Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/03/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02601/2025REG.PROV.COLL.
N. 07703/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7703 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Mameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 656/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I genitori esercenti la potestà sul figlio minore meglio individuati in epigrafe hanno proposto appello per l’annullamento o la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 656/2023, che si è pronunciata sul loro ricorso avverso la mancata ammissione del figlio alla classe successiva, deducendone l’erroneità sotto plurimi profili.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
In prossimità della prevista udienza di trattazione, gli appellanti hanno peraltro fatto pervenire a mezzo del nominato difensore una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla coltivazione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese del presente grado d’appello.
Al Collegio non resta quindi che prendere atto della improcedibilità del presente giudizio in appello in ragione della sopravvenuta carenza d’interesse, disponendo, in ragione della peculiarità della controversia ed in mancanza di dichiarazioni contrarie delle parti, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato suscettibile di consentire l’identificazione delle medesime persone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.