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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2018
Il Giudice, all'esito della Camera di ConIGlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 12.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2280 del R.G.A.C. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/03/2025 vertente t r a nata a [...], il [...], e residente in Aquara (SA), alla Loc. Mainardi Parte_1 snc, c.f. , e la IG.ra nata a [...], il [...], e C.F._1 Parte_2 residente in Roccadaspide (SA), alla Via Carretiello n. 60, c.f. , rappresentate e C.F._2 difese, giusta procura in atti, dall'avv. Antonello Matrone, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via Tortora, n. 28,;
- attrice -
e
, nato a [...] il [...], Cf nella qualità di erede unico della Controparte_1 C.F._3 IG.ra , nata ad [...] il [...], Cf ed ivi Persona_1 C.F._4 deceduta in data 31.05.2018, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Beatrice e domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via M. Fatima n. 116;
- Convenuto-
e p.iva n. , in persona del Sindaco p.t. ,rag. , Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliato in Salerno alla via M. Fatima n. 116 , presso lo studio dell'avv. Giuseppe Beatrice
( ) suo rappresentante e difensore in virtù di delibera di G.M. n. 43 /2022 e di C.F._5 procura in atti;
pagina 1 di 10 - Convenuto-
OGGETTO: proprietà / acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- le IGg.re e sono comproprietarie di un Parte_1 Parte_2 appezzamento di terreno in agro di Aquara (SA), contraddistinto dai seguenti estremi catastali: F. 9, p.lle
121 e 248; da oltre sessanta anni, a seguito della realizzazione di strada da parte del su Controparte_2 percorso diverso dalla vecchia carrara, la superficie già impegnata da quest'ultima e tutta l'area compresa tra la precedente e la nuova carreggiata, è stata posseduta senza soluzione di continuità, in modo non violento e non clandestino, uti domini, dalla famiglia , prima, dal padre IG. e poi, dalle figlie Pt_1 Per_2 IGg.re e , odierne attrici, che, a seguito di remota annessione alla loro Parte_1 Parte_2 proprietà, vi hanno effettuato, senza incontrare ostacoli o impedimenti di sorta, coltivazioni e interventi di manutenzione, che tuttora compiono con oneri a loro esclusivo carico.
- Più precisamente, il vecchio percorso stradale di proprietà comunale che divideva la proprietà
(p.lle 121,248), dalla proprietà (p.lla 279), per una scelta di carattere discrezionale Pt_1 Per_1 compiuta dall'amministrazione comunale dell'epoca, fu abbandonato, con rifacimento dello stesso su tracciato diverso e più lineare, individuato addentrandosi nella proprietà , con ciò consentendo Per_1 che la famiglia si spingesse nella medesima direzione, in continuità con i terreni di sua proprietà, Pt_1 acquisendo il possesso dell'area di sedime della vecchia carrara e di tutta la superficie compresa tra il vecchio e il nuovo tracciato.
- La proprietà , comprensiva di quella catastalmente riconducibile alle attuali Pt_1 comproprietarie, nonché di quella a confine, di fatto annessa alla propria, si trova recintata da tempo per tutta la lunghezza.
- La surriferita area, quindi, in parte attiene al vecchio percorso stradale abbandonato, pari a mq.
781,00, di cui è ancora titolare il Comune di Aquara, privo di identificazione catastale, in parte a terreno di complessivi mq. 1.938, in conto della maggior consistenza della p.lla 279, del F. 9, di cui risulta titolare, giusta visura effettuata presso l'ufficio del Territorio di Salerno, la IG.ra Persona_1
- Le IGg.re , al fine di regolarizzare dal punto di vista giuridico la loro ultrassessantennale Pt_1 posizione nella qualità di incontestati possessori delle sopradescritte consistenze, intendono promuovere procedimento giudiziario volto alla dichiarazione di acquisto per usucapione di detti terreni.
- Allo scopo, hanno attivato il preliminare procedimento di mediazione n. 17000978, che ha avuto esito negativo, in considerazione dell'assenza delle parti e IG.ra ; Controparte_2 Per_1 pagina 2 di 10 - Il possesso uti dominus da parte della famiglia su dette porzioni catastali di proprietà della Pt_1 IG.ra , nonchè sul relitto del tracciato stradale di mq 781, perdura da oltre sessanta anni, è sempre Per_1 stato continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e accompagnato, quindi, dall'animo di tenere le quote di proprietà della IG.ra e del comune di Aquara come proprie, escludendo Per_1 espressamente, pertanto, questi ultimi dall'esercizio dei rispettivi diritti di proprietari, potendo pacificamente affermare che gli stessi vi abbiano rinunciato “di fatto”, fin dall'epoca della costruzione della nuova strada;
inoltre il possesso delle attrici sulle consistenze di proprietà della IG.ra e del Per_1 non è, peraltro, mai stato contestato dagli intestatari, né da altri soggetti. Da tempo Controparte_2 immemorabile e, comunque, per oltre vent'anni, le IGg.re hanno provveduto alla manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria di detto immobile, che appare un prolungamento dei terreni di loro proprietà, oltre che alla sua coltivazione, tanto che il relitto stradale appare addirittura non identificabile in loco, atteso che costituisce area coltivata in continuità con gli altri terreni, senza chiedere conto ad altri soggetti e facendosi carico integralmente di tutte le spese relative all'uso dell'immobile.
Tanto premesso, le sorelle convenivano in giudizio ed il Pt_1 Persona_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
[...] le IGg.re e hanno acquistato per usucapione la porzione di mq. 1.938, in Parte_3 Pt_1 Parte_2 conto della maggiore consistenza della p.lla 279, del foglio 9, del catasto terreni del Comune di Aquara (SA), della IG.ra
, nonché la superficie già impegnata dal relitto stradale di mq. 781,00, privo di classificazione catastale, Persona_1 del Comune di Aquara, in persona del legale rappresentante p.t., per complessivi mq. 2.719, giusta unita rappresentazione grafica.
