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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GR) ma elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentato e difeso, CP_2
disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Luciano Giorgi in unione all'Avv.
Alessandro Sorace, nello studio dei quali in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, è elettivamente domiciliato per delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in tesi, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza dei fatti contestati, e, per l'effetto, disporre l'annullamento del licenziamento stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970, ordinando a
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e CP_1
condannando altresì la medesima al pagamento in favore del ricorrente stesso dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in ipotesi, accertare e dichiarare la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e comunque la non ricorrenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente
l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma 5, L.300/70, nella misura massima di legge, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in ogni caso, condannare altresì la a corrispondere al sig. CP_1
a titolo di risarcimento del danno biologico e morale Parte_1
subito in conseguenza delle condotte di cui alla premessa del ricorso, la somma di € 50.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda proposta da volta a far dichiarare Parte_1
Pag. 2 di 31 l'illegittimità del licenziamento intimato poiché infondata in fatto e diritto, ovvero, in subordine limitare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 comma
V della L n. 300/1970, ovvero nella misura di legge ritenuta applicabile;
- respingere la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1
risarcimento della somma di € 50.000,00 nei confronti della società CP_1
poiché infondata in fatto e diritto e non provata;
[...]
- con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 2 febbraio 2024, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per Controparte_1 insussistenza dei fatti contestati, e, per l'effetto, disporre l'annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970, ordinando l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con ogni altra conseguenza di legge. Chiedeva, in ipotesi, di accertare e dichiarare la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e comunque la non ricorrenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, L.300/70. Chiedeva infine la condanna della alla corresponsione in proprio favore della CP_1 somma di € 50.000 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza delle condotte datoriali integranti l'ipotesi del mobbing o straining.
A tal fine deduceva (i) di essere stato assunto dalla nel CP_1 gennaio 1999 con la qualifica di impiegato tecnico 7° livello CCNL
Metalmeccanici (doc. 1) e di aver rivestito, dal successivo mese di settembre, l'incarico di responsabile del sistema di qualità aziendale;
(ii) che nel maggio 2012 insorgevano difficoltà con parte datoriale, che a quella
Pag. 3 di 31 data lo privava dell'auto aziendale e mutava i suoi orari di lavoro;
(iii) che nel maggio 2017 la società gli rivolgeva una contestazione disciplinare per una assenza ingiustificata, procedimento poi archiviato a seguito delle giustificazioni da lui fornite (doc. 2); (iv) che nell'aprile 2018 la figlia subiva un gravissimo incidente e che usufruiva di ferie e cassa integrazione allo scopo di assisterla;
(v) che faceva rientro al lavoro dopo circa due mesi (nel giugno 2018), ma veniva posto in cassa integrazione per mancanza di lavoro;
(vi) che nel giugno del 2019 restava vittima di una caduta dalla bicicletta, riportando varie fratture che lo costringevano ad assentarsi dal lavoro per circa tre mesi;
(vii) che nel settembre 2019, fatto rientro in azienda, i soci lo invitavano a trovarsi un altro lavoro non essendo più persona gradita in azienda, intimandogli di consegnare le proprie pratiche e di trasferirsi all'interno dello stabilimento di produzione e rimanendo di fatto inattivo;
(viii) che riceveva una nuova contestazione disciplinare per essersi allontanato dallo stabilimento e minacce di ulteriori procedimenti disciplinari;
(ix) che nel mese di novembre 2019 subiva un intervento di angioplastica con impianto di uno stent e faceva rientro al lavoro dopo le ferie natalizie;
(x) che il datore di lavoro lo costringeva all'inattività forzata nel corso dell'intero 2020; (xi) che solo nel 2021 gli veniva creata una piccola postazione di lavoro allo scopo di occuparsi delle spedizioni del materiale nei cantieri;
(xii) che nel febbraio 2022 gli veniva vietato l'ingresso in portineria, in conseguenza di ciò accusava un malore e si vedeva costretto a lasciare il lavoro;
(xiii) che si sottoponeva quindi ad accertamenti specialistici che evidenziavano l'insorgenza di una sintomatologia depressivo-ansiosa tale da costringerlo a un lungo periodo di malattia, con trattamento psicoterapeutico e farmacologico (doc. 3); (xiv) che riceveva nota di contestazione disciplinare datata 5.07.2023 con la quale gli si contestava d'aver svolto attività sportiva agonistica durante il periodo di malattia e che (xv), rigettate le proprie giustificazioni con comunicazione del 14.07.2023, gli comunicava il licenziamento per CP_1 giusta causa senza preavviso.
Pag. 4 di 31 2. Si è costituita in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, che contestava la domanda sia sotto il profilo dell'asserito mobbing/straining, sia in ordine alla presunta insussistenza di una giusta causa di licenziamento, evidenziando come il lavoratore, che avrebbe dovuto rispettare il riposo e svolgere una modica attività fisica, si fosse invece dedicato all'effettuazione di gare agonistiche estremamente impegnative.
3. Su sollecitazione di parte ricorrente si disponeva la separazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 441 bis, co. 4, cpc., della domanda risarcitoria rispetto a quella relativa all'impugnazione del licenziamento. Allo scopo di accertare l'esistenza di una patologia depressiva e gli effetti dell'incontestata attività agonistica sul processo di guarigione, veniva nominato CTU nella persona del dott. onerando, al Persona_1 contempo, il ricorrente di produrre la documentazione medico-legale di parte e quella formatasi nel giudizio da lui intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorso alla figlia nel 2018, oltre alla quietanza relativa al pagamento del risarcimento del danno.
Si procedeva quindi nel separato giudizio n. 263/2024 all'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e all'escussione dei testimoni.
Stante la rinuncia da parte ricorrente all'audizione di ulteriori testi, preso atto che le cause separate si trovavano nella stessa fase e profilandosi entrambe mature per la decisione, con ordinanza del 26.11.2024 il
Tribunale disponeva la nuova riunione delle cause, rigettando le istanze istruttorie residue. Sul deposito di memorie conclusive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Sebbene proposta in via subordinata, si ritiene preliminarmente opportuno affrontare (nuovamente) la tematica della lamentata tardività dell'iniziativa disciplinare dal momento che parte ricorrente vi ritorna nella
Pag. 5 di 31 propria memoria conclusiva ove sostiene, peraltro, d'aver contestato la circostanza secondo cui parte resistente avrebbe appreso solo dai social, e in tempi di poco antecedenti alla contestazione disciplinare, delle imprese agonistiche del proprio dipendente Nella stessa memoria Parte_1 continua tuttavia a opporsi all'assunzione del teste di parte resistente contestandone l'attendibilità, sull'assunto che egli non potrà che CP_3 confermare di aver appreso dai social di quelle imprese (la sua testimonianza viene infatti definita a pag. 7 della memoria ex art. 429 cpc. una “prova fatta in casa”).
