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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 3306/2021 R.G. promossa da: con sede in Belfiore (VR), via Castelletto n° Parte_1
5, in persona del consigliere delegato rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolillo
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Campo Tures (BZ), Zona Industriale Molini di Controparte_1
Tures n° 11, in persona del legale rappresentante
, residente in [...]
n° 26 rappresentate e difese dall'avv. Arthur Frei del foro di Bolzano e dall'avv. Valentina
Pedrinolli
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Nel merito: contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui agli atti e documenti di causa, che , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, in forza di contratto d'appalto del 19.06.17, e la sig.ra Controparte_2 quale garante, sono in debito, nei confronti di , della somma di Parte_1
€ 41.497,23 oltre IVA, pari ad € 50.626,62i.c., e, per l'effetto, condannarsi in solido tra pagina 1 di 18 loro , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la sig.ra CP_1 [...]
a pagare a , in persona del legale rappresentante CP_2 Parte_1 pro-tempore, la somma di € 50.626,62i.c., o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nei limiti dello scaglione del CUIR versato, con gli interessi ex
D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
In ogni caso: Spese competenze e onorari rifusi, con R.F. 15%.
In via istruttoria:
Si insiste nella richiesta formulata con note di trattazione scritta dell'udienza del
11.12.24 che il Giudice inviti a chiarimenti il CTU affinché si esprima definitivamente sulla collaudabilità, sull'idoneità delle staffe e sulla necessità di smontaggio della facciata.
Si insiste per l'ammissione della prova orale - non ammessa con l'ordinanza istruttoria del 08.09.22 - di cui alla memoria 183/6 n. 2 cpc..”
Parti convenute così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. accertato il difetto di liquidità e esigibilità di ogni eventuale credito dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa, accertato inoltre che le parti convenute hanno legittimamente invocato l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.. respingere le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
2. accertare che i vizi dell'opera appaltata sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione stante l'impossibilità di riparazione e collaudo a norma di legge, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra le parti, e per l'effetto condannare l'attrice alla Parte_2 restituzione in favore della convenuta degli acconti versati Controparte_1 all'attrice nell'importo di € 70.854,73, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, nonché condannare l'attrice al risarcimento dei danni nella misura accertanda, tra cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, nell'importo di Euro 100.000.- oltre IVA, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia.
3. In subordine a 2), accertare che i vizi della facciata per cui è causa sono tali da renderla inadatta alla sua destinazione stante l'impossibilità di riparazione e collaudo a norma di legge, accertare di conseguenza che la convenuta ha diritto alla proporzionale pagina 2 di 18 riduzione del prezzo d'appalto e per l'effetto condannare l'attrice Parte_1 alla restituzione in favore della convenuta degli acconti versati
[...] Controparte_1 nell'importo di € 70.854,73, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, nonché condannare l'attrice al risarcimento per vizi e difetti dell'opera, e degli ulteriori danni tra cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, nell'importo di Euro 100.000.- oltre IVA, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori nell'importo che risulterà di giustizia;
4. in subordine a 2) e 3), accertare che l'attrice Parte_1 risponde delle difformità e dei vizi dell'opera accertati in corso di causa, a titolo di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della convenuta
ai sensi degli artt. 1218 , 1669 e 1667 cod. civ. risp. di ogni Controparte_1 altro titolo accertando, e per l'effetto condannare l'attrice Parte_2 al risarcimento dei danni in favore della convenuta tra
[...] Controparte_1 cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, quantificati in Euro 150.000.- oltre IVA ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori nell'importo che risulterà di giustizia.
5. Accertare il diritto della convenuta a poter procedere essa stessa all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati tramite un'impresa di sua insindacabile scelta, a spese di parte attrice.
6. Tutti gli importi aumentati di interessi e rivalutazione monetaria.
7. Compensare, fino a concorrenza dei rispettivi importi, le varie eventuali poste in dare e in avere delle parti.
8. Condannare l'attrice alla rifusione delle competenze e spese di lite, comprese quelle del procedimento ex art. 696 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3 Parte (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ) conveniva in giudizio la , con sede in CP_1
Campo Tures (BZ) e per chiedere di condannarle, in solido, a versarle Controparte_2 la somma di € 68.316,61 o il diverso importo risultato di giustizia, oltre interessi ex
D.Lgs. n° 231/2002.
A sostegno di tale domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: pagina 3 di 18 ➢ con contratto dd. 19.6.2017 la (all'epoca società a responsabilità CP_1
Parte limitata) aveva affidato alla la fornitura e la posa in opera di elementi prefabbricati in GRC, dietro corrispettivo di € 114.115,00, oltre Iva;
➢ l'attività era stata iniziata in ritardo rispetto ai tempi previsti, che poi si erano ulteriormente allungati per vari inconvenienti, nessuno dei quali imputabili alla ditta appaltatrice;
Parte
➢ all'esito della realizzazione dei pannelli commissionati aveva emesso le fatture n° 318/2017, n° 319/2017, n° 343/2017, n° 507/2017, n° 618/2017, per complessivi € 158.266,11;
➢ la committente aveva pagato regolarmente soltanto le prime tre fatture, in quanto dopo l'installazione dei pannelli la direzione dei lavori aveva rilevato “alcune imperfezioni consistenti in limitati e presunti difetti estetici dei pannelli..., che rientravano in gran parte nelle tolleranze previste da contratto e progetto e che in parte sarebbero state eliminate con le rasature (asperità, irregolarità dei bordi) stuccature e riempimenti (sbeccature, copertura delle asole degli agganci), facenti parte del trattamento finale con protezione idro-oleorepellente previsto contrattualmente…”;
➢ le successive contestazioni avevano impedito il completamento dei lavori di rispristino/finitura;
➢ nel corso di un incontro tenutosi nel marzo 2018 le parti avevano accertato in contraddittorio la fornitura di mq 453,094 di pannelli di GRC per il complessivo importo di € 130.944,17, più Iva, a cui andava aggiunto l'importo di € 6.967,00, più Iva, e detratto l'importo di € 7.248,00 per il non eseguito trattamento finale;
➢ il 15.5.2018 aveva pagato la somma di € 24.400,00, concordando con CP_1 Parte
la ripresa dei lavori, per poi comunicare un paio di settimane dopo il rinvenimento di imperfezioni tali da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, provvedendo, quindi, all'estromissione della ditta appaltatrice dal cantiere;
Parte
➢ con la stessa comunicazione aveva intimato a di ritirare il giorno CP_1
successivo i pannelli inutilizzati, che però, due giorni dopo, non erano stati Parte rinvenuti in cantiere da;
➢ pertanto, quest'ultima aveva emesso la fattura n° 378/2018 di € 6.298,32 per la vendita dei pannelli non restituiti;
pagina 4 di 18 ➢ l'entità e la qualità dei lavori eseguiti erano stati oggetto di un procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, anche nei confronti della
“committente finale sig.ra , costituitasi fideiussore di Controparte_2
per il pagamento di tutte le fatture sino alla concorrenza di € CP_1
114.155,00; Parte
➢ nel quantificare il corrispettivo delle opere realizzate da , detraendovi vari importi per vizi e oneri a carico della appaltatrice, il Ctu non aveva considerato i vari “extracosti” pretesi da quest'ultima.
Costituitesi in giudizio, e contestavano le CP_1 Controparte_2 deduzioni di controparte e chiedevano di rigettare la domanda spiegata in citazione e, in
Parte via riconvenzionale, di condannare al pagamento della penale per il ritardo per l'importo risultato di giustizia e al risarcimento dei danni per difformità e vizi, da quantificare nell'importo di € 100.000,00, oltre accessori, con successiva compensazione dei contrapposti crediti.
In comparsa di costituzione, si rappresentava, fra l'altro, che:
➢ l'attrice non aveva sostenuto extracosti non previsti in contratto;
➢ non aveva trattenuto nessun tipo di materiali;
CP_1 Parte
➢ il saldo dell'appalto non era esigibile, non avendo provato, come richiesto in contratto, l'avvenuto pagamento di stipendi e oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai propri dipendenti, a cui era stato subordinato;
➢ il saldo, pari al 55% del totale, doveva essere versato “a fine lavori”, quindi non poteva essere corrisposto stante la mancata ultimazione dell'opera, essendo stato omesso il trattamento protettivo, come da contratto;
Parte
➢ non aveva neppure provveduto a eliminare i vizi accertati dal Ctu, che pure si era impegnata a rimuovere a sue cura e spese, pari a € 14.500,00, importo che, quindi, doveva essere detratto da quello richiesto ex adverso;
➢ il credito vantato dall'attrice non era esigibile perché l'opera non era stata ultimata, né accettata;
➢ aveva legittimamente omesso di pagare il saldo ai sensi dell'art. 1460 CP_1
c.c.;
➢ secondo quanto previsto in contratto, il fissaggio dei pannelli doveva essere eseguito utilizzando staffe, sottostrutture e inserti di acciaio zincato a caldo;
pagina 5 di 18 ➢ GCN aveva fissato i pannelli senza utilizzare tale materiale, con ciò esponendo la sottostruttura metallica al rischio di pericolosi fenomeni di corrosione precoce;
➢ di conseguenza, era necessario procedere alla rimozione di tutti i pannelli e delle sottostrutture in metallo, all'applicazione della protezione con zincatura a caldo, al rimontaggio dell'intera struttura;
➢ dopo gli accertamenti effettuati dal Ctu le staffe, le sottostrutture e l'inserto di fissaggio avevano palesato chiari segni di corrosione;
➢ l'attrice, inoltre, non aveva rispettato il pattuito termine per l'ultimazione dell'opera, sicché doveva essere condannata a pagare la penale stabilita in contratto in € 114,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal 6 ottobre 2017 sino alla definizione del giudizio.
Sulle domande formulate dalla in sede di precisazione delle conclusioni Parte_5
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, nel costituirsi in giudizio,
ha eccepito l'inesigibilità del credito vantato in citazione (per omessa CP_1 dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli oneri pecuniari relativi al personale Parte dipendente e per incompletezza dei lavori), nonché l'inesatto adempimento di ex art. 1460 c.c. e, inoltre, ha chiesto, in via riconvenzionale di condannare quest'ultima, oltre che al pagamento della pattuita penale per il ritardo, anche al risarcimento del danno, per non aver la controparte provveduto al fissaggio dei pannelli con le modalità indicate in contratto, e precisamente con materiali di acciaio zincato a caldo, con ciò ponendola, in tesi, nella necessità di rimuovere tutti i pannelli, smontare le sottostrutture di metallo, applicare la protezione con zincatura a caldo e procedere al rimontaggio del tutto.
