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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 730/2021 depositato il 02/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 673/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 28/07/2021
Atti impositivi:
- COM. PEC n. PROT. 73409 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: illustrano e si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appellante così conclude:
“Voglia Codesto On.le Collegio di Riesame, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e nello specifico:
- in accoglimento dei motivi di appello sub. a) e b), dichiarare inammissibile il ricorso proposto in primo grado da parte appellata avverso le note PEC del 05.08.2020 (prot. n. 73409) e del 07.09.2020 (prot. n.
81037);
- in subordine e nel merito, ove mai ritenuto ammissibile il ricorso originariamente prodotto dalla Parte, pronunciarsi in completa riforma della Sentenza CTP qui appellata in accoglimento del motivo d'appello sub.
c);
- quanto precede, con il favore delle spese di lite come da apposita nota depositata dall'Ufficio appellante.”
Il contribuente appellato così conclude:
“In via principale e nel merito - rigettare l'appello dell'Ufficio in quanto inammissibile ed infondato e confermare la sentenza ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari dei due gradi di giudizio.”.
I fatti. Con apposito ricorso, l' Società_1 S.r.l. impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, una comunicazione (prot. n. 73409), trasmessa dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale I di Torino, a mezzo PEC in data 5.8.2020, avente ad oggetto l'avvenuta decadenza della contribuente da un piano di rateazione riferito alle somme richieste dall'Ufficio con un avviso di irregolarità precedentemente comunicato alla contribuente, nonché tutti gli atti connessi con quello impugnato, tra cui, segnatamente, un'ulteriore nota (prot. n. 81037), inviata a mezzo PEC in data 7.9.2020, confermativa della comunicazione già citata.
A sostegno dell'impugnazione, la contribuente evidenziava che, in data 11.1.2019, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, un avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione fiscale presentata per il periodo di imposta 2015 avente ad oggetto la contestazione del mancato pagamento di ritenute per la complessiva somma di € 311.083,10, oltre interessi e sanzioni. Precisava che la contribuente, in relazione a quella pretesa, aveva prontamente richiesto di rateizzare il dovuto, versando la prima rata in data 11.2.2019.
Aggiungeva che, nondimeno, in data 2.5.2019, la contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento recante somme iscritte a ruolo sulla base della contestazione poc'anzi indicata, ma l'Ufficio, riconoscendo l'errata emissione della stessa, aveva provveduto a sgravare totalmente tale cartella.
Ricordava poi che, per effetto dell'illegittima emissione di quella cartella, si era determinata l'impossibilità tecnica (dovuta al sistema informatico), per la contribuente, di riprendere il piano di rateazione già in essere e, nondimeno, non era stato notificato all'Società_1 S.r.l. alcun provvedimento di decadenza dalla rateazione, almeno fino alla comunicazione qui impugnata.
Infine, faceva presente di avere reiterato l'istanza di ripristino della rateazione già in essere, ricordando che l'Ufficio, con nota dal 7.9.2020, aveva affermato che il diritto alla rateazione era stato ripristinato alla data del 3.6.2020, tacendo però sull'impossibilità tecnica di procedere ai pagamenti. Sulla scorta di queste premesse fattuali, la contribuente affermava l'illegittimità della condotta tenuta dall'Ufficio e, segnatamente, della dichiarata decadenza della contribuente dalla rateazione per insussistenza dei presupposti sostanziali, avendo l'Società_1 S.r.l. provveduto a pagare regolarmente la prima rata ed essendo incolpevole per il mancato pagamento della seconda.
Evidenziava, quindi, il grave danno patito ed instava, comunque, per la riammissione al beneficio della rateazione del dovuto, con la sanzione ridotta.
1. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché la comunicazione via PEC non costituiva un atto impugnabile a norma dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, poiché non era espressione di una specifica pretesa tributaria sconosciuta dal ricorrente. Aggiungeva che la prospettazione della controparte non aveva indicato alcun vizio proprio dell'atto impugnato e, comunque, la decadenza dal beneficio della rateazione si era verificata in ragione del mancato pagamento della seconda rata dovuta.
