TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO Parte_1 C.F._1
GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCO GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAUDI CP_1 C.F._2
BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.8.2023 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 340/23, chiesto e ottenuto da , CP_1 decreto con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di €. 4.547,34 e del quale chiedeva la revoca. Affermava in particolare che il credito era prescritto poiché il rapporto di lavoro fra le parti era cessato il 15.5.2017 e quindi si era estinto il 15.5.2022, senza che potesse essere considerata atto interruttivo della prescrizione la diffida del 28.10.2020, notificata alla
[...] che, a quella data, aveva già cessato l'attività. Disconosceva Parte_2 inoltre la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina postale.
Chiedeva quindi che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda svolta in sede monitoria. Da qui l'odierno giudizio. pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché CP_1 infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) nessuna contestazione era mossa sull'esistenza e l'ammontare del credito;
2) la diffida aveva ritualmente interrotto la prescrizione poiché la sua notificazione era stata compiuta presso la società, ancora esistente benché inattiva, a persona che aveva ricevuto l'atto. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'1.10.2024 mediante lettura della sentenza. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto è pacifico fra le parti che ha lavorato alle dipendenze della CP_1 società dal 25.9.2006 al 15.5.2017 e che Parte_2 [...] era socio illimitatamente responsabile della società datrice di lavoro. Pt_1
Non è poi contestato che la società sia tuttora in bonis, benché abbia cessato l'attività e sia in liquidazione, con sede legale in Bologna, Via Goito n. 2.
Con lettera raccomandata a.r. del 22.10.2020, indirizzata alla “ Parte_2
presso la sede legale di Bologna Via Goito n. 2 e ricevuta il 28.10.2020,
[...]
ha interrotto la prescrizione del credito. Ex art. 1310 c.c., infatti, gli atti con i CP_1 quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. Dunque l'interruzione della prescrizione nei confronti della società produce effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, fra cui l'odierno opponente. Poiché inoltre l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata reca il numero, il timbro di spedizione, l'indicazione del destinatario, la data di consegna e la firma di chi ha ritirato l'atto, deve ritenersi che la suddetta lettera sia stata idonea a giungere a conoscenza della società e, quindi, a interrompere la prescrizione. Né può avere effetto il disconoscimento da parte di costui della sottoscrizione sulla cartolina della lettera raccomandata, poiché è pacifico che essa non è stata sottoscritta da lui, ma da un'altra persona – – che ne ha curato il ritiro. Parte_3
E infatti “non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ., V, n. 29539/20). Peraltro, nel caso in esame la querela di falso presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 7.1.2025 perché l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale che esegue la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario, la qualità di pubblico ufficiale, la quale è riservata alle ipotesi in cui tale soggetto svolge attività di notifica di atti giudiziari, secondo la disciplina prevista dalla legge n. 890/82 (per tutte Cass. civ., VI, n. 2035/14. Anche sotto questo profilo la querela di falso è strumento inidoneo a contestare le risultanze del menzionato avviso di ricevimento.
pagina 2 di 3 Per tali ragioni deve ritenersi ritualmente interrotto il termine di prescrizione;
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1662/23 R. G. LAV. promossa da , Parte_1 contro , ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in complessivi €. 1.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO Parte_1 C.F._1
GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCO GIORGIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAUDI CP_1 C.F._2
BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.8.2023 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 340/23, chiesto e ottenuto da , CP_1 decreto con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di €. 4.547,34 e del quale chiedeva la revoca. Affermava in particolare che il credito era prescritto poiché il rapporto di lavoro fra le parti era cessato il 15.5.2017 e quindi si era estinto il 15.5.2022, senza che potesse essere considerata atto interruttivo della prescrizione la diffida del 28.10.2020, notificata alla
[...] che, a quella data, aveva già cessato l'attività. Disconosceva Parte_2 inoltre la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina postale.
Chiedeva quindi che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda svolta in sede monitoria. Da qui l'odierno giudizio. pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché CP_1 infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) nessuna contestazione era mossa sull'esistenza e l'ammontare del credito;
2) la diffida aveva ritualmente interrotto la prescrizione poiché la sua notificazione era stata compiuta presso la società, ancora esistente benché inattiva, a persona che aveva ricevuto l'atto. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'1.10.2024 mediante lettura della sentenza. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto è pacifico fra le parti che ha lavorato alle dipendenze della CP_1 società dal 25.9.2006 al 15.5.2017 e che Parte_2 [...] era socio illimitatamente responsabile della società datrice di lavoro. Pt_1
Non è poi contestato che la società sia tuttora in bonis, benché abbia cessato l'attività e sia in liquidazione, con sede legale in Bologna, Via Goito n. 2.
Con lettera raccomandata a.r. del 22.10.2020, indirizzata alla “ Parte_2
presso la sede legale di Bologna Via Goito n. 2 e ricevuta il 28.10.2020,
[...]
ha interrotto la prescrizione del credito. Ex art. 1310 c.c., infatti, gli atti con i CP_1 quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. Dunque l'interruzione della prescrizione nei confronti della società produce effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, fra cui l'odierno opponente. Poiché inoltre l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata reca il numero, il timbro di spedizione, l'indicazione del destinatario, la data di consegna e la firma di chi ha ritirato l'atto, deve ritenersi che la suddetta lettera sia stata idonea a giungere a conoscenza della società e, quindi, a interrompere la prescrizione. Né può avere effetto il disconoscimento da parte di costui della sottoscrizione sulla cartolina della lettera raccomandata, poiché è pacifico che essa non è stata sottoscritta da lui, ma da un'altra persona – – che ne ha curato il ritiro. Parte_3
E infatti “non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ., V, n. 29539/20). Peraltro, nel caso in esame la querela di falso presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 7.1.2025 perché l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale che esegue la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario, la qualità di pubblico ufficiale, la quale è riservata alle ipotesi in cui tale soggetto svolge attività di notifica di atti giudiziari, secondo la disciplina prevista dalla legge n. 890/82 (per tutte Cass. civ., VI, n. 2035/14. Anche sotto questo profilo la querela di falso è strumento inidoneo a contestare le risultanze del menzionato avviso di ricevimento.
pagina 2 di 3 Per tali ragioni deve ritenersi ritualmente interrotto il termine di prescrizione;
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1662/23 R. G. LAV. promossa da , Parte_1 contro , ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in complessivi €. 1.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3