In sede di precisazione delle conclusioni , oltre a reiterare le domande CP_1 di condanna al pagamento della penale per il ritardo e al risarcimento del danno, ha chiesto, per la prima volta, di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto oppure, in Parte subordine, la riduzione del prezzo, nonché, per l'effetto, di condannare alla restituzione della somma di € 70.854,73 già incassata in acconto.
Trattasi di tutta evidenza di domande nuove, avendo un petitum (scioglimento del vincolo contrattuale e rimborso dell'acconto) ulteriore e diverso da quello corrispondente al pagamento della somma asseritamente occorrente per porre rimedio all'omessa pagina 6 di 18 zincatura a caldo dei materiali impiegati per il fissaggio dei pannelli e oggetto della domanda risarcitoria formulata in citazione.
Pertanto, le dette domande formulate in sede di conclusioni, comportando un'inammissibile mutatio libelli, esulano dall'odierna thema decidendi, che quindi, deve intendersi circoscritto, per quanto attiene alla riconvenzionale, unicamente alle domande di risarcimento danni e di pagamento della penale per il ritardo formulate in comparsa di costituzione.
Sull'eccezione di inesigibilità sollevata da parte convenuta
Tale eccezione, che, per ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare prima ancora della domanda attorea, non appare fondata ove si consideri, da un lato, che i
DURC versati in atti (v. doc. n° 26 e n° 27) attestano il regolare pagamento, da parte di Parte
, dei contributi Inail e Inps;
e dall'altro che con l'allegata missiva dd. 29.5.2018 (v. doc. n° 13 di parte attrice), ebbe a comunicare la risoluzione “con effetto CP_1 Parte immediato” del contratto dd. 19.6.2017 a , intimandole, nel contempo, lo sgombero del cantiere e, quindi, impedendole di ultimare le lavorazioni, con ciò rendendo, di fatto, inapplicabile il pattuito termine di pagamento del saldo del prezzo (“a fine lavori”), anche in ordine ai lavori di eliminazione delle difformità e dei vizi riscontrati dal Ctu nominato Parte in sede di atp, che ne ha quantificato il costo, per la parte a carico di , in misura di €
14.500,00, importo che comunque, come di seguito esposto, risulta conteggiato in detrazione dalla stessa attrice nel calcolo del preteso residuo corrispettivo.
Sulla domanda di pagamento della Parte_1
In punto di fatto è incontroverso e comunque risulta per tabulas che con contratto Parte dd. 19.6.2017 commissionava a la fornitura e posa di manufatti CP_1 prefabbricati (“pannelli monoskin”) in GRC, da impiegare nella costruzione del
“fabbricato rurale residenziale Liebenburg”.
Oltre a stabilire le caratteristiche tecniche dei manufatti (misura, qualità, finiture, colore, peso, spessore, modalità di fissaggio), le parti indicavano, fra gli oneri compresi nella fornitura, anche il trasporto, la progettazione e la posa in opera. Parte
si è, dunque, obbligata non già a consegnare una determinata merce compresa nel novero di quella normalmente prodotta nello svolgimento della sua ordinaria attività d'impresa, quindi dalle caratteristiche verosimilmente standardizzate, pagina 7 di 18 quanto piuttosto a realizzare uno specifico prodotto in conformità delle particolari richieste della controparte, con ciò impegnandosi essenzialmente a eseguire una prestazione di “facere”, che caratterizza l'appalto, avendo questo a oggetto “il compimento di un'opera o di un servizio” (art. 1655 c.c.), e non solo e non tanto di
“dare”, che è, invece, tipica della vendita, il che induce a ritenere che le parti non hanno avuto l'interesse a scambiarsi dei beni in natura contro una somma di denaro, quanto piuttosto quello di compiere e ricevere un'opera e che, quindi, la prestazione della materia ha costituito soltanto un mezzo per la produzione dell'opera e che lo scopo essenziale del negozio risulta essere stato proprio il lavoro (consistito nel realizzare e installare pannelli prefabbricati in grado di soddisfare le specifiche esigenze della committenza), per conseguire un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione, ciò significando che il rapporto contrattuale azionato in giudizio va ricondotto nello schema negoziale dell'appalto (arg. da Cass., n° 20301/2012). Parte Tanto premesso, mette conto rilevare che, in sede di conclusioni ha chiesto di condannare e nelle rispettive vesti di committente e CP_1 Controparte_3 fideiussore, al pagamento della somma di € 50.626,62 (inferiore a quella di € 68.316,61 indicata in citazione), quale residuo corrispettivo dell'esecuzione dei lavori oggetto del detto contratto dd. 19.6.2017.
Nel condividere la relazione peritale depositata in sede di a.t.p., nella parte in cui il Ctu, tenuto conto dell'effettiva consistenza quantitativa delle opere svolte e delle relative modalità esecutive, determinò il complessivo prezzo dell'appalto nella somma di
€ 103.852,23 (di cui € 109.612,23 per i mq. 401,51 di pannelli previa esclusione degli elementi di copertura viziati ed € 5.000,00 quale “valore forfettario pannelli copertura oggetto di vizio posa pannelli GRC”), al netto degli oneri di € 5.000,00 e € 5.760,00, rispettivamente, per “affitto gru” e per “affitto sollevatore”, in sede di conclusioni e nei Parte successivi scritti difensivi ha, di fatto, ritenuto fondate anche le ulteriori detrazioni operate dall'ausiliario in misura di € 5.000,00 per “lavaggio e remover preventivi alla riparazione pannelli” e di € 9.500,00 per “riparazione pannelli”, per poi richiedere di aggiungere al risultante importo di € 31.274,59, al netto dell'acconto di € 58.077,64 già incassato, gli importi di € 5.060,08 per extracosti - di cui (a) € 3.490,00 per “piattaforma
1”, (b) € 1.176,00 per “attività GIPS” e (c) € 304,08 per “piattaforma 1 per GIPS” - e di €
5.162,56 per materiali non restituiti oggetto della fattura n° 378/18.
pagina 8 di 18 Secondo quanto esposto in citazione gli importi sub (a) e (c), essendo riferibili ai costi dell'impiego di piattaforma oggetto delle fatture n. 1727/17, n. 1844/17, 342/17,
742/17 e 820/18 della ditta Federservizi di Gaier F., devono gravare sulla committenza per previsione contrattuale.
Invece, l'importo sub (b) corrisponde, in tesi, a parte del corrispettivo dovuto alla Parte ditta subappaltatrice della , per n° 82 “ore Controparte_4 extracontrattuali in economia” “a causa di impedimenti creati da ditte terze”, avendo l'attrice inteso richiedere “in via conciliativa” il pagamento di sole 42 ore.
Dalla documentazione in atti (v. doc. n° 20 di parte attrice), che non risulta oggetto di specifiche contestazioni da parte convenuta, si evince che la ditta Federservizi
Parte Gaier ebbe effettivamente a emettere le dette fatture nei confronti di per la locazione di piattaforma articolata utilizzata presso il cantiere oggetto di causa.
Tenuto conto che, tra gli “oneri esclusi dalla fornitura” elencati in contratto figura anche la voce “eventuali ponteggi perimetrali e/o piattaforme aeree per i lavori in quota (rilievi e posa)”, devesi ritenere che il costo in questione sia effettivamente riferibile alla committente.
Parimenti fondata appare anche la pretesa relativa all'importo di € 1.176,00 (più
Iva), in quanto, stando all'allegata documentazione, corrisponde a un costo suppletivo riconosciuto dal direttore dei lavori (v. mail di quest'ultimo prodotta sub 21 e i documenti di riferimento 22 e 23).
Appare meritevole di accoglimento anche la domanda relativa all'importo di €
5.162,56 (oltre Iva) portato dalla fattura n° 378 dd. 31.5.2018, che, stando alla prospettazione attorea, sarebbe riferibile ai pannelli consegnati a e dalla stessa CP_1 non restituiti, seppure inutilizzati perché ritenuti inidonei e, quindi, sostituiti da altri pannelli (quelli oggetto dei documenti di trasporto prodotti come doc. n° 8 e n° 37).
L'effettiva detenzione, da parte della convenuta, di panelli non utilizzati è desumibile dalla missiva dd. 29.5.2018 (v. doc. n° 13 di parte attrice), con cui la Parte committente, per quanto qui rileva, intimò a “di sgomberare tutti gli elementi GRC non usati” entro il giorno successivo, rappresentando che, in difetto, avrebbe provveduto direttamente a tale sgombero.
La convenuta non ha provato di aver provveduto alla restituzione dei pannelli inutilizzati, e neppure ha specificamente negato che il numero e il controvalore pecuniario pagina 9 di 18 degli stessi fossero quelli indicati ex adverso nella detta fattura, di talché vi è ragione di ritenere effettivamente dovuta la somma fatturata di € 5.162,56, oltre Iva. Parte Nel valutare l'opera eseguita da in sede di atp, il Ctu ebbe a verificare l'effettiva sussistenza di vari vizi e difetti - quali sbeccatura dei pannelli, eccessive e irregolari dimensioni delle fughe, il loro disallineamento e l'insoddisfacente posa degli elementi di copertura (v. pag. 54 della relazione dd. 31.3.2021) - e, come detto, a tenerne Parte conto nel calcolo dell'importo spettante alla , provvedendo, da un lato, a quantificare in € 109.612,23 e in € 5.000,00 il prezzo forfettario di fornitura e posa, rispettivamente, per i pannelli di facciata (previa esclusione del corrispettivo di € 16,00/mq per il trattamento protettivo idrorepellente, in quanto non eseguito, seppure previsto in contratto
- v. pag. 45 della prima relazione peritale) e per quelli di copertura, e dall'altro a stimare in € 14.500,00 (=€ 9.500,00 + € 5.000,00) il costo di riparazione dei pannelli a carico Parte della , che va, dunque, detratto dal detto importo di € 103.852,23.
