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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/05/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 424/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Navarri ed elettivamente domiciliata in Firenze, via di Santa Maria a Cintoia n. 1/24 presso lo studio del difensore;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De CP_1 C.F._2
Natale ed elettivamente domiciliato in Prato, Via Viareggio n. 10 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: 1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) I figli resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli, pagina 1 di 7 assisterli ed istruirli con costanza e continuità e che continueranno ad esercitare di comune accordo ed in modo paritetico la responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno prese separatamente in relazione ai tempi di collocamento presso ciascun genitore mentre le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, verranno prese concordemente dai genitori. 3) Fermo l'affido condiviso, nell'esclusivo interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico, questi rimarranno collocati nella casa familiare sita in
Poggio a Caiano (PO), Viale Galilei n. 52, ove manterranno la residenza ed il domicilio. 4)
Salvo diversi accordi, in considerazione della volontà dei figli, e sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione di questi con i genitori e degli impegni lavorativi degli stessi, vengono previste le seguenti modalità di frequentazione: - ciascun genitore passerà con i figli un weekend alternato, dal sabato alle ore 11.00 sino al lunedì mattina;
- nella settimana in cui il genitore terrà i figli per il weekend, gli stessi, il venerdì, pernotteranno dall'altro; - durante la settimana, la madre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nelle notti di sua competenza, li terrà sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici, mentre nelle giornate in cui pernotteranno presso il padre, questi li prenderà
a partire dalle 19.00; - i minori, la mattina, saranno accompagnati presso i rispettivi istituti scolastici dal genitore con cui hanno passato la notte;
- nella settimana in cui i figli passeranno il weekend con la madre, questi staranno con la stessa anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, questi pernotteranno con lo stesso anche il lunedì, il martedì ed il giovedì; - per quanto attiene alle vacanze estive, i figli passeranno un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio. In tale periodo il diritto di visita alternato è sospeso e ciascun genitore godrà in via esclusiva dei giorni di vacanza con i figli, il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire fra i genitori, in considerazione anche delle esigenze e volontà della prole, con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio;
- per quanto attiene le festività natalizie, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere, anche in considerazione delle consuetudini familiari e nel rispetto della volontà dei figli, i giorni festivi verranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale, ossia se un anno passeranno il Natale con uno dei genitori, l'anno successivo lo passeranno con l'altro e così per le restanti festività; - stesso criterio, sempre salvo diverso accordo, sarà previsto per le festività pasquali;
- quanto sopra precisato, potrà subire variazioni e/o modifiche rese necessarie dalle esigenze lavorative di entrambi i coniugi, nonché dalla volontà dei figli,
pagina 2 di 7 tenuto conto anche dell'età della figlia maggiore 5) I genitori si impegnano a far Per_1
mantenere buoni rapporti tra i figli ed i parenti. 6) Quanto agli accordi in punto economico: Il sig. verserà alla sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il 1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Org_1 Parte_1
[...] salvo diverso conto corrente che sarà comunicato alla data dell'udienza presidenziale. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione
Org_ rispetto all'anno precedente rilevata dall' sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 6.1) Le spese straordinarie graveranno interamente sul padre, sig. Fra CP_1
queste sono espressamente da ricomprendersi quelle relative alle spese scolastiche (compreso corredo inizio anno), libri, corsi e viaggi organizzati dalla scuola, mensa ed eventuali ripetizioni;
spese per le prestazioni mediche (coperte e non) dal S.S.N.; spese relative ad attività sportive e ricreative quali l'iscrizione ad una o più attività e la relativa attrezzatura, nonché altre eventuali spese straordinarie (quali a titolo esemplificativo acquisto di computer, cellulare, conseguimento patente di guida). 6.2) Il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo mensile di €200,00, quale contributo al mantenimento della stessa, da versarsi con le medesime modalità sopra previste per il versamento del contributo al mantenimento dei figli. 7) L'abitazione coniugale sita in Poggio a Caiano (PO), Via G. Galilei n. 52, di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso. 8) La sig.ra provvederà, invece, a reperire una CP_1 Pt_1
nuova sistemazione abitativa della quale darà immediata comunicazione al sig. 9) CP_1
L'immobile sito in Viareggio (LU), Via F. Filzi n. 76 (rappresentato al Catasto Fabbricati del comune di Viareggio al foglio n. 29, particella 2133, sub. 10, categoria A/3, classe 5, vani 3) di proprietà di 1/12 della sig.ra e, per la restante parte, del sig. resterà indiviso e Pt_1 CP_1
potrà essere utilizzato da entrambi i coniugi, previo accordo tra gli stessi. 11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità anche valida anche per l'espatrio e si obbligano a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità richieste dai competenti uffici. 12) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 16/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024, i coniugi e hanno proposto Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Poggio a Caiano
pagina 3 di 7 (PO), il 27/04/2006, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] a [...], e nato il [...] a [...], al Per_1 Per_2 loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 CP_1
a Poggio a Caiano, il 27/04/2006, e atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio a Caiano al n. 6, parte II Serie A, anno 2006;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
a) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
b) i figli resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli, assisterli ed istruirli con costanza e continuità e che continueranno ad esercitare di comune accordo ed in modo paritetico la responsabilità genitoriale;
pagina 4 di 7 Tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno prese separatamente in relazione ai tempi di collocamento presso ciascun genitore mentre le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, verranno prese concordemente dai genitori.
c) fermo l'affido condiviso, nell'esclusivo interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico, questi rimarranno collocati nella casa familiare sita in
Poggio a Caiano (PO), Viale Galilei n. 52, ove manterranno la residenza ed il domicilio;
d) salvo diversi accordi, in considerazione della volontà dei figli, e sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione di questi con i genitori e degli impegni lavorativi degli stessi, vengono previste le seguenti modalità di frequentazione:
- ciascun genitore passerà con i figli un weekend alternato, dal sabato alle ore 11.00 sino al lunedì mattina;
- nella settimana in cui il genitore terrà i figli per il weekend, gli stessi, il venerdì, pernotteranno dall'altro; - durante la settimana, la madre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nelle notti di sua competenza, li terrà sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici, mentre nelle giornate in cui pernotteranno presso il padre, questi li prenderà a partire dalle 19.00;
- i minori, la mattina, saranno accompagnati presso i rispettivi istituti scolastici dal genitore con cui hanno passato la notte;
- nella settimana in cui i figli passeranno il weekend con la madre, questi staranno con la stessa anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, questi pernotteranno con lo stesso anche il lunedì, il martedì ed il giovedì;
- per quanto attiene alle vacanze estive, i figli passeranno un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio. In tale periodo il diritto di visita alternato è sospeso e ciascun genitore godrà in via esclusiva dei giorni di vacanza con i figli, il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire fra i genitori, in considerazione anche delle esigenze e volontà della prole, con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio;
- per quanto attiene le festività natalizie, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere, anche in considerazione delle consuetudini familiari e nel rispetto della volontà dei figli, i giorni festivi verranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale, ossia se un anno pagina 5 di 7 passeranno il Natale con uno dei genitori, l'anno successivo lo passeranno con l'altro e così per le restanti festività;
- stesso criterio, sempre salvo diverso accordo, sarà previsto per le festività pasquali;
- quanto sopra precisato, potrà subire variazioni e/o modifiche rese necessarie dalle esigenze lavorative di entrambi i coniugi, nonché dalla volontà dei figli, tenuto conto anche dell'età della figlia maggiore;
Per_1
e) quanto agli accordi in punto economico: il sig. verserà alla sig. a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il primo di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente
[...]
intestato alla sig.ra IBAN [...] Org_1 Parte_1
salvo diverso conto corrente che sarà comunicato alla data dell'udienza presidenziale.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione rispetto all'anno Org_ precedente rilevata dall' sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
f) le spese straordinarie graveranno interamente sul padre, sig. Fra queste sono CP_1
espressamente da ricomprendersi quelle relative alle spese scolastiche (compreso corredo inizio anno), libri, corsi e viaggi organizzati dalla scuola, mensa ed eventuali ripetizioni;
spese per le prestazioni mediche (coperte e non) dal S.S.N.; spese relative ad attività sportive e ricreative quali l'iscrizione ad una o più attività e la relativa attrezzatura, nonché altre eventuali spese straordinarie (quali a titolo esemplificativo acquisto di computer, cellulare, conseguimento patente di guida);
g) il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra l'importo mensile di €200,00, quale CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, da versarsi con le medesime modalità sopra previste per il versamento del contributo al mantenimento dei figli;
h) l'abitazione coniugale sita in Poggio a Caiano (PO), Via G. Galilei n. 52, di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso;
CP_1
3) prende atto delle seguenti condizioni:
a) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i parenti;
b) la sig.ra provvederà a reperire una nuova sistemazione abitativa della quale Pt_1
darà immediata comunicazione al sig. CP_1
c) l'immobile sito in Viareggio (LU), Via F. Filzi n. 76 (rappresentato al Catasto
Fabbricati del comune di Viareggio al foglio n. 29, particella 2133, sub. 10, categoria
A/3, classe 5, vani 3) di proprietà di 1/12 della sig.ra e, per la restante parte, del Pt_1
pagina 6 di 7 sig. resterà indiviso e potrà essere utilizzato da entrambi i coniugi, previo CP_1
accordo tra gli stessi;
d) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità anche valida anche per l'espatrio e si obbligano a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità richieste dai competenti uffici;
e) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 424/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Navarri ed elettivamente domiciliata in Firenze, via di Santa Maria a Cintoia n. 1/24 presso lo studio del difensore;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De CP_1 C.F._2
Natale ed elettivamente domiciliato in Prato, Via Viareggio n. 10 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: 1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) I figli resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli, pagina 1 di 7 assisterli ed istruirli con costanza e continuità e che continueranno ad esercitare di comune accordo ed in modo paritetico la responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno prese separatamente in relazione ai tempi di collocamento presso ciascun genitore mentre le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, verranno prese concordemente dai genitori. 3) Fermo l'affido condiviso, nell'esclusivo interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico, questi rimarranno collocati nella casa familiare sita in
Poggio a Caiano (PO), Viale Galilei n. 52, ove manterranno la residenza ed il domicilio. 4)
Salvo diversi accordi, in considerazione della volontà dei figli, e sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione di questi con i genitori e degli impegni lavorativi degli stessi, vengono previste le seguenti modalità di frequentazione: - ciascun genitore passerà con i figli un weekend alternato, dal sabato alle ore 11.00 sino al lunedì mattina;
- nella settimana in cui il genitore terrà i figli per il weekend, gli stessi, il venerdì, pernotteranno dall'altro; - durante la settimana, la madre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nelle notti di sua competenza, li terrà sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici, mentre nelle giornate in cui pernotteranno presso il padre, questi li prenderà
a partire dalle 19.00; - i minori, la mattina, saranno accompagnati presso i rispettivi istituti scolastici dal genitore con cui hanno passato la notte;
- nella settimana in cui i figli passeranno il weekend con la madre, questi staranno con la stessa anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, questi pernotteranno con lo stesso anche il lunedì, il martedì ed il giovedì; - per quanto attiene alle vacanze estive, i figli passeranno un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio. In tale periodo il diritto di visita alternato è sospeso e ciascun genitore godrà in via esclusiva dei giorni di vacanza con i figli, il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire fra i genitori, in considerazione anche delle esigenze e volontà della prole, con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio;
- per quanto attiene le festività natalizie, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere, anche in considerazione delle consuetudini familiari e nel rispetto della volontà dei figli, i giorni festivi verranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale, ossia se un anno passeranno il Natale con uno dei genitori, l'anno successivo lo passeranno con l'altro e così per le restanti festività; - stesso criterio, sempre salvo diverso accordo, sarà previsto per le festività pasquali;
- quanto sopra precisato, potrà subire variazioni e/o modifiche rese necessarie dalle esigenze lavorative di entrambi i coniugi, nonché dalla volontà dei figli,
pagina 2 di 7 tenuto conto anche dell'età della figlia maggiore 5) I genitori si impegnano a far Per_1
mantenere buoni rapporti tra i figli ed i parenti. 6) Quanto agli accordi in punto economico: Il sig. verserà alla sig. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il 1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Org_1 Parte_1
[...] salvo diverso conto corrente che sarà comunicato alla data dell'udienza presidenziale. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione
Org_ rispetto all'anno precedente rilevata dall' sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 6.1) Le spese straordinarie graveranno interamente sul padre, sig. Fra CP_1
queste sono espressamente da ricomprendersi quelle relative alle spese scolastiche (compreso corredo inizio anno), libri, corsi e viaggi organizzati dalla scuola, mensa ed eventuali ripetizioni;
spese per le prestazioni mediche (coperte e non) dal S.S.N.; spese relative ad attività sportive e ricreative quali l'iscrizione ad una o più attività e la relativa attrezzatura, nonché altre eventuali spese straordinarie (quali a titolo esemplificativo acquisto di computer, cellulare, conseguimento patente di guida). 6.2) Il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo mensile di €200,00, quale contributo al mantenimento della stessa, da versarsi con le medesime modalità sopra previste per il versamento del contributo al mantenimento dei figli. 7) L'abitazione coniugale sita in Poggio a Caiano (PO), Via G. Galilei n. 52, di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso. 8) La sig.ra provvederà, invece, a reperire una CP_1 Pt_1
nuova sistemazione abitativa della quale darà immediata comunicazione al sig. 9) CP_1
L'immobile sito in Viareggio (LU), Via F. Filzi n. 76 (rappresentato al Catasto Fabbricati del comune di Viareggio al foglio n. 29, particella 2133, sub. 10, categoria A/3, classe 5, vani 3) di proprietà di 1/12 della sig.ra e, per la restante parte, del sig. resterà indiviso e Pt_1 CP_1
potrà essere utilizzato da entrambi i coniugi, previo accordo tra gli stessi. 11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità anche valida anche per l'espatrio e si obbligano a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità richieste dai competenti uffici. 12) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 16/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024, i coniugi e hanno proposto Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Poggio a Caiano
pagina 3 di 7 (PO), il 27/04/2006, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] a [...], e nato il [...] a [...], al Per_1 Per_2 loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 CP_1
a Poggio a Caiano, il 27/04/2006, e atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio a Caiano al n. 6, parte II Serie A, anno 2006;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
a) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
b) i figli resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli, assisterli ed istruirli con costanza e continuità e che continueranno ad esercitare di comune accordo ed in modo paritetico la responsabilità genitoriale;
pagina 4 di 7 Tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno prese separatamente in relazione ai tempi di collocamento presso ciascun genitore mentre le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, verranno prese concordemente dai genitori.