2. Dopo ulteriori scambi di memorie, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza in data 15.7.2021, accoglieva il ricorso della contribuente. Infatti, il giudice di prime cure, dopo avere premesso l'impugnabilità della comunicazione in oggetto, rilevava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a quanto dovuto a titolo di imposta, stante l'integrale pagamento eseguito nelle more dalla contribuente. In merito alle sanzioni, invece, affermava non essere dovute le sanzioni in misura piena, come invece richiesto dall'Ufficio per effetto di una decadenza dalla rateazione che doveva considerarsi illegittima.
Condannava, altresì, l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario.
3. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, censurando la decisione di primo grado laddove aveva erroneamente ritenuto impugnabili le note richiamate nel ricorso introduttivo, poiché esse non avevano espresso alcuna pretesa tributaria, essendosi limitate a fornire chiarimenti in risposta a richieste avanzate dal contribuente. Lamentava poi il fatto che la decisione di primo grado non aveva assunto alcuna statuizione in merito alla già eccepita inammissibilità del ricorso avversario poiché non contenente la prospettazione di alcun vizio proprio degli atti impugnati.
Nel merito, confermava la legittimità del proprio operato e precisava che la decadenza dal beneficio della rateazione era dovuto esclusivamente alla condotta della contribuente che non aveva provveduto a versare la seconda rata dovuta, pur a fronte dell'avvenuto sgravio della cartella richiedente l'intero importo dovuto sulla scorta dell'originaria contestazione operata dall'Ufficio.
Censurava, altresì, la decisione appellata in punto spese, stante l'inesistenza della soccombenza dell'Ufficio
e la fondatezza della pretesa impositiva, posto che in questa sede si discuteva unicamente della rateazione pretesa dalla contribuente.
4. In data 27.12.2021, si costituiva in grado di appello l'Società_1 S.r.l., confermando tutte le argomentazioni difensive già svolte in primo grado in merito all'inesistenza della decadenza dal beneficio della rateazione. Confermava, inoltre, l'impugnabilità delle note oggetto di causa poiché espressive della decadenza dichiarata dall'Amministrazione e, cioè, di un atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della ricorrente che si traduceva in un prelievo fiscale ulteriore (consistente in maggiori sanzioni, quantificate per legge).
Concludeva, quindi per il rigetto dell'appello avversario.
5. All'udienza del 18.1.2023, questa Corte di Giustizia rinviava il processo a nuovo ruolo, stante la richiesta in tal senso della parte contribuente, per poter aderire alla definizione della controversia in base all'art. 1, comma 203, L. 197/22. 6. In data 6.6.2024, veniva operato un nuovo rinvio a nuovo ruolo, vista la richiesta di rinvio della contribuente, per poter proporre impugnazione contro il diniego di definizione lite.
7. Con sentenza n. 615 depositata in data 21.8.2025, questa Corte di Giustizia dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 11 DL 50/2017.
8. Il ricorrente impugnava la sentenza in Cassazione e chiede un nuovo rinvio o una sospensione in attesa della decisione.
9. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto rilevare l'erroneità della decisione di primo grado laddove ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo impugnabili le comunicazioni PEC richiamate dal contribuente.
2. Sul punto, occorre infatti ricordare il fatto che è bensì vero (come ricordato dal giudice di prime cure) che la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'ambito degli atti impugnabili anche ad altri provvedimenti diversi da quelli testualmente elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, la Suprema Corte ha posto anche chiari limiti a tale espansione, fornendo i criteri fondamentali per individuare quali provvedimenti possano essere fatti oggetto di impugnazione.
Infatti, è stato espressamente chiarito che: “sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni” (cfr. Cass. 19.7.2023 n. 21254).
Del resto, anche la pronuncia richiamata dalla decisione di primo grado (Cass. 28.11.2014 n. 25297) ha testualmente ricordato che: “Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario”.
3. Orbene, nel caso di specie, non può certamente affermarsi che le comunicazioni fatte oggetto del presente giudizio presentino le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza come presupposti necessari per la qualificazione degli stessi come atti impugnabili.
