TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 724/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bartoletti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Mendicino alla via Mario
Dodaro n.6 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
in persona del Responsabile Legale Controparte_1
p.t., difesa e rappresentata, giusta procura in atti, dall' Avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio in Napoli, alla via Rione Sirignano n. 6, è elettivamente domiciliata
Resistente
E
con sede in Controparte_2
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420229004267258000.
1/7 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, CP_ premesso di limitare l'opposizione ai crediti portati dagli avvisi di addebito emessi dall riferiti a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al 2016, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004267258000, notificata dal concessionario in data 7.7.2022, nonché avverso i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33420120000615672000 presuntivamente notificato il 21.5.2012;
2) n. 33420120003696808000 presuntivamente notificato il 20.12.2012;
3) n. 33420130000293387000 presuntivamente notificato il 11.4.2013;
4) n. 33420130004414204000 presuntivamente notificato il 10.3.2014;
5) n. 33420140001491050000 presuntivamente notificato il 18.6.2014;
6) n. 33420140003431821000 presuntivamente notificato il 24.10.2014;
7) n. 33420140006104759000 presuntivamente notificato il 25.3.2015;
8) n. 33420150001967050000 presuntivamente notificato il 17.12.2025;
9) n. 33420160001691669000 presuntivamente notificato il 1.8.2016;
10) n. 33420160004479952000 presuntivamente notificato il 9.1.2017;
11) n. 33420170002541083000 presuntivamente notificato il 29.1.2018.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento siccome non preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito;
inoltre, eccepiva la prescrizione dei crediti maturata sia in caso di prova sia in caso di mancata prova da parte dell' CP_2 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, essendo comunque decorso un quinquennio dalla data di asserita notifica degli stessi;
contestava la legittimità dell'opposto intimazione per carenza di indicazione specifica delle voci pretese.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' CP_2
e, per l'effetto, dichiararsi nulla, erronea, ingiusta e illegittima l'intimazione di pagamento opposta, nella parte relativa agli avvisi di addebito suindicati.
Resistevano al ricorso l'ente impositore ( ) e il concessionario della riscossione CP_2
( , contestando l'ammissibilità del ricorso, perché tardivo e, in ogni caso, CP_3 contestandone la fondatezza, istando per il rigetto. Con vittoria di spese.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.
*** 2/7 In via preliminare, deve darsi atto che nel costituirsi l' chiedeva dichiararsi la parziale CP_2 cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati da 1) a 8), stante il dedotto e documentato sgravio/stralcio dei debiti contributivi in sede amministrativa (all. 4). Alla luce della posizione dell' , parte CP_2 ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 21.1.2025, prendeva atto dell'avvenuto sgravio/stralcio, insistendo nell'accoglimento – nel resto- del ricorso.
Pertanto, la materia del contendere è in parte cessata stante l'avvenuto sgravio dei debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito da n. 1 a n. 8; nel resto – vale a dire in relazione ai restanti tre avvisi di addebito, valga quanto segue.
Si premette che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_2 pagamento oggetto di opposizione sono contestati soltanto gli avvisi di addebito emessi dall' ). CP_2
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si
3/7 procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento all'opposizione all'esecuzione; deve invece affermarsi CP_2 la legittimazione passiva di in relazione ai vizi Controparte_1 qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi (vale a dire l'eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità del successivo atto, vale a dire l'intimazione di pagamento opposta, nonché i vizi derivanti dalla eccepita carenza di motivazione dell'intimazione); i motivi di opposizione agli atti esecutivi, tuttavia, si rilevano inammissibili siccome proposti ben oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c., stante la notifica dell'atto opposto il 7.7.2022 e la proposizione del ricorso soltanto in data
23.2.2024.
Orbene, preso atto dello sgravio/stralcio degli avvisi di addebito da 1) a 8), parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dai restanti avvisi di addebito, assumendo che
– in assenza di notifica degli stessi – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla (comunque contestata) notifica degli avvisi, in quanto l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica degli avvisi di addebito, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala
Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché
4/7 esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica degli avvisi medesimi;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019) e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che gli avvisi non sono stati notificati;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Sotto tale profilo, pertanto, vale a dire in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, il motivo di opposizione si rivela inammissibile per le seguenti ragioni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una 'relata in bianco', ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella/avviso affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa e in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione, tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella/avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata
(Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647;
Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
5/7 Nel caso di specie, parte opponente – in disparte dalla rituale notifica o meno degli avvisi di addebito– è venuta a conoscenza, per come provato dall' (cfr. documentazione in CP_3 atti), degli avvisi sub 9) e 10) con la notifica, in data 12.6.2018, dell'intimazione di pagamento n. 03420189004007641000 e dell'avviso sub 11) con la notifica, in data
16.12.2019, dell'intimazione di pagamento n. 03420199005489354000 – contenente anche gli avvisi sub 9) e 10) –, ai quali è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229004267258000 (oggetto di odierno giudizio) in data 7.7.2022, contenente tutti gli Contr avvisi di cui si tratta (si veda documentazione allegata da ).
Acclarata, quindi, la regolare notifica alla ricorrente delle due intimazioni di pagamento che hanno preceduto quella oggi impugnata (nei termini in cui si è detto), rispettivamente, nelle date del 12.6.2018 e del 16.12.2019, si osserva che è in relazione a tali atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione, tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte ricorrente assume di non aver potuto esercitare avverso gli avvisi, siccome non notificati.
Orbene, sotto tale profilo, la documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi si rivela non rilevante posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la ricorrente, con la ricezione delle intimazioni di pagamento ha avuto conoscenza degli avvisi e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli avvisi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa
(prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui – in ipotesi – il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi di addebito, vale a dire nel termine di 40 giorni decorrenti dal 12.6.2018
(limitatamente agli avvisi sub 9 e 10) e dal 16.12.2019 per quello sub n.11).
In sintesi e per concludere sul punto, in disparte dalla validità o meno della notifica degli avvisi di addebito, l'opponente ha avuto conoscenza degli stessi una volta ricevuta la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento e a tanto consegue che – trovando applicazione la disciplina propria dell'azione recuperata (vale a dire l'opposizione sul merito ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99) – avuto riguardo alla data di notifica del primo atto con cui – in ipotesi – la ricorrente è venuta a conoscenza degli avvisi, deve dichiararsi evidentemente la tardività e la conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in relazione al periodo precedente la notifica degli avvisi.
6/7 Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione che la ricorrente solleva anche avuto riguardo al periodo successivo alla notifica degli avvisi (unico motivo di opposizione ammissibile stante, per come sopra rilevato, l'inammissibilità dell'eccezione avuto riguardo al periodo antecedente alla notifica stessa che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica delle precedenti intimazioni).
Orbene, tale eccezione si rivela infondata posto che il termine quinquennale (decorrente per gli avvisi sub 9 e 10 dalla data del 12.6.2018 e per l'avviso di cui al n. 11 dalla data del
16.12.2019) è stato interrotto – nel quinquennio dalla notifica – dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (7.7.2022), dalla quale ha iniziato a decorre un ulteriore termine quinquennale di prescrizione, certamente non ancora spirato.
Il ricorso deve essere, pertanto, in parte qua respinto siccome infondato.
Le spese di lite sono compensate posto che, stante l'annullamento di parte del debito per l'intervenuto stralcio/sgravio, l'intimazione di pagamento impugnata non avrebbe dovuto contenere la richiesta di pagamento riferita agli avvisi soggetto di sgravio.
P.Q.M.
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120000615672000, n. 33420120003696808000, n.
33420130000293387000, n. 33420130004414204000, n. 33420140001491050000, n.
33420140003431821000, n. 33420140006104759000, n. 33420150001967050000;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosenza, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 724/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bartoletti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Mendicino alla via Mario
Dodaro n.6 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
in persona del Responsabile Legale Controparte_1
p.t., difesa e rappresentata, giusta procura in atti, dall' Avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio in Napoli, alla via Rione Sirignano n. 6, è elettivamente domiciliata
Resistente
E
con sede in Controparte_2
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420229004267258000.
1/7 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, CP_ premesso di limitare l'opposizione ai crediti portati dagli avvisi di addebito emessi dall riferiti a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al 2016, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004267258000, notificata dal concessionario in data 7.7.2022, nonché avverso i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 33420120000615672000 presuntivamente notificato il 21.5.2012;
2) n. 33420120003696808000 presuntivamente notificato il 20.12.2012;
3) n. 33420130000293387000 presuntivamente notificato il 11.4.2013;
4) n. 33420130004414204000 presuntivamente notificato il 10.3.2014;
5) n. 33420140001491050000 presuntivamente notificato il 18.6.2014;
6) n. 33420140003431821000 presuntivamente notificato il 24.10.2014;
7) n. 33420140006104759000 presuntivamente notificato il 25.3.2015;
8) n. 33420150001967050000 presuntivamente notificato il 17.12.2025;
9) n. 33420160001691669000 presuntivamente notificato il 1.8.2016;
10) n. 33420160004479952000 presuntivamente notificato il 9.1.2017;
11) n. 33420170002541083000 presuntivamente notificato il 29.1.2018.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento siccome non preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito;
inoltre, eccepiva la prescrizione dei crediti maturata sia in caso di prova sia in caso di mancata prova da parte dell' CP_2 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, essendo comunque decorso un quinquennio dalla data di asserita notifica degli stessi;
contestava la legittimità dell'opposto intimazione per carenza di indicazione specifica delle voci pretese.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' CP_2
e, per l'effetto, dichiararsi nulla, erronea, ingiusta e illegittima l'intimazione di pagamento opposta, nella parte relativa agli avvisi di addebito suindicati.
Resistevano al ricorso l'ente impositore ( ) e il concessionario della riscossione CP_2
( , contestando l'ammissibilità del ricorso, perché tardivo e, in ogni caso, CP_3 contestandone la fondatezza, istando per il rigetto. Con vittoria di spese.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.
*** 2/7 In via preliminare, deve darsi atto che nel costituirsi l' chiedeva dichiararsi la parziale CP_2 cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati da 1) a 8), stante il dedotto e documentato sgravio/stralcio dei debiti contributivi in sede amministrativa (all. 4). Alla luce della posizione dell' , parte CP_2 ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 21.1.2025, prendeva atto dell'avvenuto sgravio/stralcio, insistendo nell'accoglimento – nel resto- del ricorso.
Pertanto, la materia del contendere è in parte cessata stante l'avvenuto sgravio dei debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito da n. 1 a n. 8; nel resto – vale a dire in relazione ai restanti tre avvisi di addebito, valga quanto segue.
Si premette che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_2 pagamento oggetto di opposizione sono contestati soltanto gli avvisi di addebito emessi dall' ). CP_2
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si
3/7 procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento all'opposizione all'esecuzione; deve invece affermarsi CP_2 la legittimazione passiva di in relazione ai vizi Controparte_1 qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi (vale a dire l'eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito con conseguente nullità del successivo atto, vale a dire l'intimazione di pagamento opposta, nonché i vizi derivanti dalla eccepita carenza di motivazione dell'intimazione); i motivi di opposizione agli atti esecutivi, tuttavia, si rilevano inammissibili siccome proposti ben oltre il termine perentorio ex art. 617 c.p.c., stante la notifica dell'atto opposto il 7.7.2022 e la proposizione del ricorso soltanto in data
23.2.2024.
Orbene, preso atto dello sgravio/stralcio degli avvisi di addebito da 1) a 8), parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dai restanti avvisi di addebito, assumendo che
– in assenza di notifica degli stessi – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla (comunque contestata) notifica degli avvisi, in quanto l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica degli avvisi di addebito, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala
Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché
4/7 esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica degli avvisi medesimi;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019) e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che gli avvisi non sono stati notificati;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Sotto tale profilo, pertanto, vale a dire in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, il motivo di opposizione si rivela inammissibile per le seguenti ragioni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una 'relata in bianco', ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella/avviso affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa e in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione, tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella/avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata
(Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647;
Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
5/7 Nel caso di specie, parte opponente – in disparte dalla rituale notifica o meno degli avvisi di addebito– è venuta a conoscenza, per come provato dall' (cfr. documentazione in CP_3 atti), degli avvisi sub 9) e 10) con la notifica, in data 12.6.2018, dell'intimazione di pagamento n. 03420189004007641000 e dell'avviso sub 11) con la notifica, in data
16.12.2019, dell'intimazione di pagamento n. 03420199005489354000 – contenente anche gli avvisi sub 9) e 10) –, ai quali è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229004267258000 (oggetto di odierno giudizio) in data 7.7.2022, contenente tutti gli Contr avvisi di cui si tratta (si veda documentazione allegata da ).
Acclarata, quindi, la regolare notifica alla ricorrente delle due intimazioni di pagamento che hanno preceduto quella oggi impugnata (nei termini in cui si è detto), rispettivamente, nelle date del 12.6.2018 e del 16.12.2019, si osserva che è in relazione a tali atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione, tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte ricorrente assume di non aver potuto esercitare avverso gli avvisi, siccome non notificati.
Orbene, sotto tale profilo, la documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi si rivela non rilevante posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la ricorrente, con la ricezione delle intimazioni di pagamento ha avuto conoscenza degli avvisi e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli avvisi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa
(prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui – in ipotesi – il debitore è venuto a conoscenza degli avvisi di addebito, vale a dire nel termine di 40 giorni decorrenti dal 12.6.2018
(limitatamente agli avvisi sub 9 e 10) e dal 16.12.2019 per quello sub n.11).
In sintesi e per concludere sul punto, in disparte dalla validità o meno della notifica degli avvisi di addebito, l'opponente ha avuto conoscenza degli stessi una volta ricevuta la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento e a tanto consegue che – trovando applicazione la disciplina propria dell'azione recuperata (vale a dire l'opposizione sul merito ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99) – avuto riguardo alla data di notifica del primo atto con cui – in ipotesi – la ricorrente è venuta a conoscenza degli avvisi, deve dichiararsi evidentemente la tardività e la conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in relazione al periodo precedente la notifica degli avvisi.
6/7 Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione che la ricorrente solleva anche avuto riguardo al periodo successivo alla notifica degli avvisi (unico motivo di opposizione ammissibile stante, per come sopra rilevato, l'inammissibilità dell'eccezione avuto riguardo al periodo antecedente alla notifica stessa che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica delle precedenti intimazioni).
Orbene, tale eccezione si rivela infondata posto che il termine quinquennale (decorrente per gli avvisi sub 9 e 10 dalla data del 12.6.2018 e per l'avviso di cui al n. 11 dalla data del
16.12.2019) è stato interrotto – nel quinquennio dalla notifica – dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (7.7.2022), dalla quale ha iniziato a decorre un ulteriore termine quinquennale di prescrizione, certamente non ancora spirato.
Il ricorso deve essere, pertanto, in parte qua respinto siccome infondato.
Le spese di lite sono compensate posto che, stante l'annullamento di parte del debito per l'intervenuto stralcio/sgravio, l'intimazione di pagamento impugnata non avrebbe dovuto contenere la richiesta di pagamento riferita agli avvisi soggetto di sgravio.
P.Q.M.
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120000615672000, n. 33420120003696808000, n.
33420130000293387000, n. 33420130004414204000, n. 33420140001491050000, n.
33420140003431821000, n. 33420140006104759000, n. 33420150001967050000;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosenza, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/7