Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6948 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.3.2025 tra (cod. fisc. ), domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. Cristiano Pennacchia (p.e.c.: , che Email_1 lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello;
-appellante- e cod. fisc. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), domiciliata presso l'avv. Se- Controparte_2 P.IVA_2 rena Di Muro (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_2 difende per procura generale alle liti a rogito notaio di Bologna Per_1 del 29.10.2010 (rep. n.115840; racc. n. 33105), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, di- Parte_1 sattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, (…):
a) ammettersi CTU contabile finalizzata (i) alla ricostruzione del piano di am- mortamento del contratto di mutuo del 02.12.2005 a rogito per Notai
[...]
, Rep. 138.898, Racc. 22.232 tenendo conto dell'importo Persona_2
(ii) verificare a tal fine, se le clausole contrattuali di deter- minazione della misura del tasso di interessi corrispettivi, nonché quelli di mora, contenuti nel contratto di mutuo, tenuto conto anche degli oneri con- nessi alla decadenza dal beneficio del termine, della penale per estinzione anticipata, determinino una pattuizione usuraria rilevante ai fini della l. 108/96, calcolando il rendimento effettivo del credito concesso espresso in percentuale e su base annua in termini di tasso annuo effettivo globale TAEG, confrontandolo con la soglia d'usura e determinando così eventuali sfora- menti di quest'ultimo, tenuto conto della CTP redatta dalle Dr.sse
[...]
e allegata alla II memoria istruttoria di parte attrice Per_3 Persona_4 depositata in prime cure il 27.5.2016.
In via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza gravata:
b) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nella clausola contenuta nel contratto di mutuo del 02.12.2005 a rogito per Notaio , Rep. 138.898, Racc. Persona_5
22.232 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c., nonché la nullità del contratto per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e dell'ipo- teca iscritta a garanzia del mutuo stesso per violazione del principio di spe- cialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.;
In subordine, nel merito, in totale riforma della sentenza gravata:
c) accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del con- tratto di mutuo del 02.12.2005 a rogito per Notaio , Rep. Persona_5
138.898, Racc. 22.232 di determinazione del tasso di interesse ultralegale per violazione degli artt. 1346, 1284 c.c. e 117 TUB e conseguentemente disporre la debenza del tasso risultante dall'applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”;
2 per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 contraria rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.6.2015 Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la Controparte_2 chiedendo che, in via principale, venisse accertata l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di quello di mora di cui all'art. 5 del contratto di mutuo del 2.12.2005 e, per l'effetto, venisse dichiarata la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c., nonché la nullità del contratto per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso per viola- zione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.; e, in subordine, che fosse dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo del 2.12.2005 per determinazione del tasso di interesse ultralegale e violazione degli artt. 1346, 1284 c.c. e 117 T.U.B., domandando conse- guentemente l'accertamento e la dichiarazione di debenza del solo risultante dall'applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa Controparte_1 la mandataria che ha contestato la fondatezza delle censure Controparte_2 svolte da parte attrice e ha concluso per il rigetto delle domande proposte dalla stessa nei suoi confronti.
Con sentenza n. 833/2020 del 22.5.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attore e l'ha con- dannato a rimborsare alla controparte le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , Parte_1 che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la e per essa CP_1 la mandataria , che ha contestato la fondatezza delle censure Controparte_2 svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto la nullità della
3 clausola del contratto di mutuo per cui è causa con cui sono determinati gli interessi corrispettivi per mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione, nonché per non avere ritenuto il T.A.E.G. inferiore al c.d. tasso soglia antiusura (art. 1815, co. 2, c.c. e 644 c.p.) senza consi- derare il principio di omnicomprensività. In particolare, parte appellante de- duce che il giudice di primo grado: (i) non ha considerato il principio, acqui- sito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui l'usurarietà del tasso di interesse è vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, e come da ciò di- scenderebbe che nessun onere di allegazione graverebbe in capo all'attore, se non quello di deduzione in ordine all'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto per accertare la nullità delle clausole contenente i sud- detti tassi usurari;
(ii) in ogni caso, non ha valutato che un'allegazione speci- fica era contenuta nella perizia tecnica di parte depositata con la memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., perizia alla quale era allegato il decreto ministeriale da quali desumere il tasso soglia vigente per tempo;
(iii) quindi, non ha considerato la cogenza del principio di omnicomprensività fondato sul combinato composto degli art. 1815, co. 2, c.c. e 644 c.p., che impliche- rebbe la necessarietà di considerare tutte le voci di costo, come la penale di estinzione anticipata, nella determinazione del tasso di interesse usurario e non come solo eventuali.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. ha dedotto, nell'introdurre il giudizio di primo Parte_1 grado, l'usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio previsti dall'art. 5 del contratto di mutuo stipulato dallo stesso con la Tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice Controparte_2 di primo grado, né nell'atto di citazione né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni, l'attore ha indicato quale sia il tasso soglia applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale quello in concreto applicato, lad- dove grava in capo all'attore l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie prospettazioni. Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di con- sumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
4 elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
2.2. Né all'omessa allegazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria domanda è possibile ritenere che l'attore abbia supplito con il deposito, in allegato alla memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., di una perizia di parte in cui, oltre ad essere allegato il decreto ministeriale relativo al periodo di stipula del contratto di mutuo (quello relativo al periodo tra il 1°.10.2005 e il 31.12.2005), e quindi allegato quale fosse il tasso soglia vigente all'epoca, viene anche indicato quale sarebbe – secondo il calcolo effettuato dal perito – il tasso di interesse corrispettivo pattuito ed applicato e quello di mora pattuito.