2. Ordinare la trascrizione e la voltura della emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Registri
Immobiliari, di Salerno, previo frazionamento delle particelle acquisite, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. 3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario, in caso di opposizione”.
Si costituivano , nella qualità di erede unico della IG.ra nel Controparte_1 Persona_1 frattempo deceduta, ed il con lo stesso difensore, eccependo: Controparte_2
- In via preliminare ad assorbente, la violazione delle disposizioni di cui all'art, 299 c.p.c., in quanto il giudizio andava interrotto per il decesso della IG.ra verificatosi prima della Persona_1 decorrenza del termine per costituzione in giudizio;
nello specifico, la dipartita della convenuta Per_1
avvenuta in data 31.05.2018, si è verificata tra la notifica dell'atto di citazione (30.03.2018) e la
[...] sua costituzione in giudizio ossia prima che decorresse il termine libero di giorni venti (13.06.2018) , ex art
166 Cpc dall'udienza di prima comparizione, fissata in citazione per il 03.07.2018 e differita d'ufficio al
4.07.2018; verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - ma prima della scadenza del termine per la costituzione - il processo si interrompe automaticamente, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi pagina 3 di 10 attività diretta a determinarla, poiché la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione;
- nel merito la non usucapibilità del vecchio percorso stradale abbandonato, pari a mq. 781,00, di cui è ancora titolare il Comune di Aquara, meglio specificato nell'allegata perizia di parte convenuta, a Pers firma del Dott. . , in quanto rientrante nei beni demaniali elencati nell'art. 822 c.c.; Controparte_4
- nel merito la infondatezza della domanda di avvenuto acquisto per usucapione, per difetto sia del corpus possessionis che dell'animus possidendi, in quanto la predetta porzione di terreno di mq 800 circa, che unitamente alla restante parte di mq 5.500 forma la particella n. 279, infatti, è coperta da superfice boscata.
Sulla base di tali eccezioni entrambi i convenuti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio ovvero il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e rinviata all'odierna udienza, del 12.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la prima eccezione avanzata da parti convenute va rigettata;
con ordinanza del 30.03.22 infatti veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a cui conseguiva il ricorso in riassunzione da parte dell'attrice e la nuova costituzione tempestiva dell'erede di Per_1
Indi il G.I. concedeva nuovamente i termini ex art 183 co 6 cpc per consentire alle parti il
[...] corretto esercizio delle proprie prerogative difensive.
Va rigettata inoltre la eccezione di parti convenute di inusucapibilità del tracciato costituente la vecchia strada comunale. Dalle foto allegate e dalla perizia di parte convenuta si evince che il CP_2 per scelta decise di realizzare una strada comunale posta più a destra di quella originaria che
[...] conseguentemente ha perso la funzione cui era asservita.
Si è verificata pertanto la sdemanializzazione tacita del vecchio tragitto comunale, sussistendone i presupposti come delineati dalla S.C. ex multis in Sentenza n. 14269 del 23/05/2023 secondo cui “La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così IGnificative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. Passando al merito venivano escussi diversi testimoni per entrambe le parti”. Ebbene, la decisione del Comune di Aquara di realizzare una nuova strada comunale, con andatura più lineare (come si nota dalla aerofotogrammetria allegata alla perizia di parte convenuta) rispetto a quella originaria rende evidente il disinteresse per l'Amministrazione per il vecchio tracciato stradale, di
781 mq, posto più a sinistra e con andatura irregolare, il quale non può più svolgere la funzione di consentire il transito all'utenza, essendo a ciò destinato il nuovo tracciato. Considerato anche il lungo lasso pagina 4 di 10 di tempo trascorso e la inerzia della pubblica amministrazione, si ritiene che sussistano i requisiti per la dichiarazione della sdemanializzazione tacita del predetto tracciato stradale, il quale, benchè formalmente ancora intestato catastalmente al Comune di Aquara, ha perso il carattere di demanialità e può essere quindi in astratto usucapito da privati.
Nel merito sono stati escussi in giudizio diversi testimoni di entrambe le parti, e precisamente, per parte attrice:
che rendeva le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
a. vero che la famiglia , prima nella persona del IG. e poi nelle persone delle Pt_1 Persona_4 figlie e aventi causa IGg.re , e , fin dagli anni '50, e, comunque, Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, e, in ogni caso, a seguito di realizzazione, da parte del di tratto Controparte_2 stradale su tracciato differente da quello storico, godono del possesso dell'immobile costituito dalla porzione immobiliare fino alla concorrenza di mq 1.938 della p.lla 279, del Foglio 9, del catasto terreni del
Comune di Aquara (SA), di proprietà della IG.ra cui è subentrata il suo unico erede, Persona_1 nonché della superficie del relitto stradale di mq. 781,00, privo di classificazione catastale, di proprietà del in persona del legale rappresentante p.t., in maniera pacifica, indisturbata, continuativa Controparte_2
e uti domino ?
“Vero. il padre vi faceva pascolare le capre. l'ho visto con i miei occhi” Persona_4
b. La famiglia , prima nella persona del IG. e poi nelle persone delle figlie e Pt_1 Persona_4 aventi causa IGg.re e , sin dagli anni '50 e, comunque, da oltre Parte_1 Pt_1 Parte_2 vent'anni, provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia, custodia e coltivazione delle suddette porzioni immobiliari, annesse alla loro proprietà?
“non posso riferirlo con precisione salva la presenza delle capre. quando fu realizzato questo tratto di strada ero bambino poi emigrai in Germania e quando sono tornato nel 1968 ho visto la strada realizzata e la situazione com'è tutt'oggi”
c. Nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato, i IGg.ri si sono Pt_1 comportati da proprietari del bene in questione e hanno realizzato, lungo tutta la lunghezza della nuova strada che fa da confine tra la loro e la proprietà altrui, oggetto della presente controversia, una recinzione a proprie cure e spese e senza nessuna contestazione da parte dei titolari catastali?
A.d.r. “Vero. la recinzione fu realizzata dal papà verso la fine degli anni 70'. E' realizzata con Persona_4 paletti di ferro. non c'è filo spinato ma la rete metallica” che sulle medesime circostanze sopra riportate dichiarava: “Vero. questo pezzetto di Parte_4 terreno è stato recinto da loro e ci ho visto sempre le capre …non posso riferirlo. non lo so ma passando per la strada ho sempre visto i su questa porzione di terreno … Vero. la recinzione fu realizzata più o meno 40 anni fa … confermo Pt_1 che i di recente hanno impiantato un vigneto che però non si estende sulla proprietà in questione … Alla fine della Pt_1 pagina 5 di 10 strada recintata c'è un'apertura che consente l'accesso ai fondi dei ma non ho visto mezzi del in sosta sulla Pt_1 CP_2 proprietà in questione.” che sulle medesime circostanze sopra riportate riferiva “Riconosco lo stato dei luoghi Testimone_2 come rappresentato nelle foto e nelle planimetrie che mi vengono mostrate e confermo quanto mi è stato letto. Il pezzetto di terra che si vede nella foto è recintato e so essere della famiglia . Dietro il recinto c'è la piantagione di , poi c'è Pt_1 Pt_1 la strada comunale e di fronte c'è il vigneto di proprietà . Ho sempre visto su questo triangolino di terreno la famiglia Per_1
che vi pascolava quotidianamente le capre. Conosco e come detto possiede un terreno di fronte a Pt_1 Persona_1 questo appezzamento da cui è diviso dalla strada comunale … Vero. Preciso che l'ho soltanto visto pascolare le capre. Passo lì davanti tutti i giorni e non sono a conoscenza dei rapporti tra e … Ricordo di aver visto questo terreno Per_1 Pt_1 sempre con la recinzione e parliamo di trenta e/o quaranta anni fa. Non so chi abbia fatto questa recinzione. Preciso che
pascolava le capre solo all'interno del perimetro recintato poiché la rimanete sua proprietà era adibita a coltivazione. Pt_1
Anch'io e mio padre occasionalmente abbiamo portato le nostre capre a pascolare nel perimetro recintato, chiedendo
l'autorizzazione a … La piantagione di vigneto realizzata recentemente dai non si estende al perimetro Pt_1 Pt_1 recintato su cui ho riferito fin ora”.
Per parte convenuta venivano escussi:
che dichiarava: Testimone_3
“Vero è che la proprietà della IG.ra a confine con il vecchio tracciato, non è Persona_1 stata mai coltivata e vi sono unicamente delle piante di quercia ed un erbaio spontaneo, che si è rinnovato di anno in anno;
nè, sulla stessa, si sono viste nel tempo, oltre alla proprietaria, persone estranee pascolare greggi o altro”
“vero. non era coltivato. spesso mettevo lì in sosta la mia auto quando mi fermavo in loco per aiutare mia TE nella coltivazione di un terreno confinante con quello di . questo pezzo staccato di terreno è circondato da una recinzione ma Pt_1 non so chi l'ha messa. comunque ribadisco di non averci visto mai nessuno. Andavo sul posto circa 3 volte a settimana per
7/8 anni tra il 1986 e gli anni 90'. ricordo che non c'erano ancora gli euro l'ultima volta in cui ci sono stato”
7)Vero è che la vecchia e fatiscente recinzione, posta ai margini dell'attuale strada, non ha impedito alla IG.ra di accedere all'area agricola di sua proprietà, compresa tra il vecchio tracciato Persona_1
e l'attuale, in quanto la stessa è provvista di varchi di accesso;
“vero”
che sulle circostanze articolate nei capitoli di prova formulati nella memoria II Testimone_4 termine di parte convenuta dichiarava
1) Vero è che tra il 1994 ed il 1995 il Comune di Aquara, dovendo procedere all' ammodernamento della strada comunale, che collega Aquara a Mainardi, con l'ampliamento della carreggiata, contattava la IG.ra per ottenere l'autorizzazione a utilizzare gratuitamente un una parte del fondo Persona_1 agricolo di sua proprietà in loc Mainardi, attraversato dalla strada in questione;
pagina 6 di 10 “vero”
2) Vero è che la IG.ra si rendeva disponibile a concedere gratuitamente una Persona_1 parte del fondo di sua proprietà in loc Mainardi, per l'ampliamento del tratto di strada in questione;
“vero”
3) Vero è che i lavori di ammodernamento della strada in questione , effettuati intorno agli anni
2000, sono consistiti, per la parte che attraversa il fondo di proprietà della IG.ra , Persona_1 nell'ampliamento della sede stradale per circa un metro nella proprietà della suddetta , sia sul tratto della carreggiata confinante con la parte di fondo agricolo vicino alla strada comunale abbandonata , che sull'altra parte della carreggiata , confinante con la restante parte del fondo di sua proprietà e per tutta la sua lunghezza e nella realizzazione , sul medesimo tratto, di cunette in cemento ed in terra battuta;
“vero. fu realizzato in quegli anni”
4) Vero è che la IG.ra autorizzava, altresì , la ditta esecutrice dei lavori ad Persona_1 occupare temporaneamente l'area agricola, compresa tra il vecchio tracciato e la nuova strada, per la sosta dei mezzi meccanici;
“vero. la sosta dei veicoli della ditta si è protratta per due mesi circa ”
ADR “non ho mai visto la famiglia su questo pezzetto di terreno, i contatti in quel periodo ci furono stati Pt_1 solo con la famiglia . La prima volta in cui ho visto l'accostamento della famiglia a questo terreno è stata in Per_1 Pt_1 occasione di una richiesta pervenuta dai al Comune nel corso di quest'anno in cui rivendicavano la proprietà del bene Pt_1 in questione. Nella striscia era rimasto un piccolo vigneto malcurato, ma dopo i lavori di ammodernamento non ci ho mai visto nessuno all'interno”.
