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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato il 26/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
4678/2023 pubblicata in data 31/05/2023
TRA
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
Parte_3
[...] Pt_4 Parte_5
[...]
[...] [...]
Parte_6
[...]
[...]
CONTRO
Controparte_1
[...]
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/2023, pubblicata il
31/05/2023, in materia di “diritti reali – possesso - trascrizione”.
CONCLUSIONI Per;
Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
; ; ;
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_8
:
[...] Parte_6
“piaccia all'ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare
In principalità:
1^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
In via subordinata:
2^) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione dell'art. 1120 ultimo comma c.c.;
In via ulteriormente subordinata:
3^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione degli artt. 1120 I^ comma e 1336 5^ comma c.c.;
4^) accertare e dichiarare altresì l'annullabilità della delibera condominiale impugnata per vizi nella formazione della volontà della maggioranza;
5^) Respingere in ogni caso tutte le domande ex adverso svolte;
6^) Con vittoria di compensi, spese, spese forfettarie e contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio;
7^) Disporre infine la restituzione a favore degli appellanti e nei confronti del CP_1 appellato di tutte le somme dagli stessi corrisposte in esecuzione della sentenza di I^ grado”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Controparte_4
e della Sig. litisconsorti necessari nel presente procedimento di
[...] CP_5 impugnazione;
in via preliminare confermare integralmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la piena validità della delibera assembleare del 21 aprile 2021; condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. in via istruttoria respingere, sin d'ora, la richiesta di ammissione CTU in quanto meramente esplorativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_8 CP_5
nella loro qualità di condòmini, adivano il Tribunale di Milano affinché Parte_6 accertasse e dichiarasse l'invalidità della delibera assembleare del 21/04/2021 assunta dal
, con cui era stato deciso a maggioranza Controparte_6 Controparte_1 CP_1
l'abbattimento di una pianta presente nel cortile condominiale, una catalpa, nonché' il rifacimento dell'area adiacente per un costo di € 21.000,00. I condòmini proponevano altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata ex art. 669 bis e segg.
c.p.c..
In particolare, gli attori deducevano:
1- in via principale, l'annullabilità della delibera impugnata ex art. 66 disp. att., in quanto l'Assemblea avrebbe ampliato l'argomento di discussione rispetto a quanto previsto al punto 6 dell'O.d.g. - intitolato: “Albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione del pavimento”-, il quale non sarebbe stato, dunque, completo ed esplicativo. Secondo la prospettazione degli attori, l'O.d.g. avrebbe dovuto specificare che la discussione e la votazione avrebbero avuto ad oggetto l'abbattimento dell'albero.
2- in subordine, la nullità della delibera impugnata per violazione del divieto di cui all'art. 1120 ultimo comma c.c., in quanto l'Assemblea avrebbe deliberato sulla distruzione di un bene comune pur in assenza dell'unanimità dei consensi prescritta dalla legge, peraltro senza accertamenti tecnici circa le conseguenze dello sviluppo radicale rispetto sia agli impianti comuni che alle abitazioni private.
3- in via di ulteriore subordine, l'annullabilità della delibera impugnata per violazione degli artt. 1120 comma 1 e art. 1136 comma 5 c.c., sostenendo che l'abbattimento della pianta costituisse un'innovazione consentita semmai dal primo comma dell'art. 1120 c.c., il quale richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione della relativa delibera, che nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta.
4-la delibera impugnata sarebbe stata assunta senza alcuna evidenza tecnica che dimostrasse una situazione di pericolosità derivante dalla crescita radicale della pianta.
pagina 3 di 9 5- Sempre in via ulteriormente subordinata, l'annullabilità della delibera per vizi attinenti alla formazione della volontà della maggioranza, sostenendo che l'argomento di cui al punto 6 dell'O.d.g. fosse stato che ha approvato in seconda votazione con un numero di millesimi pari
504,85 omettendo però di indicare nel verbale i nomi dei condòmini favorevoli o contrari con i relativi millesimi, oltre che gli astenuti.
Si costituiva in giudizio il di contestando quando Controparte_7 CP_1
dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4678/2023 rigettava la domanda attorea rilevando che la decisione assembleare, riguardando un'opera di manutenzione straordinaria ex art. 1135
c.c./1120 c.c. diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, sia stata presa con il quorum e le maggioranze prescritte, a seguito della diffusione di un O.d.g. completo ed esplicativo, oltre che di due perizie agronomiche. In conclusione, afferma il Tribunale, “si ha il rigetto della domanda attorea su tutti i punti in esame, non essendo emersi i profili di illegittimità sollevati;
la delibera oggetto di impugnazione risulta, pertanto, validamente assunta. Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"”.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/23 pubblicata in data 31 maggio 2023 i condomini , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, unitamente Parte_7 Parte_5 Parte_8 Parte_6 all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proponevano appello, articolato in quattro motivi, lamentando:
1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. Att. c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto corretta e completa l'indicazione di cui al punto 6 dell'O.d.g. recante “albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione pavimento” nonostante la relativa votazione abbia avuto ad oggetto l'abbattimento della pianta.
2- Errata ricostruzione dei fatti, avendo il giudice ritenuto esaustiva la documentazione pervenuta ai condomini in sede di convocazione. In particolare, il giudice avrebbe omesso di considerare le contestazioni mosse dagli attori circa l'assenza di accertamenti tecnici asseveranti le criticità dello sviluppo radicale della pianta rilevate a verbale. Il giudice avrebbe altresì omesso di considerare le 18 foto prodotte dai medesimi attori dalle quali sarebbe emersa pagina 4 di 9 la mancanza di pericolosità della pianta, così come le ulteriori riproduzioni fotografiche depositate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n.3.
3- Erronea qualificazione dell'oggetto della delibera assembleare quale innovazione ex art. 1120 comma 2 n.1 c.c.. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'abbattimento della pianta come opera di manutenzione straordinaria ex art. 1135/1120 c.c. diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, nonostante non vi fosse prova della pericolosità della pianta. Ed invero, il giudice avrebbe travisato le conclusioni riportate nelle perizie agronomiche non avvedendosi dell'assenza di elementi che deponessero per la necessità dell'abbattimento. Pertanto, non essendo stati provati i motivi di sicurezza a fondamento della decisione, la delibera sarebbe contraria a quanto prescritto dall'art. 1120 comma 2 c.c. e sarebbe, di conseguenza, illegittima.
4-Erronea applicazione da parte del giudice di primo grado del principio processuale della ragion più liquida, con conseguente necessità di esame, in sede di gravame, dei motivi di impugnazione della delibera per cui è causa di cui ai punti 2, 3 e 5 dell'atto di citazione in primo grado. In particolare, parte appellante ripropone la contestazione di cui al punto 2 per la quale la delibera impugnata sarebbe nulla per violazione del divieto di cui all'art.1120 ult. comma, poiché ogni decisione sulla distruzione di un bene comune richiede l'unanimità dei consensi.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 appellante e chiedendo in via pregiudiziale l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Sig. e della Sig.ra in via preliminare la conferma Controparte_4 CP_5 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 6610/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nonché della delibera assembleare impugnata. Chiedeva altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 7 maggio 2024, a seguito dell'abbattimento dell'albero ad opera del condominio avvenuto in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, gli appellanti rinunciavano alla domanda di inibitoria, nonché alla richiesta istruttoria di C.t.u.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
pagina 5 di 9 Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte conferma il giudizio del Tribunale che ha ritenuto l'elencazione contenuta nell'o.d.g. “completa ed esplicativa”. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è sufficiente che l'avviso di convocazione contenente l'o.d.g. indichi gli argomenti da trattare nei loro termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. Per soddisfare i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 66 disp. Att. c.c. e garantire il diritto d'informazione dei condomini si ritiene sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione.
Ebbene, dal punto 6 dell'o.d.g. indicante “albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione pavimento” si evince chiaramente che l'argomento oggetto della discussione sarebbe stato l'albero condominiale e le problematiche ad esso connesse. In particolare, per la nota massima per la quale “il più contiene il meno” è ragionevole intendere che l'abbattimento sia ricompreso nel novero degli interventi relativi alla pianta. La scelta di abbattere l'albero costituisce un mero sviluppo del medesimo argomento, cioè quello degli interventi da adottarsi in relazione alla catalpa. Inoltre, nel caso di specie, i termini della discussione di cui al punto 6 dell'o.d.g. venivano resi ancor più chiari dalla circostanza che prima dell'Assemblea a ogni condomino era stata inviata via mail specifica documentazione, in particolare due perizie agronomiche che prospettavano l'una l'abbattimento dell'albero e l'altra un intervento conservativo. Sulla scorta di tali osservazioni il motivo si ritiene infondato.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ritiene idonee a dimostrare la pericolosità dello sviluppo radicale della pianta sia la perizia della dott.ssa Persona_1
(all.
