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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11654 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
25100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25100 /2022 avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...], CF rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.DI VICINO ANNA IDA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BELLO GABRIELLA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente il 05.09.2005 dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il Persona_1
12.09.2006) e ( nato a [...] il [...]), che la residenza coniugale era stata Persona_2 stabilita in Napoli alla Via Claude Monet 49 in un appartamento- casa comunale di cui era assegnatario il , che l'unione coniugale si era via via logorata a causa di incomprensioni CP_1
e del comportamento del resistente che in più occasione aveva violato i principi di solidarietà e rispetto reciproco, di aver più volte tentato di recuperare il rapporto coniugale e di non esserci riuscita, che il si allontanava dalla casa coniugale senza farvi ritorno, non curandosi delle esigenze CP_1 della moglie e dei figli , che il resistente nel corso del matrimonio aveva assunto gravi e reiterati comportamenti contro la moglie tali da determinare l'addebito della separazione allo stesso, che il marito era impiegato presso la farmacia Petrone in Napoli con regolare contratto di lavoro e stipendio mensile di 1300/1400,00 € , che percepiva l'importo di 175,00€ mensili quale assegno unico, di essere casalinga e di occuparsi della casa e dei figli svolgendo soltanto lavori occasionali di collaboratrice domestica.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre, la determinazione di un contributo mensile a carico del resistente di 750,00 € di cui 300,00€ per ciascun figlio e 150,00€ per la moglie, spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese di lite, la determinazione di una sanzione a carico del resistente di 100,00€ giornalieri per ogni giorno di ritardata attuazione del provvedimento emesso dal Tribunale.
In data 18.01.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che la frattura sentimentale che aveva dato causa alla fine del matrimonio era da ricondursi alla condotta della ricorrente, che le incomprensioni tra i coniugi erano la diretta conseguenza di atteggiamenti irrispettosi della moglie tali da offendere ogni principio di rispetto, onestà e fedeltà, che dal 2019 la ricorrente assumeva comportamenti di materiale allontanamento materiale e spirituale dal coniuge, mostrandosi fredda e talvolta offensiva e denigratoria, che la ricorrente aveva iniziato ad uscire di sera senza il marito e i familiari, rifiutandosi persino di trascorrere il giorno dell'anniversario di matrimonio con il marito, che la moglie aveva una relazione extraconiugale, che per tali circostanze era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e che la causa della separazione era da addebitare alla ricorrente, che dopo aver lasciato la casa coniugale si era sempre preso cura dei figli, di aver sempre fatto fronte economicamente ai bisogni della famiglia, di essere lavoratore dipendente con mansioni di facchino presso la Sgal- Società
Cooperativa con reddito annuale di circa 12.423,06 per il 2019, 13.043,11 per il 2020 e 13.806,64 per il 2021, che da quando era intervenuta la separazione di fatto le parti si erano accordate che versasse alla ricorrente 400,00€ mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, d aver sempre sostenuto tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, di aver contratto un finanziamento con rata mensile di 245,00€ per spese familiari, che la ricorrente sia in costanza di matrimonio che successivamente, aveva sempre svolto l'attività di stiratrice presso una camiceria sita nel quartiere Pianura prestando la propria opera prevalentemente nelle ore mattutine, che la ricorrente si divideva tra lavori di stiratrice e lavori come collaboratrice domestica, di vivere presso la madre in attesa di reperire un'abitazione alternativa.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente,
l'affido condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, porre le spese condominiali a carico della ricorrente, determinare un calendario di visita paterno, determinare un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli di 400,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della moglie, con vittoria di spese di lite.
All'udienza presidenziale del 30.01.2023 le parti comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente così provvedeva “ …- autorizza i coniugi
e a vivere separati;
- dispone l'affido condiviso dei minori, con Parte_1 Controparte_1 residenza prevalente presso la sig.ra a cui assegna la casa coniugale;
- dispone che Parte_1 il sig. possa frequentare e tenere con sé i minori, con le modalità stabilite in Controparte_1 motivazione;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, Controparte_1 al coniuge quale contributo al mantenimento dei minori, l'importo mensile Parte_1 complessivo di € 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione - pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di €
150,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat come in motivazione;
”
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale.
All'udienza del 06.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore.
La ricorrente dichiarava “ Io abito a Pianura, alla Via Monet, abito con i miei figli, che hanno quasi
18 anni e 13 anni, e che frequentano la scuola. Fino a dicembre del 2023 ho lavorato in una stireria dove ho lavorato per molto tempo;
nel mese di gennaio non sono andata. Era una fabbrica di camicie che non ha più riaperto. Non si sa se riaprirà, per ora non abbiamo notizie. Attualmente lavoro privatamente sempre come stiratrice o come domestica. Già prima , quando ancora era aperta la fabbrica, in ogni caso andavo a stirare da altri o a fare i servizi. Nella fabbrica lavoravo 4 ore al giorno;
in fabbrica prendevo 25,00 euro al giorno, e a al massimo lavoravo 2 volte a settimana. Mio marito sta corrispondendo 650,00 euro al mese, regolarmente. I ragazzi vedono il padre regolarmente, senza problemi. La casa è di edilizia popolare ed il canone è di 27,00 euro. Nella fabbrica lavoravo a nero.” Il resistente dichiarava: “ Io abito con mia madre, anche se la residenza la ho ancora presso la casa coniugale, e non la cambio per non dare problemi a mia madre che è pensionata, presso la quale vivo ormai da 4 anni. Io lavoro in una azienda farmaceutica, con 1.300,00 euro al mese. La casa dove vivo è di proprietà di mia madre. Abitiamo solo noi due;
mia madre è pensionata, prende la reversibilità di mio padre, esattamente 630,00 euro al mese. Sto versando regolarmente l'assegno a mia moglie;
i ragazzi li vedo ed ho un buon rapporto;
non vengono a dormire ma li vedo tutti i giorni.”