Infatti, la nota del 5.8.2020 (recante il n. prot. 73409), fatta oggetto di impugnazione in via principale, costituisce nient'altro che una risposta alla richiesta della contribuente “di poter riprendere la rateizzazione relativa alla comunicazione di irregolarità n. 0006215516771 secondo un piano che lo stesso ufficio vorrà rideterminare del dovuto” (come testualmente era stato richiesto dall'Società_1 S.r.l. nell'istanza datata 23.7.2020, prodotta quale doc. 14 allegato al ricorso di primo grado). Più precisamente, a fronte della richiesta avanzata dalla contribuente, l'Ufficio si era limitato a ricordare all'Società_1 S.r.l. che:
“- sulla base delle interrogazioni eseguite in data odierna in Anagrafe Tributaria è emerso che la Società, dopo il pagamento della prima rata, non ha più versato alcunché relativamente alla rateazione di cui si sta disquisendo;
- ad oggi pertanto la Società risulta nuovamente e definitivamente decaduta, benché tale decadenza non sia stata ancora formalmente contestata. Le ragioni della decadenza, evidentemente, consistono nel mancato pagamento delle rate successive alla prima. Si rammenta a questo proposito il dettato del secondo comma dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973 a norma del quale “In caso di rateazione di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 19976, n. 471 aumentata della metà
e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso di primo grado).
Allo stesso modo, anche la nota del 7.9.2020 (recante il n. prot. 81037), ha risposto all'analoga richiesta della contribuente “di poter riprendere ad effettuare i pagamenti della comunicazione di irregolarità n.
0006215516771 con sanzioni al 10 % secondo un piano di rate che lo stesso ufficio vorrà rideterminare del dovuto” (come testualmente era stato richiesto dal Società_1 nell'istanza datata 23.7.2020, prodotta quale doc. 15 allegato al ricorso di primo grado). In particolare, con tale ulteriore comunicazione, l'Ufficio aveva ribadito al Società_1 che:
“nel confermare il contenuto della PEC trasmessa in data 05 agosto 2020 con riferimento alla questione in oggetto, si forniscono ulteriori chiarimenti delle Vostre sollecitazioni.”
ricordando, in conclusione, che: “proprio a seguito della vostra richiesta l'Ufficio scrivente ha rilevato, prima ancora del controllo automatico che certamente avrà luogo nei prossimi mesi, una nuova e diversa causa di decadenza, che si è verificata in data 02/09/2019 (lunedì), consistente nel mancato pagamento della rata numero 2 (in scadenza il 31/05/2019) neppure entro il maggio termine del trimestre successivo previsto dall'art. 15-ter del DPR n. 633/1972.
Ciò considerato, dopo tale evento decadenziale, in nessun modo la rateazione riattivata il 3/06/2019 sarebbe ripristinabile, in ragione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento (la presenza dei versamenti rateali).
Quanto alla mancata rilevazione nel certificato dei carichi pendenti del 10 febbraio 2020 del debito relativo al mod. 770 2016/2015, essa è dipesa esclusivamente dal fatto che l'elaborazione del prospetto delle somme definitivamente/non definitivamente accertate è stato eseguito nella particolare fase di transizione durante la quale la comunicazione di irregolarità già non è più in corso (a causa dell'assenza dei versamenti rateali)
e l'iscrizione a ruolo non è ancora stata effettuata, in quanto il flusso di dati verso l'Agente della riscossione non si è ancora completato.” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso di primo grado).
Dunque, entrambe le comunicazioni sopra riportate, hanno avuto una natura meramente confermativa di una pretesa erariale già perfettamente nota all'Società_1 S.r.l.. Esse, infatti, si sono limitate a fornire risposte e spiegazioni a richieste di delucidazioni della ricorrente e non hanno concretato alcun esercizio di una potestà impositiva che era già posta in essere dalle (precedenti) iscrizioni a ruolo e dall'emissione della cartella di pagamento oggetto di istanza di annullamento da parte del contribuente.
L'ufficio, con le note in questione, ha infatti, semplicemente confermato la già avvenuta decadenza dal beneficio del pagamento rateale delle somme dovute, senza formalizzare alcun diniego rispetto a richieste di annullamento in autotutela di precedenti atti impositivi e limitandosi ad aggiornare il contribuente in merito all'evolversi della procedura riferita al recupero di quanto già accertato.
4. Risulta pertanto inevitabile, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla contribuente avverso le comunicazioni in questione.
5. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la Società_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio appellato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione appellata;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente;
condanna la contribuente appellante a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 4.000,00 e, con riguardo al presente grado, in complessivi € 4.800,00.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, EL
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 730/2021 depositato il 02/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 673/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 28/07/2021
Atti impositivi:
- COM. PEC n. PROT. 73409 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: illustrano e si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appellante così conclude:
“Voglia Codesto On.le Collegio di Riesame, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e nello specifico:
- in accoglimento dei motivi di appello sub. a) e b), dichiarare inammissibile il ricorso proposto in primo grado da parte appellata avverso le note PEC del 05.08.2020 (prot. n. 73409) e del 07.09.2020 (prot. n.
81037);
- in subordine e nel merito, ove mai ritenuto ammissibile il ricorso originariamente prodotto dalla Parte, pronunciarsi in completa riforma della Sentenza CTP qui appellata in accoglimento del motivo d'appello sub.
c);
- quanto precede, con il favore delle spese di lite come da apposita nota depositata dall'Ufficio appellante.”
Il contribuente appellato così conclude:
“In via principale e nel merito - rigettare l'appello dell'Ufficio in quanto inammissibile ed infondato e confermare la sentenza ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari dei due gradi di giudizio.”.
I fatti. Con apposito ricorso, l' Società_1 S.r.l. impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, una comunicazione (prot. n. 73409), trasmessa dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale I di Torino, a mezzo PEC in data 5.8.2020, avente ad oggetto l'avvenuta decadenza della contribuente da un piano di rateazione riferito alle somme richieste dall'Ufficio con un avviso di irregolarità precedentemente comunicato alla contribuente, nonché tutti gli atti connessi con quello impugnato, tra cui, segnatamente, un'ulteriore nota (prot. n. 81037), inviata a mezzo PEC in data 7.9.2020, confermativa della comunicazione già citata.
A sostegno dell'impugnazione, la contribuente evidenziava che, in data 11.1.2019, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, un avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione fiscale presentata per il periodo di imposta 2015 avente ad oggetto la contestazione del mancato pagamento di ritenute per la complessiva somma di € 311.083,10, oltre interessi e sanzioni. Precisava che la contribuente, in relazione a quella pretesa, aveva prontamente richiesto di rateizzare il dovuto, versando la prima rata in data 11.2.2019.
Aggiungeva che, nondimeno, in data 2.5.2019, la contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento recante somme iscritte a ruolo sulla base della contestazione poc'anzi indicata, ma l'Ufficio, riconoscendo l'errata emissione della stessa, aveva provveduto a sgravare totalmente tale cartella.
Ricordava poi che, per effetto dell'illegittima emissione di quella cartella, si era determinata l'impossibilità tecnica (dovuta al sistema informatico), per la contribuente, di riprendere il piano di rateazione già in essere e, nondimeno, non era stato notificato all'Società_1 S.r.l. alcun provvedimento di decadenza dalla rateazione, almeno fino alla comunicazione qui impugnata.
Infine, faceva presente di avere reiterato l'istanza di ripristino della rateazione già in essere, ricordando che l'Ufficio, con nota dal 7.9.2020, aveva affermato che il diritto alla rateazione era stato ripristinato alla data del 3.6.2020, tacendo però sull'impossibilità tecnica di procedere ai pagamenti. Sulla scorta di queste premesse fattuali, la contribuente affermava l'illegittimità della condotta tenuta dall'Ufficio e, segnatamente, della dichiarata decadenza della contribuente dalla rateazione per insussistenza dei presupposti sostanziali, avendo l'Società_1 S.r.l. provveduto a pagare regolarmente la prima rata ed essendo incolpevole per il mancato pagamento della seconda.
Evidenziava, quindi, il grave danno patito ed instava, comunque, per la riammissione al beneficio della rateazione del dovuto, con la sanzione ridotta.
1. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché la comunicazione via PEC non costituiva un atto impugnabile a norma dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, poiché non era espressione di una specifica pretesa tributaria sconosciuta dal ricorrente. Aggiungeva che la prospettazione della controparte non aveva indicato alcun vizio proprio dell'atto impugnato e, comunque, la decadenza dal beneficio della rateazione si era verificata in ragione del mancato pagamento della seconda rata dovuta.
2. Dopo ulteriori scambi di memorie, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza in data 15.7.2021, accoglieva il ricorso della contribuente. Infatti, il giudice di prime cure, dopo avere premesso l'impugnabilità della comunicazione in oggetto, rilevava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a quanto dovuto a titolo di imposta, stante l'integrale pagamento eseguito nelle more dalla contribuente. In merito alle sanzioni, invece, affermava non essere dovute le sanzioni in misura piena, come invece richiesto dall'Ufficio per effetto di una decadenza dalla rateazione che doveva considerarsi illegittima.
Condannava, altresì, l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario.
3. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, censurando la decisione di primo grado laddove aveva erroneamente ritenuto impugnabili le note richiamate nel ricorso introduttivo, poiché esse non avevano espresso alcuna pretesa tributaria, essendosi limitate a fornire chiarimenti in risposta a richieste avanzate dal contribuente. Lamentava poi il fatto che la decisione di primo grado non aveva assunto alcuna statuizione in merito alla già eccepita inammissibilità del ricorso avversario poiché non contenente la prospettazione di alcun vizio proprio degli atti impugnati.
Nel merito, confermava la legittimità del proprio operato e precisava che la decadenza dal beneficio della rateazione era dovuto esclusivamente alla condotta della contribuente che non aveva provveduto a versare la seconda rata dovuta, pur a fronte dell'avvenuto sgravio della cartella richiedente l'intero importo dovuto sulla scorta dell'originaria contestazione operata dall'Ufficio.
Censurava, altresì, la decisione appellata in punto spese, stante l'inesistenza della soccombenza dell'Ufficio
e la fondatezza della pretesa impositiva, posto che in questa sede si discuteva unicamente della rateazione pretesa dalla contribuente.
4. In data 27.12.2021, si costituiva in grado di appello l'Società_1 S.r.l., confermando tutte le argomentazioni difensive già svolte in primo grado in merito all'inesistenza della decadenza dal beneficio della rateazione. Confermava, inoltre, l'impugnabilità delle note oggetto di causa poiché espressive della decadenza dichiarata dall'Amministrazione e, cioè, di un atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della ricorrente che si traduceva in un prelievo fiscale ulteriore (consistente in maggiori sanzioni, quantificate per legge).
Concludeva, quindi per il rigetto dell'appello avversario.
5. All'udienza del 18.1.2023, questa Corte di Giustizia rinviava il processo a nuovo ruolo, stante la richiesta in tal senso della parte contribuente, per poter aderire alla definizione della controversia in base all'art. 1, comma 203, L. 197/22. 6. In data 6.6.2024, veniva operato un nuovo rinvio a nuovo ruolo, vista la richiesta di rinvio della contribuente, per poter proporre impugnazione contro il diniego di definizione lite.
7. Con sentenza n. 615 depositata in data 21.8.2025, questa Corte di Giustizia dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 11 DL 50/2017.
8. Il ricorrente impugnava la sentenza in Cassazione e chiede un nuovo rinvio o una sospensione in attesa della decisione.
9. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto rilevare l'erroneità della decisione di primo grado laddove ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo impugnabili le comunicazioni PEC richiamate dal contribuente.
2. Sul punto, occorre infatti ricordare il fatto che è bensì vero (come ricordato dal giudice di prime cure) che la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'ambito degli atti impugnabili anche ad altri provvedimenti diversi da quelli testualmente elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, la Suprema Corte ha posto anche chiari limiti a tale espansione, fornendo i criteri fondamentali per individuare quali provvedimenti possano essere fatti oggetto di impugnazione.
Infatti, è stato espressamente chiarito che: “sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni” (cfr. Cass. 19.7.2023 n. 21254).
Del resto, anche la pronuncia richiamata dalla decisione di primo grado (Cass. 28.11.2014 n. 25297) ha testualmente ricordato che: “Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario”.
3. Orbene, nel caso di specie, non può certamente affermarsi che le comunicazioni fatte oggetto del presente giudizio presentino le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza come presupposti necessari per la qualificazione degli stessi come atti impugnabili.
