Articolo 7 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 aprile 2001
Art. 7. 1. L'articolo 7 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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