Dalla prova testimoniale raccolta non sono emersi gli elementi idonei a ritenere fondata la domanda attorea.
In subiecta materia si richiama il convincente principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass. in
Sentenza n. 25498 del 02/12/2014 secondo cui “Non è ravvisabile una piena ed indiscussa IGnoria di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero eIGuo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente
e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario”.
Tale enunciato ermeneutico è perfettamente aderente al caso di specie;
infatti, dalla prova orale è emerso solo che la famiglia portava le capre (senza quantificarne il numero) a pascolare su quel Pt_1 pezzetto di terreno ed abbia ivi apposto la recinzione per separarla dalla strada comunale (come si evince pagina 7 di 10 dalle foto allegate da parte attrice), ma ciò non è sufficiente a ritenere integrato il possesso ad colorandam usucapionem
Infatti, la famiglia portava le capre a pascolare in quella zona ove possedeva già un fondo;
Pt_1 la circostanza che le capre si fermassero spontaneamente a pascolare nel terreno conteso perché ivi cresceva l'erba non è di certo elemento sufficiente ad integrare il possesso;
inoltre, appare plausibile che il
, padre delle odierne attrici, negli anni 70', avesse provveduto a recintare il terreno su cui le sue Pt_1 capre si fermavano per pascolare, al fine di evitare che si disperdessero e soprattutto si adagiassero sulla strada comunale attraversata da mezzi di trasporto, sia per assicurarne la loro incolumità sia per evitare intralcio al traffico.
Questi comportamenti non sono sufficienti a ritenere integrato il possesso dell'immobile nella sua integrità. D'altra parte, va rilevato che nessuno dei testi attorei ha confermato il capitolo di prova secondo cui la famiglia “da oltre vent'anni, provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia, custodia e Pt_1 coltivazione delle suddette porzioni immobiliari”; i testi escussi hanno risposto positivamente, infatti, solo in relazione al pascolo delle capre;
mentre non hanno confermato gli ulteriori atti di possesso e, per quanto concerne la coltivazione, hanno rammentato soltanto di un vigneto apposto e coltivato dalla famiglia che non interessa l'appezzamento di terra de qua agitur. Pt_1
Analizzando le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, non va sottaciuto che il teste Tes_4
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, così come non vi è stato motivo di dubitare
[...] della credibilità dei testi di parte attrice, ha confermato che tra il 1994 ed il 1995 il Controparte_2 dovendo procedere all'ammodernamento della strada comunale, che collega Aquara a Mainardi, con l'ampliamento della carreggiata, contattava la IG.ra per ottenere l'autorizzazione a Persona_1 utilizzare gratuitamente un una parte del fondo agricolo di sua proprietà in loc Mainardi, attraversato dalla strada in questione;
ed ella si rendeva disponibile a concedere gratuitamente una parte del fondo di sua proprietà in loc Mainardi, per l'ampliamento del tratto di strada in questione;
che i lavori di ammodernamento della strada in questione, effettuati intorno agli anni 2000, sono consistiti, per la parte che attraversa il fondo di proprietà della IG.ra nell'ampliamento della sede stradale per Persona_1 circa un metro nella proprietà della suddetta, sia sul tratto della carreggiata confinante con la parte di fondo agricolo vicino alla strada comunale abbandonata, che sull'altra parte della carreggiata, confinante con la restante parte del fondo di sua proprietà e per tutta la sua lunghezza e nella realizzazione, sul medesimo tratto, di cunette in cemento ed in terra battuta;
e che la autorizzava, altresì, la ditta Persona_1 esecutrice dei lavori ad occupare temporaneamente l'area agricola, compresa tra il vecchio tracciato e la nuova strada, per la sosta dei mezzi meccanici, che si è protratta per due mesi circa. Ha aggiunto altresì di non aver mai visto la famiglia su questo pezzetto di terreno;
di aver contattato in quel periodo solo Pt_1 la famiglia;
che per la prima volta è venuto a conoscenza dell'interessamento della famiglia Per_1 pagina 8 di 10 a questo terreno quando le attrici hanno presentato una recente richiesta al in Pt_1 Controparte_2 cui rivendicavano la proprietà del bene in questione.
Ne consegue che non risulta provato che i avessero occupato e posseduto il fondo in Pt_1 questione ad excludendum alios; anzi dalla striscia di terreno hanno avuto accesso gli operai della ditta esecutrice dei lavori di ampliamento del tratto stradale, su commissione del Comune di Aquara, che allo scopo hanno parcheggiato in sosta ivi le loro autovetture per un tempo pari a due mesi circa consecutivi.
Sempre a comprova dell'assenza del requisito del possesso ad excludendum alios va rilevato che i testi di parte attrice, in modo conforme alla documentazione fotografica allegata da parte attrice, hanno confermato che la famiglia ha realizzato la recinzione per tutta la lunghezza della nuova strada che fa da confine tra CP_5 la loro e la proprietà altrui, ma non risulta che essi abbiano recintato l'intero perimetro dell'appezzamento di terra conteso;
che lo abbiano chiuso ad esempio con un cancello dotato di chiusura di lucchetto, di guisa da impedire a chiunque di accedervi.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta, non sono emersi dall'istruttoria i presupposti di fatto per ritenere integrati il possesso ad usucapionem ad excludendum alios sufficienti per ritenere maturato l'acquisto dell'appezzamento di terreno descritto in citazione per intervenuta usucapione.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite alle controparti secondo soccombenza.
Considerato che i due convenuti, portatori di interessi convergenti, si sono costituiti a mezzo dello stesso difensore ed hanno spiegato difese speculari, si provvederà alla liquidazione del compenso per una sola parte convenuta, ma con aumento del 30% ex art 4 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del e di , nella qualità di erede unico della IG.ra Controparte_2 Controparte_1 Per_1
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
[...]