Nelle successive relazioni peritali l'ausiliare ha quantificato in € 8.795,00 la somma corrispondente al “deprezzamento forfettario” dei pannelli di copertura, il cui costo da contratto è incontestatamente pari a € 13.795,00, per poi riportare nella tabella di calcolo del complessivo corrispettivo (v. pag. 24 della relazione dd. 12.1.2024) l'importo di € 5.000,00 (=€ 13.795,00 - € 8.795,00) quale “valore forfettario pannelli copertura oggetto di vizio posa pannelli GCR” e nella tabella delle detrazioni (v. pag. 26 della relazione dd. 12.1.2024) il detto importo di € 8.795,00 (=€ 13.795,00 - € 5.000,00) quale
“deprezzamento forfettario dei pannelli GRC della copertura (determinato in A.T.P.)”, con ciò ingenerando un possibile equivoco, che ha comunque chiarito nella relazione dd.
19.6.2024, precisando che il complessivo corrispettivo per i lavori svolti, ivi compresi i pannelli di copertura, è pari a € 112.647,23 e che su tale importo devono essere effettuate le riduzioni per i vari vizi e difetti.
Ciò detto, vi è poi ragione di ritenere che, una volta ultimate le operazioni peritali e non essendovi più necessità di mantenere inalterato lo stato dei luoghi, CP_1 avrebbe potuto procedere non soltanto all'esecuzione del detto trattamento protettivo (il cui costo, come detto, trattandosi di lavorazione non eseguita, non è stato conteggiato dal Parte Ctu nel quantificare il complessivo corrispettivo effettivamente spettante a ), ma anche alla riparazione dei pannelli (non avendone del resto richiesto in giudizio l'esecuzione alla controparte), il che induce a non incrementare i detti importi di €
9.500,00 e di € 5.000,00 (quantificati nella relazione depositata in sede di atp) nelle pagina 10 di 18 misure - indicate dal Ctu nella relazione dd. 12.1.2024 - del 20% per l'aumento dei prezzi del comparto edile e del 15% per l'aggravamento dei vizi verificatisi medio tempore
(dipeso dal mancato trattamento protettivo dei pannelli, come asserito dal Ctu a pagina 30 della relazione dd. 12.1.2024 e a pagina 2 della relazione dd. 19.6.2024).
Le conseguenze pregiudizievoli delle dette sopravvenienze devono, infatti, gravare sulla parte che avrebbe potuto evitarle e, quindi, sulla convenuta, ove si consideri Parte (i) che , essendo stata sin dal maggio 2018 estromessa dal cantiere, non era più nelle condizioni di rimediare alle accertate manchevolezze;
(ii) che, nel costituirsi in giudizio, la committenza non ha chiesto di condannare la controparte all'eliminazione dei vizi riscontrati nei pannelli e all'effettuazione del trattamento protettivo omesso;
(iii) che comunque l'incidenza delle lavorazioni in questione sul corrispettivo ancora dovuto alla ditta appaltatrice è stata esattamente quantificata dal Ctu in sede di atp.
Pertanto, dall'importo di € 112.647,23 (calcolato tenendo conto delle decurtazioni di € 5.000,00 e di € 5.760,00 per gli oneri di gru e sollevatore menzionati nella relazione depositata in sede di atp - v. pag. 46 della relazione depositata in sede di atp e pag. 2 della relazione dd. 19.6.2024) devono essere detratti, per le causali sopraindicate, gli importi di
€ 8.795,00, di € 9.500,00 e di € 5.000,00, nonché l'importo di € 196,00 (corrispondente, stando a quanto esposto dal Ctu a pagina 20 della relazione dd. 12.1.2024, al corrispettivo della zincatura a caldo, giacché, trattandosi di lavorazione non eseguita, in parte qua difetta il fatto costitutivo della pretesa creditoria attorea) e l'importo di € 58.077,64
(corrispondente all'acconto già versato da al netto dell'Iva). CP_1
Considerato, dunque, che, da un lato, nell'agire in giudizio per conseguire il Parte pagamento del residuo corrispettivo, ha chiesto di quantificarlo tenendo conto delle detrazioni indicate dal Ctu per i riscontrati vizi, e dall'altro, con specifico riferimento all'eccezione ex art. 1460 c.c. di parte convenuta in relazione ai vari vizi e difetti riscontrati dal Ctu anche in sede di atp (irregolarità delle fughe, sbeccature, efflorescenze, distonia cromatica tra pannelli), che la detta eccezione opera nei limiti del corrispondente importo e, quindi, non esclude il diritto dell'appaltatore a conseguire il residuo corrispettivo calcolato previa detrazione delle somme riferibili alle accertate manchevolezze, devesi accertare e dichiarare che e nelle CP_1 Controparte_2 rispettive qualità di committente e fideiussore (v. doc. n° 17 di parte attrice), devono Parte versare a l'ulteriore somma di € 31.078,59, nonché le somme di € 5.162,56 e di €
5.060,08, quindi € 41.301,23, oltre Iva, per un totale di € 50.387,50. pagina 11 di 18 In tale termini va pronunciata condanna, non apparendo ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario alla fondatezza, per le ragioni di seguito esposte, della pretesa risarcitoria azionata dalla committente in ordine alla mancata zincatura a caldo delle staffe di sostegno dei pannelli, avendo questa a oggetto le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lavorazione omessa, la cui sussistenza non è però ex se ostativa al riconoscimento del credito dell'appaltatore per il corrispettivo in applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di appalto, qualora il committente, rilevata
l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato” (così
Cass., n° 6009/2012); del resto, la ha comunque conseguito la disponibilità CP_1 materiale e giuridica dei pannelli commissionati, che, quindi, sino ad ora ha utilizzato, avvalendosi, di conseguenza, della fornitura e della posa effettuate dall'appaltatrice e di cui, in caso di rigetto della domanda attorea in esame, continuerebbe a fruire a titolo gratuito.
Tenuto conto, infine, che, stante le riscontrate manchevolezze dell'opera, il Parte credito di deve intendersi divenuto liquido ed esigibile per effetto della presente sentenza (arg. da Cass., n° 5734/2019), dalla relativa pubblicazione decorrono gli interessi sul detto residuo corrispettivo ex D.Lgs. n° 231/2002.
Sulla domanda di risarcimento del danno di Controparte_1
Per quanto attiene all'omessa zincatura a caldo di staffe, sottostrutture e inserti di acciaio utilizzati per il fissaggio dei pannelli, espressamente prevista nella parte del contratto relativa alle “caratteristiche tecniche dei manufatti prefabbricati in GRC”, occorre fare riferimento agli accertamenti effettuati dal Ctu nominato in corso di causa e dall'esperto di problematiche legate alla corrosione degli elementi metallici, di cui il Ctu si è avvalso nel corso delle operazioni peritali, il cui esito in parte qua può essere sinteticamente riassunto nei seguenti termini:
➢ le staffe di supporto (tipo MA e MA1) a vista sono state oggetto di zincatura a Pa caldo, a differenza di quelle di sostegno, annegate nei pannelli e siglate , che non sono state sottoposte alla stessa lavorazione (la circostanza è incontroversa) e presentano “fenomeni di degrado corrosivo”, il che di per sé fa presumere che, se pure presente, uno strato zincato a freddo (in relazione al quale la ditta pagina 12 di 18 appaltatrice non ha comunque prodotto adeguata certificazione in grado di attestarne le effettive modalità esecutive), “non offra sufficiente protezione dalla corrosione” (v. pag. 10 della relazione dd. 12.1.2024);
➢ l'omessa esecuzione della zincatura a caldo, comportando un'accelerazione della velocità di corrosione, ha ridotto da 50 a 39 anni “la vita utile della staffa”, che, stando alle disposizioni del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove norme tecniche per le costruzioni) corrisponde al “numero di anni in cui l'opera deve poter essere utilizzata per lo scopo alla quale è destinata purché soggetta alla necessaria manutenzione” (v. pag. 19 della relazione dd. 12.1.2024); Pa
➢ le staffe di aggancio dei pannelli siglate non sono suscettibili di manutenzione, in quanto raggiungibili soltanto previo smontaggio dei pannelli;
➢ tale operazione, esponendo i pannelli al rischio di danneggiamento e risultando comunque di apprezzabile costo, comporta conseguenze non accettabili per un'ordinaria manutenzione;
➢ proprio per tale ragione “non si doveva prescindere da un trattamento di zincatura a caldo di quegli elementi” (v. pag. 20 della relazione dd. 12.1.2024).
➢ “un eventuale cedimento della staffatura metallica che sorregge i pannelli in cls, che potrebbe risultare improvvisa e priva di segnali premonitori, potrebbe avere conseguenze drammatiche per chi abbia a transitare in prossimità dell'edificio”
(v. pag. 20 della relazione dd. 12.1.2024);
➢ trattasi comunque di evenienza che allo stato non è né probabile, né imminente, salvo difetti occulti verificabili solo con il completo smontaggio dei pannelli, sicché la riscontrata omissione “non comporta una inidoneità all'uso dell'edificio” (v. pag. 6 della relazione dd. 12.4.2024);
➢ “non è possibile eliminare il vizio della mancata zincatura a caldo delle staffe di aggancio annegate nei pannelli di rivestimento di facciata”;
➢ l'omessa zincatura a caldo delle staffe non compromette la collaudabilità dell'opera ai sensi del D.P.P. n° 51/2009 (che disciplina i sistemi di fissaggio nella Provincia di Bolzano), in quanto nella fattispecie in esame gli elementi riconducibili nell'ambito applicativo di tale normativa sono le staffe di supporto
MA e MA1, oggetto di zincatura a caldo, e non anche le staffe siglate SA.
Sul ritenuto presupposto che la riscontrata difformità, ossia l'uso di staffe di sostegno di acciaio non zincato a caldo, non sia emendabile senza rimuovere i pannelli, pagina 13 di 18 “non esistendo…procedimenti che consentano la zincatura a caldo in sito” (v. pag. 5 della relazione peritale dd. 19.6.2024), il Ctu ha provveduto a quantificare la riduzione del corrispettivo dell'appalto, commisurandola alla “riduzione proporzionale della vita utile della struttura per effetto della mancata zincatura a caldo”.
In definitiva, l'espletata ctu ha consentito di accertare che, nel procedere alla posa Parte dei pannelli oggetto della fornitura commissionatale con il contratto dd. 19.6.2017, non si è attenuta alle indicazioni ivi contenute nella parte relativa alle “caratteristiche tecniche dei manufatti prefabbricati in GRC”, avendo utilizzato staffe di aggancio Pa denominate priva della pattuita zincatura a caldo, con ciò dando luogo a una difformità dell'opera rispetto alle pattuizioni formalizzate nel contratto, che allo stato, ossia senza rimuovere i pannelli, non è emendabile, avendo l'ausiliare fatto intendere che l'omessa lavorazione non è eseguibile dopo l'ultimazione dell'opera e che, quindi, ad oggi l'impiego di staffe zincate a caldo non può prescindere dallo smontaggio e dal successivo rimontaggio dei pannelli.
La zincatura a caldo, essendo stata espressamente prevista in contratto, ha, di fatto, assunto, per volontà dei contraenti, una connotazione di essenzialità, come tale vincolante per la ditta appaltatrice nella fase esecutiva, avendo la committente il diritto di conseguire l'opera sì come commissionata, il che di per sé induce a ritenere che la Pa mancanza della detta lavorazione sulle staffe sia significativamente valorizzabile a sostegno della domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione dalla che, nell'agire in via risarcitoria, invocando a tal fine la preventiva CP_1 autorizzazione “all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati tramite un'impresa di sua Parte insindacabile scelta, a spese di parte attrice”, ha, in sostanza, chiesto di condannare al risarcimento dei danni in misura corrispondente al costo dei lavori occorrenti per rimediare all'accertata difformità.
Il che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, è consentito dall'art. 1668 c.c., per effetto del quale, “qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (così Cass., n° 9033/2006; v. anche Cass., n°
24305/2017, secondo cui il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può proporre, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., domanda diretta “all'attribuzione del pagina 14 di 18 risarcimento per equivalente rispetto alla mancata eliminazione dei vizi”, quindi, tendente “a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica che l'art.
1668 accorda in prima battuta, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione dell'eadem res debita”; nello stesso senso Cass., n° 11602/02, richiamata, fra le altre, anche in Cass., n° 4523/2008; v. anche Cass., n° 169/1996 e gli altri precedenti ivi citati).
Tenuto conto, da un lato, che né prima del presente giudizio, né in corso di causa Parte
si è dichiarata disponibile a porre rimedio alla mancata zincatura a caldo delle staffe di sostegno utilizzate per il montaggio dei pannelli, e dall'altro che tale omissione, oltre a risultare contrastante con un'espressa previsione contrattuale vincolante per la ditta appaltatrice, ha riguardato una modalità esecutiva di non secondaria importanza, in quanto riferibile a un elemento costruttivo che comunque inerisce alla stabilità dei pannelli e, quindi, alla sicurezza dell'intera opera, vi è ragione di ritenere che CP_1 Parte possa fondatamente pretendere la condanna della al risarcimento del danno in misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dell'accertata difformità, che costituisce rimedio ulteriore e diverso, nonché alternativo alla riduzione del corrispettivo, peraltro al riguardo non richiesta dalla convenuta in comparsa di costituzione (il che di per sé induce a ritenere superfluo l'approfondimento istruttorio di natura tecnica sollecitato da parte attrice nelle note difensive dd. 11.12.2024).
Per la quantificazione dell'importo risarcitorio, da commisurare ai presumibili costi di smontaggio e rimontaggio dei pannelli, ossia delle operazioni necessarie alla Parte sostituzione delle staffe di sostegno utilizzate da con altri analoghi supporti di acciaio zincato a caldo, occorre fare riferimento all'ultima relazione peritale dd.
15.11.2024, in cui il Ctu, premesso, fra l'altro, che nessuna delle ditte da lui interpellate per l'acquisizione di un preventivo ha manifestato interesse per l'intervento e che, pertanto, ha esaminato i soli preventivi trasmessi dalle stesse parti in causa, ha fatto presente, per quanto qui rileva, che:
➢ il preventivo predisposto dalla GCN riporta i costi di noleggio di autogru e piattaforma, nonché quelli di rimozione dei pannelli dei vari piani dell'edificio, per un totale di € 27.714,20, più Iva, senza indicare alcun costo per la cantierizzazione e la messa in sicurezza del sito;
➢ per queste ultime voci nel preventivo è indicato l'importo di € CP_1
18.174,51 (quantificato in base al Prezziario della Provincia Autonoma di pagina 15 di 18 Bolzano, a eccezione di quello di € 10.500,00 relativo al materiale per la protezione del piazzale e dello smaltimento di fine lavori, non valutabile
“mancando una specifica analisi prezzi”), a cui è stato aggiunto l'importo di €
48.613,68 per montaggio degli elementi di facciata, per un totale di € 66.788,19, più Iva;
➢ il preventivo della ditta Metalbau, depositato dalla , riporta i costi CP_1 dell'intervento per un totale di € 68.205,00, senza alcun riferimento agli oneri di cantierizzazione.
Considerato, da un lato, che, nel quantificare i presumibili costi dei lavori in Parte questione, ha un evidente interesse a contenerne l'ammontare, mentre la CP_1 ha l'interesse opposto, e dall'altro, che l'attrice non ha indicato alcun importo per la cantierizzazione e la messa in sicurezza, vi è ragione di optare, con riguardo alla prima spesa, per una media tra i detti importi di € 27.714,20 e di € 48.613,68, che è pari a €
38.163,94, e, con riferimento agli ulteriori detti oneri, per l'importo di € 18.174,51 indicato dalla convenuta, previa detrazione della somma di € 10.500,00, in quanto relativa a una voce di spesa (il materiale per la protezione del piazzale e lo smaltimento a fine lavori) non valutabile a dire dell'ausiliario, di talché al riguardo va considerata la risultante differenza di € 7.674,51 (=€ 18.174,51 - € 10.500,00).
All'importo di € 45.838,45 (=€ 38.163,94 + € 7.674,51) devono essere aggiunte la spesa del rimontaggio dei pannelli, da quantificare - in base al costo unitario di € 52,00 per mq pattuito dalle parti in contratto e all'accertata quantità finale di mq. 452,04 indicata a pagina 44 della prima relazione peritale depositata in sede di atp - nella somma di € 23.506,08 (=€ 52,00 x 452,04) e le spese tecniche (per stesura PSC, direzione lavori e coordinamento sicurezza), che il Ctu ha stimato in € 4.264,00 più Iva (v. pag. 6 relazione dd. 15.11.2024). Parte Pertanto, va condannata a pagare a la somma di € 73.608,53 (€ CP_1
38.163,94 + € 7.674,51 + € 23.506,08 + € 4.264,00), oltre Iva, e quindi, € 89.802,40.
L'accoglimento della pretesa risarcitoria della convenuta per un importo corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione della riscontrata difformità costituisce ex se condizione ostativa a una riduzione di prezzo (che, peraltro, come detto, al riguardo non è stata richiesta in comparsa di costituzione dalla convenuta e che comunque nella disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. è rimedio alternativo all'eliminazione di difformità e vizi a spese dell'appaltatore, tutelando entrambi i rimedi il medesimo pagina 16 di 18 interesse sostanziale, il quale, pertanto, non può essere soddisfatto due volte attraverso l'applicazione di entrambi) e rende superfluo l'esame della questione relativa alla Parte collaudabilità dell'opera, sì come realizzata da .
Sulla domanda relativa alla penale per ritardo Parte In comparsa di costituzione ha chiesto di condannare “al CP_1 pagamento della penale stabilita dal contratto d'appalto del 19.6.2017 in Euro 114 per ogni giorno di ritardo, a partire dal termine fissato in contratto per la consegna dell'opera finita, in data 6 ottobre 2017, fino ad oggi, e poi fino alla definizione del giudizio”.
A sostegno di tale domanda la convenuta ha fatto riferimento alla clausola contrattuale “penali per ritardi”, che testualmente recita “per ogni giorno di ritardo dei termini previsti al punto sopra, viene concordata una penale in misura del 0,1% (pari a
114,00 €/gg.) dell'importo di contratto”.
I detti termini sono quelli indicati nella parte del contratto relativa al “programma temporale di esecuzione (PTE)”, ove vengono indicate le date del 30.6.2017 e del
6.10.2017, rispettivamente, per l'approvazione del progetto architettonico e per la “fine posa e ripristini parapetti”, seguite dalla seguente precisazione “Le date presunte da noi indicate sono da considerarsi valide solo per approvazione dei disegni esecutivi, relativi ai singoli interventi in scaletta, entro i tempi stabiliti. Qualsiasi ritardo non dipendente dalla ns. volontà comporterà la ridefinizione del (PTE)”.
Dalla mail inviata il 21.9.2017 dalla direzione dei lavori (v. doc. n° 2 di parte attrice) si può ragionevolmente desumere, in difetto di elementi di segno contrario, che all'epoca i progetti non erano stati ancora approvati.
Tenuto conto di ciò e considerato che, per quanto consta, in seguito le parti non ebbero a ridefinire un nuovo cronoprogramma, come, invece, imposto dalla detta clausola contrattuale, vi è ragione di ritenere che la ditta appaltatrice non era più tenuta ad attenersi agli originari tempi di esecuzione e che, pertanto, la loro inosservanza non è in grado di giustificare l'applicazione della pattuita penale per il ritardo.
Pertanto, la domanda de qua non può trovare accoglimento.
Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti e a porre a carico di entrambe in pari misura gli oneri liquidati in atti per le pagina 17 di 18 consulenze tecniche di ufficio espletate in sede di a.t.p. e nel presente giudizio, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Belfiore (VR), via Castelletto Parte_1
n° 5, in persona del legale rappresentante, nei confronti della con sede in Controparte_1
Campo Tures (BZ), Zona Industriale Molini di Tures n° 11, in persona del legale rappresentante, e di disattesa ogni diversa domanda, istanza, Controparte_2 deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e a pagare alla società Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € 50.387,50, oltre interessi ex D.Lgs. n° Parte_1
231/2002 dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la società a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 89.802,40;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri liquidati in atti per le consulenze tecniche di ufficio espletate in sede di a.t.p. e nel presente giudizio.
