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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 11475/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 ura s 177893, racc. n. Parte_2
11776 del 28.04. entata e difesa dall'avv. Maria Cristina Porcelli (C.F.
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S.M. di C.F._1
n. 104; fax 0815571117; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
.F. ttivamente domiciliata in C.F._3
Procida alla Via Scialoja n. 11; pec: Email_2
-Appellata –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Procida, in persona della dott. Pasquale Amendola, depositata in data 24.04.2023, in materia di impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, del 04.02.2022 la sig.ra CP_1
conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida l'
[...] [...]
e la per sentire accertare e Controparte_3 Controparte_2 nullità della cartella esattoriale n. 07120130059168426 000. In particolare, parte attrice, recatasi presso gli uffici dell' OP
, asseriva di essere venuta causalmente a conos
[...] rariale. Per tali motivi, ricorreva al Giudice di Pace, lamentando la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, vizi formali della cartella e la decadenza e la prescrizione del diritto, con contestuale richiesta di esibizione degli atti originali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate. Per cui, chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della cartella esattoriale 07120130059168426 000, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia al procuratore antistatario. Si costituiva l' , contestando tutto quanto ex Parte_1 adverso dedott improcedibile per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Affermava, inoltre, la correttezza del suo operato, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa o, in via subordinata, manlevata e tenuta indenne da qualsiasi onere o spesa, tutti a carico dell'Ente Impositore, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non si costituiva, benché ritualmente citata, la Controparte_2
Con sentenza n. 175/2023, depositata i Giudice di Pace preliminarmente dichiarava la contumacia dell'ente impositore e riteneva, altresì, la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente. Nel merito, stante la contumacia dell'ente impositore e maturata la prescrizione triennale, accoglieva la domanda della parte attrice, annullando la cartella opposta e condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. Con atto del 25.04.2023, proponeva appello, Parte_1 avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma integrale. I motivi di gravame riguardavano l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla sig.ra
, con conseguente inammissibilità della domanda proposta in Controparte_1 primo grado. Inoltre, l'appellante lamentava l'irragionevolezza della condanna alle spese del giudizio, ritenendola esorbitante in virtù del valore della controversia, e riproponeva le eccezioni di rito e di merito proposte nel primo grado di giudizio. Pertanto, l' chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla appellata _1
, di di la piena legittimità del suo operato, di essere tenuta indenne da CP_1 nere e spesa derivante dal giudizio di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. Successivamente, con comparsa di costituzione datata 24.10.2023, si costitutiva la signora , la quale lamentava l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello CP_1 per viol dell'art. 339 cpc e dell'art. 342 cpc. Nel merito, invece, chiedeva di rigettare il gravame, poiché infondato, stante la mancata notifica della notifica della cartella esattoriale de quo, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito maturato e di compensare le spese di giudizio. La ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
All .23, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la decisione al 06.03.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata in corso di causa dalla difesa ex art 339 cpc, sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 cpc, e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia. Si osserva, invero, che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, è ravvisabile la competenza per materia del Giudice di Pace. Trova allora applicazione il principio di diritto enunziato dalla S.C. nella sentenza n. 21926 del 15.10.2009, secondo cui: “Le sentenze del Giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per Cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa”. Non vi è dubbio che in tale materia sia ravvisabile la competenza per materia del giudice, adito in primo grado. Occorre considerare che il D.lgs. n. 150/2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, II comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n. 8806; Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n. 8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734). Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, co. 10 e l'art 6 co. 10 del D.lgs. n. 150/2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. del 12.7.2017, n.17212), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art 615, I comma, cpc, avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al C.d.S. non discende "ratione valore", ex art. 113 cpc, ma è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr. Cass. sez. II, 22.10.2018, n.26613). In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615, I comma, cpc, in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa e nel caso di opposizione ex art. 7 D.lgs. 150 del 2011, è una competenza per materia, sicché la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 cpc, II comma, è ammesso solo nel caso in cui la competenza del G.d.P. sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non eccedente i millecento euro. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, contrariamente a quanto affermato dall'appellata , si rileva che il gravame è conforme al dettato Controparte_1 normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che Controparte_1 seguono. Il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo per cui si impone la delibazione in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, della problematica circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore e della conseguente ammissibilità di un'azione siffatta, in quanto potenzialmente assorbente. Premettendo che tale questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, ai fini della verifica dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, c.d. Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.), recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza nr. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , che non ha provato – Controparte_1 né tantomeno allegato (neppure nel dizio)- il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto l'opposizione risulta inammissibile. L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OP , avverso la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Procida
[...] depositata in data 24.04.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 294/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda, proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 07120130059168426 000.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 20 dicembre 2024
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 11475/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 ura s 177893, racc. n. Parte_2
11776 del 28.04. entata e difesa dall'avv. Maria Cristina Porcelli (C.F.
), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S.M. di C.F._1
n. 104; fax 0815571117; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
.F. ttivamente domiciliata in C.F._3
Procida alla Via Scialoja n. 11; pec: Email_2
-Appellata –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Procida, in persona della dott. Pasquale Amendola, depositata in data 24.04.2023, in materia di impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, del 04.02.2022 la sig.ra CP_1
conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida l'
[...] [...]
e la per sentire accertare e Controparte_3 Controparte_2 nullità della cartella esattoriale n. 07120130059168426 000. In particolare, parte attrice, recatasi presso gli uffici dell' OP
, asseriva di essere venuta causalmente a conos
[...] rariale. Per tali motivi, ricorreva al Giudice di Pace, lamentando la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, vizi formali della cartella e la decadenza e la prescrizione del diritto, con contestuale richiesta di esibizione degli atti originali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate. Per cui, chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della cartella esattoriale 07120130059168426 000, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia al procuratore antistatario. Si costituiva l' , contestando tutto quanto ex Parte_1 adverso dedott improcedibile per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Affermava, inoltre, la correttezza del suo operato, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa o, in via subordinata, manlevata e tenuta indenne da qualsiasi onere o spesa, tutti a carico dell'Ente Impositore, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non si costituiva, benché ritualmente citata, la Controparte_2
Con sentenza n. 175/2023, depositata i Giudice di Pace preliminarmente dichiarava la contumacia dell'ente impositore e riteneva, altresì, la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente. Nel merito, stante la contumacia dell'ente impositore e maturata la prescrizione triennale, accoglieva la domanda della parte attrice, annullando la cartella opposta e condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. Con atto del 25.04.2023, proponeva appello, Parte_1 avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma integrale. I motivi di gravame riguardavano l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla sig.ra
, con conseguente inammissibilità della domanda proposta in Controparte_1 primo grado. Inoltre, l'appellante lamentava l'irragionevolezza della condanna alle spese del giudizio, ritenendola esorbitante in virtù del valore della controversia, e riproponeva le eccezioni di rito e di merito proposte nel primo grado di giudizio. Pertanto, l' chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla appellata _1
, di di la piena legittimità del suo operato, di essere tenuta indenne da CP_1 nere e spesa derivante dal giudizio di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. Successivamente, con comparsa di costituzione datata 24.10.2023, si costitutiva la signora , la quale lamentava l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello CP_1 per viol dell'art. 339 cpc e dell'art. 342 cpc. Nel merito, invece, chiedeva di rigettare il gravame, poiché infondato, stante la mancata notifica della notifica della cartella esattoriale de quo, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito maturato e di compensare le spese di giudizio. La ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
All .23, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la decisione al 06.03.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata in corso di causa dalla difesa ex art 339 cpc, sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 cpc, e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia. Si osserva, invero, che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, è ravvisabile la competenza per materia del Giudice di Pace. Trova allora applicazione il principio di diritto enunziato dalla S.C. nella sentenza n. 21926 del 15.10.2009, secondo cui: “Le sentenze del Giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per Cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa”. Non vi è dubbio che in tale materia sia ravvisabile la competenza per materia del giudice, adito in primo grado. Occorre considerare che il D.lgs. n. 150/2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, II comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n. 8806; Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n. 8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734). Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, co. 10 e l'art 6 co. 10 del D.lgs. n. 150/2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. del 12.7.2017, n.17212), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art 615, I comma, cpc, avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al C.d.S. non discende "ratione valore", ex art. 113 cpc, ma è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr. Cass. sez. II, 22.10.2018, n.26613). In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615, I comma, cpc, in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa e nel caso di opposizione ex art. 7 D.lgs. 150 del 2011, è una competenza per materia, sicché la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 cpc, II comma, è ammesso solo nel caso in cui la competenza del G.d.P. sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non eccedente i millecento euro. Sempre in via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, contrariamente a quanto affermato dall'appellata , si rileva che il gravame è conforme al dettato Controparte_1 normativo di cui alla citata norma, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che Controparte_1 seguono. Il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo per cui si impone la delibazione in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, della problematica circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore e della conseguente ammissibilità di un'azione siffatta, in quanto potenzialmente assorbente. Premettendo che tale questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, ai fini della verifica dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, c.d. Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.), recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza nr. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , che non ha provato – Controparte_1 né tantomeno allegato (neppure nel dizio)- il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto l'opposizione risulta inammissibile. L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OP , avverso la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Procida
[...] depositata in data 24.04.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 294/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda, proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 07120130059168426 000.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 20 dicembre 2024
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti