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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3110/2022,
TRA
, rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
RICORRENTE
, in persona del Presidente Controparte_1 p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Christian Cecere;
RESISTENTE
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Colucci;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.10.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_2 innanzi al Tribunale di Avellino per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, accogliere e ritenere fondati i motivi sopra spiegati e, per l'effetto: -ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o l'inesistenza della cartella di pagamento n. 0122021006804267000 e degli atti prodromici ad essa sottesi;
-ritenere e dichiarare inesistente, nulla od annullare con qualsiasi formula la cartella di pagamento nonché gli atti presupposti posti a suo fondamento, per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente trascritti e, conseguentemente, dichiarare non dovute tutte le somme ivi pretese;
- ritenere e dichiarare inesistente, nulla od annullare, la cartella di pagamento e/o gli atti presupposti per vizio di notifica e per i vizi formali e sostanziali sopra dedotti;
- ritenere e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dall'esazione delle somme intimate e conseguentemente annullare la cartella di pagamento e gli atti presupposti impugnati;
- e in qualunque modo, condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Si chiede, altresì, di condannare l' , al rimborso delle somme che, nelle more Controparte_2 del giudizio, venissero pagate, oltre gli interessi.” Proponeva opposizione alla cartella di pagamento
1 n. notificata in data 26.09.2022 di euro 6.680,04 per contributi previdenziali della per CP_1 gli anni 2011 e 2019.
Chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del ruolo e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti nonché estinte le obbligazioni trasfuse negli atti impugnati, per omessa preventiva contestazione dell'addebito, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ritualmente citata in giudizio, si costituivano l' , la quale deduceva Controparte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore e nel merito eccepiva variamente la infondatezza del ricorso introduttivo, e la chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Senza alcuna attività istruttoria, mutato il giudicante, a, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc., la stessa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: « il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L.
n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
2 accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019;
n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si
è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare
3 il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
La Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta,
e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche
Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero, egli ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità della cartella di pagamento perché carente di motivazione. Con tali deduzioni il ricorrente non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l'
[...]
ha inteso minacciare l'esecuzione forzata non sarebbe corrispondente al modello Controparte_2 legale. In secondo luogo, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato.
Dunque propone appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
E' infondata l'eccezione di difetto di motivazione atteso che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, dall'art. 7 del cd. Statuto del Contribuente, deve essere interpretato avuto riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce di principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti,
4 rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost;
ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nel merito, occorre esaminare l'eccezione relativa all'eccezione di prescrizione trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2011 e 2019 .
Per quanto riguarda la contribuzione oggetto di causa relativa all'anno 2011 e relativi accessori - interessi e sanzioni civili - i dati reddituali relativi all'anno 2011 sono stati comunicati in data
11.6.2013 (comunicazione telematica), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12
(2/02/2013) e, pertanto, trattasi contribuzione alla quale si applica, pacificamente, il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa;
sicché, il termine di prescrizione (decennale) non risulta decorso alla data di notifica della cartella opposta individuata dallo stesso ricorrente, nel proprio atto, nel 26.9.2022.
Per l'anno 2019, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'invio del modello 5,
(ossia nel caso di specie dal 30.09.2020) motivo per il quale appare evidente che alla data della notifica della cartella esattoriale (26.09.2022) non risulta certamente decorso il termine di prescrizione.
Da ultimo, appare soltanto il caso di rilevare l'assoluta inconferenza rispetto alla fattispecie in esame della giurisprudenza citata dal ricorrente sull'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale -
Cass. n. 13639/2019 - posto che detta sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, riguarda contributi relativi al periodo 1989/2000.
Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 5.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
5
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3110/2022,
TRA
, rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
RICORRENTE
, in persona del Presidente Controparte_1 p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Christian Cecere;
RESISTENTE
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Colucci;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.10.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_2 innanzi al Tribunale di Avellino per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, accogliere e ritenere fondati i motivi sopra spiegati e, per l'effetto: -ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o l'inesistenza della cartella di pagamento n. 0122021006804267000 e degli atti prodromici ad essa sottesi;
-ritenere e dichiarare inesistente, nulla od annullare con qualsiasi formula la cartella di pagamento nonché gli atti presupposti posti a suo fondamento, per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente trascritti e, conseguentemente, dichiarare non dovute tutte le somme ivi pretese;
- ritenere e dichiarare inesistente, nulla od annullare, la cartella di pagamento e/o gli atti presupposti per vizio di notifica e per i vizi formali e sostanziali sopra dedotti;
- ritenere e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dall'esazione delle somme intimate e conseguentemente annullare la cartella di pagamento e gli atti presupposti impugnati;
- e in qualunque modo, condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Si chiede, altresì, di condannare l' , al rimborso delle somme che, nelle more Controparte_2 del giudizio, venissero pagate, oltre gli interessi.” Proponeva opposizione alla cartella di pagamento
1 n. notificata in data 26.09.2022 di euro 6.680,04 per contributi previdenziali della per CP_1 gli anni 2011 e 2019.
Chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del ruolo e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti nonché estinte le obbligazioni trasfuse negli atti impugnati, per omessa preventiva contestazione dell'addebito, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ritualmente citata in giudizio, si costituivano l' , la quale deduceva Controparte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore e nel merito eccepiva variamente la infondatezza del ricorso introduttivo, e la chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Senza alcuna attività istruttoria, mutato il giudicante, a, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc., la stessa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: « il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L.
n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
2 accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019;
n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si
è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare
3 il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
La Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta,
e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche
Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero, egli ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità della cartella di pagamento perché carente di motivazione. Con tali deduzioni il ricorrente non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l'
[...]
ha inteso minacciare l'esecuzione forzata non sarebbe corrispondente al modello Controparte_2 legale. In secondo luogo, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione di cartelle ed avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato.
Dunque propone appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
E' infondata l'eccezione di difetto di motivazione atteso che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, dall'art. 7 del cd. Statuto del Contribuente, deve essere interpretato avuto riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce di principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti,
4 rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost;
ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nel merito, occorre esaminare l'eccezione relativa all'eccezione di prescrizione trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2011 e 2019 .
Per quanto riguarda la contribuzione oggetto di causa relativa all'anno 2011 e relativi accessori - interessi e sanzioni civili - i dati reddituali relativi all'anno 2011 sono stati comunicati in data
11.6.2013 (comunicazione telematica), ossia successivamente all'entrata in vigore della legge 247/12
(2/02/2013) e, pertanto, trattasi contribuzione alla quale si applica, pacificamente, il termine decennale reintrodotto dalla detta normativa;
sicché, il termine di prescrizione (decennale) non risulta decorso alla data di notifica della cartella opposta individuata dallo stesso ricorrente, nel proprio atto, nel 26.9.2022.
Per l'anno 2019, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'invio del modello 5,
(ossia nel caso di specie dal 30.09.2020) motivo per il quale appare evidente che alla data della notifica della cartella esattoriale (26.09.2022) non risulta certamente decorso il termine di prescrizione.
Da ultimo, appare soltanto il caso di rilevare l'assoluta inconferenza rispetto alla fattispecie in esame della giurisprudenza citata dal ricorrente sull'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale -
Cass. n. 13639/2019 - posto che detta sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, riguarda contributi relativi al periodo 1989/2000.
Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 5.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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