E' vero che – come ha dedotto parte appellante - “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipen- dentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, es- sendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.5.2020, n. 8883). In ogni caso, e in via del tutto assorbente, nel termine in questione la parte avrebbe potuto formulare le proprie istanze istruttorie e produrre documentazione, ma non anche effettuare allegazioni
5 di circostanze principali, quali quelle di cui era onerato (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata), dovendo le stesse essere ef- fettuate nel termine per il deposito della memoria di cui al n. 1) dell'art. 183, co. 6, c.p.c.
Del resto, la stessa parte appellante deduce di avere allegato tale perizia con la propria “memoria istruttoria” e che questa fosse “deputata alla produzione documentale”.
2.3. Considerata la statuizione da parte del giudice di primo grado secondo cui il suddetto “difetto di allegazione è in sé sufficiente a determinare il ri- getto della domanda, posto che rientra nell'onere di allegazione gravante sulla parte attrice fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie prospettazioni”, ogni ulteriore statuizione contenuta nella sentenza appellata in ordine alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente pat- tuiti risulta in verità ultronea. Ne consegue che, anche se parte appellante censura anche tali ulteriori statuizioni, l'esame delle stesse è assorbito dal rigetto dell'impugnazione in ordine al ritenuto difetto di allegazione da parte dell'attore.
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che “il tasso soglia è stato indicato da parte convenuta in quello del 5,73%, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione da parte dell'attore – deve rilevarsi come il tasso degli interessi corrispettivi, come previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo (tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 supe- riore in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,15 punti in ragione di anno, pari, al momento della conclusione del con- tratto di mutuo, al 3,70%, per un ISC del 3,77385%), risulti inferiore al tasso soglia”.
Al riguardo, deduce non solo l'omesso esame delle Parte_2 risultanze della già menzionata perizia tecnica di parte, la quale, al contrario, rilevava che “il rendimento effettivo del credito concesso a carico della parte mutuataria (…) ai sensi dell'art. 644 c.p. 4° comma come modificato dalla l. 108/1996 (…) è pari al 6,074% e dunque superiore al tasso soglia”, ma in ordine alla tardività di tali allegazioni si è detto sopra. Resta assorbita, tut- tavia, la censura per cui il giudice di primo grado non ha considerato il
6 criterio c.d. di onnicomprensività nel calcolo del T.A.E.G. del contratto og- getto di giudizio, fondato sulla analitica e letterale applicazione del combi- nato disposto di cui agli artt. 1815, co, 2, c.c. e 644 c.p. e imposto anche dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'istanza di ammissione di una c.t.u. contabile finalizzata alla ricostruzione del piano di ammortamento, peraltro omettendo di motivare in ordine a tale rigetto. Pertanto, ha ri- Parte_1 proposto nel presente grado di giudizio l'istanza di c.t.u. contabile.
L'istanza in questione non può trovare accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
In altri termini, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario attore) non ha assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestivamente allegato dalla parte onerata.
4. Resta assorbito, dunque, anche il terzo motivo di appello, con cui si cen- sura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'ininfluenza degli interessi moratori in ordine al superamento del c.d. “tasso soglia an- tiusura”.
Il Tribunale di Latina, rilevato che “l'attore ha altresì lamentato l'asserita usu- rarietà originaria del tasso degli interessi di mora, pure pattuito all'art. 5 del 7 contratto di mutuo stipulato con la società convenuta, chiedendone il relativo accertamento e declaratoria, con conseguente declaratoria di 'non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c' in tal modo prospettando che dalla dedotta usurarietà degli interessi moratori discenderebbe la gratuità del mu- tuo, ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c.”, ha ritenuto che “meriti condivisione l'orientamento espresso da ultimo nell'ordinanza n. 22890 del 13.9.2019 della Cassazione (…) che ha ritenuto che l'art. 1815, II comma, c.c. si riferisca ai soli interessi corrispettivi e, quindi, non sia applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento”.
Come rileva parte appellante, tale assunto del giudice di primo grado è stato definitivamente superato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, con cui si è affermato che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi ec- cessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (così Cass. civ. SS.UU., 19.9.202020, n. 19597).
