Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg1298 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SOLARO ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GARZIA ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano alla via IV Novembre 14,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Ercolano il 18/06/2004 e che dalla loro unione nascevano le figlie Per_1
1
[...]
il 29.12.2014 minore, rappresentavano la volontà di separarsi Per_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 Parte_1
rispetto.
2. La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi Persona_2
i genitori i quali, conseguentemente, eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale con residenza privilegiata presso la madre in Ercolano alla via Cegnacolo
21 immobile di cui si sollecita l'assegnazione. Le decisioni di maggiore importanza per la figlia minore, relative alla formazione, educazione, istruzione e salute dovranno sempre essere prese dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno prese da quello tra i genitori con il quale la figlia sarà al momento.
3. Il padre, tenendo principalmente conto delle indicazioni riportate nell' allegato prospetto ex art. 473 bis.12 ultimo comma sottoscritto da entrambi i coniugi con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, potrà incontrare e trattenere con sé la minore con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera dopo la cena, allorquando il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa familiare, nonché compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e Persona_2
lavorativi del padre almeno due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) dalle 17:00
2 alle 20:00, ovvero ancora in altri giorni ed orari concordati fra i coniugi, in relazione ai rispettivi impegni.
- Vacanze estive: Il padre potrà trascorrere con la minore due settimane consecutive a luglio o ad agosto da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: La figlia minore, in occasione delle giornate festive di dicembre, trascorreranno il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) con l'altro, ad anni alterni a partire dal Natale 2024 con la madre. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia che verrà trascorso con entrambi i genitori compatibilmente ai loro impegni, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Il sei gennaio sempre in modo alternato a partire dal 06.01.2025 con il padre;
- In occasione delle festività Pasquali, la minore, sempre nel rispetto dell'alternanza trascorrerà il sabato di Pasqua e la domenica con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro a partire dalla Pasqua 2025 con la madre. A prescindere dalla cadenza del diritto di vista di cui innanzi la figlia trascorrerà insieme al padre la Festa del Papà ed insieme alla madre la Festa della Mamma e in modo alternato le festività nazionali e religiose.
Resta inteso che le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari della minore.
4. tenendo conto delle autocertificazioni reddituali in atti, verserà Controparte_1
al coniuge , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
minore , allo stato minorenne, la somma mensile di €. 350,00 Persona_2
(trecentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche
(tasse, libri di testo, mensa, trasporti, gite) ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori. La somma verrà rivalutata
3 annualmente in base agli indici ISTAT. In ogni caso i coniugi dichiarano che aderiscono al protocollo delle spese straordinarie redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Per patto espresso l'Assegno Unico delle figlie sarà percepito per intero dalla madre collocataria, . Parte_1
5. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente e che non pendono altre procedure aventi lo stesso oggetto o ad esso connesso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.43, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni di cui al ricorso,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
4 cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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