Infatti, la nota del 5.8.2020 (recante il n. prot. 73409), fatta oggetto di impugnazione in via principale, costituisce nient'altro che una risposta alla richiesta della contribuente “di poter riprendere la rateizzazione relativa alla comunicazione di irregolarità n. 0006215516771 secondo un piano che lo stesso ufficio vorrà rideterminare del dovuto” (come testualmente era stato richiesto dall'Società_1 S.r.l. nell'istanza datata 23.7.2020, prodotta quale doc. 14 allegato al ricorso di primo grado). Più precisamente, a fronte della richiesta avanzata dalla contribuente, l'Ufficio si era limitato a ricordare all'Società_1 S.r.l. che:
“- sulla base delle interrogazioni eseguite in data odierna in Anagrafe Tributaria è emerso che la Società, dopo il pagamento della prima rata, non ha più versato alcunché relativamente alla rateazione di cui si sta disquisendo;
- ad oggi pertanto la Società risulta nuovamente e definitivamente decaduta, benché tale decadenza non sia stata ancora formalmente contestata. Le ragioni della decadenza, evidentemente, consistono nel mancato pagamento delle rate successive alla prima. Si rammenta a questo proposito il dettato del secondo comma dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973 a norma del quale “In caso di rateazione di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 19976, n. 471 aumentata della metà
e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso di primo grado).
Allo stesso modo, anche la nota del 7.9.2020 (recante il n. prot. 81037), ha risposto all'analoga richiesta della contribuente “di poter riprendere ad effettuare i pagamenti della comunicazione di irregolarità n.
0006215516771 con sanzioni al 10 % secondo un piano di rate che lo stesso ufficio vorrà rideterminare del dovuto” (come testualmente era stato richiesto dal Società_1 nell'istanza datata 23.7.2020, prodotta quale doc. 15 allegato al ricorso di primo grado). In particolare, con tale ulteriore comunicazione, l'Ufficio aveva ribadito al Società_1 che:
“nel confermare il contenuto della PEC trasmessa in data 05 agosto 2020 con riferimento alla questione in oggetto, si forniscono ulteriori chiarimenti delle Vostre sollecitazioni.”
ricordando, in conclusione, che: “proprio a seguito della vostra richiesta l'Ufficio scrivente ha rilevato, prima ancora del controllo automatico che certamente avrà luogo nei prossimi mesi, una nuova e diversa causa di decadenza, che si è verificata in data 02/09/2019 (lunedì), consistente nel mancato pagamento della rata numero 2 (in scadenza il 31/05/2019) neppure entro il maggio termine del trimestre successivo previsto dall'art. 15-ter del DPR n. 633/1972.
Ciò considerato, dopo tale evento decadenziale, in nessun modo la rateazione riattivata il 3/06/2019 sarebbe ripristinabile, in ragione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento (la presenza dei versamenti rateali).
Quanto alla mancata rilevazione nel certificato dei carichi pendenti del 10 febbraio 2020 del debito relativo al mod. 770 2016/2015, essa è dipesa esclusivamente dal fatto che l'elaborazione del prospetto delle somme definitivamente/non definitivamente accertate è stato eseguito nella particolare fase di transizione durante la quale la comunicazione di irregolarità già non è più in corso (a causa dell'assenza dei versamenti rateali)
e l'iscrizione a ruolo non è ancora stata effettuata, in quanto il flusso di dati verso l'Agente della riscossione non si è ancora completato.” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso di primo grado).
Dunque, entrambe le comunicazioni sopra riportate, hanno avuto una natura meramente confermativa di una pretesa erariale già perfettamente nota all'Società_1 S.r.l.. Esse, infatti, si sono limitate a fornire risposte e spiegazioni a richieste di delucidazioni della ricorrente e non hanno concretato alcun esercizio di una potestà impositiva che era già posta in essere dalle (precedenti) iscrizioni a ruolo e dall'emissione della cartella di pagamento oggetto di istanza di annullamento da parte del contribuente.
L'ufficio, con le note in questione, ha infatti, semplicemente confermato la già avvenuta decadenza dal beneficio del pagamento rateale delle somme dovute, senza formalizzare alcun diniego rispetto a richieste di annullamento in autotutela di precedenti atti impositivi e limitandosi ad aggiornare il contribuente in merito all'evolversi della procedura riferita al recupero di quanto già accertato.
4. Risulta pertanto inevitabile, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla contribuente avverso le comunicazioni in questione.
5. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la Società_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio appellato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione appellata;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente;
condanna la contribuente appellante a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 4.000,00 e, con riguardo al presente grado, in complessivi € 4.800,00.