Con memoria del 16.01.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale .
All'udienza cartolare del 20.11.2025 le parti ribadivano la volontà di definire il giudizio secondo gli accordi depositati agli atti.
Con ordinanza del 23.11.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ – I coniugi e vivranno separati, liberi ognuno di Parte_1 Controparte_1 fissare la propria residenza altrove, dandosi reciproco avviso di ogni variazione;
- Più precisamente la sig.ra abiterà con i figli nella casa coniugale, sita in Napoli alla Via Claude Monet Parte_1
49, nel mentre il sig. conferma di aver trasferito la propria residenza in Napoli Controparte_1
Per_ alla Via Comunale Vecchia 15 p.t. portando con sé i suoi effetti personali;
- I minori e Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. E' concessa al padre la facoltà, compatibilmente con le esigenze dei figli, tenuto conto della loro età, esigenza e volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerli con sé due pomeriggi a settimana, weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera, nonché la metà delle festività natalizie e pasquali alternati un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- il sig. verserà, quale concorso Controparte_1
Per_ al mantenimento ordinario dei figli e l'importo mensile complessivo di 500,00€ oltre Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il sig.
verserà quale contributo al mantenimento del coniuge, l'importo mensile Controparte_1 complessivo di 150,00€ oltre rivalutazione ISTAT annuale;
- i coniugi sin da questo momento, reciprocamente, prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- ogni altro rapporto di diritto civile pendente tra le parti è stato bonariamente definito e transatto;
- per quanto non espressamente previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, essendo la figlia divenuta maggiorenne nelle more del Persona_1 giudizio, le pattuizioni relative all'affido sono da intendersi come riferite al solo figlio minore
[...]
. Per_2
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 182 , parte II , S. A, Sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 ); • Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott.Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25100 /2022 avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...], CF rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.DI VICINO ANNA IDA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BELLO GABRIELLA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente il 05.09.2005 dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il Persona_1
12.09.2006) e ( nato a [...] il [...]), che la residenza coniugale era stata Persona_2 stabilita in Napoli alla Via Claude Monet 49 in un appartamento- casa comunale di cui era assegnatario il , che l'unione coniugale si era via via logorata a causa di incomprensioni CP_1
e del comportamento del resistente che in più occasione aveva violato i principi di solidarietà e rispetto reciproco, di aver più volte tentato di recuperare il rapporto coniugale e di non esserci riuscita, che il si allontanava dalla casa coniugale senza farvi ritorno, non curandosi delle esigenze CP_1 della moglie e dei figli , che il resistente nel corso del matrimonio aveva assunto gravi e reiterati comportamenti contro la moglie tali da determinare l'addebito della separazione allo stesso, che il marito era impiegato presso la farmacia Petrone in Napoli con regolare contratto di lavoro e stipendio mensile di 1300/1400,00 € , che percepiva l'importo di 175,00€ mensili quale assegno unico, di essere casalinga e di occuparsi della casa e dei figli svolgendo soltanto lavori occasionali di collaboratrice domestica.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre, la determinazione di un contributo mensile a carico del resistente di 750,00 € di cui 300,00€ per ciascun figlio e 150,00€ per la moglie, spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese di lite, la determinazione di una sanzione a carico del resistente di 100,00€ giornalieri per ogni giorno di ritardata attuazione del provvedimento emesso dal Tribunale.