Non si vede, nel contesto dato, come possa fondatamente recarsi in dubbio il requisito della tempestività.
E' quindi opportuno richiamare l'ordinanza del 28.3.2024 nella quale si metteva in evidenza come fosse pacifico che il lavoratore non avesse mai riferito al datore di lavoro di svolgere attività fisica intensa e di partecipare alle competizioni ciclistiche indicate nella contestazione disciplinare del 5 luglio 2023 (doc. 4 ric.) e che, a riprova della circostanza, parte resistente aveva prodotto delle pagine social (che il dovrebbe quindi limitarsi a CP_3 confermare di aver visionato e di averne informato il datore di lavoro). Del resto in prima udienza (27.3.2024), parte ricorrente non aveva espressamente contestato tale dato (quello ciò relativo alla circostanza che le pagine social fossero state solo recentemente acquisite, in epoca di poco antecedente al rilievo disciplinare), limitandosi a contestare il numero di eventi sportivi ai quali aveva partecipato il (ritenendo che gli Parte_1 ulteriori 3 eventi indicati nella memoria di costituzione della società, in aggiunta ai 5 indicati nella contestazione disciplinare, costituissero inammissibile modifica della contestazione).
Quindi in sostanza: il datore di lavoro nulla sapeva dell'impegno sportivo agonistico del ha prodotto la fonte documentale dalla quale Parte_1 aveva appreso la circostanza;
si è offerto di provare per via orale, ove necessario, che quel documento è stato estratto da Controparte_4
Pag. 6 di 31 (chiamandolo a testimoniare sulle seguenti due circostanze: a) Vero che alla fine di giugno 2023 Lei ha riferito al legale rappresentate della società
[...] di aver appreso che il dipendente nell'anno CP_1 Parte_1
2022 aveva partecipato a numerose gare ciclistiche in mountain bike? b)
Vero che a seguito di tale notizia Lei ha contributo ad estrarre da internet notizie relative alle gare a cui aveva partecipato il Sig. Parte_1
?); parte ricorrente in prima udienza non ha espressamente
[...] contestato la circostanza temporale, né ha contestato successivamente l'ordinanza sul punto;
si è espressamente opposta all'escussione del teste
(sia in prima udienza, che all'udienza del novembre 2024, chiedendo che il
Tribunale volesse fissare udienza per la decisione della causa e, da ultimo, nella memoria conclusiva contestando a priori l'attendibilità del teste). Per cui, in definitiva, è doveroso domandarsi quale altro strumento potrebbe residuare per comprovare la tempestività dell'iniziativa datoriale, salvo volerla escludere ab imis per il solo fatto che le gare erano state svolte nel
2022 e il datore di lavoro lo ha appreso l'anno successivo, lasso di tempo durante il quale il lavoratore era assente dai luoghi di lavoro per malattia e non aveva comunque informato i soci della dei propri assidui CP_1 impegni sportivi (dato incontestato). Si consideri, peraltro, che il licenziamento è stato intimato poco prima della scadenza del periodo di comporto, il che costituisce ulteriore indice a riscontro della circostanza che il datore di lavoro abbia effettivamente appreso solo dai social e a ridosso della contestazione della notizia dell'attività sportivo-agonistica svolta dal proprio dipendente in malattia. Diversamente avrebbe potuto attendere più agevolmente l'esaurimento del periodo di comporto, che avrebbe legittimato il licenziamento del dipendente indipendentemente dalla sua condotta extralavorativa.
Si conferma dunque l'ordinanza del 28.3.2024 ove si è esclusa la violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi pure richiamata.
5. Il licenziamento è stato legittimamente intimato.
Pag. 7 di 31 Il ha dedotto e documentato d'aver sofferto di disturbi psichici Parte_1 che giustificavano la sua assenza dal lavoro. Egli lamenta che tali disturbi siano ricollegabili alla illegittima condotta datoriale, da cui la parallela domanda risarcitoria (tema che sarà affrontato al seguente paragrafo 6).
Pacifico che durante il prolungato periodo di assenza dal lavoro per malattia il ricorrente ha svolto attività fisica intensa, partecipando a eventi ciclistici estremamente impegnativi, che comportano, ovviamente, anche la necessità di allenarsi duramente e costantemente.
Con la nota disciplinare del 5.7.2023 la società resistente ha pertanto contestato al ricorrente quanto segue:
“Lei ha tenuto una condotta caratterizzata da prolungata assenza da lavoro per lunghissimo tempo adducendo, da ultimo, per il tramite del Suo legale
Avv. Marco Picchi, l'insorgenza di “una importante sintomatologia depressivo-ansiosa le cui cause debbono essere ricondotte alle ripetute violazioni, di vario genere, subite nello svolgimento del rapporto di lavoro”.
L'origine da lei dichiarata della patologia di cui si dichiara affetto, non trova alcun riscontro in comportamenti datoriali incongrui, tantomeno vessatori.
Per una certa parte è connesso agli eventi traumatici che hanno colpito la
Sua famiglia. Per altra e ben maggiore parte le sue assenze dal lavoro non appaiono giustificate. Recentemente, la scrivente società è venuta a conoscenza che durante i Suoi lunghi periodi di malattia ha svolto attività agonistica partecipando con successo a numerose e impegnative gare ciclistiche di mountain bike classificandosi tra i primi posti della Sua categoria (tra cui la Gran Fondo dell'Argentario in data 27.3.2022,
il 10.4.2022, Marathon Monti Lucretili il 29.5.2022, Soriano CP_5
Extreme il 2.6.2022 e la Gran Fondo Est Est Est il 31.7.2022 ed altre). La partecipazione a tali competizioni e i risultati sportivi raggiunti, deve far ritenere secondo dati di conoscenza che si è potuto acquisire, che Lei si è costantemente sottoposto a regolari ed intensivi giornalieri allenamenti. Lo svolgimento di tali attività sportive, che necessitano per la loro natura di un non irrilevante impegno psicofisico, non possono che dimostrare la piena
Pag. 8 di 31 Sua capacità di svolgere le attività lavorative da cui Lei si è, invece, astenuto. Tale comportamento è disciplinarmente rilevante e costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali, minando altresì il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro. La Sua prolungata e ingiustificata assenza dal lavoro è, infine, causa di notevoli danni economici
a carico della scrivente società (da aprile 2022 ad aprile 2023 il costo a carico dell'azienda è stato pari ad € 60.551,27), per i quali la stessa fa riserva di richiesta di ristoro nei Suoi confronti”.