Così deciso in Trento in data 9.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 3306/2021 R.G. promossa da: con sede in Belfiore (VR), via Castelletto n° Parte_1
5, in persona del consigliere delegato rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolillo
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Campo Tures (BZ), Zona Industriale Molini di Controparte_1
Tures n° 11, in persona del legale rappresentante
, residente in [...]
n° 26 rappresentate e difese dall'avv. Arthur Frei del foro di Bolzano e dall'avv. Valentina
Pedrinolli
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Nel merito: contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui agli atti e documenti di causa, che , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, in forza di contratto d'appalto del 19.06.17, e la sig.ra Controparte_2 quale garante, sono in debito, nei confronti di , della somma di Parte_1
€ 41.497,23 oltre IVA, pari ad € 50.626,62i.c., e, per l'effetto, condannarsi in solido tra pagina 1 di 18 loro , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la sig.ra CP_1 [...]
a pagare a , in persona del legale rappresentante CP_2 Parte_1 pro-tempore, la somma di € 50.626,62i.c., o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nei limiti dello scaglione del CUIR versato, con gli interessi ex
D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
In ogni caso: Spese competenze e onorari rifusi, con R.F. 15%.
In via istruttoria:
Si insiste nella richiesta formulata con note di trattazione scritta dell'udienza del
11.12.24 che il Giudice inviti a chiarimenti il CTU affinché si esprima definitivamente sulla collaudabilità, sull'idoneità delle staffe e sulla necessità di smontaggio della facciata.
Si insiste per l'ammissione della prova orale - non ammessa con l'ordinanza istruttoria del 08.09.22 - di cui alla memoria 183/6 n. 2 cpc..”
Parti convenute così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. accertato il difetto di liquidità e esigibilità di ogni eventuale credito dell'attrice, per le ragioni esposte in narrativa, accertato inoltre che le parti convenute hanno legittimamente invocato l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.. respingere le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
2. accertare che i vizi dell'opera appaltata sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione stante l'impossibilità di riparazione e collaudo a norma di legge, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra le parti, e per l'effetto condannare l'attrice alla Parte_2 restituzione in favore della convenuta degli acconti versati Controparte_1 all'attrice nell'importo di € 70.854,73, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, nonché condannare l'attrice al risarcimento dei danni nella misura accertanda, tra cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, nell'importo di Euro 100.000.- oltre IVA, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia.
3. In subordine a 2), accertare che i vizi della facciata per cui è causa sono tali da renderla inadatta alla sua destinazione stante l'impossibilità di riparazione e collaudo a norma di legge, accertare di conseguenza che la convenuta ha diritto alla proporzionale pagina 2 di 18 riduzione del prezzo d'appalto e per l'effetto condannare l'attrice Parte_1 alla restituzione in favore della convenuta degli acconti versati
[...] Controparte_1 nell'importo di € 70.854,73, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, nonché condannare l'attrice al risarcimento per vizi e difetti dell'opera, e degli ulteriori danni tra cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, nell'importo di Euro 100.000.- oltre IVA, o di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori nell'importo che risulterà di giustizia;
4. in subordine a 2) e 3), accertare che l'attrice Parte_1 risponde delle difformità e dei vizi dell'opera accertati in corso di causa, a titolo di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della convenuta
ai sensi degli artt. 1218 , 1669 e 1667 cod. civ. risp. di ogni Controparte_1 altro titolo accertando, e per l'effetto condannare l'attrice Parte_2 al risarcimento dei danni in favore della convenuta tra
[...] Controparte_1 cui il costo per la rimozione della facciata e la copertura del fabbricato di cui è causa, quantificati in Euro 150.000.- oltre IVA ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori nell'importo che risulterà di giustizia.
5. Accertare il diritto della convenuta a poter procedere essa stessa all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati tramite un'impresa di sua insindacabile scelta, a spese di parte attrice.
6. Tutti gli importi aumentati di interessi e rivalutazione monetaria.
7. Compensare, fino a concorrenza dei rispettivi importi, le varie eventuali poste in dare e in avere delle parti.
8. Condannare l'attrice alla rifusione delle competenze e spese di lite, comprese quelle del procedimento ex art. 696 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3 Parte (d'ora innanzi, per brevità, soltanto ) conveniva in giudizio la , con sede in CP_1
Campo Tures (BZ) e per chiedere di condannarle, in solido, a versarle Controparte_2 la somma di € 68.316,61 o il diverso importo risultato di giustizia, oltre interessi ex
D.Lgs. n° 231/2002.
A sostegno di tale domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: pagina 3 di 18 ➢ con contratto dd. 19.6.2017 la (all'epoca società a responsabilità CP_1
Parte limitata) aveva affidato alla la fornitura e la posa in opera di elementi prefabbricati in GRC, dietro corrispettivo di € 114.115,00, oltre Iva;
➢ l'attività era stata iniziata in ritardo rispetto ai tempi previsti, che poi si erano ulteriormente allungati per vari inconvenienti, nessuno dei quali imputabili alla ditta appaltatrice;
Parte
➢ all'esito della realizzazione dei pannelli commissionati aveva emesso le fatture n° 318/2017, n° 319/2017, n° 343/2017, n° 507/2017, n° 618/2017, per complessivi € 158.266,11;
➢ la committente aveva pagato regolarmente soltanto le prime tre fatture, in quanto dopo l'installazione dei pannelli la direzione dei lavori aveva rilevato “alcune imperfezioni consistenti in limitati e presunti difetti estetici dei pannelli..., che rientravano in gran parte nelle tolleranze previste da contratto e progetto e che in parte sarebbero state eliminate con le rasature (asperità, irregolarità dei bordi) stuccature e riempimenti (sbeccature, copertura delle asole degli agganci), facenti parte del trattamento finale con protezione idro-oleorepellente previsto contrattualmente…”;
➢ le successive contestazioni avevano impedito il completamento dei lavori di rispristino/finitura;
➢ nel corso di un incontro tenutosi nel marzo 2018 le parti avevano accertato in contraddittorio la fornitura di mq 453,094 di pannelli di GRC per il complessivo importo di € 130.944,17, più Iva, a cui andava aggiunto l'importo di € 6.967,00, più Iva, e detratto l'importo di € 7.248,00 per il non eseguito trattamento finale;
➢ il 15.5.2018 aveva pagato la somma di € 24.400,00, concordando con CP_1 Parte
la ripresa dei lavori, per poi comunicare un paio di settimane dopo il rinvenimento di imperfezioni tali da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, provvedendo, quindi, all'estromissione della ditta appaltatrice dal cantiere;
Parte
➢ con la stessa comunicazione aveva intimato a di ritirare il giorno CP_1
successivo i pannelli inutilizzati, che però, due giorni dopo, non erano stati Parte rinvenuti in cantiere da;
➢ pertanto, quest'ultima aveva emesso la fattura n° 378/2018 di € 6.298,32 per la vendita dei pannelli non restituiti;
pagina 4 di 18 ➢ l'entità e la qualità dei lavori eseguiti erano stati oggetto di un procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, anche nei confronti della
“committente finale sig.ra , costituitasi fideiussore di Controparte_2
per il pagamento di tutte le fatture sino alla concorrenza di € CP_1
114.155,00; Parte
➢ nel quantificare il corrispettivo delle opere realizzate da , detraendovi vari importi per vizi e oneri a carico della appaltatrice, il Ctu non aveva considerato i vari “extracosti” pretesi da quest'ultima.
Costituitesi in giudizio, e contestavano le CP_1 Controparte_2 deduzioni di controparte e chiedevano di rigettare la domanda spiegata in citazione e, in
Parte via riconvenzionale, di condannare al pagamento della penale per il ritardo per l'importo risultato di giustizia e al risarcimento dei danni per difformità e vizi, da quantificare nell'importo di € 100.000,00, oltre accessori, con successiva compensazione dei contrapposti crediti.
In comparsa di costituzione, si rappresentava, fra l'altro, che:
➢ l'attrice non aveva sostenuto extracosti non previsti in contratto;
➢ non aveva trattenuto nessun tipo di materiali;
CP_1 Parte
➢ il saldo dell'appalto non era esigibile, non avendo provato, come richiesto in contratto, l'avvenuto pagamento di stipendi e oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai propri dipendenti, a cui era stato subordinato;
➢ il saldo, pari al 55% del totale, doveva essere versato “a fine lavori”, quindi non poteva essere corrisposto stante la mancata ultimazione dell'opera, essendo stato omesso il trattamento protettivo, come da contratto;
Parte
➢ non aveva neppure provveduto a eliminare i vizi accertati dal Ctu, che pure si era impegnata a rimuovere a sue cura e spese, pari a € 14.500,00, importo che, quindi, doveva essere detratto da quello richiesto ex adverso;
➢ il credito vantato dall'attrice non era esigibile perché l'opera non era stata ultimata, né accettata;
➢ aveva legittimamente omesso di pagare il saldo ai sensi dell'art. 1460 CP_1
c.c.;
➢ secondo quanto previsto in contratto, il fissaggio dei pannelli doveva essere eseguito utilizzando staffe, sottostrutture e inserti di acciaio zincato a caldo;
pagina 5 di 18 ➢ GCN aveva fissato i pannelli senza utilizzare tale materiale, con ciò esponendo la sottostruttura metallica al rischio di pericolosi fenomeni di corrosione precoce;
➢ di conseguenza, era necessario procedere alla rimozione di tutti i pannelli e delle sottostrutture in metallo, all'applicazione della protezione con zincatura a caldo, al rimontaggio dell'intera struttura;
➢ dopo gli accertamenti effettuati dal Ctu le staffe, le sottostrutture e l'inserto di fissaggio avevano palesato chiari segni di corrosione;
➢ l'attrice, inoltre, non aveva rispettato il pattuito termine per l'ultimazione dell'opera, sicché doveva essere condannata a pagare la penale stabilita in contratto in € 114,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal 6 ottobre 2017 sino alla definizione del giudizio.