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parti convenute, che si liquidano in €
4951,70 per compensi, già operato l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
Il Giudice, all'esito della Camera di ConIGlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 12.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2280 del R.G.A.C. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/03/2025 vertente t r a nata a [...], il [...], e residente in Aquara (SA), alla Loc. Mainardi Parte_1 snc, c.f. , e la IG.ra nata a [...], il [...], e C.F._1 Parte_2 residente in Roccadaspide (SA), alla Via Carretiello n. 60, c.f. , rappresentate e C.F._2 difese, giusta procura in atti, dall'avv. Antonello Matrone, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via Tortora, n. 28,;
- attrice -
e
, nato a [...] il [...], Cf nella qualità di erede unico della Controparte_1 C.F._3 IG.ra , nata ad [...] il [...], Cf ed ivi Persona_1 C.F._4 deceduta in data 31.05.2018, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Beatrice e domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via M. Fatima n. 116;
- Convenuto-
e p.iva n. , in persona del Sindaco p.t. ,rag. , Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 elettivamente domiciliato in Salerno alla via M. Fatima n. 116 , presso lo studio dell'avv. Giuseppe Beatrice
( ) suo rappresentante e difensore in virtù di delibera di G.M. n. 43 /2022 e di C.F._5 procura in atti;
pagina 1 di 10 - Convenuto-
OGGETTO: proprietà / acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- le IGg.re e sono comproprietarie di un Parte_1 Parte_2 appezzamento di terreno in agro di Aquara (SA), contraddistinto dai seguenti estremi catastali: F. 9, p.lle
121 e 248; da oltre sessanta anni, a seguito della realizzazione di strada da parte del su Controparte_2 percorso diverso dalla vecchia carrara, la superficie già impegnata da quest'ultima e tutta l'area compresa tra la precedente e la nuova carreggiata, è stata posseduta senza soluzione di continuità, in modo non violento e non clandestino, uti domini, dalla famiglia , prima, dal padre IG. e poi, dalle figlie Pt_1 Per_2 IGg.re e , odierne attrici, che, a seguito di remota annessione alla loro Parte_1 Parte_2 proprietà, vi hanno effettuato, senza incontrare ostacoli o impedimenti di sorta, coltivazioni e interventi di manutenzione, che tuttora compiono con oneri a loro esclusivo carico.
- Più precisamente, il vecchio percorso stradale di proprietà comunale che divideva la proprietà
(p.lle 121,248), dalla proprietà (p.lla 279), per una scelta di carattere discrezionale Pt_1 Per_1 compiuta dall'amministrazione comunale dell'epoca, fu abbandonato, con rifacimento dello stesso su tracciato diverso e più lineare, individuato addentrandosi nella proprietà , con ciò consentendo Per_1 che la famiglia si spingesse nella medesima direzione, in continuità con i terreni di sua proprietà, Pt_1 acquisendo il possesso dell'area di sedime della vecchia carrara e di tutta la superficie compresa tra il vecchio e il nuovo tracciato.
- La proprietà , comprensiva di quella catastalmente riconducibile alle attuali Pt_1 comproprietarie, nonché di quella a confine, di fatto annessa alla propria, si trova recintata da tempo per tutta la lunghezza.
- La surriferita area, quindi, in parte attiene al vecchio percorso stradale abbandonato, pari a mq.
781,00, di cui è ancora titolare il Comune di Aquara, privo di identificazione catastale, in parte a terreno di complessivi mq. 1.938, in conto della maggior consistenza della p.lla 279, del F. 9, di cui risulta titolare, giusta visura effettuata presso l'ufficio del Territorio di Salerno, la IG.ra Persona_1
- Le IGg.re , al fine di regolarizzare dal punto di vista giuridico la loro ultrassessantennale Pt_1 posizione nella qualità di incontestati possessori delle sopradescritte consistenze, intendono promuovere procedimento giudiziario volto alla dichiarazione di acquisto per usucapione di detti terreni.
- Allo scopo, hanno attivato il preliminare procedimento di mediazione n. 17000978, che ha avuto esito negativo, in considerazione dell'assenza delle parti e IG.ra ; Controparte_2 Per_1 pagina 2 di 10 - Il possesso uti dominus da parte della famiglia su dette porzioni catastali di proprietà della Pt_1 IG.ra , nonchè sul relitto del tracciato stradale di mq 781, perdura da oltre sessanta anni, è sempre Per_1 stato continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e accompagnato, quindi, dall'animo di tenere le quote di proprietà della IG.ra e del comune di Aquara come proprie, escludendo Per_1 espressamente, pertanto, questi ultimi dall'esercizio dei rispettivi diritti di proprietari, potendo pacificamente affermare che gli stessi vi abbiano rinunciato “di fatto”, fin dall'epoca della costruzione della nuova strada;
inoltre il possesso delle attrici sulle consistenze di proprietà della IG.ra e del Per_1 non è, peraltro, mai stato contestato dagli intestatari, né da altri soggetti. Da tempo Controparte_2 immemorabile e, comunque, per oltre vent'anni, le IGg.re hanno provveduto alla manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria di detto immobile, che appare un prolungamento dei terreni di loro proprietà, oltre che alla sua coltivazione, tanto che il relitto stradale appare addirittura non identificabile in loco, atteso che costituisce area coltivata in continuità con gli altri terreni, senza chiedere conto ad altri soggetti e facendosi carico integralmente di tutte le spese relative all'uso dell'immobile.
Tanto premesso, le sorelle convenivano in giudizio ed il Pt_1 Persona_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
[...] le IGg.re e hanno acquistato per usucapione la porzione di mq. 1.938, in Parte_3 Pt_1 Parte_2 conto della maggiore consistenza della p.lla 279, del foglio 9, del catasto terreni del Comune di Aquara (SA), della IG.ra
, nonché la superficie già impegnata dal relitto stradale di mq. 781,00, privo di classificazione catastale, Persona_1 del Comune di Aquara, in persona del legale rappresentante p.t., per complessivi mq. 2.719, giusta unita rappresentazione grafica.
2. Ordinare la trascrizione e la voltura della emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Registri
Immobiliari, di Salerno, previo frazionamento delle particelle acquisite, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. 3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario, in caso di opposizione”.
Si costituivano , nella qualità di erede unico della IG.ra nel Controparte_1 Persona_1 frattempo deceduta, ed il con lo stesso difensore, eccependo: Controparte_2
- In via preliminare ad assorbente, la violazione delle disposizioni di cui all'art, 299 c.p.c., in quanto il giudizio andava interrotto per il decesso della IG.ra verificatosi prima della Persona_1 decorrenza del termine per costituzione in giudizio;
nello specifico, la dipartita della convenuta Per_1
avvenuta in data 31.05.2018, si è verificata tra la notifica dell'atto di citazione (30.03.2018) e la
[...] sua costituzione in giudizio ossia prima che decorresse il termine libero di giorni venti (13.06.2018) , ex art
166 Cpc dall'udienza di prima comparizione, fissata in citazione per il 03.07.2018 e differita d'ufficio al
4.07.2018; verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - ma prima della scadenza del termine per la costituzione - il processo si interrompe automaticamente, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi pagina 3 di 10 attività diretta a determinarla, poiché la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione;
- nel merito la non usucapibilità del vecchio percorso stradale abbandonato, pari a mq. 781,00, di cui è ancora titolare il Comune di Aquara, meglio specificato nell'allegata perizia di parte convenuta, a Pers firma del Dott. . , in quanto rientrante nei beni demaniali elencati nell'art. 822 c.c.; Controparte_4
- nel merito la infondatezza della domanda di avvenuto acquisto per usucapione, per difetto sia del corpus possessionis che dell'animus possidendi, in quanto la predetta porzione di terreno di mq 800 circa, che unitamente alla restante parte di mq 5.500 forma la particella n. 279, infatti, è coperta da superfice boscata.
Sulla base di tali eccezioni entrambi i convenuti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio ovvero il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e rinviata all'odierna udienza, del 12.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la prima eccezione avanzata da parti convenute va rigettata;
con ordinanza del 30.03.22 infatti veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a cui conseguiva il ricorso in riassunzione da parte dell'attrice e la nuova costituzione tempestiva dell'erede di Per_1
Indi il G.I. concedeva nuovamente i termini ex art 183 co 6 cpc per consentire alle parti il
[...] corretto esercizio delle proprie prerogative difensive.
Va rigettata inoltre la eccezione di parti convenute di inusucapibilità del tracciato costituente la vecchia strada comunale. Dalle foto allegate e dalla perizia di parte convenuta si evince che il CP_2 per scelta decise di realizzare una strada comunale posta più a destra di quella originaria che
[...] conseguentemente ha perso la funzione cui era asservita.
Si è verificata pertanto la sdemanializzazione tacita del vecchio tragitto comunale, sussistendone i presupposti come delineati dalla S.C. ex multis in Sentenza n. 14269 del 23/05/2023 secondo cui “La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così IGnificative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. Passando al merito venivano escussi diversi testimoni per entrambe le parti”. Ebbene, la decisione del Comune di Aquara di realizzare una nuova strada comunale, con andatura più lineare (come si nota dalla aerofotogrammetria allegata alla perizia di parte convenuta) rispetto a quella originaria rende evidente il disinteresse per l'Amministrazione per il vecchio tracciato stradale, di
781 mq, posto più a sinistra e con andatura irregolare, il quale non può più svolgere la funzione di consentire il transito all'utenza, essendo a ciò destinato il nuovo tracciato. Considerato anche il lungo lasso pagina 4 di 10 di tempo trascorso e la inerzia della pubblica amministrazione, si ritiene che sussistano i requisiti per la dichiarazione della sdemanializzazione tacita del predetto tracciato stradale, il quale, benchè formalmente ancora intestato catastalmente al Comune di Aquara, ha perso il carattere di demanialità e può essere quindi in astratto usucapito da privati.
Nel merito sono stati escussi in giudizio diversi testimoni di entrambe le parti, e precisamente, per parte attrice:
che rendeva le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
a. vero che la famiglia , prima nella persona del IG. e poi nelle persone delle Pt_1 Persona_4 figlie e aventi causa IGg.re , e , fin dagli anni '50, e, comunque, Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, e, in ogni caso, a seguito di realizzazione, da parte del di tratto Controparte_2 stradale su tracciato differente da quello storico, godono del possesso dell'immobile costituito dalla porzione immobiliare fino alla concorrenza di mq 1.938 della p.lla 279, del Foglio 9, del catasto terreni del
Comune di Aquara (SA), di proprietà della IG.ra cui è subentrata il suo unico erede, Persona_1 nonché della superficie del relitto stradale di mq. 781,00, privo di classificazione catastale, di proprietà del in persona del legale rappresentante p.t., in maniera pacifica, indisturbata, continuativa Controparte_2
e uti domino ?
“Vero. il padre vi faceva pascolare le capre. l'ho visto con i miei occhi” Persona_4
b. La famiglia , prima nella persona del IG. e poi nelle persone delle figlie e Pt_1 Persona_4 aventi causa IGg.re e , sin dagli anni '50 e, comunque, da oltre Parte_1 Pt_1 Parte_2 vent'anni, provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia, custodia e coltivazione delle suddette porzioni immobiliari, annesse alla loro proprietà?
“non posso riferirlo con precisione salva la presenza delle capre. quando fu realizzato questo tratto di strada ero bambino poi emigrai in Germania e quando sono tornato nel 1968 ho visto la strada realizzata e la situazione com'è tutt'oggi”
c. Nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato, i IGg.ri si sono Pt_1 comportati da proprietari del bene in questione e hanno realizzato, lungo tutta la lunghezza della nuova strada che fa da confine tra la loro e la proprietà altrui, oggetto della presente controversia, una recinzione a proprie cure e spese e senza nessuna contestazione da parte dei titolari catastali?
A.d.r. “Vero. la recinzione fu realizzata dal papà verso la fine degli anni 70'. E' realizzata con Persona_4 paletti di ferro. non c'è filo spinato ma la rete metallica” che sulle medesime circostanze sopra riportate dichiarava: “Vero. questo pezzetto di Parte_4 terreno è stato recinto da loro e ci ho visto sempre le capre …non posso riferirlo. non lo so ma passando per la strada ho sempre visto i su questa porzione di terreno … Vero. la recinzione fu realizzata più o meno 40 anni fa … confermo Pt_1 che i di recente hanno impiantato un vigneto che però non si estende sulla proprietà in questione … Alla fine della Pt_1 pagina 5 di 10 strada recintata c'è un'apertura che consente l'accesso ai fondi dei ma non ho visto mezzi del in sosta sulla Pt_1 CP_2 proprietà in questione.” che sulle medesime circostanze sopra riportate riferiva “Riconosco lo stato dei luoghi Testimone_2 come rappresentato nelle foto e nelle planimetrie che mi vengono mostrate e confermo quanto mi è stato letto. Il pezzetto di terra che si vede nella foto è recintato e so essere della famiglia . Dietro il recinto c'è la piantagione di , poi c'è Pt_1 Pt_1 la strada comunale e di fronte c'è il vigneto di proprietà . Ho sempre visto su questo triangolino di terreno la famiglia Per_1
che vi pascolava quotidianamente le capre. Conosco e come detto possiede un terreno di fronte a Pt_1 Persona_1 questo appezzamento da cui è diviso dalla strada comunale … Vero. Preciso che l'ho soltanto visto pascolare le capre. Passo lì davanti tutti i giorni e non sono a conoscenza dei rapporti tra e … Ricordo di aver visto questo terreno Per_1 Pt_1 sempre con la recinzione e parliamo di trenta e/o quaranta anni fa. Non so chi abbia fatto questa recinzione. Preciso che
pascolava le capre solo all'interno del perimetro recintato poiché la rimanete sua proprietà era adibita a coltivazione. Pt_1
Anch'io e mio padre occasionalmente abbiamo portato le nostre capre a pascolare nel perimetro recintato, chiedendo
l'autorizzazione a … La piantagione di vigneto realizzata recentemente dai non si estende al perimetro Pt_1 Pt_1 recintato su cui ho riferito fin ora”.
Per parte convenuta venivano escussi:
che dichiarava: Testimone_3
“Vero è che la proprietà della IG.ra a confine con il vecchio tracciato, non è Persona_1 stata mai coltivata e vi sono unicamente delle piante di quercia ed un erbaio spontaneo, che si è rinnovato di anno in anno;
nè, sulla stessa, si sono viste nel tempo, oltre alla proprietaria, persone estranee pascolare greggi o altro”
“vero. non era coltivato. spesso mettevo lì in sosta la mia auto quando mi fermavo in loco per aiutare mia TE nella coltivazione di un terreno confinante con quello di . questo pezzo staccato di terreno è circondato da una recinzione ma Pt_1 non so chi l'ha messa. comunque ribadisco di non averci visto mai nessuno. Andavo sul posto circa 3 volte a settimana per
7/8 anni tra il 1986 e gli anni 90'. ricordo che non c'erano ancora gli euro l'ultima volta in cui ci sono stato”
7)Vero è che la vecchia e fatiscente recinzione, posta ai margini dell'attuale strada, non ha impedito alla IG.ra di accedere all'area agricola di sua proprietà, compresa tra il vecchio tracciato Persona_1
e l'attuale, in quanto la stessa è provvista di varchi di accesso;
“vero”
che sulle circostanze articolate nei capitoli di prova formulati nella memoria II Testimone_4 termine di parte convenuta dichiarava
1) Vero è che tra il 1994 ed il 1995 il Comune di Aquara, dovendo procedere all' ammodernamento della strada comunale, che collega Aquara a Mainardi, con l'ampliamento della carreggiata, contattava la IG.ra per ottenere l'autorizzazione a utilizzare gratuitamente un una parte del fondo Persona_1 agricolo di sua proprietà in loc Mainardi, attraversato dalla strada in questione;
pagina 6 di 10 “vero”
2) Vero è che la IG.ra si rendeva disponibile a concedere gratuitamente una Persona_1 parte del fondo di sua proprietà in loc Mainardi, per l'ampliamento del tratto di strada in questione;
“vero”
3) Vero è che i lavori di ammodernamento della strada in questione , effettuati intorno agli anni
2000, sono consistiti, per la parte che attraversa il fondo di proprietà della IG.ra , Persona_1 nell'ampliamento della sede stradale per circa un metro nella proprietà della suddetta , sia sul tratto della carreggiata confinante con la parte di fondo agricolo vicino alla strada comunale abbandonata , che sull'altra parte della carreggiata , confinante con la restante parte del fondo di sua proprietà e per tutta la sua lunghezza e nella realizzazione , sul medesimo tratto, di cunette in cemento ed in terra battuta;
“vero. fu realizzato in quegli anni”
4) Vero è che la IG.ra autorizzava, altresì , la ditta esecutrice dei lavori ad Persona_1 occupare temporaneamente l'area agricola, compresa tra il vecchio tracciato e la nuova strada, per la sosta dei mezzi meccanici;
“vero. la sosta dei veicoli della ditta si è protratta per due mesi circa ”
ADR “non ho mai visto la famiglia su questo pezzetto di terreno, i contatti in quel periodo ci furono stati Pt_1 solo con la famiglia . La prima volta in cui ho visto l'accostamento della famiglia a questo terreno è stata in Per_1 Pt_1 occasione di una richiesta pervenuta dai al Comune nel corso di quest'anno in cui rivendicavano la proprietà del bene Pt_1 in questione. Nella striscia era rimasto un piccolo vigneto malcurato, ma dopo i lavori di ammodernamento non ci ho mai visto nessuno all'interno”.