c) fermo l'affido condiviso, nell'esclusivo interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico, questi rimarranno collocati nella casa familiare sita in
Poggio a Caiano (PO), Viale Galilei n. 52, ove manterranno la residenza ed il domicilio;
d) salvo diversi accordi, in considerazione della volontà dei figli, e sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione di questi con i genitori e degli impegni lavorativi degli stessi, vengono previste le seguenti modalità di frequentazione:
- ciascun genitore passerà con i figli un weekend alternato, dal sabato alle ore 11.00 sino al lunedì mattina;
- nella settimana in cui il genitore terrà i figli per il weekend, gli stessi, il venerdì, pernotteranno dall'altro; - durante la settimana, la madre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola e, nelle notti di sua competenza, li terrà sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici, mentre nelle giornate in cui pernotteranno presso il padre, questi li prenderà a partire dalle 19.00;
- i minori, la mattina, saranno accompagnati presso i rispettivi istituti scolastici dal genitore con cui hanno passato la notte;
- nella settimana in cui i figli passeranno il weekend con la madre, questi staranno con la stessa anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, questi pernotteranno con lo stesso anche il lunedì, il martedì ed il giovedì;
- per quanto attiene alle vacanze estive, i figli passeranno un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio. In tale periodo il diritto di visita alternato è sospeso e ciascun genitore godrà in via esclusiva dei giorni di vacanza con i figli, il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire fra i genitori, in considerazione anche delle esigenze e volontà della prole, con accordi che dovranno intervenire entro il 31 di maggio;
- per quanto attiene le festività natalizie, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere, anche in considerazione delle consuetudini familiari e nel rispetto della volontà dei figli, i giorni festivi verranno trascorsi dai minori con l'uno o con l'altro genitore sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale, ossia se un anno pagina 5 di 7 passeranno il Natale con uno dei genitori, l'anno successivo lo passeranno con l'altro e così per le restanti festività;
- stesso criterio, sempre salvo diverso accordo, sarà previsto per le festività pasquali;
- quanto sopra precisato, potrà subire variazioni e/o modifiche rese necessarie dalle esigenze lavorative di entrambi i coniugi, nonché dalla volontà dei figli, tenuto conto anche dell'età della figlia maggiore;
Per_1
e) quanto agli accordi in punto economico: il sig. verserà alla sig. a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il primo di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente
[...]
intestato alla sig.ra IBAN [...] Org_1 Parte_1
salvo diverso conto corrente che sarà comunicato alla data dell'udienza presidenziale.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione rispetto all'anno Org_ precedente rilevata dall' sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
f) le spese straordinarie graveranno interamente sul padre, sig. Fra queste sono CP_1
espressamente da ricomprendersi quelle relative alle spese scolastiche (compreso corredo inizio anno), libri, corsi e viaggi organizzati dalla scuola, mensa ed eventuali ripetizioni;
spese per le prestazioni mediche (coperte e non) dal S.S.N.; spese relative ad attività sportive e ricreative quali l'iscrizione ad una o più attività e la relativa attrezzatura, nonché altre eventuali spese straordinarie (quali a titolo esemplificativo acquisto di computer, cellulare, conseguimento patente di guida);
g) il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra l'importo mensile di €200,00, quale CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, da versarsi con le medesime modalità sopra previste per il versamento del contributo al mantenimento dei figli;
h) l'abitazione coniugale sita in Poggio a Caiano (PO), Via G. Galilei n. 52, di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso;
CP_1
3) prende atto delle seguenti condizioni:
a) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i parenti;
b) la sig.ra provvederà a reperire una nuova sistemazione abitativa della quale Pt_1
darà immediata comunicazione al sig. CP_1
c) l'immobile sito in Viareggio (LU), Via F. Filzi n. 76 (rappresentato al Catasto
Fabbricati del comune di Viareggio al foglio n. 29, particella 2133, sub. 10, categoria
A/3, classe 5, vani 3) di proprietà di 1/12 della sig.ra e, per la restante parte, del Pt_1
pagina 6 di 7 sig. resterà indiviso e potrà essere utilizzato da entrambi i coniugi, previo CP_1
accordo tra gli stessi;
d) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità anche valida anche per l'espatrio e si obbligano a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità richieste dai competenti uffici;
e) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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