11.2019, perché ingiusta ed erronea, in via rescissori, accogliere le conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado “in via principale, rigettare le domande attrici perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attore è debitore della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica di cui alle fatture prodotte, per l'importo di € 6.700,29 e, per l'effetto, condannarlo a pagare, in favore dell'esponente, il ridetto importo o la somma meglio ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione di parte appellante, in accoglimento delle motivazioni esposte in narrativa e richiamate le deduzioni difensive di parte, confermare in ogni sua statuizione la sentenza di primo grado impugnata, resa dal Tribunale di
Paola, GI Dott. Franco Caroleo, identificata al n. 818/2019, pubblicata il
28/11/2019 a margine del giudizio RG n. 721/2015 (Repertorio n.
1046/2019 del 29/11/2019). Con vittoria di spese e competenze in favore dell'appellato, già ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso che, a fronte di Controparte_1
un'illegittima sostituzione del contatore, aveva ricevuto bollette esorbitanti e un depotenziamento della fornitura elettrica che lo aveva
2 costretto a mutare residenza in altra abitazione, ha convenuto in giudizio per: 1) accertare l'illegittimità del Controparte_2
comportamento posto in essere dalla società convenuta;
2) dichiarare risolto il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al numero cliente
763015769; 3) dichiarare nulle le fatture in addebito nn.
782972220960075, 782972220960076 e 782972220960079; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti.
[...]
si è costituita ed ha contestato le avverse pretese, Controparte_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di euro 6.700,29 relativa alla fatture di cui è causa”.
Con la sentenza n. 818/2019, resa il 28.11.2019 ex art. 281-sexies
c.p.c. a definizione del giudizio n. 721/2015 r.g., il Tribunale di Paola aveva: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarato risolto il contratto di fornitura di energia elettrica contrassegnato dal n.
763015769, poiché, a fronte delle specifiche contestazioni dei consumi da parte di , la società non aveva dimostrato il perfetto Controparte_1
funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, e per l'effetto, dichiarato che gli importi di cui alle fatture n. 782972220960075, n.
782972220960076 e n. 782972220960079 non erano dovuti dall'attore, e rigettato, invece, la domanda risarcitoria, siccome sfornita di prova;
b) rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, in quanto, dato l'inadempimento della società, le somme pretese non erano dovute;
c) disposto la cancellazione dall'atto di citazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dell'espressione “pseudo truffa commerciale”, dal contenuto particolarmente offensivo;
d) condannato la parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, l'utente
3 non avrebbe ritualmente allegato l'inadempimento della società, visto che né in sede stragiudiziale né nel corso del giudizio avrebbe mai contestato i consumi di energia rilevati, essendosi limitato a censurare le modalità con cui era stato sostituito il contatore, e reiterando la domanda riconvenzionale di pagamento, suffragata da fatture attestanti consumi di energia asseritamente non contestati da . Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
All'udienza del 24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare, deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avuto riguardo alla reiezione della domanda di risarcimento del danno avanzata da , giacché non Controparte_1
impugnata in parte qua.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
4 L'appellante asserisce che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non avrebbe puntualmente allegato Controparte_1
l'inadempimento da parte della società.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'utente ha chiesto al tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto e dichiarare che nulla fosse dovuto in relazione alle fatture n. 782972220960075, n.
782972220960076 e n. 782972220960079, dato l'inadempimento della società somministrante, perpetrato mediante la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica sul presupposto del mancato pagamento delle suddette fatture, nonostante asseritamente emesse per consumi stimati non corrispondenti a quelli effettivi e contestati in sede stragiudiziale a causa della sostituzione del contatore avvenuta in sua assenza.
L'allegazione è stata ritenuta sufficiente dal tribunale, che ha di conseguenza pronunciato la risoluzione del contratto e dichiarato non dovuti gli importi di cui alle fatture in parola e, al contempo, rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento, con l'argomento che la convenuta non avesse dimostrato il perfetto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi.
Ebbene, la domanda di risoluzione per inadempimento dev'essere rigettata per mancato adempimento dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare l'utente non ha allegato elementi sufficienti per corroborare la tesi dell'illegittimità della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica e perciò del dedotto inadempimento dell'obbligazione della controparte contrattuale.
È vero che il creditore è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo quest'ultimo provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa,
5 nondimeno rimane in capo al creditore l'onere di allegare i fatti posti a fondamento della domanda e provare il diritto di credito azionato, segnatamente quello all'erogazione dell'energia elettrica.
L'utente, in questo caso, avvalendosi delle precedenti fatture corredate del dettaglio dei consumi, avrebbe dovuto allegare elementi a sostegno dell'erroneità dei consumi stimati nelle fatture oggetto di contestazione tali da giustificare il ritardo o, comunque, la sospensione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle stesse e consentire di valutare la legittimità di tale condotta, eventualmente alla stregua di un'eccezione di inadempimento.
Sebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, si possa dichiarare risolto il contratto per inadempimento, rimane ferma, nondimeno, la pronuncia di risoluzione del contratto, dato il pacifico mutuo consenso delle parti, ritraibile dalla mancata opposizione da parte della somministrante alla richiesta isolatamente valutata di risoluzione del contratto avanzata dall'utente.
Per quanto riguarda la domanda dell'appellato volta ad accertare che nulla è dovuto di quanto preteso dalle fatture in ragione dell'inadempimento della somministrante e quella riconvenzionale reiterata in questa sede – con la quale l'appellante pretende il pagamento delle somme di cui alle medesime fatture -, esse devono essere rigettate.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
6 dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 28984/2023).
Nella fattispecie in esame, il somministrante non ha dimostrato che i consumi sono stati correttamente rilevati, come sarebbe stato suo onere,
a fortiori ratione considerando che, per come dal medesimo documentato
(vedasi il verbale di sostituzione del contatore), il misuratore era stato sostituito senza che fosse presente l'utente, il quale, quindi, non ha potuto confermare che gli involucri del gruppo di misura fossero integri e bloccati da sigilli stabilmente fissati e la correttezza delle letture riportate nel verbale di cambio dell'apparecchio, formulando, anzi, censure in proposito;
d'altra parte, l'utente, oltre a non avere fornito elementi deponenti per l'eccessività dei rilievi operati, non ha allegato alcun elemento volto a escludere la ricorrenza di cause esterne di alterazione del funzionamento del misuratore o di aumento dei consumi.
In parziale riforma della sentenza impugnata, quindi, dev'essere rigettata la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da
. Controparte_1
La reciproca soccombenza nel merito derivante dal parziale accoglimento dell'appello e dal conseguente rigetto della domanda di oggetto di impugnazione giustifica la Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da;
Controparte_1
7 - rigetta nel resto l'appello;
- compensa le spese.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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