Sulle domande formulate dalla in sede di precisazione delle conclusioni Parte_5
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, nel costituirsi in giudizio,
ha eccepito l'inesigibilità del credito vantato in citazione (per omessa CP_1 dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli oneri pecuniari relativi al personale Parte dipendente e per incompletezza dei lavori), nonché l'inesatto adempimento di ex art. 1460 c.c. e, inoltre, ha chiesto, in via riconvenzionale di condannare quest'ultima, oltre che al pagamento della pattuita penale per il ritardo, anche al risarcimento del danno, per non aver la controparte provveduto al fissaggio dei pannelli con le modalità indicate in contratto, e precisamente con materiali di acciaio zincato a caldo, con ciò ponendola, in tesi, nella necessità di rimuovere tutti i pannelli, smontare le sottostrutture di metallo, applicare la protezione con zincatura a caldo e procedere al rimontaggio del tutto.
In sede di precisazione delle conclusioni , oltre a reiterare le domande CP_1 di condanna al pagamento della penale per il ritardo e al risarcimento del danno, ha chiesto, per la prima volta, di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto oppure, in Parte subordine, la riduzione del prezzo, nonché, per l'effetto, di condannare alla restituzione della somma di € 70.854,73 già incassata in acconto.
Trattasi di tutta evidenza di domande nuove, avendo un petitum (scioglimento del vincolo contrattuale e rimborso dell'acconto) ulteriore e diverso da quello corrispondente al pagamento della somma asseritamente occorrente per porre rimedio all'omessa pagina 6 di 18 zincatura a caldo dei materiali impiegati per il fissaggio dei pannelli e oggetto della domanda risarcitoria formulata in citazione.
Pertanto, le dette domande formulate in sede di conclusioni, comportando un'inammissibile mutatio libelli, esulano dall'odierna thema decidendi, che quindi, deve intendersi circoscritto, per quanto attiene alla riconvenzionale, unicamente alle domande di risarcimento danni e di pagamento della penale per il ritardo formulate in comparsa di costituzione.
Sull'eccezione di inesigibilità sollevata da parte convenuta
Tale eccezione, che, per ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare prima ancora della domanda attorea, non appare fondata ove si consideri, da un lato, che i
DURC versati in atti (v. doc. n° 26 e n° 27) attestano il regolare pagamento, da parte di Parte
, dei contributi Inail e Inps;
e dall'altro che con l'allegata missiva dd. 29.5.2018 (v. doc. n° 13 di parte attrice), ebbe a comunicare la risoluzione “con effetto CP_1 Parte immediato” del contratto dd. 19.6.2017 a , intimandole, nel contempo, lo sgombero del cantiere e, quindi, impedendole di ultimare le lavorazioni, con ciò rendendo, di fatto, inapplicabile il pattuito termine di pagamento del saldo del prezzo (“a fine lavori”), anche in ordine ai lavori di eliminazione delle difformità e dei vizi riscontrati dal Ctu nominato Parte in sede di atp, che ne ha quantificato il costo, per la parte a carico di , in misura di €
14.500,00, importo che comunque, come di seguito esposto, risulta conteggiato in detrazione dalla stessa attrice nel calcolo del preteso residuo corrispettivo.
Sulla domanda di pagamento della Parte_1
In punto di fatto è incontroverso e comunque risulta per tabulas che con contratto Parte dd. 19.6.2017 commissionava a la fornitura e posa di manufatti CP_1 prefabbricati (“pannelli monoskin”) in GRC, da impiegare nella costruzione del
“fabbricato rurale residenziale Liebenburg”.
Oltre a stabilire le caratteristiche tecniche dei manufatti (misura, qualità, finiture, colore, peso, spessore, modalità di fissaggio), le parti indicavano, fra gli oneri compresi nella fornitura, anche il trasporto, la progettazione e la posa in opera. Parte
si è, dunque, obbligata non già a consegnare una determinata merce compresa nel novero di quella normalmente prodotta nello svolgimento della sua ordinaria attività d'impresa, quindi dalle caratteristiche verosimilmente standardizzate, pagina 7 di 18 quanto piuttosto a realizzare uno specifico prodotto in conformità delle particolari richieste della controparte, con ciò impegnandosi essenzialmente a eseguire una prestazione di “facere”, che caratterizza l'appalto, avendo questo a oggetto “il compimento di un'opera o di un servizio” (art. 1655 c.c.), e non solo e non tanto di
“dare”, che è, invece, tipica della vendita, il che induce a ritenere che le parti non hanno avuto l'interesse a scambiarsi dei beni in natura contro una somma di denaro, quanto piuttosto quello di compiere e ricevere un'opera e che, quindi, la prestazione della materia ha costituito soltanto un mezzo per la produzione dell'opera e che lo scopo essenziale del negozio risulta essere stato proprio il lavoro (consistito nel realizzare e installare pannelli prefabbricati in grado di soddisfare le specifiche esigenze della committenza), per conseguire un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione, ciò significando che il rapporto contrattuale azionato in giudizio va ricondotto nello schema negoziale dell'appalto (arg. da Cass., n° 20301/2012). Parte Tanto premesso, mette conto rilevare che, in sede di conclusioni ha chiesto di condannare e nelle rispettive vesti di committente e CP_1 Controparte_3 fideiussore, al pagamento della somma di € 50.626,62 (inferiore a quella di € 68.316,61 indicata in citazione), quale residuo corrispettivo dell'esecuzione dei lavori oggetto del detto contratto dd. 19.6.2017.
Nel condividere la relazione peritale depositata in sede di a.t.p., nella parte in cui il Ctu, tenuto conto dell'effettiva consistenza quantitativa delle opere svolte e delle relative modalità esecutive, determinò il complessivo prezzo dell'appalto nella somma di
€ 103.852,23 (di cui € 109.612,23 per i mq. 401,51 di pannelli previa esclusione degli elementi di copertura viziati ed € 5.000,00 quale “valore forfettario pannelli copertura oggetto di vizio posa pannelli GRC”), al netto degli oneri di € 5.000,00 e € 5.760,00, rispettivamente, per “affitto gru” e per “affitto sollevatore”, in sede di conclusioni e nei Parte successivi scritti difensivi ha, di fatto, ritenuto fondate anche le ulteriori detrazioni operate dall'ausiliario in misura di € 5.000,00 per “lavaggio e remover preventivi alla riparazione pannelli” e di € 9.500,00 per “riparazione pannelli”, per poi richiedere di aggiungere al risultante importo di € 31.274,59, al netto dell'acconto di € 58.077,64 già incassato, gli importi di € 5.060,08 per extracosti - di cui (a) € 3.490,00 per “piattaforma
1”, (b) € 1.176,00 per “attività GIPS” e (c) € 304,08 per “piattaforma 1 per GIPS” - e di €
5.162,56 per materiali non restituiti oggetto della fattura n° 378/18.
pagina 8 di 18 Secondo quanto esposto in citazione gli importi sub (a) e (c), essendo riferibili ai costi dell'impiego di piattaforma oggetto delle fatture n. 1727/17, n. 1844/17, 342/17,
742/17 e 820/18 della ditta Federservizi di Gaier F., devono gravare sulla committenza per previsione contrattuale.
Invece, l'importo sub (b) corrisponde, in tesi, a parte del corrispettivo dovuto alla Parte ditta subappaltatrice della , per n° 82 “ore Controparte_4 extracontrattuali in economia” “a causa di impedimenti creati da ditte terze”, avendo l'attrice inteso richiedere “in via conciliativa” il pagamento di sole 42 ore.
Dalla documentazione in atti (v. doc. n° 20 di parte attrice), che non risulta oggetto di specifiche contestazioni da parte convenuta, si evince che la ditta Federservizi
Parte Gaier ebbe effettivamente a emettere le dette fatture nei confronti di per la locazione di piattaforma articolata utilizzata presso il cantiere oggetto di causa.
Tenuto conto che, tra gli “oneri esclusi dalla fornitura” elencati in contratto figura anche la voce “eventuali ponteggi perimetrali e/o piattaforme aeree per i lavori in quota (rilievi e posa)”, devesi ritenere che il costo in questione sia effettivamente riferibile alla committente.
Parimenti fondata appare anche la pretesa relativa all'importo di € 1.176,00 (più
Iva), in quanto, stando all'allegata documentazione, corrisponde a un costo suppletivo riconosciuto dal direttore dei lavori (v. mail di quest'ultimo prodotta sub 21 e i documenti di riferimento 22 e 23).
Appare meritevole di accoglimento anche la domanda relativa all'importo di €
5.162,56 (oltre Iva) portato dalla fattura n° 378 dd. 31.5.2018, che, stando alla prospettazione attorea, sarebbe riferibile ai pannelli consegnati a e dalla stessa CP_1 non restituiti, seppure inutilizzati perché ritenuti inidonei e, quindi, sostituiti da altri pannelli (quelli oggetto dei documenti di trasporto prodotti come doc. n° 8 e n° 37).
L'effettiva detenzione, da parte della convenuta, di panelli non utilizzati è desumibile dalla missiva dd. 29.5.2018 (v. doc. n° 13 di parte attrice), con cui la Parte committente, per quanto qui rileva, intimò a “di sgomberare tutti gli elementi GRC non usati” entro il giorno successivo, rappresentando che, in difetto, avrebbe provveduto direttamente a tale sgombero.
La convenuta non ha provato di aver provveduto alla restituzione dei pannelli inutilizzati, e neppure ha specificamente negato che il numero e il controvalore pecuniario pagina 9 di 18 degli stessi fossero quelli indicati ex adverso nella detta fattura, di talché vi è ragione di ritenere effettivamente dovuta la somma fatturata di € 5.162,56, oltre Iva. Parte Nel valutare l'opera eseguita da in sede di atp, il Ctu ebbe a verificare l'effettiva sussistenza di vari vizi e difetti - quali sbeccatura dei pannelli, eccessive e irregolari dimensioni delle fughe, il loro disallineamento e l'insoddisfacente posa degli elementi di copertura (v. pag. 54 della relazione dd. 31.3.2021) - e, come detto, a tenerne Parte conto nel calcolo dell'importo spettante alla , provvedendo, da un lato, a quantificare in € 109.612,23 e in € 5.000,00 il prezzo forfettario di fornitura e posa, rispettivamente, per i pannelli di facciata (previa esclusione del corrispettivo di € 16,00/mq per il trattamento protettivo idrorepellente, in quanto non eseguito, seppure previsto in contratto
- v. pag. 45 della prima relazione peritale) e per quelli di copertura, e dall'altro a stimare in € 14.500,00 (=€ 9.500,00 + € 5.000,00) il costo di riparazione dei pannelli a carico Parte della , che va, dunque, detratto dal detto importo di € 103.852,23.
