Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 EL 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Alemanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero ELl'Interno e Ufficio Territoriale EL Governo di Torino, in persona rispettivamente EL Ministro EL Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via ELl'Arsenale, 21;
per l'annullamento
EL decreto, prot. Nr. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Alessandria – Sportello Unico per l'Immigrazione il -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. -Tizio- in favore ELl'odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Ministero ELl'Interno e ELl’Ufficio Territoriale EL Governo di Torino;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL 28 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 24 aprile 2022 e depositato il successivo 16 maggio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di emersione presentata a suo favore, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’esito ELl’udienza camerale EL 9 giugno 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare EL ricorrente e in quella pubblica EL 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso il ricorrente ritiene che l’amministrazione procedente gli avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto le ragioni EL rigetto ELl’istanza (incapienza reddituale EL datore di lavoro e precedenti condanne per stupefacenti e estorsione) non sarebbero al lui imputabili.
4. Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la valutazione ELla capacità reddituale EL datore di lavoro ELlo straniero, si evidenzia che il d.m. 27 maggio 2020 numero 137, prescrive, all’articolo 9, che « l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione EL possesso, da parte EL datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui », salvo che il lavoratore da regolarizzare svolga l’attività di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona, nel qual caso il reddito imponibile non potrà essere « inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare », con la precisazione, di cui al comma 4, che, in caso di dichiarazione di emersione presentata a favore di più lavoratori, « ai fini ELla sussistenza EL requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità ELla capacità economica EL datore di lavoro in rapporto al numero ELle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale EL lavoro, ai sensi EL comma 8 ELl'art. 30- bis EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero EL lavoro e ELle politiche sociali e ELle tabelle EL costo medio orario EL lavoro emanate dal Ministero EL lavoro e ELle politiche sociali adottate ai sensi ELl'art. 23, comma 16 EL decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
Tanto premesso, l’ispettorato territoriale EL lavoro ha evidenziato « Non risulta nessuna dichiarazione dei redditi. Inoltre, il presunto datore di lavoro risulta essere residente a Torre EL CO (NA) » a cui si deve aggiungere che anche la locale Questura ha espresso un parere sfavorevole all’accoglimento ELl’istanza a causa dei reati ostativi (stupefacenti e estorsione) a carico ELlo stesso.
Con riferimento, infine, al possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione per l'ipotesi di rigetto ELla domanda di emersione, si evidenzia che tale facoltà era prevista solo per la precedete sanatoria (art. 5, comma 11- bis d.lgs. 109/2012) e « non è stata rieditata dal legislatore emergenziale EL 2020, sicché non può ravvisarsi una lacuna normativa in senso tecnico colmabile, in tesi, in via di applicazione analogica, bensì di una sciente scelta - condivisibile o meno - di politica legislativa nella contingenza ELl'emergenza pandemica per cui si è ritenuto di dettare una trama di requisiti e cause ostative alla regolarizzazione che rivestono autonoma rilevanza rispetto alle emersioni degli anni passati e non possono essere eterointegrate assemblando "à la carte" tasselli normativi in bonam partem estrapolati da discipline precedenti i cui effetti siano ormai esauriti » (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 marzo 2023, n. 281).
Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che « il possibile rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge » (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 8 marzo 2023, n. 2472).
5. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Alla luce ELle peculiarità ELla controversia e EL contenuto ELla presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, EL decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ELl’articolo 10 EL Regolamento (UE) 2016/679 EL Parlamento europeo e EL Consiglio EL 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o ELla dignità ELla parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento ELle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio EL 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.