In ogni caso, una volta ritenuto – come ha statuito il giudice monocratico del Tribunale di Latina, senza che tale statuizione meriti censura (come si è detto)
– che le domande volte a conseguire la dichiarazione di nullità della clausola con cui sono stabiliti i tassi di interesse, corrispettivo e usurario, proposte da non potessero essere accolte non avendo lo stesso Parte_1
(tempestivamente) assolto al proprio onere di allegazione, e che tale statui- zione sia di per sé sufficiente al rigetto delle domande, non assumono rile- vanza le ulteriori valutazioni pure compiute dal giudice di primo grado nella decisione impugnata.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora, rilevata sotto il profilo della sua inde- terminatezza e illiceità perché riferita al tasso Euribor, avendo ritenuto che
“il tasso di interesse risulta pertanto pattuito per relationem, attraverso il riferimento a parametri e periodi determinati, che ne consentono l'univoca determinazione”. In particolare, l'appellante deduce che “La statuizione è
8 erronea in ragione della incontrovertibile natura indeterminata ed indetermi- nabile a priori del tasso Euribor, il quale può essere oggetto di mera rileva- zione ex post da parte delle banche, le quali a loro volta si limitano a comu- nicare il tasso vigente”.
Il motivo non è fondato.
L'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per ope- razioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni rego- lanti il contratto bancario è ammissibile, non essendo vietato dall'art. 117 T.U.B. il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili, ma piuttosto il rinvio a usi o comunque a parametri non deter- minabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca. Come ha avuto modo di osservare la
Suprema Corte, seppure con riguardo al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17.2.1992, n. 154 ma con argomentazioni che restano valide anche nel regime positivo applicabile al contratto di mutuo per cui è causa, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, co. 3, c.c. (che è norma imperativa), oltre ad avere la forma scritta, deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo determinato, precisando che tale condizione può essere soddisfatta anche per relationem, attraverso il ri- chiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché individuabili senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito mutuante (cfr., Cass. civ., Sez. III, 27.11.2014, n. 25205; Cass. civ., Sez. III, 29.1.2013, n. 2072; Cass. civ., Sez. III, 19.5.2010, n. 12276; Cass. civ., Sez.
III, 2.2.2007, n. 2317; Cass. civ., Sez. III, 2.10.2003, n. 14684).
6. censura la decisione di primo grado anche nella Parte_1 parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato in data 2.12.2005 in ragione dell'essere lo stesso prodotto dell'accordo di cartello attuato dalle banche europee, e
9 quindi per violazione - non dell'art. 2 della l. n. 287/1990, che sancisce la nullità di intese anticoncorrenziali lesive del mercato nazionale.
6.1. La sentenza appellata ha ritenuto che, “a prescindere dalla questione della possibilità che intese vietate dalla disciplina in materia di concorrenza possano riverberarsi sulla validità delle clausole contrattuali che costitui- scono attuazione […] nel presente giudizio l'attore si è limitato a dedurre genericamente la sussistenza di un illecito accordo di cartello, senza fornire alcuna specifica allegazione, né idonea dimostrazione, in ordine alla sussi- stenza di un simile accordo (tale non essendo un precedente giurispruden- ziale)”.
Al riguardo, parte appellante deduce nuovamente che “il riferimento al tasso Euribor, quale frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commis- sione Europea con decisione del 4.12.2013 (CASE AT. 39914), importa la nullità della relativa clausola per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., per come integrata dal divieto sancito dalla l. 287/1990”. E censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice di decidere secondo le prove acquisite agli atti, nonché ponendo a fondamento della decisione “le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
In particolare, l'appellante rileva che “costituisce fatto non solo pacifico tra le parti, ma peraltro di pubblico dominio, la circostanza che alcune tra le maggiori banche europee sono state sanzionate dalla Commissione Europea per aver manipolato i c.d. Euribor, in ciò falsando il giuoco della con- Per_6 correnza e ponendo in essere un illecito accordo di cartello (CASE AT. 39914). Da ciò discende che non alcuna ulteriore allegazione sarebbe spet- tata all'attore odierno appellante, in ragione della rilevabilità ex officio della nullità virtuale del contratto o di singole clausole per come sancita dagli artt. 1418 e 1419 c.c.”.
6.2. Non ignora questo giudicante che la Suprema Corte ha ritenuto che “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la
10 concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la ricondu- cibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Eu- ribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per rela- tionem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privi- legiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
A prescindere dal rilievo per cui si può dubitare che la sussistenza di un'in- tesa restrittiva della concorrenza posta in essere per il periodo compreso tra il 29.92005 e il 30.5.2008, quello a cui si riferisce l'accertamento suddetto da parte della Commissione europea, possa costituire un fatto notorio, e che quindi tale accertamento non dovesse essere provato dall'odierno appellante (come ha invece ritenuto il giudice di prime cure), è assorbente come la va- lutazione operata dal suddetto precedente di legittimità non possa essere condivisa. Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa an- ticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'in- tesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad og- getto della manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti deri- vati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati:
l'oggetto della intesa non era l'Euribor manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non 11 costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente ripro- duttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 833/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione mo- nocratica, il 22.5.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 833/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 22.5.2020;
12 condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
e per essa la mandataria le spese del presente grado di Controparte_2 giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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