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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
Parte_1
NPADC) (C.F. , con sede in Roma,
[...] P.IVA_1
via Mantova n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi (C.F.
[...] [...]
– PEC ) e dall'Avv. Francesco Giammaria C.F._1 Email_1
(C.F. – PEC ), in virtù di CodiceFiscale_2 Email_2
procura alla lite in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Adalberto Perulli,
in Venezia, Santa Croce, 502, int. 1 – 30135 Venezia (VE).
Parte appellante contro
, nato a [...], VR, il 12.10.1945 e residente Piazza Arsenale n. 6/A Controparte_2
Verona, Codice Fiscale rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni (c.f. ), PEC: C.F._4
1 Filippo Tomassoli (c.f. ), Email_3 C.F._5
PEC: del Foro di Rimini, con studio in Corso D'Augusto n. Email_4
134; numero fax 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 567/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento pensionistico;
criterio del pro rata
Conclusioni:
Per parte appellante:
“1) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 567/2023 del 26.10.2023,
depositata in pari data, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in
narrativa, rigettare tutte le domande formulate dal Dott. nel primo grado del presente CP_2
giudizio, perché infondate, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carenti di prova;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di CP_3
Verona n.567/2023, pubblicata il 26.10.2023 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di
giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del professionista,
condannando la a corrispondergli la pensione di vecchiaia e i ratei arretrati Controparte_4
nell'importo riliquidato secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14.7.2004. Ha altresì condannato la alla rifusione delle Pt_1
spese di lite.
Il dott. a ricevuto dalla Cassa previdenziale professionale il riconoscimento del diritto CP_2
al trattamento di pensione anticipata a far data dall'1.7.2005. Ritenendo che il “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004 sia lesivo del principio del pro rata rispetto alla previgente disciplina, il professionista ha instaurato la presente causa per ottenere il ricalcolo del proprio rateo pensionistico.
2 Il primo giudice ha accolto le domande del pensionato, così motivando:
“L'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/70 è infondata.
Il termine di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non è applicabile alla fattispecie
in esame. Tale disposizione, come si evince dal suo chiaro tenore testuale, che, tra i diversi enti
CP_ previdenziali, richiama esclusivamente l , riguarda unicamente il contenzioso di tale ultimo
istituto, cosicché, trattandosi di un termine di decadenza e, dunque, di norma speciale e eccezionale,
non è possibile la sua estensione analogica a fattispecie non contemplate dalla sua previsione, come
i trattamenti pensionistici erogati da Casse privatizzate (in tal senso Cass. 982/2019).
Le domande di parte ricorrente sono fondate nel merito e devono essere accolte nei termini
di seguito precisati
Le questioni in diritto oggetto della causa sono state risolte dalla Corte di Cassazione con
orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att. la motivazione della più recente ordinanza della
S.C. (n. 25737 del 4.9.2023) nella quale si riassumono i termini della questione e si richiamano i
numerosi arresti di legittimità favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente
'9.il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn.
6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass. S.U. nn.
17742 e 18136 del 2015 – hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1.1.2007
l'efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla quanto alla Pt_1
base di calcolo della quota reddituale della pensione (da ultimo, Cass. n 25385 del 2023);
…
11.del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, in materia di previdenza
obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la
prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n.
1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione
dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto
alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
3 c.c. (Cass., Sez.Un., n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi, da ultimo,
Cass. n. 25385 del 2023 cit.)';
La parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ha limitato la richiesta di pagamento dei ratei
arretrati derivanti dal calcolo più favorevole a quelli maturati e non versati nel decennio anteriore al
deposito del ricorso. Più correttamente la data dell'evento interruttivo della prescrizione decennale
coincide con la notifica dell'atto introduttivo alla cassa convenuta (indicata dalla parte convenuta
come avvenuta il 25.9.2023). Spettano quindi alla parte ricorrente i ratei arretrati e maturati in data
posteriore al 24.9.2013, oltre agli interessi e rivalutazione nei limiti di legge relativi alle cause
previdenziali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.” (pagg. 2-4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
sulla base di due Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per aver ritenuto che Pt_1
la quota reddituale della pensione del dott. è stata calcolata in violazione del principio del CP_2
pro rata.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha verificato in concreto l'asserita violazione del principio del pro rata. Evidenzia che in atti non risultano elementi che facciano supporre l'effettiva sussistenza dell'asserita violazione. Ribadisce che il trattamento pensionistico è stato correttamente calcolato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 42/2006 e dell'art. 12 “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”.
L'appellante sostiene che il primo giudice ha frainteso la ratio del principio del pro rata
temporis disposto dall'art. 3, comma 12, L. 335/1995 secondo i criteri di corrispettività e di equità
intergenerazionale. Ribadisce che la ha dato piena attuazione a detta normativa, CP_3
rispettando il principio del pro rata.
L'appellante lamenta anche che il primo giudice ha disapplicato il massimale pensionistico.
2.2. Con il secondo motivo di appello la ha impugnato la sentenza per violazione e Pt_1
falsa applicazione degli artt. 2948 e 2943 c.c..
4 L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto decorrente la prescrizione decennale.
Afferma che, sebbene la giurisprudenza escluda l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. a fronte della natura non negoziale dei trattamenti pensionistici nonché della carenza di liquidità ed esigibilità del credito,
tale orientamento non trova riscontro nella norma. Ribadisce pertanto che, in assenza di idonei atti interruttivi, risultano prescritte tutte le quote di pensione asseritamente non versate nel periodo antecedente al 25.9.2018.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Richiama CP_2
giurisprudenza di legittimità che ha imposto il rispetto del principio del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate sino alla data dell'entrata in vigore dei regolamenti previdenziali
(Cass. n. 22240/2004, n. 7010/2005, n. 17783/2005, n. 11792/2005). Osserva che il Regolamento
della non ha rispettato integralmente il principio del pro rata con riguardo al calcolo della CP_3
quota pensionistica relativa alle anzianità contributive anteriori al 1.1.2004, atteso che tale quota viene calcolata con riferimento a una base pensionabile più estesa rispetto a quella prevista al
31.12.2004 nonché con riferimento ai redditi dichiarati sino al 31.12.2003 anziché sino alla maturazione del diritto alla pensione. Ribadisce che: le determinazioni della sono illegittime Pt_1
laddove estendono le modifiche in peius nel calcolo del trattamento pensionistico anche alle posizioni pregresse;
i principi del pro rata e del legittimo affidamento sono inderogabili;
le Casse
previdenzali dei professionisti non possono prevedere un massimale pensionistico. Richiama infine
Cass. S.U. 17742/2015, che ha disposto il ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata
e ha qualificato come imprescrittibile il diritto alla pensione, e rileva che per gli arretrati vale il medesimo principio ai fini della liquidazione nonché il termine decennale di prescrizione.
4. All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo giudice ha emesso una sentenza di condanna generica, sulla base della ratio
decidendi rappresentata dal principio di diritto enunciato, con orientamento consolidato, dalla
5 Suprema Corte di Cassazione (Cass. 25737/2023): “Le questioni in diritto oggetto della causa sono
state risolte dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato e pienamente
condivisibile.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. la motivazione della più recente ordinanza
della S.C. (n. 25737 del 4.9.2023) nella quale si riassumono i termini della questione e si richiamano
i numerosi arresti di legittimità favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente
9.il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn.
6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che in continuità con Cass. S.U. nn.
17742 e 18136 del 2015 hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1.1.2007
l'efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla quanto alla Pt_1
base di calcolo della quota reddituale della pensione (da ultimo, Cass. n 25385 del 2023);
…
11.del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, in materia di previdenza
obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n.
1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto
alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c.
(Cass., Sez.Un., n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi, da ultimo,
Cass. n. 25385 del 2023 cit.)”.
Parte appellante censura la sentenza in quanto (pag. 6 dell'appello) il primo giudice non avrebbe verificato “in concreto” la sussistenza di una “effettiva violazione da parte della del Pt_1
principio del pro rata”.
E' pacifico tra le parti (v. anche pagina 10 della memoria della in primo grado) che la Pt_1
pensione del Rossini sia stata calcolata facendo applicazione del Regolamento della del Pt_1
14.7.2004, ritenuto dal primo giudice, in applicazione del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lesivo del principio del pro rata.
6 Incombeva sulla (che ha a disposizione tutti i dati relativi) allegare e provare, con Pt_1
riferimento specifico alle circostanze del caso concreto, che nella liquidazione della pensione del
Rossini non si è avuta alcuna lesione del principio del pro rata per effetto dell'applicazione del
Regolamento del 2004, ritenuto, in via generale, peggiorativo dalla Suprema Corte e dal primo giudice nella sentenza impugnata. Un tanto sia perché trattasi di eccezione, i cui elementi fondanti devono essere allegati e provati dalla parte che la solleva, sia perché, in questo grado, la in Pt_1
quanto appellante, era onerata del rispetto dell'art. 434 c.p.c.. In ossequio al principio di specificità
ex art. 434 c.p.c., quindi, la avrebbe dovuto allegare e provare le specifiche censure proposte Pt_1
alla ricostruzione, in fatto e in diritto, compiuta dal primo giudice.
Nel caso di specie, viceversa, la come si è detto, non ha allegato elementi tali da Pt_1
portare a ritenere che, in relazione alla specifica liquidazione del trattamento pensionistico di cui si discorre, l'applicazione del Regolamento del 2004 non ha comunque – in tesi della – Pt_1
provocato una violazione del principio del pro rata, sebbene in via generale tale Regolamento sia stato ritenuto lesivo del principio medesimo sia dalla Suprema Corte di Cassazione, sia dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Argomentazioni, come detto, che la non ha sviluppato, con conseguente Pt_1
inammissibilità dell'appello.
7. Quanto precede assorbe l'esame del motivo sul termine di prescrizione, in ogni caso infondato.
Ad abundantiam, invero, il Collegio evidenzia che la Corte d'Appello di Venezia in ordine a tale questione ha condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis
Cass. 3683/2023 1; v. anche Cass. 4349/2023) che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, quando, come nel caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
8. In definitiva, per quanto precede, l'appello di deve essere dichiarato CP_3
inammissibile.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di con CP_3 Controparte_2
distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
10. Considerato che l'appello è stato dichiarato inammissibile ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 -deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
PQM
nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, n. 2), lett. d); risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata;
la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del Pt_1 pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.
8 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 29.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. 3683/2023: ““questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. nn. 41320 del 2021; 31527 del 2022) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato Pt_1 che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria Pt_2 l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonchè sez. un. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione
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