In data 18.01.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che la frattura sentimentale che aveva dato causa alla fine del matrimonio era da ricondursi alla condotta della ricorrente, che le incomprensioni tra i coniugi erano la diretta conseguenza di atteggiamenti irrispettosi della moglie tali da offendere ogni principio di rispetto, onestà e fedeltà, che dal 2019 la ricorrente assumeva comportamenti di materiale allontanamento materiale e spirituale dal coniuge, mostrandosi fredda e talvolta offensiva e denigratoria, che la ricorrente aveva iniziato ad uscire di sera senza il marito e i familiari, rifiutandosi persino di trascorrere il giorno dell'anniversario di matrimonio con il marito, che la moglie aveva una relazione extraconiugale, che per tali circostanze era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e che la causa della separazione era da addebitare alla ricorrente, che dopo aver lasciato la casa coniugale si era sempre preso cura dei figli, di aver sempre fatto fronte economicamente ai bisogni della famiglia, di essere lavoratore dipendente con mansioni di facchino presso la Sgal- Società
Cooperativa con reddito annuale di circa 12.423,06 per il 2019, 13.043,11 per il 2020 e 13.806,64 per il 2021, che da quando era intervenuta la separazione di fatto le parti si erano accordate che versasse alla ricorrente 400,00€ mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, d aver sempre sostenuto tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli, di aver contratto un finanziamento con rata mensile di 245,00€ per spese familiari, che la ricorrente sia in costanza di matrimonio che successivamente, aveva sempre svolto l'attività di stiratrice presso una camiceria sita nel quartiere Pianura prestando la propria opera prevalentemente nelle ore mattutine, che la ricorrente si divideva tra lavori di stiratrice e lavori come collaboratrice domestica, di vivere presso la madre in attesa di reperire un'abitazione alternativa.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente,
l'affido condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, porre le spese condominiali a carico della ricorrente, determinare un calendario di visita paterno, determinare un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli di 400,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della moglie, con vittoria di spese di lite.
All'udienza presidenziale del 30.01.2023 le parti comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente così provvedeva “ …- autorizza i coniugi
e a vivere separati;
- dispone l'affido condiviso dei minori, con Parte_1 Controparte_1 residenza prevalente presso la sig.ra a cui assegna la casa coniugale;
- dispone che Parte_1 il sig. possa frequentare e tenere con sé i minori, con le modalità stabilite in Controparte_1 motivazione;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, Controparte_1 al coniuge quale contributo al mantenimento dei minori, l'importo mensile Parte_1 complessivo di € 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione - pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1 mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di €
150,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat come in motivazione;
”
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale.
All'udienza del 06.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore.
La ricorrente dichiarava “ Io abito a Pianura, alla Via Monet, abito con i miei figli, che hanno quasi
18 anni e 13 anni, e che frequentano la scuola. Fino a dicembre del 2023 ho lavorato in una stireria dove ho lavorato per molto tempo;
nel mese di gennaio non sono andata. Era una fabbrica di camicie che non ha più riaperto. Non si sa se riaprirà, per ora non abbiamo notizie. Attualmente lavoro privatamente sempre come stiratrice o come domestica. Già prima , quando ancora era aperta la fabbrica, in ogni caso andavo a stirare da altri o a fare i servizi. Nella fabbrica lavoravo 4 ore al giorno;
in fabbrica prendevo 25,00 euro al giorno, e a al massimo lavoravo 2 volte a settimana. Mio marito sta corrispondendo 650,00 euro al mese, regolarmente. I ragazzi vedono il padre regolarmente, senza problemi. La casa è di edilizia popolare ed il canone è di 27,00 euro. Nella fabbrica lavoravo a nero.” Il resistente dichiarava: “ Io abito con mia madre, anche se la residenza la ho ancora presso la casa coniugale, e non la cambio per non dare problemi a mia madre che è pensionata, presso la quale vivo ormai da 4 anni. Io lavoro in una azienda farmaceutica, con 1.300,00 euro al mese. La casa dove vivo è di proprietà di mia madre. Abitiamo solo noi due;
mia madre è pensionata, prende la reversibilità di mio padre, esattamente 630,00 euro al mese. Sto versando regolarmente l'assegno a mia moglie;
i ragazzi li vedo ed ho un buon rapporto;
non vengono a dormire ma li vedo tutti i giorni.”
Con memoria del 16.01.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale .
All'udienza cartolare del 20.11.2025 le parti ribadivano la volontà di definire il giudizio secondo gli accordi depositati agli atti.
Con ordinanza del 23.11.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ – I coniugi e vivranno separati, liberi ognuno di Parte_1 Controparte_1 fissare la propria residenza altrove, dandosi reciproco avviso di ogni variazione;
- Più precisamente la sig.ra abiterà con i figli nella casa coniugale, sita in Napoli alla Via Claude Monet Parte_1
49, nel mentre il sig. conferma di aver trasferito la propria residenza in Napoli Controparte_1
Per_ alla Via Comunale Vecchia 15 p.t. portando con sé i suoi effetti personali;
- I minori e Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. E' concessa al padre la facoltà, compatibilmente con le esigenze dei figli, tenuto conto della loro età, esigenza e volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerli con sé due pomeriggi a settimana, weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera, nonché la metà delle festività natalizie e pasquali alternati un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- il sig. verserà, quale concorso Controparte_1
Per_ al mantenimento ordinario dei figli e l'importo mensile complessivo di 500,00€ oltre Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il sig.
verserà quale contributo al mantenimento del coniuge, l'importo mensile Controparte_1 complessivo di 150,00€ oltre rivalutazione ISTAT annuale;
- i coniugi sin da questo momento, reciprocamente, prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- ogni altro rapporto di diritto civile pendente tra le parti è stato bonariamente definito e transatto;
- per quanto non espressamente previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, essendo la figlia divenuta maggiorenne nelle more del Persona_1 giudizio, le pattuizioni relative all'affido sono da intendersi come riferite al solo figlio minore
[...]
. Per_2
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 182 , parte II , S. A, Sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 ); • Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott.Immacolata Cozzolino