Si è posta dunque, in questa sede, la necessità di accertare se lo stato di malattia fosse sussistente e se la condotta tenuta dal durante Parte_1
l'assenza dal lavoro fosse idonea a pregiudicare o ritardare il processo di guarigione.
E' noto che lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia configura infatti la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, non solo nell'ipotesi in cui tale attività sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Si veda,
Cass. sent. n. 26496/2018, che, in siffatta prospettiva, ha ritenuto l'irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia e quindi la circostanza che poi in concreto non si sia verificato il pregiudizio, purché possa fondatamente ritenersi che esso fosse una conseguenza possibile della condotta, tale per cui, nel rispetto dei suddetti doveri di collaborazione, espressione di correttezza e buona fede, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi (cfr. ex plurimis, anche Cass. nr.
10416 del 2017). In altre parole, si richiede, quanto a tale secondo profilo, che il lavoratore si astenga dal compimento di attività che rappresentino violazione (con giudizio, appunto, ex ante) di quei doveri di correttezza che dovrebbero imporgli, durante la propria assenza dal lavoro per malattia, di
Pag. 9 di 31 non rischiare di compromettere il proprio stato di salute svolgendo attività potenzialmente idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione. L'intrinseca natura dell'attività agonistica in mountain bike (durante il cui svolgimento, nel 2019, il ricorrente si era procurato gravi lesioni), l'aver appreso dello svolgimento di gare estremamente impegnative, in presenza di una mancata remissione della malattia che aveva portato il lavoratore ad assentarsi per circa 15 mesi continuativi, sono circostanze che legittimerebbero ex se siffatte conclusioni negative prognostiche.
Purtuttavia si è ritenuto opportuno in questa sede approfondire il quadro clinico.
Ebbene, anticipando le conclusioni del CTU dott. condivise con la Per_1 dott.ssa specialista in psichiatra, all'esito delle operazioni peritali Per_2 svolte in maniera molto approfondita, diffusamente e condivisibilmente motivate, è stato accertato che il fosse affetto da disturbo Parte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso misti e che tuttavia egli non ha rispettato la prescrizione psichiatrica del curante (riguardo alla possibilità di svolgere modica attività fisica), sì da indurre il dott. e la Per_1 psichiatra a concludere nel senso che, nel caso specifico, sia Per_2 possibile “ragionevolmente affermare che l'attività sportiva praticata dal
stante gli scarsi risultati sullo stato di salute mentale del Parte_1 paziente (come dai vari certificati redatti), se non ha con certezza compromesso o ritardato la guarigione del disturbo di adattamento tuttavia non ha favorito la remissione dello stesso tanto da non permettere la ripresa della capacità lavorativa del soggetto e quindi il rientro in servizio”.
Essendo pacifico che il ricorrente aveva subìto un rilevante impatto psichico personale a seguito del grave incidente stradale occorso alla figlia nell'aprile 2018 e che egli aveva agito in un parallelo giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno derivantegli da tale evento da parte del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e della compagnia assicurativa, questo Tribunale – nell'affidare la CTU medico legale - disponeva l'acquisizione anche della documentazione medico legale di parte
Pag. 10 di 31 relativa al e quella formatasi nel giudizio civile intrapreso per Parte_1 ottenere il risarcimento dei suddetti danni personali, oltre che della quietanza relativa al risarcimento ottenuto (cfr. produzione allegate alla nota di deposito del 2.4.2024). Il tutto allo scopo di consentire al CTU di valutare, all'interno della presente causa, non solo l'esistenza Per_1 della malattia, ma anche la sua origine e gli effetti dell'intensa pratica sportiva svolta.
Si chiedeva dunque al CTU e alla psichiatra ausiliaria di riferire se lo svolgimento di attività sportiva nelle forme e nei modi pacificamente riconosciuti in atti, con la relativa attività preparatoria di allenamento
(ovvero i 5 eventi indicati nella contestazione disciplinare datata 5.7.2023, svoltisi tra il 27 marzo e il 31 luglio 2022 e i due eventi ulteriori indicati nella memoria di costituzione ovvero la del Controparte_6 luglio 2022 e il Trofeo d'inverno di Monte Argentario del gennaio 2022), potesse di per sé sola ritenersi sufficiente a far presumere l'inesistenza o la simulazione della malattia ovvero se tale attività avesse pregiudicato o ritardato la guarigione o il rientro in servizio.
Il CTU evidenziava come nel maggio 2018 il si fosse Per_1 Parte_1 rivolto al dott. per un supporto psicoterapeutico legato a delle Per_3 situazioni emozionali conseguenti al grave incidente stradale di cui era rimasta vittima la figlia;
il professionista definiva il quadro clinico con la diagnosi di “disturbo di adattamento con andamento cronico e sintomi misti”. Il 21.3.2022 lo psichiatra certificava “ho in cura il sig. Per_3 Pt_2 per una fenomenica caratterizzata da umore deflesso, incremento dei livelli di ansia, iperreattività sia dell'umore che neurovegetativa con somatizzazioni multiple…. Il quadro è compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento in trattamento con SSRI, ipnoinduceti e colloqui specialistici frequenti, ciononostante ha assunto andamento protratto per cui si raccomandano giorni 20 di riposo e cure...data la natura del disturbo si raccomanda l'esclusione dalle fasce orarie per permettere libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria
Pag. 11 di 31 aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”
Solo in un certificato del luglio 2022, lo introduceva per la prima Per_3 volta il riferimento a difficoltà in ambiente lavorativo. Scriveva il medico
”….sintomatologia depressivo ansiosa caratterizzata da umore deflesso con note di irritabilità, riduzione dello slancio vitale, pessimismo ed elevazione dei livelli di ansia libera con somatizzazioni, accompagnato da rimuginio in forma di worring ansioso incentrato su difficoltà in ambito lavorativo, riferite come ostilità ed incomprensione di problematiche da parte di superiori ed alcuni colleghi. Importante 1 insonnia e conseguente difficoltà di concentrazione. Si raccomanda prosecuzione terapia specifica ed un adeguato periodo di riposo e cure di giorni 30. Data la specificità delle fenomenica e la natura del disturbo si consiglia l'esclusione dalle fasce orarie. Infatti il poter avere uno stile di vita armonico la possibilità di uscire all'aria aperta quando il paziente si sente di farlo, lo svolgimento di modico esercizio fisico sono un vero e proprio complementi di cura…”. Analoghe espressioni il medico ripeteva nei successivi certificati del 9.11.22,
15.12.22, 17.01.23, 15.03.23, 19.05.23, 19.06.23. Il 19.07.23 il dott.
certificava ancora “…..rimuginio ansioso incentrato su difficoltà in Per_3 ambito lavorativo sfociate in contestazioni disciplinari dal datore di lavoro..”
