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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
/N. R.G. 1985/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1985/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Dall'Ara Parte_1 Alessandro
Per la dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
arte ricorrente limita la domanda alle annualità diverse dall'a/s 2019/2020 ma da atto che per mero errore materiale nelle conclusioni non è riportata la domanda di accertamento del diritto per l'a/s
2021/2022, pur presente in narrativa, insistendo in definitiva nel riconoscimento della carta per gli aa/ss
2020/2021- 2022/2023.
Il Ministero prende atto della rinuncia di parte ricorrente per l'a/s 2019/2020 e si oppone all'estensione della domanda all'a/s 2021/2022.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio ITALIA, presso il difensore, PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio delle Dott.sse Chiara Fucci e Nicoletta Morbioli, elettivamente domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/23 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità Controparte_1 sopra indicata ad eccezione dell'a/s 2021/2022;
- il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del beneficio relativo all'a.s. 2019/20;
- all'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato all'annualità 2019/2020 precisando le conclusioni con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al 2022/2023; rilevato che:
- la domanda, per come precisata nelle conclusioni rassegnate all'udienza odierna, ha ad oggetto le annualità scolastiche 2020/21, 2021/2022 e 2022/23
- ritenuta l'ammissibilità dell'ampliamento della domanda con riferimento all'a/s 2021/2022, trattandosi di supplenza indicata nella narrativa del ricorso e, dunque, riguardante fatti tempestivamente allegati in mancanza di specifica contestazione da parte del;
CP_1 - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli aa.ss. 2020/21, 2021/2022 e 2022/23, con CP_1 contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche (cfr. stato matricolare all. ric.);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente dipendente del convenuto in ruolo con decorrenza giuridica ed economica CP_1 dal 01/09/2023 - circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione - ed è pertanto titolare della carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso;
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già in CP_1 possesso della somma pari a complessivi euro 1.500,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_1 del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al docente della somma pari ad euro Parte_1
1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la somma in € 1.030,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1985/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Dall'Ara Parte_1 Alessandro
Per la dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
arte ricorrente limita la domanda alle annualità diverse dall'a/s 2019/2020 ma da atto che per mero errore materiale nelle conclusioni non è riportata la domanda di accertamento del diritto per l'a/s
2021/2022, pur presente in narrativa, insistendo in definitiva nel riconoscimento della carta per gli aa/ss
2020/2021- 2022/2023.
Il Ministero prende atto della rinuncia di parte ricorrente per l'a/s 2019/2020 e si oppone all'estensione della domanda all'a/s 2021/2022.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio ITALIA, presso il difensore, PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio delle Dott.sse Chiara Fucci e Nicoletta Morbioli, elettivamente domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/23 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità Controparte_1 sopra indicata ad eccezione dell'a/s 2021/2022;
- il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione del beneficio relativo all'a.s. 2019/20;
- all'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato all'annualità 2019/2020 precisando le conclusioni con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al 2022/2023; rilevato che:
- la domanda, per come precisata nelle conclusioni rassegnate all'udienza odierna, ha ad oggetto le annualità scolastiche 2020/21, 2021/2022 e 2022/23
- ritenuta l'ammissibilità dell'ampliamento della domanda con riferimento all'a/s 2021/2022, trattandosi di supplenza indicata nella narrativa del ricorso e, dunque, riguardante fatti tempestivamente allegati in mancanza di specifica contestazione da parte del;
CP_1 - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli aa.ss. 2020/21, 2021/2022 e 2022/23, con CP_1 contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche (cfr. stato matricolare all. ric.);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente dipendente del convenuto in ruolo con decorrenza giuridica ed economica CP_1 dal 01/09/2023 - circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione - ed è pertanto titolare della carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso;
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui la ricorrente è già in CP_1 possesso della somma pari a complessivi euro 1.500,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_1 del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al docente della somma pari ad euro Parte_1
1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la somma in € 1.030,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri