Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza con la quale l'odierna ricorrente, in data 02.10.2024, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - “l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo dell'ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l'istanza (datata 02.10.2024) volta ad ottenere - a favore del figlio -OMISSIS- -
“l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 15/12/2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ER EN e udito il difensore di parte ricorrente che ha insistito nelle conclusioni già espresse, come specificato nel verbale;
Ritenuto che con memoria del 15 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese con distrazione dello stesso difensore dichiaratosi antistatario, considerato che l’Amministrazione ha dato riscontro all’istanza nelle more del giudizio;
Ritenuto di dover concludere in conformità, con imputazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, se ed in quanto versato, con distrazione in favore dell’Avvocato G. Impiduglia, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente, Estensore
LL AR US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.