Singolare innanzitutto che, sebbene a detta del ricorrente le difficoltà lavorative sarebbero insorte già a partire dal 2012 con i gravi fatti denunciati in ricorso (e sopra riassunti sub 1, ai punti da ii a xii), dal 2018 e fino al luglio 2022 non ve ne sia traccia e anzi la patologia psichica è ricondotta dallo (nell'arco temporale di ben 4 anni) unicamente al Per_3 fattore emotivo del trauma subito dalla figlia.
Singolare poi che il riferimento all'ambiente lavorativo compaia improvvisamente solo nel luglio 2022 e che esso continuerebbe a incidere, anche dopo tale data, quando in realtà il era assente dal lavoro Parte_1
Pag. 12 di 31 sin dal febbraio 2022 e lo è stato sino a luglio 2023 (data del licenziamento).
Ancor più singolare che di tali difficoltà, come connesse all'ambiente lavorativo (che invero non frequentava già da tempo), non vi sia traccia nel corso delle operazioni peritali svolte nella causa civile per il risarcimento del danno lamentato in proprio dal per il trauma subito dalla figlia. Parte_1
Infatti, nell'elaborato della CTU nominata dal Giudice dott. Persona_4 dott.ssa , all'ottobre 2022 non si fa riferimento alcuno al Persona_5 disagio lavorativo di cui il attraverso le certificazioni Parte_1 psichiatriche dello , qui prodotte, pare soffrisse almeno dal luglio Per_3
2022 e nonostante lo stesso fosse consulente di parte in quel Per_3 procedimento civile e, contemporaneamente, medico curante.
Come correttamente scrive il medico legale “(…) il 19.10.22 la Per_1 dott.sssa , su incarico del Giudice dr. iniziava le Per_5 Persona_4 operazioni di CTU sulla persona del al fine di rispondere al Parte_1 quesito postole. La consulenza si concludeva con la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti di media gravità”. Si riportano alcuni passi salienti della consulenza: “...racconta: oggi mi sento fragile. Questa vicenda mi ha segnato in modo profondo. La sofferenza ed i Per_ pianti di sono stati anche i nostri. Tutte le volte che ripenso a queste cose...questa cosa mi ha scatenato una certa apprensione ed emotività...afferma di essere diventato instabile ed ansioso…..a volte devo Per_ lasciare il lavoro per portare dal medico. Ho perso la tranquillità.
Spesso arrivo già stanco al lavoro perché non riposo bene…..prima andavo in bicicletta e facevo agonismo, ora non ho più voglia di allenarmi come facevo prima, tornato dal lavoro salire sui rulli per pedalare….” .
La dott.ssa concludeva il proprio elaborato affermando che il Per_5
“presenta una sintomatologia, esito del trauma subito dalla figlia Parte_1
e ad esso correlata, rappresentata da disturbo di adattamento con ansia ed umore depresso di gravità media…”. Si evidenzia che nel corpo della CTU
Pag. 13 di 31 Per_
si fa riferimento anche a un episodio di TSO subito dalla figlia il 5 Per_5 ottobre 2022 (che a detta del “...è stato inaspettato ma rafforza Parte_1 la mia ansia…”).
Come evidenzia il dott. il “in realtà (…) nei 7 mesi Per_1 Parte_1 antecedenti alla visita di CTU della dott.ssa , ha partecipato a 5 Per_5 manifestazioni ciclistiche (mountain bike) ottenendo i risultati che sono indicati (…)”.
Scrive ancora il CTU Per_1
“(…) Nella relazione del 5.9.19 il dott. riconduce al solo evento Per_3 traumatico della figlia il disturbo di adattamento non facendo alcuna menzione ad eventuali disagi lavorativi con i colleghi o la dirigenza aziendale (si fa riferimento a difficoltà soggettive nella gestione del lavoro in relazione alle problematiche familiari). Il dott. nella relazione Per_3 psichiatrica, non datata, riferisce: “...conosco il da anni per Parte_1 motivi professionali avendo supportato la famiglia e curato la figlia dopo un grave incidente stradale occorsole. Il sig ha iniziato Parte_1 un...(mancante)...nel marzo 22 avendo superato le problematiche suddette per una importante sintomatologia depressivo ansiosa caratterizzata da deflessione del tono dell'umore con importanti vissuti di tristezza...etc… accompagnato da rimuginio in forma di worming ansioso incentrato su difficoltà in ambito lavorativo, riferite come ostilità ed incomprensione di problematiche da parte dei superiori e di alcuni colleghi…tutte queste condizioni si sono trasformate da una iniziale situazione di burnout lavorativo semplice evolvendo in un disturbo cronico, compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento con umore depresso di grado moderato ad andamento cronico….etc”.
A questo punto pare lecito sottolineare le verosimili incongruenze nelle certificazioni in quanto da un lato si dice che le problematiche sul Parte_1 derivanti dall'incidente della figlia erano state superate già nel marzo del 22
(epoca in cui, come da certificazioni psichiatriche agli atti del 21.3.22 -e
Pag. 14 di 31 successive- si rivolgeva di nuovo al dott. per “una fenomenica Per_3 caratterizzata da umore depresso , incremento dei livelli di ansia, iperattività sia dell'umore che neurovegetativo con somatizzazioni….” e nelle quali fino al 9.7.22 non si fa alcun riferimento alla relazione fra disturbo psichiatrico e difficoltà in ambito lavorativo riferite come ostilità ed incomprensione da parte dei superiori e di alcuni colleghi) e dall'altro ad ottobre dello stesso anno, nel corso della CTU, si afferma che queste siano derivanti dallo stress emotivo subito dal per l'incidente della Parte_1 figlia nel 2018 con rafforzamento della situazione ansiosa dovuta al TSO subito dalla stessa il 5 ottobre.