2 -fasc. primo grado) che quella del dott. (all. 3 – fasc. primo grado). Controparte_8
La prima, deponendo per la necessità di abbattimento della pianta, ne presuppone evidentemente la pericolosità, mentre la seconda, pur propendendo per interventi di tipo conservativo, fa comunque emergere delle criticità relative allo sviluppo radicale, tanto da richiedere, tra le altre cose, la costruzione di un muro perimetrale sotterraneo di 1,5-1,7 mt.. Se non vi fosse stato alcun rischio legato all'espansione delle radici non sarebbero stati necessari simili interventi. Risulta, dunque, provata, la pericolosità della pianta, per tale intendendosi anche la mera esistenza di elementi idonei a compromettere in futuro la sicurezza degli ambienti circostanti. Quanto all'omessa valutazione del materiale fotografico prodotto nel giudizio di primo grado, quest'ultimo si ritiene irrilevante in quanto non idoneo a evidenziare in termini tecnici e con criterio di scientificità la pericolosità dello sviluppo radicale.
pagina 6 di 9 Acclarata la pericolosità dello sviluppo delle radici dell'albero, a fronte di due soluzioni prospettate, il ha scelto l'abbattimento in maniera coerente con le valutazioni CP_1
espresse in sede di votazione. L'opzione tra interventi conservativi o abbattimento implica un giudizio di opportunità che compete solo all'Assemblea e non al giudice, il cui sindacato sulle delibere assembleari è limitato alla legittimità delle stesse, cioè alla sussistenza dei presupposti legali.
Quanto al terzo motivo di appello relativo alla qualificazione dell'oggetto della delibera assembleare, la Corte, una volta ritenuto provato l'elemento della pericolosità, rileva come il caso in esame sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1120 c.c. e art. 1335
c.c. come opera di manutenzione straordinaria diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, così come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado. Significativa in tal senso è la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, contrapponendo i due distinti concetti di innovazione e manutenzione, ha affermato: “Alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, innovazione agli effetti dell'art. 1120 c.c. non è qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (tra le altre, cfr. Cass. 35957/2021). Da questo punto di vista, l'abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni.” (Cass. Civ. Ord. n. 6136/2023)
Peraltro, all'opera di manutenzione si ricorre non solo per rimediare ai danni già evidenti, ma anche per prevenire quelli futuri, finanche quelli probabili, proprio per evitare rischi di compromissione della sicurezza.
Dalla qualificazione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le delibere di ordinaria amministrazione, secondo l'articolo 1136, comma 2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio
Nel caso di specie, una volta ritenuta provata la pericolosità e accertata di conseguenza la qualificazione dell'oggetto della delibera quale opera di manutenzione, si rileva la legittimità della delibera impugnata in quanto il quorum e la maggioranza necessari risultano raggiunti. La tutela dell'ambiente, certamente, richiede che gli interventi siano improntati ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, i quali nel caso di specie risultano rispettati visti gli studi agronomici che hanno preceduto la delibera assembleare. Sulla scorta delle osservazioni appena esposte il motivo di gravame va pertanto rigettato.
pagina 7 di 9 Con riferimento al quarto motivo d'appello, la Corte ritiene corretta l'applicazione del principio processuale della ragione più liquida. Ed invero, la qualificazione dell'abbattimento dell'albero come opera di manutenzione necessaria ai fini della sicurezza dell'edificio risulta sufficiente ai fini della decisione della controversia ed esclude, di per sé, ogni altra soluzione che implichi una diversa qualificazione dell'intervento rendendo superfluo l'esame delle questioni di cui ai punti 2, 3 e 5.
Infine, quanto alla richiesta avanzata dal appellato di condanna ex art. 96 c.p.c., CP_1
ritiene la Corte che non sussistano i presupposti in considerazione della circostanza che proprio l'attivazione della procedura di mediazione indica la volontà da parte degli appellanti di ricorrere alle vie giudiziali come estrema ratio, senza alcun intento di abuso processuale.
La domanda va pertanto respinta.
In conclusione l'appello è infondato e va rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico degli appellanti
[...]
, Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 Pt_3
,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_8 CP_5
in solido, andranno poste le spese affrontate dal Parte_6 Controparte_1
per il giudizio di appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le
[...]
fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 Pt_3
,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_8 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/2023, pubblicata in data Parte_6
31.05.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
pagina 8 di 9
2. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.237,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano 10.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato il 26/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
4678/2023 pubblicata in data 31/05/2023
TRA
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
Parte_3
[...] Pt_4 Parte_5
[...]
