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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 229 R.G.A.2023 promossa in grado di appello d a
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...]
Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 sono elettivamente domiciliati appellante c o n t r o
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Chieffallo, presso il cui Parte_3 studio sito in San Mango D'Aquino, viale Olimpico n.4, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 23.08.2021 presso la cancelleria del Tribunale G.L. di Trapani, dedusse di aver presentato in data 17.4.2021 domanda, ai sensi Parte_3 del D.M 21, di aggiornamento per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di Terza Fascia per gli anni scolastici 2021/2024 del Personale ATA, per i Profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico nell'Ambito Territoriale di Palermo, e di essere stato, tuttavia, inserito nelle predette graduatorie (con decreto n. prot. 1447-VII.1 emesso in data 12.8.2021 dall' con un punteggio più basso di quello Controparte_1 che gli sarebb nte valutato il servizio militare di leva dallo stesso prestato dal 30.5.2004 al 27.02.2007. In particolare, eccepì la contrarietà a legge del D.M. n.50/2021 nella parte in cui prevedeva un trattamento diversificato a seconda se il servizio militare fosse stato svolto o meno in costanza di nomina. Conseguentemente, chiese ordinarsi all'Amministrazione resistente di provvedere alla rielaborazione della graduatoria e del punteggio con condanna della stessa ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio in misura integrale. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.42/2023, il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, condannò “il a riconoscere al ricorrente il Parte_1 punteggio di 27,50 punti per il profilo di assist o di 30,30 punti per il profilo di assistente tecnico e quello di 28,10 punti per il profilo di collaboratore scolastico”.
Pag.1 Ritenne, infatti, che l'equiparazione del servizio militare prestato in costanza di nomina con quello reso non in costanza di nomina, anche sotto il profilo dell'attribuzione del medesimo punteggio, derivasse dalla interpretazione coordinata e sistematica dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, dell'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994 e dell'art. 52 della Costituzione. Avverso tale statuizione, con ricorso del 20.03.2023, hanno interposto appello il e l' Parte_1 Parte_2
reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione e lamentando, nel
[...] retazione e applicazione del quadro normativo di riferimento, richiamando le argomentazioni svolte sul tema dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11605/2022 e nel parere n.40/2020
si è costituito in giudizio, con memoria del 6.02.2025, resistendo al Parte_3 gra Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è, nel merito, fondato. Questa Corte, pur consapevole dei contrasti giurisprudenziali in materia, condivide (per come affermato con recente sentenza n.190/2025) l'orientamento del Consiglio di Stato invocato dalle Amministrazioni appellanti (C.d.S. sentenza n. 11602/2022 cit.) avallato (nonché espressamente richiamato) anche dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024. In tal ultima pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto, pienamente applicabile al caso di specie, per cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». Non valgono a disattendere il superiore orientamento, i precedenti di legittimità (Cass. n.5679/2020, Cass. n.33151/2021 e Cass. n.41894/2021), in quanto essi si riferiscono ad una questione diversa ossia la illegittimità della esclusione, nei decreti ministeriali che disciplinano le graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, della valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi svolti non in costanza di rapporto;
mentre, il caso di specie (per la prima vagliato dalla Suprema Corte con la citata sentenza n.22429/2024) riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati o meno in costanza di rapporto. Infatti, il D.M. n.50/2021, che qui viene in considerazione, prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, se il servizio di leva o civile sono svolti in costanza di rapporto;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di 0,15 punti per ogni mese di servizio o
Pag.2 frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui, se prestati non in costanza di rapporto;
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale regolamento non è in contrasto con l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n.66/2010), che non esclude la diversa valorizzazione del servizio svolto in costanza di rapporto o meno, dato che, al comma 1, richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» (e ciò è esattamente quanto attribuito dal D.M. n.50/2021) e, al comma 2, ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». Pertanto, la norma primaria in alcun modo esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la P.A., in quanto ciò che, in sostanza, esige è, per i servizi non in costanza di rapporto, l'attribuzione di un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, e, per i servizi resi in costanza di rapporto, la loro valorizzazione «a tutti gli effetti». Sul punto, la Cassazione ha evidenziato che «Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma». Non essendovi ragioni per discostarsi dal superiore recente orientamento, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va integralmente respinto.
3) Il contrasto giurisprudenziale sul tema e il recente intervento della Corte di Cassazione sulle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado.
Pag.3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.42/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani in data 25.1.2023, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Palermo, 5 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
Pag.4