Da una attenta lettura dell'elaborato di CTU della dott.ssa non si Per_5 rileva alcuna affermazione del periziando o dei suoi CCTTPP che possa far individuare un qualche rapporto causale o concausale, nella genesi del disturbo di adattamento, ai disagi lavorativi. Tant'è che la diagnosi di disturbo di adattamento (nell'ottobre 22) indicata dalla dott.ssa Per_5 nell'elaborato di CTU trova l'unico momento causale nella situazione di stress derivante dall'incidente della figlia del Se, come riportato Parte_1 dal dott. nella relazione psichiatrica non datata, il disturbo di Per_3 adattamento conseguente all'evento infortunistico della figlia era stato superato dal è lecito chiedersi il motivo per cui alla dott.ssa Parte_1
non sia stata fatta presente la evoluzione positiva del quadro Per_5 psichiatrico ed al contempo non sia stata fatta presente la 9 riacutizzazione del quadro (disturbo di adattamento) con genesi da ricercare nel disagio lavorativo? (…)”
Inevitabile quindi il sospetto che, avvalendosi delle certificazioni compiacenti del curante , il abbia dapprima (fino a ottobre 2022) Per_3 Parte_1 inteso incentrare la causa del proprio disagio unicamente nel trauma per l'incidente della figlia, conducendo la causa civile innanzi al dott. Per_4
(ove, in corso di essa, ha ottenuto un risarcimento del danno dopo il deposito dell'elaborato peritale della dott.ssa ) omettendo ogni Per_5 riferimento all'ambiente lavorativo e, successivamente, abbia voluto invece
Pag. 15 di 31 spostare il focus sul disagio lavorativo, indicato in questo giudizio quale fattore causale del proprio malessere psichico.
Passando alle conclusioni sul punto relativo alla sussistenza della malattia il
CTU rappresenta comunque che “il disturbo dell'adattamento Per_1
(adjustment disorder, AjD) si manifesta quando un soggetto ha difficoltà ad adattarsi e/o ad affrontare un fattore di stress psicosociale significativo. Il
AjD può essere acuto o cronico, a seconda che duri più o meno di sei mesi;
tale lasso di tempo è la scriminante per diagnosticare la cronicità del quadro. Nel caso del il momento che ha scatenato la difficoltà di Parte_1 adattamento è da far coincidere con il fatto traumatico della figlia nell'aprile del 2018; la capacità reattiva e di compensazione ha, evidentemente, avuto uno scarso successo tanto che a distanza di 4 anni dall'evento causale lo stato psichico del (vedi CTU dott.ssa ) risultava ancora Parte_1 Per_5 essere dominato dal disturbo di adattamento con necessità di assumete terapia con Daparox e Rivotril. Ovviamente, presa attenta visione dell'elaborato di CTU della dott.ssa non si ritiene che si possa dubitare Per_5 sul fatto che quel disturbo di adattamento, presente sulla persona del
non fosse da mettere in relazione causale con le disavventure Parte_1 della figlia”.
Il CTU conclude pertanto ritenendo che non possa escludersi l'esistenza della malattia o dirsi che essa fosse simulata.
5.1. Passando poi all'esame dell'attività fisica svolta dal ricorrente, che secondo le prescrizioni del suo curante , avrebbe dovuto essere Per_3 modica, il CTU ha evidenziato (il dato è documentale) che il ha Parte_1 partecipato alle seguenti competizioni ciclistiche di mountain bike:
1- “Gran fondo dell'Argentario” del 27 marzo 2022 (la gara che fa parte del
Circuito MTB Maremma Tosco Laziale si snoda sul promontorio di Monte
Argentario per una lunghezza di 44 km e con un dislivello di 1400 mt per la
Gran Fondo), classificandosi 53esimo in classifica generale (su 314 partecipanti) e primo di categoria M7 (su 16 partecipanti); la suddetta
Pag. 16 di 31 categoria comprende ciclisti master fra i 60 e i 64 anni. Percorso completato in 2 ore e 35minuti con distacco di 31 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 2 ore e 50 minuti.
2- “ ” del 10 aprile 2022, lunghezza del percorso 52 km con CP_5 dislivello di circa 1300 m, classificandosi 287 in classifica generale (su 693 partecipanti e/o arrivati al traguardo) e sesto di categoria M7 su 32 partecipanti. Percorso completato in 3 ore e 12 minuti con distacco di 56 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di circa 3 ore.
3- “Classica marathon dei Monti Lucretili” del 29.5.2022 lunghezza del percorso circa 60 km con dislivello di circa 2200 m;
55 esimo classifica generale su 144 3 arrivati e terzo di categoria su 12 arrivati. Percorso completato in 2 ore e 6 minuto con distacco di 24 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 1 ora e 43 minuti.
4-”Gran fondo Soriano extreme bike” del 02.06.2022 lunghezza del percorso 42 km con dislivello di circa 1250 m;
classificatosi 55 esimo in classifica generale su 89 arrivati e terzo di categoria su 4 arrivati. Percorso completato in 2 ore e 34 minuti con distacco di 32 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 1 ora e
39minuti.
5- “Classica gran fondo est est est point to point” del 31.7.2022 con lunghezza del percorso di 43 km e dislivello di 1500 m dove si è classificato
92 esimo in classifica generale (su 140 partecipanti) e secondo di categoria
(su 5 partecipanti) . Percorso completato in 2 ore e 51 minuto con distacco di 50 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 2 ore e 8 minuti.
Il CTU ha riportato anche la locandina della manifestazione di Montefiascone del 31.7.2022, ove il ha partecipato al percorso agonistico di Parte_1
Pag. 17 di 31 oltre 40 Km definito point+point, che prevede l'esibizione di tesserino sportivo in corso di validità rilasciato da FCI o altri enti riconosciuti.
Il ha inoltre partecipato ad (almeno) altri due eventi sotto Parte_1 riportati:
6- Trofeo d'inverno MTB UISP 12 gennaio 2022 dove nel percorso da 24 km agonisti si è classificato 34 assoluto e 1 di categoria M7;
7- del 9 luglio 2022 distanza di 123 km Parte_3 coperti in 7 ore e 19 minuti, 286 assoluto e 7 di categoria M7 (+2 ore e 36
m dal vincitore assoluto).