[...] [...]
Parte_6
[...]
[...]
CONTRO
Controparte_1
[...]
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/2023, pubblicata il
31/05/2023, in materia di “diritti reali – possesso - trascrizione”.
CONCLUSIONI Per;
Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
; ; ;
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_8
:
[...] Parte_6
“piaccia all'ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare
In principalità:
1^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
In via subordinata:
2^) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione dell'art. 1120 ultimo comma c.c.;
In via ulteriormente subordinata:
3^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione degli artt. 1120 I^ comma e 1336 5^ comma c.c.;
4^) accertare e dichiarare altresì l'annullabilità della delibera condominiale impugnata per vizi nella formazione della volontà della maggioranza;
5^) Respingere in ogni caso tutte le domande ex adverso svolte;
6^) Con vittoria di compensi, spese, spese forfettarie e contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio;
7^) Disporre infine la restituzione a favore degli appellanti e nei confronti del CP_1 appellato di tutte le somme dagli stessi corrisposte in esecuzione della sentenza di I^ grado”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Controparte_4
e della Sig. litisconsorti necessari nel presente procedimento di
[...] CP_5 impugnazione;
in via preliminare confermare integralmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la piena validità della delibera assembleare del 21 aprile 2021; condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. in via istruttoria respingere, sin d'ora, la richiesta di ammissione CTU in quanto meramente esplorativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 Parte_8 CP_5
nella loro qualità di condòmini, adivano il Tribunale di Milano affinché Parte_6 accertasse e dichiarasse l'invalidità della delibera assembleare del 21/04/2021 assunta dal
, con cui era stato deciso a maggioranza Controparte_6 Controparte_1 CP_1
l'abbattimento di una pianta presente nel cortile condominiale, una catalpa, nonché' il rifacimento dell'area adiacente per un costo di € 21.000,00. I condòmini proponevano altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata ex art. 669 bis e segg.
c.p.c..
In particolare, gli attori deducevano:
1- in via principale, l'annullabilità della delibera impugnata ex art. 66 disp. att., in quanto l'Assemblea avrebbe ampliato l'argomento di discussione rispetto a quanto previsto al punto 6 dell'O.d.g. - intitolato: “Albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione del pavimento”-, il quale non sarebbe stato, dunque, completo ed esplicativo. Secondo la prospettazione degli attori, l'O.d.g. avrebbe dovuto specificare che la discussione e la votazione avrebbero avuto ad oggetto l'abbattimento dell'albero.
2- in subordine, la nullità della delibera impugnata per violazione del divieto di cui all'art. 1120 ultimo comma c.c., in quanto l'Assemblea avrebbe deliberato sulla distruzione di un bene comune pur in assenza dell'unanimità dei consensi prescritta dalla legge, peraltro senza accertamenti tecnici circa le conseguenze dello sviluppo radicale rispetto sia agli impianti comuni che alle abitazioni private.
3- in via di ulteriore subordine, l'annullabilità della delibera impugnata per violazione degli artt. 1120 comma 1 e art. 1136 comma 5 c.c., sostenendo che l'abbattimento della pianta costituisse un'innovazione consentita semmai dal primo comma dell'art. 1120 c.c., il quale richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione della relativa delibera, che nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta.
4-la delibera impugnata sarebbe stata assunta senza alcuna evidenza tecnica che dimostrasse una situazione di pericolosità derivante dalla crescita radicale della pianta.
pagina 3 di 9 5- Sempre in via ulteriormente subordinata, l'annullabilità della delibera per vizi attinenti alla formazione della volontà della maggioranza, sostenendo che l'argomento di cui al punto 6 dell'O.d.g. fosse stato che ha approvato in seconda votazione con un numero di millesimi pari
504,85 omettendo però di indicare nel verbale i nomi dei condòmini favorevoli o contrari con i relativi millesimi, oltre che gli astenuti.