Dalla prova testimoniale raccolta non sono emersi gli elementi idonei a ritenere fondata la domanda attorea.
In subiecta materia si richiama il convincente principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass. in
Sentenza n. 25498 del 02/12/2014 secondo cui “Non è ravvisabile una piena ed indiscussa IGnoria di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero eIGuo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente
e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario”.
Tale enunciato ermeneutico è perfettamente aderente al caso di specie;
infatti, dalla prova orale è emerso solo che la famiglia portava le capre (senza quantificarne il numero) a pascolare su quel Pt_1 pezzetto di terreno ed abbia ivi apposto la recinzione per separarla dalla strada comunale (come si evince pagina 7 di 10 dalle foto allegate da parte attrice), ma ciò non è sufficiente a ritenere integrato il possesso ad colorandam usucapionem
Infatti, la famiglia portava le capre a pascolare in quella zona ove possedeva già un fondo;
Pt_1 la circostanza che le capre si fermassero spontaneamente a pascolare nel terreno conteso perché ivi cresceva l'erba non è di certo elemento sufficiente ad integrare il possesso;
inoltre, appare plausibile che il
, padre delle odierne attrici, negli anni 70', avesse provveduto a recintare il terreno su cui le sue Pt_1 capre si fermavano per pascolare, al fine di evitare che si disperdessero e soprattutto si adagiassero sulla strada comunale attraversata da mezzi di trasporto, sia per assicurarne la loro incolumità sia per evitare intralcio al traffico.
Questi comportamenti non sono sufficienti a ritenere integrato il possesso dell'immobile nella sua integrità. D'altra parte, va rilevato che nessuno dei testi attorei ha confermato il capitolo di prova secondo cui la famiglia “da oltre vent'anni, provvede alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia, custodia e Pt_1 coltivazione delle suddette porzioni immobiliari”; i testi escussi hanno risposto positivamente, infatti, solo in relazione al pascolo delle capre;
mentre non hanno confermato gli ulteriori atti di possesso e, per quanto concerne la coltivazione, hanno rammentato soltanto di un vigneto apposto e coltivato dalla famiglia che non interessa l'appezzamento di terra de qua agitur. Pt_1
Analizzando le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, non va sottaciuto che il teste Tes_4
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, così come non vi è stato motivo di dubitare
[...] della credibilità dei testi di parte attrice, ha confermato che tra il 1994 ed il 1995 il Controparte_2 dovendo procedere all'ammodernamento della strada comunale, che collega Aquara a Mainardi, con l'ampliamento della carreggiata, contattava la IG.ra per ottenere l'autorizzazione a Persona_1 utilizzare gratuitamente un una parte del fondo agricolo di sua proprietà in loc Mainardi, attraversato dalla strada in questione;
ed ella si rendeva disponibile a concedere gratuitamente una parte del fondo di sua proprietà in loc Mainardi, per l'ampliamento del tratto di strada in questione;
che i lavori di ammodernamento della strada in questione, effettuati intorno agli anni 2000, sono consistiti, per la parte che attraversa il fondo di proprietà della IG.ra nell'ampliamento della sede stradale per Persona_1 circa un metro nella proprietà della suddetta, sia sul tratto della carreggiata confinante con la parte di fondo agricolo vicino alla strada comunale abbandonata, che sull'altra parte della carreggiata, confinante con la restante parte del fondo di sua proprietà e per tutta la sua lunghezza e nella realizzazione, sul medesimo tratto, di cunette in cemento ed in terra battuta;
e che la autorizzava, altresì, la ditta Persona_1 esecutrice dei lavori ad occupare temporaneamente l'area agricola, compresa tra il vecchio tracciato e la nuova strada, per la sosta dei mezzi meccanici, che si è protratta per due mesi circa. Ha aggiunto altresì di non aver mai visto la famiglia su questo pezzetto di terreno;
di aver contattato in quel periodo solo Pt_1 la famiglia;
che per la prima volta è venuto a conoscenza dell'interessamento della famiglia Per_1 pagina 8 di 10 a questo terreno quando le attrici hanno presentato una recente richiesta al in Pt_1 Controparte_2 cui rivendicavano la proprietà del bene in questione.
Ne consegue che non risulta provato che i avessero occupato e posseduto il fondo in Pt_1 questione ad excludendum alios; anzi dalla striscia di terreno hanno avuto accesso gli operai della ditta esecutrice dei lavori di ampliamento del tratto stradale, su commissione del Comune di Aquara, che allo scopo hanno parcheggiato in sosta ivi le loro autovetture per un tempo pari a due mesi circa consecutivi.
Sempre a comprova dell'assenza del requisito del possesso ad excludendum alios va rilevato che i testi di parte attrice, in modo conforme alla documentazione fotografica allegata da parte attrice, hanno confermato che la famiglia ha realizzato la recinzione per tutta la lunghezza della nuova strada che fa da confine tra CP_5 la loro e la proprietà altrui, ma non risulta che essi abbiano recintato l'intero perimetro dell'appezzamento di terra conteso;
che lo abbiano chiuso ad esempio con un cancello dotato di chiusura di lucchetto, di guisa da impedire a chiunque di accedervi.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta, non sono emersi dall'istruttoria i presupposti di fatto per ritenere integrati il possesso ad usucapionem ad excludendum alios sufficienti per ritenere maturato l'acquisto dell'appezzamento di terreno descritto in citazione per intervenuta usucapione.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite alle controparti secondo soccombenza.
Considerato che i due convenuti, portatori di interessi convergenti, si sono costituiti a mezzo dello stesso difensore ed hanno spiegato difese speculari, si provvederà alla liquidazione del compenso per una sola parte convenuta, ma con aumento del 30% ex art 4 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del e di , nella qualità di erede unico della IG.ra Controparte_2 Controparte_1 Per_1
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
[...]
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parti convenute, che si liquidano in €
4951,70 per compensi, già operato l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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