Non occorre un esperto per comprendere che si tratta di attività fisica agonistica intensa, che richiede grande preparazione e un importante e costante allenamento, soprattutto se praticata con brillanti risultati quali quelli espressi dal Parte_1
Ad ogni buon conto, il CTU si è diffusamente profuso anche su tale aspetto, evidenziando quanto segue:
“Se prendiamo in esame il periodo che va dal 01 gennaio 22 al 31 luglio 22, durante il quale ha partecipato alle 7 gare sopra ricordate , il 21.3.22 il
7.4.22, 6.5.22,9.6.22, 9.7.22 ed a seguire anche in epoche successive il dott ha redatto certificazioni a conclusione delle quali si specificava Per_3
“…..data la natura del disturbo si raccomanda l'esclusione dalle fasce orarie per permettere libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”. A tal proposito pare necessario ricordare che con il termine "modico esercizio fisico" si fa riferimento ad un livello di attività fisica moderata, che è sufficiente a migliorare o mantenere la salute senza risultare eccessivamente faticoso o intenso. L'Istituto
Superiore di Sanità indica (nei documenti PASSI Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia) per “attività fisica moderata quella attività
Pag. 18 di 31 fisica che per quantità, durata e intensità comporti un leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po' di sudorazione, come per esempio camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, fare giardinaggio o svolgere lavori in casa come lavare finestre o pavimenti…”. È un tipo di esercizio che può essere sostenuto per periodi prolungati senza causare un'eccessiva fatica o stress sul corpo. In genere, un esercizio fisico modico è quello che: • Aumenta moderatamente la frequenza cardiaca e la respirazione, ma non al punto di far sentire il respiro affannoso o la necessità di fermarsi. • È praticabile per la maggior parte delle persone: Include attività come camminare a passo svelto, andare in bicicletta a velocità moderata, nuotare in modo tranquillo o fare giardinaggio leggero. • Richiede un impegno fisico medio. Ad esempio, una camminata a un ritmo di 4-6 km/h è spesso considerata esercizio moderato.
La durata e la frequenza dell'esercizio fisico modico consigliate per mantenere la salute sono spesso fissate a circa 150 minuti a settimana, secondo le linee guida di molte organizzazioni sanitarie, come
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (…)”.
Questa è la generica e modica attività fisica;
quella svolta dal Parte_1
(almeno) fino al 31.7.2022 era attività sportiva agonistica intensa nella specialità della mountain bike.
Circa gli effetti dell'attività fisica modica, da un lato, e dell'impegno agonistico, dall'altro, scrive ancora il CTU:
“(…) L'attività fisica, incluso ovviamente l'uso della mountain bike, può avere un impatto significativo sul benessere mentale, ma la sua influenza dipende da vari fattori, tra cui la gravità del disturbo, la condizione fisica generale della persona, e il tipo di attività svolta.
Anche nel caso di un soggetto affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (DSM-5 309.28), l'attività fisica può avere effetti diversi. Quelli positivi possono ricondursi alla riduzione dell'ansia e dell'umore depresso in quanto l'attività fisica è in grado di migliorare
Pag. 19 di 31 l'umore grazie al rilascio di endorfine (Le endorfine sono sostanze dalla struttura peptidica chiamate neurotrasmettitori poiché, all'interno del sistema nervoso centrale, sono in grado di portare un messaggio da un neurone ad un recettore. In particolare, le endorfine prodotte dall'ipofisi, agiscono sui recettori degli oppioidi, attenuando la percezione del dolore e stimolando invece la sensazione del piacere) ,SE ( un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello e in altri tessuti a partire dall'amminoacido essenziale triptofano, presente in molte proteine di origine animale e vegetale definito ormone della felicità) ,IN (il neurotrasmettitore del piacere: viene immagazzinata nel cervello e rilasciata nel flusso sanguigno quando proviamo sensazioni piacevoli ),IN ( viene rilasciata in maniera rilevante in risposta ad un severo stress fisico o psicologico): trattasi di neurotrasmettitori che favoriscono una sensazione di benessere con riduzione dei sintomi di ansia e di depressione. L'esercizio fisico regolare può aiutare a migliorare la qualità del sonno, che è spesso alterata nei soggetti con disturbi dell'umore. Il raggiungimento di obiettivi nell'attività fisica può aumentare l'autostima e migliorare il senso di autoefficacia. 11 Ma esistono anche effetti negativi: se l'attività fisica è troppo intensa , potrebbe generare ulteriore stress fisico e mentale, peggiorando i sintomi di ansia o depressione. Se la persona affetta da disturbo di adattamento è incline al perfezionismo potrebbe sentirsi obbligata a raggiungere standard irrealistici nell'esercizio; indurre un'esperienza negativa, dove l'attività fisica diventa una fonte di stress anziché di sollievo tanto che la pressione di dover "fare di più" o "fare meglio" potrebbe peggiorare l'umore. Le persone con disturbo di adattamento possono trovarsi in una condizione di fragilità emotiva. Se
l'esercizio fisico viene percepito come un ulteriore "compito" o pressione da gestire, potrebbe aggiungere un ulteriore peso emotivo, aumentando i livelli di stress anziché ridurli. Un allenamento troppo intenso o forzato potrebbe accentuare il senso di sopraffazione e peggiorare i sintomi del disturbo. Il disturbo di adattamento può causare una sensazione di esaurimento psicologico, e l'introduzione di un'attività fisica intensa o mal strutturata
Pag. 20 di 31 potrebbe portare a un sovraccarico fisico. L'affaticamento eccessivo potrebbe peggiorare il senso di stanchezza e demotivazione, influenzando negativamente l'umore e i livelli di energia del paziente. È essenziale valutare il tipo di attività fisica e la sua intensità. Un'attività moderata, supervisionata da un professionista e integrata con un trattamento psicoterapeutico o farmacologico, potrebbe essere benefica. Tuttavia,
l'eccesso di esercizio fisico o un'attività troppo impegnativa potrebbe ritardare il processo di guarigione o il rientro al lavoro. In definitiva l'attività fisica può essere un potente alleato nel trattamento del disturbo di adattamento. Tuttavia, è cruciale adattare l'esercizio alle specifiche esigenze del paziente, evitando di esercitare pressioni eccessive o aspettative irrealistiche. Un approccio più flessibile e orientato al piacere, come camminate, pedalate leggere, attività ricreative, potrebbe rivelarsi più benefico rispetto a esercizi strutturati o competitivi. (…).
Il dott. distingue dunque ragionevolmente tra effetti sempre positivi Per_1 di un esercizio fisico moderato ed effetti, potenzialmente negativi, di un'attività fisica intensa sottolineando come, rispetto a un paziente affetto da un disturbo dell'adattamento, un'attività moderata e controllata, integrata dal supporto psicoterapico e, se necessario, anche farmaceutico può avere effetti benefici. Al contrario, un'attività fisica eccessiva o troppo impegnativa può influire negativamente sul processo di guarigione.
Il dott. , curante di fiducia del gli aveva prescritto Per_3 Parte_1 ripetutamente “...libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”.
Raffrontata la prescrizione con l'attività in concreto svolta dal Parte_1 nella CTU si evidenzia tuttavia che:
“(…) E' oggettivamente difficile identificare nelle 5 manifestazioni ciclistiche cui ha partecipato il dal marzo al luglio 22 e le altre 2 del Parte_1 gennaio 22 (Trofeo d'inverno MTB UISP 12 gennaio 22) e luglio 22 ( CP_6
Pag. 21 di 31 superbike del 9 luglio 22), non entrando nel merito se si tratta di manifestazioni agonistiche o amatoriali e sui risultati di classifica ottenuti, una così detto “modico esercizio fisico”. Partecipare a cinque gare di mountain bike in sei mesi (per la verità 7 manifestazioni in 7 mesi, da gennaio a luglio 22), con percorrenze medie di 45 km e dislivelli medi di circa 1200 metri ciascuna, non può non considerarsi attività fisica intensa.
Tale affermazione deriva da alcune considerazioni:
1. Durata e distanza: 45 km di mountain bike su terreni variabili, spesso accidentati, rappresentano un carico significativo per il corpo, richiedendo resistenza, forza e abilità tecniche.
2. Dislivello: Un dislivello di 1200 metri comporta uno sforzo cardiaco e muscolare notevole, specialmente nelle salite, dove il cuore e i muscoli delle gambe lavorano intensamente.
3. Frequenza delle gare:
Partecipare a 7 gare in 7 mesi significa che la preparazione tra una gara e
l'altra deve essere costante per mantenere un elevato livello di condizione fisica e prestazionale. per competere con successo. Una simile attività sono fonte di Impegno psicologico: le gare, specialmente se competitive, possono comportare un significativo stress psicologico, che si aggiunge allo sforzo fisico. • Recupero: Dopo ogni gara, è necessario un adeguato periodo di recupero. Se questo non viene rispettato, c'è un rischio maggiore di 13 sovrallenamento, infortuni, o di esacerbazione di sintomi legati a disturbi dell'umore. Nel caso specifico vi è stata la partecipazione a tre manifestazioni nell'arco di 2 mesi (2 giugno-gran fondo Soriano 42 km-, 9 luglio- Dolomiti superbike 123 km- e 31 luglio -Gran fondo est est est 45 km) il che presuppone una costante e regolare preparazione. La psichiatria generalmente riconosce che l'attività fisica, inclusa l'attività sportiva agonistica, può avere effetti benefici sulla salute mentale. Tuttavia, per quanto riguarda specificamente i disturbi di adattamento, la questione è più complessa. I disturbi di adattamento sono caratterizzati da una reazione emotiva o comportamentale sproporzionata a uno stress identificabile, come un cambiamento significativo nella vita. I sintomi possono includere ansia, depressione e difficoltà a gestire la vita quotidiana. L'attività sportiva, anche
a livello agonistico, può avere effetti positivi, come: Riduzione dello stress e
Pag. 22 di 31 dell'ansia, aumento dell'autostima, Distrazione e focalizzazione del pensiero su un obiettivo specifico, supporto sociale Ma attività sportive particolarmente intense e frequenti possono comportare sfide particolari, come pressione e stress aggiuntivi, che potrebbero non essere ideali per tutti i pazienti con disturbi di adattamento. È fondamentale che l'approccio sia personalizzato, tenendo conto della situazione specifica del paziente, del tipo di sport, del livello di competizione e della capacità di gestire lo stress.
(…)”
Davvero arduo contestare argomentazioni così puntuali, fedeli alla scienza medica oltre che rispondenti a criteri di comune buon senso.
Il curante di fiducia non aveva prescritto un'attività intensiva ma solo “un modico esercizio fisico”, ritenendolo confacente alle caratteristiche psichiche, prima ancora che fisiche, del soggetto;
attività dalla quale il paziente – a parere dello specialista - avrebbe potuto trarre beneficio per il raggiungimento del proprio benessere mentale (ancora dalla CTU: “…la
"modica attività fisica" è considerata una componente del percorso terapeutico perché è vista come uno degli interventi che, insieme ad altri
(come la psicoterapia, i farmaci, la gestione dello stress, ecc.), può contribuire al benessere complessivo del paziente. Non è l'unico intervento, ma una parte del trattamento globale che mira a promuovere la salute fisica
e mentale del paziente. Quindi, in questo caso, l'attività fisica non è l'unica terapia, ma un complemento che aiuta a ottenere un miglior risultato nel percorso di cura. Ovviamente lo psichiatra, nell'ambito del “percorso terapeutico” individua la “modica attività fisica” come “prescrizione sanitaria“ in quanto elemento complementare nell'ambito del percorso sopra detto e come tale dovrebbe esser rispettata dal paziente al fine di raggiungere un equilibrio psicofisico e quindi perseguire la finalità della guarigione del quadro patologico mentale…”).
Certamente il ha disatteso la prescrizione medica. Parte_1
A conclusione del proprio articolato scrive quindi il CTU:
Pag. 23 di 31 “Nel caso specifico non vi è stato il rispetto della prescrizione psichiatrica
(riguardo alla attività fisica da svolgere) pertanto si può ragionevolmente affermare che l'attività sportiva praticata dal stante gli scarsi Parte_1 risultati sullo stato di salute mentale del paziente (come dai vari certificati redatti), se non ha con certezza compromesso o ritardato la guarigione del disturbo di adattamento tuttavia non ha favorito la remissione dello stesso tanto da non permettere la ripresa della capacità lavorativa del soggetto e quindi il rientro in servizio”.
Fin qui il dato strettamente medico.
Esso di per sé sarebbe sufficiente a motivare la legittimità del recesso datoriale secondo un criterio di ragionevolezza scientifica e di valutazione ex post, dal momento che consente di affermare che l'attività agonistica intensa svolta dal non ha favorito la remissione né permesso la Parte_1 ripresa della capacità lavorativa.
Ma v'è molto di più.