Si costituiva in giudizio il di contestando quando Controparte_7 CP_1
dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4678/2023 rigettava la domanda attorea rilevando che la decisione assembleare, riguardando un'opera di manutenzione straordinaria ex art. 1135
c.c./1120 c.c. diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, sia stata presa con il quorum e le maggioranze prescritte, a seguito della diffusione di un O.d.g. completo ed esplicativo, oltre che di due perizie agronomiche. In conclusione, afferma il Tribunale, “si ha il rigetto della domanda attorea su tutti i punti in esame, non essendo emersi i profili di illegittimità sollevati;
la delibera oggetto di impugnazione risulta, pertanto, validamente assunta. Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"”.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/23 pubblicata in data 31 maggio 2023 i condomini , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, unitamente Parte_7 Parte_5 Parte_8 Parte_6 all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proponevano appello, articolato in quattro motivi, lamentando:
1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. Att. c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto corretta e completa l'indicazione di cui al punto 6 dell'O.d.g. recante “albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione pavimento” nonostante la relativa votazione abbia avuto ad oggetto l'abbattimento della pianta.
2- Errata ricostruzione dei fatti, avendo il giudice ritenuto esaustiva la documentazione pervenuta ai condomini in sede di convocazione. In particolare, il giudice avrebbe omesso di considerare le contestazioni mosse dagli attori circa l'assenza di accertamenti tecnici asseveranti le criticità dello sviluppo radicale della pianta rilevate a verbale. Il giudice avrebbe altresì omesso di considerare le 18 foto prodotte dai medesimi attori dalle quali sarebbe emersa pagina 4 di 9 la mancanza di pericolosità della pianta, così come le ulteriori riproduzioni fotografiche depositate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n.3.
3- Erronea qualificazione dell'oggetto della delibera assembleare quale innovazione ex art. 1120 comma 2 n.1 c.c.. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'abbattimento della pianta come opera di manutenzione straordinaria ex art. 1135/1120 c.c. diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, nonostante non vi fosse prova della pericolosità della pianta. Ed invero, il giudice avrebbe travisato le conclusioni riportate nelle perizie agronomiche non avvedendosi dell'assenza di elementi che deponessero per la necessità dell'abbattimento. Pertanto, non essendo stati provati i motivi di sicurezza a fondamento della decisione, la delibera sarebbe contraria a quanto prescritto dall'art. 1120 comma 2 c.c. e sarebbe, di conseguenza, illegittima.
4-Erronea applicazione da parte del giudice di primo grado del principio processuale della ragion più liquida, con conseguente necessità di esame, in sede di gravame, dei motivi di impugnazione della delibera per cui è causa di cui ai punti 2, 3 e 5 dell'atto di citazione in primo grado. In particolare, parte appellante ripropone la contestazione di cui al punto 2 per la quale la delibera impugnata sarebbe nulla per violazione del divieto di cui all'art.1120 ult. comma, poiché ogni decisione sulla distruzione di un bene comune richiede l'unanimità dei consensi.
Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 appellante e chiedendo in via pregiudiziale l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Sig. e della Sig.ra in via preliminare la conferma Controparte_4 CP_5 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 6610/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nonché della delibera assembleare impugnata. Chiedeva altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 7 maggio 2024, a seguito dell'abbattimento dell'albero ad opera del condominio avvenuto in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, gli appellanti rinunciavano alla domanda di inibitoria, nonché alla richiesta istruttoria di C.t.u.
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Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
pagina 5 di 9 Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte conferma il giudizio del Tribunale che ha ritenuto l'elencazione contenuta nell'o.d.g. “completa ed esplicativa”. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è sufficiente che l'avviso di convocazione contenente l'o.d.g. indichi gli argomenti da trattare nei loro termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. Per soddisfare i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 66 disp. Att. c.c. e garantire il diritto d'informazione dei condomini si ritiene sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione.
Ebbene, dal punto 6 dell'o.d.g. indicante “albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione pavimento” si evince chiaramente che l'argomento oggetto della discussione sarebbe stato l'albero condominiale e le problematiche ad esso connesse. In particolare, per la nota massima per la quale “il più contiene il meno” è ragionevole intendere che l'abbattimento sia ricompreso nel novero degli interventi relativi alla pianta. La scelta di abbattere l'albero costituisce un mero sviluppo del medesimo argomento, cioè quello degli interventi da adottarsi in relazione alla catalpa. Inoltre, nel caso di specie, i termini della discussione di cui al punto 6 dell'o.d.g. venivano resi ancor più chiari dalla circostanza che prima dell'Assemblea a ogni condomino era stata inviata via mail specifica documentazione, in particolare due perizie agronomiche che prospettavano l'una l'abbattimento dell'albero e l'altra un intervento conservativo. Sulla scorta di tali osservazioni il motivo si ritiene infondato.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ritiene idonee a dimostrare la pericolosità dello sviluppo radicale della pianta sia la perizia della dott.ssa Persona_1
(all.
