Ordinanza collegiale 23 maggio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01733/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2018, proposto da
NO NÒ, ora NÒ SI, e IA PI, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Trane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 47051 datato 15.5.2018 (pervenuto il successivo 20.5.2018), con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata dagli originari ricorrenti, NÒ NO e PI IA, ai sensi della Legge n.724/94, il 12.4.1995, volta ad ottenere la sanatoria di opere consistenti in un vano cucina ed annessa veranda realizzate in ampliamento dell'immobile sito in Brindisi alla Strada Patri n.13 (distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 54, Particella 1895 sub 2), di proprietà dei ricorrenti;
del parere contrario alla sanatoria delle suddette opere espresso con verbale n. 9 del 30.1.2006 dal Nucleo di Valutazione in materia paesaggistica, siccome richiamato nell'atto di ripulsa;
di ogni altro atto presupposto (ivi incluso - solo ove occorra, trattandosi di atto endoprocedimentale - il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, comunicato con nota prot. n. 4643 del 21.3.2007), connesso e/o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto, nella parte in cui risultassero lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad ottenere, ex art. 35 L. n. 47/1985 e s.m.i, il condono edilizio delle opere di cui trattasi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – comproprietari di un suolo esteso 1.000 mq. circa sito in Brindisi alla Strada per Patri n. 13, sul quale avevano realizzato negli anni 1979-1981 la propria casa di abitazione (di circa 80 mq) in assenza di concessione edilizia – hanno impugnato l’atto prot. n. 47051 del 15.5.2018, con il quale il Comune di Brindisi ha rigettato la domanda di condono edilizio da loro presentata.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 35 l. n. 47/85 e 2 l. n. 241/90; 2) eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; 4) violazione degli artt. 32 e 33 l. n. 47/85; 5) violazione degli artt. 35, 39 e 40 l. n. 47/1985.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti deducono l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza da loro presentata, stante l’avvenuta consumazione del termine stabilito dall’art. 35 co. 19 l. n. 47/85, ovvero, in subordine, di quello stabilito dall’art. 2 l. n. 241/90.
Il motivo è infondato.
Costituisce circostanza pacifica l’esistenza di un vincolo paesaggistico-idrogeologico sull’area in esame, sorto in epoca successiva alla realizzazione del manufatto abusivo (il punto verrà ripreso infra ).
Tale situazione impedisce la formazione del silenzio-assenso, operando tale ultima fattispecie unicamente in riferimento ad una pratica completa di tutti i suoi elementi costitutivi, ed in assenza di profili di criticità del tipo di quelli testé descritti.
Pertanto, avuto riguardo alla sussistenza del suddetto elemento ostativo al suo accoglimento, nessun silenzio con valore legale di accoglimento può dirsi utilmente maturato.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e deve dunque essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato, per essere il provvedimento di diniego intervenuto dopo oltre 23 anni dalla realizzazione dell’abuso, quando oramai doveva ritenersi maturato un loro affidamento legittimo al mantenimento dell’opera.
Il motivo è infondato.
3.1. Il Consiglio di Stato, con riferimento alla questione – speculare a quella in esame – concernente la legittimità dell’ordine di demolizione di immobile realizzato in epoca risalente, ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui: “ Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata ” (C.d.S, AP n. 9/17).
3.2. Per tali ragioni, nessun affidamento può dirsi legittimamente realizzato in capo ai ricorrenti quanto al mantenimento del manufatto abusivo, stante la mancanza iniziale di un titolo legittimante l’intervenuta edificazione.
Ne consegue che il ritardo nella definizione della domanda di condono non incide sulla legittimità dell’atto finale, il quale, per le ragioni or ora esposte, si sottrae alle lamentate censure.
3.3. Per tali considerazioni, il secondo motivo di ricorso è infondato, e va dunque disatteso.
4. Parimenti infondato, e dunque da disattendere, è il terzo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano il rigetto soltanto della seconda domanda di condono edilizio (presentata nel 1995 per le sole opere di ampliamento dell’immobile), mentre alcun provvedimento il civico ente avrebbe assunto con riferimento alla prima di istanza di sanatoria, presentata dieci anni prima (segnatamente in data 23.10.1985), ed avente ad oggetto il manufatto principale da loro realizzato.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, non essendoci alcuna propedeuticità e/o priorità stabilita dalla legge in tema di evasione di istanze di condono, la situazione descritta dai ricorrenti non determina in alcun modo l’illegittimità dell’atto odiernamente impugnato.
5. Con il quarto motivo di gravame, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato, per essere lo stesso stato adottato senza tener conto della circostanza che il vincolo paesaggistico-idrogeologico è stato imposto soltanto dopo la edificazione dell’immobile di cui trattasi.
Il motivo è infondato.
5.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Non può essere opposto un diniego di condono motivato alla sola stregua della mera sussistenza dei vincoli (sopravvenuti, di inedificabilità), ma occorre verificare, in concreto, l'incompatibilità dell'opus con la tutela apprestata. Infatti, in caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l'Amministrazione competente ad esaminare l'istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 deve acquisire il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi; dunque la valutazione non potrebbe compiersi come se l'intervento fosse ancora da realizzare e ciò è tanto più vero nei casi in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell'area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell'intervento già realizzato. Pertanto, il sopravvenuto regime di inedificabilità dell'area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l'Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco del manufatto abusivo ” (TAR Lazio, II, 3/6/2020, n. 5890).
5.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che l’impugnato diniego è stato emesso sulla base del rilievo per cui: “ il fabbricato ricade … nella fascia sottoposta a vincolo paesaggistico-idrogeologico ”.
Inoltre, detto diniego richiama il parere del Nucleo di Valutazione di materia paesaggistica (competente ad esprimersi in tema di istanze di condono, in virtù di sub-delega conferita dalla Regione ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/85 e art. 1 L.R. n. 5/96, applicabile ratione temporis ), il quale si esprime in termini di: “ area a rischio molto elevato di inondazioni incrementato dalle opere abusive ... ”.
5.3. Orbene, tale motivazione deve ritenersi del tutto esaustiva, indicando in maniera puntuale e analitica le ragioni della mancata sanabilità dell’opera di che trattasi.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
6. Va infine rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata restituzione degli importi da loro corrisposti a titolo di oblazione contestualmente alla presentazione dell’istanza di condono. Sul punto, è sufficiente osservare che tale situazione abilita al più i ricorrenti alla richiesta di pagamento dei relativi importi, maggiorati nei termini di legge, ma non determina in alcun modo l’illegittimità dell’impugnato atto di diniego.
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente i ricorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Brindisi, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO