Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 150
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per comunicazioni PEC non impugnabili

    La Corte ha ritenuto che le comunicazioni PEC non presentano le caratteristiche di atti impugnabili in quanto non modificano unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del destinatario, limitandosi a fornire risposte a richieste di chiarimenti e confermando una pretesa erariale già nota.

  • Rigettato
    Legittimità della decadenza dalla rateazione

    La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, non entra nel merito della legittimità della decadenza, ma la sua decisione implica il rigetto della domanda del contribuente che contestava tale decadenza.

  • Rigettato
    Impugnabilità delle comunicazioni PEC

    La Corte ha ritenuto inammissibili le comunicazioni PEC, rigettando implicitamente questa argomentazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della decadenza dalla rateazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, non pronunciandosi nel merito sulla legittimità della decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 150
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo