Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 00556/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-Ricorrente- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Alberto Regis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Vivani in Torino, corso Matteotti, 30;
contro
Comune di Costigliole D'Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mattioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Arpa, Dipartimento Piemonte Sud Est, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di altra misura cautelare ritenuta idonea
- dell'ordinanza sindacale del Comune di Costigliole d'Asti -OMISSIS-, pervenuta alla ricorrente in data 5 luglio 2018, con cui è stato ordinato alla stessa di “provvedere, entro giorni novanta (90 gg.) dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti depositati nell'area industriale della frazione Motta di Costigliole d'Asti, zona PIP - Foglio catastale -OMISSIS-, nonché al ripristino dello stato dei luoghi”;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o, comunque, consequenziale con quello impugnato, anche se non conosciuto, ivi incluse, per quanto occorrer possa: la nota dell'ARPA, Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, -OMISSIS-, con cui è stata trasmessa al Comune di Costigliole d'Asti la “relazione di servizio relativa ai controlli effettuati nell'area industriale della frazione Motta di Costigliole d'Asti, zona PIP - Foglio catastale -OMISSIS-” e la relazione di servizio n. -OMISSIS- medesima; la nota della Provincia di Asti, -OMISSIS- e la nota della Provincia di Cuneo, -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.01.2019:
- della nota del Comune di Costigliole d'Asti del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Pratiche ARPA -OMISSIS- relative ad accertamenti operati nei confronti della Ditta -Ricorrente- s.r.l. presso il cantiere/terreno di proprietà ubicato a Costigliole d'Asti in frazione Motta - zona PIP. Esame Piano di Recupero presentato dalla ditta a seguito dell'Ordinanza n. -OMISSIS-” e dei relativi allegati, consistenti nel verbale di riunione del 5 novembre 2018 e nella nota della Provincia di Cuneo ricevuta al protocollo comunale in data -OMISSIS- (doc. 17, prodotto in data 1° dicembre 2018);
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o, comunque, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota del Comune di Costigliole d'Asti del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Costigliole D'Asti;
Vista la nota del 28.4.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al proposto gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 28.4.2023, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.