Nelle successive relazioni peritali l'ausiliare ha quantificato in € 8.795,00 la somma corrispondente al “deprezzamento forfettario” dei pannelli di copertura, il cui costo da contratto è incontestatamente pari a € 13.795,00, per poi riportare nella tabella di calcolo del complessivo corrispettivo (v. pag. 24 della relazione dd. 12.1.2024) l'importo di € 5.000,00 (=€ 13.795,00 - € 8.795,00) quale “valore forfettario pannelli copertura oggetto di vizio posa pannelli GCR” e nella tabella delle detrazioni (v. pag. 26 della relazione dd. 12.1.2024) il detto importo di € 8.795,00 (=€ 13.795,00 - € 5.000,00) quale
“deprezzamento forfettario dei pannelli GRC della copertura (determinato in A.T.P.)”, con ciò ingenerando un possibile equivoco, che ha comunque chiarito nella relazione dd.
19.6.2024, precisando che il complessivo corrispettivo per i lavori svolti, ivi compresi i pannelli di copertura, è pari a € 112.647,23 e che su tale importo devono essere effettuate le riduzioni per i vari vizi e difetti.
Ciò detto, vi è poi ragione di ritenere che, una volta ultimate le operazioni peritali e non essendovi più necessità di mantenere inalterato lo stato dei luoghi, CP_1 avrebbe potuto procedere non soltanto all'esecuzione del detto trattamento protettivo (il cui costo, come detto, trattandosi di lavorazione non eseguita, non è stato conteggiato dal Parte Ctu nel quantificare il complessivo corrispettivo effettivamente spettante a ), ma anche alla riparazione dei pannelli (non avendone del resto richiesto in giudizio l'esecuzione alla controparte), il che induce a non incrementare i detti importi di €
9.500,00 e di € 5.000,00 (quantificati nella relazione depositata in sede di atp) nelle pagina 10 di 18 misure - indicate dal Ctu nella relazione dd. 12.1.2024 - del 20% per l'aumento dei prezzi del comparto edile e del 15% per l'aggravamento dei vizi verificatisi medio tempore
(dipeso dal mancato trattamento protettivo dei pannelli, come asserito dal Ctu a pagina 30 della relazione dd. 12.1.2024 e a pagina 2 della relazione dd. 19.6.2024).
Le conseguenze pregiudizievoli delle dette sopravvenienze devono, infatti, gravare sulla parte che avrebbe potuto evitarle e, quindi, sulla convenuta, ove si consideri Parte (i) che , essendo stata sin dal maggio 2018 estromessa dal cantiere, non era più nelle condizioni di rimediare alle accertate manchevolezze;
(ii) che, nel costituirsi in giudizio, la committenza non ha chiesto di condannare la controparte all'eliminazione dei vizi riscontrati nei pannelli e all'effettuazione del trattamento protettivo omesso;
(iii) che comunque l'incidenza delle lavorazioni in questione sul corrispettivo ancora dovuto alla ditta appaltatrice è stata esattamente quantificata dal Ctu in sede di atp.
Pertanto, dall'importo di € 112.647,23 (calcolato tenendo conto delle decurtazioni di € 5.000,00 e di € 5.760,00 per gli oneri di gru e sollevatore menzionati nella relazione depositata in sede di atp - v. pag. 46 della relazione depositata in sede di atp e pag. 2 della relazione dd. 19.6.2024) devono essere detratti, per le causali sopraindicate, gli importi di
€ 8.795,00, di € 9.500,00 e di € 5.000,00, nonché l'importo di € 196,00 (corrispondente, stando a quanto esposto dal Ctu a pagina 20 della relazione dd. 12.1.2024, al corrispettivo della zincatura a caldo, giacché, trattandosi di lavorazione non eseguita, in parte qua difetta il fatto costitutivo della pretesa creditoria attorea) e l'importo di € 58.077,64
(corrispondente all'acconto già versato da al netto dell'Iva). CP_1
Considerato, dunque, che, da un lato, nell'agire in giudizio per conseguire il Parte pagamento del residuo corrispettivo, ha chiesto di quantificarlo tenendo conto delle detrazioni indicate dal Ctu per i riscontrati vizi, e dall'altro, con specifico riferimento all'eccezione ex art. 1460 c.c. di parte convenuta in relazione ai vari vizi e difetti riscontrati dal Ctu anche in sede di atp (irregolarità delle fughe, sbeccature, efflorescenze, distonia cromatica tra pannelli), che la detta eccezione opera nei limiti del corrispondente importo e, quindi, non esclude il diritto dell'appaltatore a conseguire il residuo corrispettivo calcolato previa detrazione delle somme riferibili alle accertate manchevolezze, devesi accertare e dichiarare che e nelle CP_1 Controparte_2 rispettive qualità di committente e fideiussore (v. doc. n° 17 di parte attrice), devono Parte versare a l'ulteriore somma di € 31.078,59, nonché le somme di € 5.162,56 e di €
5.060,08, quindi € 41.301,23, oltre Iva, per un totale di € 50.387,50. pagina 11 di 18 In tale termini va pronunciata condanna, non apparendo ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario alla fondatezza, per le ragioni di seguito esposte, della pretesa risarcitoria azionata dalla committente in ordine alla mancata zincatura a caldo delle staffe di sostegno dei pannelli, avendo questa a oggetto le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lavorazione omessa, la cui sussistenza non è però ex se ostativa al riconoscimento del credito dell'appaltatore per il corrispettivo in applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di appalto, qualora il committente, rilevata
l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato” (così
Cass., n° 6009/2012); del resto, la ha comunque conseguito la disponibilità CP_1 materiale e giuridica dei pannelli commissionati, che, quindi, sino ad ora ha utilizzato, avvalendosi, di conseguenza, della fornitura e della posa effettuate dall'appaltatrice e di cui, in caso di rigetto della domanda attorea in esame, continuerebbe a fruire a titolo gratuito.
Tenuto conto, infine, che, stante le riscontrate manchevolezze dell'opera, il Parte credito di deve intendersi divenuto liquido ed esigibile per effetto della presente sentenza (arg. da Cass., n° 5734/2019), dalla relativa pubblicazione decorrono gli interessi sul detto residuo corrispettivo ex D.Lgs. n° 231/2002.
Sulla domanda di risarcimento del danno di Controparte_1
Per quanto attiene all'omessa zincatura a caldo di staffe, sottostrutture e inserti di acciaio utilizzati per il fissaggio dei pannelli, espressamente prevista nella parte del contratto relativa alle “caratteristiche tecniche dei manufatti prefabbricati in GRC”, occorre fare riferimento agli accertamenti effettuati dal Ctu nominato in corso di causa e dall'esperto di problematiche legate alla corrosione degli elementi metallici, di cui il Ctu si è avvalso nel corso delle operazioni peritali, il cui esito in parte qua può essere sinteticamente riassunto nei seguenti termini:
➢ le staffe di supporto (tipo MA e MA1) a vista sono state oggetto di zincatura a Pa caldo, a differenza di quelle di sostegno, annegate nei pannelli e siglate , che non sono state sottoposte alla stessa lavorazione (la circostanza è incontroversa) e presentano “fenomeni di degrado corrosivo”, il che di per sé fa presumere che, se pure presente, uno strato zincato a freddo (in relazione al quale la ditta pagina 12 di 18 appaltatrice non ha comunque prodotto adeguata certificazione in grado di attestarne le effettive modalità esecutive), “non offra sufficiente protezione dalla corrosione” (v. pag. 10 della relazione dd. 12.1.2024);
➢ l'omessa esecuzione della zincatura a caldo, comportando un'accelerazione della velocità di corrosione, ha ridotto da 50 a 39 anni “la vita utile della staffa”, che, stando alle disposizioni del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove norme tecniche per le costruzioni) corrisponde al “numero di anni in cui l'opera deve poter essere utilizzata per lo scopo alla quale è destinata purché soggetta alla necessaria manutenzione” (v. pag. 19 della relazione dd. 12.1.2024); Pa
➢ le staffe di aggancio dei pannelli siglate non sono suscettibili di manutenzione, in quanto raggiungibili soltanto previo smontaggio dei pannelli;
➢ tale operazione, esponendo i pannelli al rischio di danneggiamento e risultando comunque di apprezzabile costo, comporta conseguenze non accettabili per un'ordinaria manutenzione;
➢ proprio per tale ragione “non si doveva prescindere da un trattamento di zincatura a caldo di quegli elementi” (v. pag. 20 della relazione dd. 12.1.2024).
➢ “un eventuale cedimento della staffatura metallica che sorregge i pannelli in cls, che potrebbe risultare improvvisa e priva di segnali premonitori, potrebbe avere conseguenze drammatiche per chi abbia a transitare in prossimità dell'edificio”
(v. pag. 20 della relazione dd. 12.1.2024);
➢ trattasi comunque di evenienza che allo stato non è né probabile, né imminente, salvo difetti occulti verificabili solo con il completo smontaggio dei pannelli, sicché la riscontrata omissione “non comporta una inidoneità all'uso dell'edificio” (v. pag. 6 della relazione dd. 12.4.2024);
➢ “non è possibile eliminare il vizio della mancata zincatura a caldo delle staffe di aggancio annegate nei pannelli di rivestimento di facciata”;
➢ l'omessa zincatura a caldo delle staffe non compromette la collaudabilità dell'opera ai sensi del D.P.P. n° 51/2009 (che disciplina i sistemi di fissaggio nella Provincia di Bolzano), in quanto nella fattispecie in esame gli elementi riconducibili nell'ambito applicativo di tale normativa sono le staffe di supporto
MA e MA1, oggetto di zincatura a caldo, e non anche le staffe siglate SA.
Sul ritenuto presupposto che la riscontrata difformità, ossia l'uso di staffe di sostegno di acciaio non zincato a caldo, non sia emendabile senza rimuovere i pannelli, pagina 13 di 18 “non esistendo…procedimenti che consentano la zincatura a caldo in sito” (v. pag. 5 della relazione peritale dd. 19.6.2024), il Ctu ha provveduto a quantificare la riduzione del corrispettivo dell'appalto, commisurandola alla “riduzione proporzionale della vita utile della struttura per effetto della mancata zincatura a caldo”.
In definitiva, l'espletata ctu ha consentito di accertare che, nel procedere alla posa Parte dei pannelli oggetto della fornitura commissionatale con il contratto dd. 19.6.2017, non si è attenuta alle indicazioni ivi contenute nella parte relativa alle “caratteristiche tecniche dei manufatti prefabbricati in GRC”, avendo utilizzato staffe di aggancio Pa denominate priva della pattuita zincatura a caldo, con ciò dando luogo a una difformità dell'opera rispetto alle pattuizioni formalizzate nel contratto, che allo stato, ossia senza rimuovere i pannelli, non è emendabile, avendo l'ausiliare fatto intendere che l'omessa lavorazione non è eseguibile dopo l'ultimazione dell'opera e che, quindi, ad oggi l'impiego di staffe zincate a caldo non può prescindere dallo smontaggio e dal successivo rimontaggio dei pannelli.
La zincatura a caldo, essendo stata espressamente prevista in contratto, ha, di fatto, assunto, per volontà dei contraenti, una connotazione di essenzialità, come tale vincolante per la ditta appaltatrice nella fase esecutiva, avendo la committente il diritto di conseguire l'opera sì come commissionata, il che di per sé induce a ritenere che la Pa mancanza della detta lavorazione sulle staffe sia significativamente valorizzabile a sostegno della domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione dalla che, nell'agire in via risarcitoria, invocando a tal fine la preventiva CP_1 autorizzazione “all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati tramite un'impresa di sua Parte insindacabile scelta, a spese di parte attrice”, ha, in sostanza, chiesto di condannare al risarcimento dei danni in misura corrispondente al costo dei lavori occorrenti per rimediare all'accertata difformità.
Il che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, è consentito dall'art. 1668 c.c., per effetto del quale, “qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (così Cass., n° 9033/2006; v. anche Cass., n°
24305/2017, secondo cui il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può proporre, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., domanda diretta “all'attribuzione del pagina 14 di 18 risarcimento per equivalente rispetto alla mancata eliminazione dei vizi”, quindi, tendente “a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica che l'art.
1668 accorda in prima battuta, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione dell'eadem res debita”; nello stesso senso Cass., n° 11602/02, richiamata, fra le altre, anche in Cass., n° 4523/2008; v. anche Cass., n° 169/1996 e gli altri precedenti ivi citati).
Tenuto conto, da un lato, che né prima del presente giudizio, né in corso di causa Parte
si è dichiarata disponibile a porre rimedio alla mancata zincatura a caldo delle staffe di sostegno utilizzate per il montaggio dei pannelli, e dall'altro che tale omissione, oltre a risultare contrastante con un'espressa previsione contrattuale vincolante per la ditta appaltatrice, ha riguardato una modalità esecutiva di non secondaria importanza, in quanto riferibile a un elemento costruttivo che comunque inerisce alla stabilità dei pannelli e, quindi, alla sicurezza dell'intera opera, vi è ragione di ritenere che CP_1 Parte possa fondatamente pretendere la condanna della al risarcimento del danno in misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dell'accertata difformità, che costituisce rimedio ulteriore e diverso, nonché alternativo alla riduzione del corrispettivo, peraltro al riguardo non richiesta dalla convenuta in comparsa di costituzione (il che di per sé induce a ritenere superfluo l'approfondimento istruttorio di natura tecnica sollecitato da parte attrice nelle note difensive dd. 11.12.2024).
Per la quantificazione dell'importo risarcitorio, da commisurare ai presumibili costi di smontaggio e rimontaggio dei pannelli, ossia delle operazioni necessarie alla Parte sostituzione delle staffe di sostegno utilizzate da con altri analoghi supporti di acciaio zincato a caldo, occorre fare riferimento all'ultima relazione peritale dd.
15.11.2024, in cui il Ctu, premesso, fra l'altro, che nessuna delle ditte da lui interpellate per l'acquisizione di un preventivo ha manifestato interesse per l'intervento e che, pertanto, ha esaminato i soli preventivi trasmessi dalle stesse parti in causa, ha fatto presente, per quanto qui rileva, che:
➢ il preventivo predisposto dalla GCN riporta i costi di noleggio di autogru e piattaforma, nonché quelli di rimozione dei pannelli dei vari piani dell'edificio, per un totale di € 27.714,20, più Iva, senza indicare alcun costo per la cantierizzazione e la messa in sicurezza del sito;
➢ per queste ultime voci nel preventivo è indicato l'importo di € CP_1
18.174,51 (quantificato in base al Prezziario della Provincia Autonoma di pagina 15 di 18 Bolzano, a eccezione di quello di € 10.500,00 relativo al materiale per la protezione del piazzale e dello smaltimento di fine lavori, non valutabile
“mancando una specifica analisi prezzi”), a cui è stato aggiunto l'importo di €
48.613,68 per montaggio degli elementi di facciata, per un totale di € 66.788,19, più Iva;
➢ il preventivo della ditta Metalbau, depositato dalla , riporta i costi CP_1 dell'intervento per un totale di € 68.205,00, senza alcun riferimento agli oneri di cantierizzazione.
Considerato, da un lato, che, nel quantificare i presumibili costi dei lavori in Parte questione, ha un evidente interesse a contenerne l'ammontare, mentre la CP_1 ha l'interesse opposto, e dall'altro, che l'attrice non ha indicato alcun importo per la cantierizzazione e la messa in sicurezza, vi è ragione di optare, con riguardo alla prima spesa, per una media tra i detti importi di € 27.714,20 e di € 48.613,68, che è pari a €
38.163,94, e, con riferimento agli ulteriori detti oneri, per l'importo di € 18.174,51 indicato dalla convenuta, previa detrazione della somma di € 10.500,00, in quanto relativa a una voce di spesa (il materiale per la protezione del piazzale e lo smaltimento a fine lavori) non valutabile a dire dell'ausiliario, di talché al riguardo va considerata la risultante differenza di € 7.674,51 (=€ 18.174,51 - € 10.500,00).
All'importo di € 45.838,45 (=€ 38.163,94 + € 7.674,51) devono essere aggiunte la spesa del rimontaggio dei pannelli, da quantificare - in base al costo unitario di € 52,00 per mq pattuito dalle parti in contratto e all'accertata quantità finale di mq. 452,04 indicata a pagina 44 della prima relazione peritale depositata in sede di atp - nella somma di € 23.506,08 (=€ 52,00 x 452,04) e le spese tecniche (per stesura PSC, direzione lavori e coordinamento sicurezza), che il Ctu ha stimato in € 4.264,00 più Iva (v. pag. 6 relazione dd. 15.11.2024). Parte Pertanto, va condannata a pagare a la somma di € 73.608,53 (€ CP_1
38.163,94 + € 7.674,51 + € 23.506,08 + € 4.264,00), oltre Iva, e quindi, € 89.802,40.
L'accoglimento della pretesa risarcitoria della convenuta per un importo corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione della riscontrata difformità costituisce ex se condizione ostativa a una riduzione di prezzo (che, peraltro, come detto, al riguardo non è stata richiesta in comparsa di costituzione dalla convenuta e che comunque nella disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. è rimedio alternativo all'eliminazione di difformità e vizi a spese dell'appaltatore, tutelando entrambi i rimedi il medesimo pagina 16 di 18 interesse sostanziale, il quale, pertanto, non può essere soddisfatto due volte attraverso l'applicazione di entrambi) e rende superfluo l'esame della questione relativa alla Parte collaudabilità dell'opera, sì come realizzata da .
Sulla domanda relativa alla penale per ritardo Parte In comparsa di costituzione ha chiesto di condannare “al CP_1 pagamento della penale stabilita dal contratto d'appalto del 19.6.2017 in Euro 114 per ogni giorno di ritardo, a partire dal termine fissato in contratto per la consegna dell'opera finita, in data 6 ottobre 2017, fino ad oggi, e poi fino alla definizione del giudizio”.
A sostegno di tale domanda la convenuta ha fatto riferimento alla clausola contrattuale “penali per ritardi”, che testualmente recita “per ogni giorno di ritardo dei termini previsti al punto sopra, viene concordata una penale in misura del 0,1% (pari a
114,00 €/gg.) dell'importo di contratto”.
I detti termini sono quelli indicati nella parte del contratto relativa al “programma temporale di esecuzione (PTE)”, ove vengono indicate le date del 30.6.2017 e del
6.10.2017, rispettivamente, per l'approvazione del progetto architettonico e per la “fine posa e ripristini parapetti”, seguite dalla seguente precisazione “Le date presunte da noi indicate sono da considerarsi valide solo per approvazione dei disegni esecutivi, relativi ai singoli interventi in scaletta, entro i tempi stabiliti. Qualsiasi ritardo non dipendente dalla ns. volontà comporterà la ridefinizione del (PTE)”.
Dalla mail inviata il 21.9.2017 dalla direzione dei lavori (v. doc. n° 2 di parte attrice) si può ragionevolmente desumere, in difetto di elementi di segno contrario, che all'epoca i progetti non erano stati ancora approvati.
Tenuto conto di ciò e considerato che, per quanto consta, in seguito le parti non ebbero a ridefinire un nuovo cronoprogramma, come, invece, imposto dalla detta clausola contrattuale, vi è ragione di ritenere che la ditta appaltatrice non era più tenuta ad attenersi agli originari tempi di esecuzione e che, pertanto, la loro inosservanza non è in grado di giustificare l'applicazione della pattuita penale per il ritardo.
Pertanto, la domanda de qua non può trovare accoglimento.
Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti e a porre a carico di entrambe in pari misura gli oneri liquidati in atti per le pagina 17 di 18 consulenze tecniche di ufficio espletate in sede di a.t.p. e nel presente giudizio, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Belfiore (VR), via Castelletto Parte_1
n° 5, in persona del legale rappresentante, nei confronti della con sede in Controparte_1
Campo Tures (BZ), Zona Industriale Molini di Tures n° 11, in persona del legale rappresentante, e di disattesa ogni diversa domanda, istanza, Controparte_2 deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e a pagare alla società Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € 50.387,50, oltre interessi ex D.Lgs. n° Parte_1
231/2002 dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la società a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 89.802,40;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri liquidati in atti per le consulenze tecniche di ufficio espletate in sede di a.t.p. e nel presente giudizio.
Così deciso in Trento in data 9.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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