2 -fasc. primo grado) che quella del dott. (all. 3 – fasc. primo grado). Controparte_8
La prima, deponendo per la necessità di abbattimento della pianta, ne presuppone evidentemente la pericolosità, mentre la seconda, pur propendendo per interventi di tipo conservativo, fa comunque emergere delle criticità relative allo sviluppo radicale, tanto da richiedere, tra le altre cose, la costruzione di un muro perimetrale sotterraneo di 1,5-1,7 mt.. Se non vi fosse stato alcun rischio legato all'espansione delle radici non sarebbero stati necessari simili interventi. Risulta, dunque, provata, la pericolosità della pianta, per tale intendendosi anche la mera esistenza di elementi idonei a compromettere in futuro la sicurezza degli ambienti circostanti. Quanto all'omessa valutazione del materiale fotografico prodotto nel giudizio di primo grado, quest'ultimo si ritiene irrilevante in quanto non idoneo a evidenziare in termini tecnici e con criterio di scientificità la pericolosità dello sviluppo radicale.
pagina 6 di 9 Acclarata la pericolosità dello sviluppo delle radici dell'albero, a fronte di due soluzioni prospettate, il ha scelto l'abbattimento in maniera coerente con le valutazioni CP_1
espresse in sede di votazione. L'opzione tra interventi conservativi o abbattimento implica un giudizio di opportunità che compete solo all'Assemblea e non al giudice, il cui sindacato sulle delibere assembleari è limitato alla legittimità delle stesse, cioè alla sussistenza dei presupposti legali.
Quanto al terzo motivo di appello relativo alla qualificazione dell'oggetto della delibera assembleare, la Corte, una volta ritenuto provato l'elemento della pericolosità, rileva come il caso in esame sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1120 c.c. e art. 1335
c.c. come opera di manutenzione straordinaria diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio, così come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado. Significativa in tal senso è la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, contrapponendo i due distinti concetti di innovazione e manutenzione, ha affermato: “Alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, innovazione agli effetti dell'art. 1120 c.c. non è qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (tra le altre, cfr. Cass. 35957/2021). Da questo punto di vista, l'abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni.” (Cass. Civ. Ord. n. 6136/2023)
Peraltro, all'opera di manutenzione si ricorre non solo per rimediare ai danni già evidenti, ma anche per prevenire quelli futuri, finanche quelli probabili, proprio per evitare rischi di compromissione della sicurezza.
Dalla qualificazione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza dell'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le delibere di ordinaria amministrazione, secondo l'articolo 1136, comma 2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio
Nel caso di specie, una volta ritenuta provata la pericolosità e accertata di conseguenza la qualificazione dell'oggetto della delibera quale opera di manutenzione, si rileva la legittimità della delibera impugnata in quanto il quorum e la maggioranza necessari risultano raggiunti. La tutela dell'ambiente, certamente, richiede che gli interventi siano improntati ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, i quali nel caso di specie risultano rispettati visti gli studi agronomici che hanno preceduto la delibera assembleare. Sulla scorta delle osservazioni appena esposte il motivo di gravame va pertanto rigettato.
pagina 7 di 9 Con riferimento al quarto motivo d'appello, la Corte ritiene corretta l'applicazione del principio processuale della ragione più liquida. Ed invero, la qualificazione dell'abbattimento dell'albero come opera di manutenzione necessaria ai fini della sicurezza dell'edificio risulta sufficiente ai fini della decisione della controversia ed esclude, di per sé, ogni altra soluzione che implichi una diversa qualificazione dell'intervento rendendo superfluo l'esame delle questioni di cui ai punti 2, 3 e 5.
Infine, quanto alla richiesta avanzata dal appellato di condanna ex art. 96 c.p.c., CP_1
ritiene la Corte che non sussistano i presupposti in considerazione della circostanza che proprio l'attivazione della procedura di mediazione indica la volontà da parte degli appellanti di ricorrere alle vie giudiziali come estrema ratio, senza alcun intento di abuso processuale.
La domanda va pertanto respinta.
In conclusione l'appello è infondato e va rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico degli appellanti
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[...] Parte_7 Parte_5 Parte_8 CP_5
in solido, andranno poste le spese affrontate dal Parte_6 Controparte_1
per il giudizio di appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le
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fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
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avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/2023, pubblicata in data Parte_6
31.05.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
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2. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.237,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano 10.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
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