Il datore di lavoro deve attendersi dal lavoratore che questi adotti una condotta rispettosa anche degli interessi aziendali, improntata a buona fede e correttezza. Ebbene, nel momento in cui egli apprende che un proprio dipendente, assente da un periodo lunghissimo di tempo per malattia, svolge costantemente attività agonistica in giro per l'Italia (attività che presuppone - si ripete – un allenamento duro e assiduo) può legittimamente ritenere compromesso il necessario vincolo fiduciario e ciò sulla scorta di valutazioni tutt'altro che soggettive o temerarie, basate invece (ex ante) su comune logica e plausibili considerazioni. Se infatti, come richiesto dalla
S.C., il giudizio circa l'impatto della condotta del lavoratore (sia essa lavorativa o extralavorativa, come nel nostro caso) deve essere effettuato, appunto, "ex ante", dovendosi porre idealmente nella posizione di chi
(datore di lavoro) si domandi se quella concreta attività potesse ragionevolmente pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, non si vede come – nel caso del – il giudizio prognostico Parte_1
Pag. 24 di 31 non potesse che essere sfavorevole al lavoratore. Questi ha intrapreso un'attività diversa da quella prescritta dallo specialista, intensa, stressante e pericolosa (si pensi solo al rischio di cadute nei percorsi accidentati delle mountain bike;
e del resto, lo ricorda lo stesso ricorrente, nel giugno del
2019 egli era rimasto vittima di una grave caduta dalla bicicletta, riportando fratture che lo costringevano ad assentarsi dal lavoro per circa tre mesi), che non ha condotto a remissione o miglioramenti della malattia, tanto che dopo ben oltre un anno era ancora assente dal lavoro. E si consideri che i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante anche l'ipotesi che in concreto non si sia verificato il pregiudizio (con rientro quindi del lavoratore alla scadenza della malattia) allorché possa comunque fondatamente ritenersi che il mancato rientro, e quindi il ritardo o la compromissione della guarigione, fosse una conseguenza possibile della condotta, tale per cui, nel rispetto dei suddetti doveri di collaborazione, espressione di correttezza e buona fede, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi dal compierla. Il lavoratore in malattia deve insomma esimersi dal tenere condotte che rappresentino violazione (con giudizio, si ripete, ex ante) di quei doveri di correttezza che dovrebbero imporgli di non assumere, in malattia, rischi ulteriori per la propria salute, svolgendo attività potenzialmente idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione.
Nel caso in esame, non si può seriamente dubitare che, esaminata ex ante, secondo valutazioni proprie dell'uomo comune, la condotta del Parte_1 fatta di intenso impegno sportivo agonistico, della quale il proprio datore era all'oscuro, costituisce condotta che certamente ha disatteso i canoni appena citati, legittimando il convincimento che il lavoratore in malattia si fosse assunto rischi oltre legittima misura. Valutata ex post, alla luce delle condivisibili conclusioni medico legali, può dirsi inoltre che essa ha ragionevolmente compromesso e ritardato il processo di guarigione.
La reazione datoriale impugnata è conforme a legge e la domanda sul punto deve essere dunque respinta.
Pag. 25 di 31 6. Anche la domanda risarcitoria è infondata.
Il lamenta un complessivo atteggiamento persecutorio di parte Parte_1 datoriale, integrante gli estremi del mobbing/straining.
Il successivo tema d'indagine attiene quindi alla verifica della sussistenza del lamentato mobbing/straining, di cui il demansionamento o lo svuotamento concreto delle mansioni può costituire espressione.
In via generale l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale è tenuto a provare l'esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, diretti nei suoi confronti, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali comportamenti sussiste, per il datore di lavoro, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno;
inoltre “poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro.” (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21682 del
20 luglio 2023).
Ai caratteri oggettivi del mobbing deve accompagnarsi una connotazione soggettiva, in termini di intento persecutorio, in cui si sostanzia la fattispecie ipotizzata. In alternativa occorre che il contesto complessivo denunciato abbia avuto effetto stressogeno, potendo quindi integrare la meno grave fattispecie del cd. “straining”.
Sul punto è opportuno rammentare che, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, lo straining è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del
Pag. 26 di 31 dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene" (così Cass. ord. n.
2676/2021). Invero, l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr.
Cass. sent. n. 3291/2016), il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di
"mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (così ancora Cass. ult. cit.; si evidenzia che il danno nello specifico – come a breve si approfondirà – ha assunto connotazioni ben meno gravi di quelle ipotizzate in ricorso). In altri termini, ciò che più rileva, al di là delle categorie definitorie, è se il fatto comprovato abbia leso interessi del lavoratore meritevoli di tutela (sub specie dell'integrità psico-fisica, dell'identità personale, della dignità e via dicendo). E, in definitiva, le due nozioni (mobbing e straining) hanno piuttosto precipua connotazione medico-legale, sì da non possedere autonoma rilevanza ai fini giuridici, servendo “soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale” (in tali termini, la recente Cass. ord. n. 4664/2024).
Nel caso in esame, non ricorrono gli estremi né dell'una né dell'altra condotta.
Pag. 27 di 31 Innanzitutto le condotte denunciate, come sopra riassunte, si limitano a pochi fatti distribuiti su un arco temporale esteso, il che già costituisce ostacolo all'individuazione di un preciso progetto vessatorio o intimidatorio.
Parte ricorrente assume che, dopo circa 13 anni di lavoro, improvvisamente nel 2012 sarebbe stato privato della macchina aziendale, individuando in tale fatto il primo intento vessatorio. Il dato è rimasto mera astratta enunciazione, che parte ricorrente (cui, si ripete, competeva l'onere probatorio) non ha contestualizzato né riempito di contenuto sull'intento nocente, mirato in proprio danno. Premesso che il datore di lavoro è libero di fare l'uso che meglio crede dei beni aziendali e se l'autovettura non costituisce benefit contrattuale, non si vede per quale motivo non possa liberamente disporne, salvo appunto comprovare che l'esercizio di tale diritto fosse unicamente strumentale a creare disagio al lavoratore. Detto ciò, i testi (si veda ad esempio il teste peraltro addotto da parte Tes_1 ricorrente), al contrario, hanno riferito che l'autovettura di servizio veniva utilizzata dal soltanto per recarsi e tornare dal lavoro e che a un Parte_1 certo punto gli venne tolta in quanto doveva essere utilizzata dall'addetto all'attività commerciale;
uso, questo, in concreto pregiudicato dalle frequenti assenze del ricorrente o dai mancati rientri in azienda.
Nessun valore assume la generica indicazione del mutamento degli orari di lavoro;
così decontestualizzata è elemento privo di valore alcuno. Peraltro, sul profilo specifico, gli stessi testi di parte ricorrente nulla hanno saputo riferire.
Passano ben 5 anni prima che il possa individuare un secondo, Parte_1 asserito, sintomo di volontà mobizzante (cfr. supra, sub 1, punti ii e iii). Si tratta della contestazione disciplinare del maggio 2017 per un'assenza ingiustificata. Anche tale profilo non è stato in alcun modo sviluppato. Non rimane quindi che evidenziare come la circostanza che il procedimento sia stato spontaneamente archiviato può essere letta, al contrario, quale
Pag. 28 di 31 smentita della sussistenza di iniziative datoriale motivate solo da volontà persecutoria.
Quanto ai residui aspetti, solo quello relativo al mutamento di mansioni e al presunto svuotamento di esse ha trovato un significativo sfogo probatorio, attraverso l'escussione dei tre testimoni di parte ricorrente all'udienza del
25.6.2024 (parte ricorrente ha poi rinunciato ai propri residui testi).
Purtuttavia gli esiti della prova si attestano come tutt'altro che favorevoli alle posizioni del Il teste ha infatti confermato che Parte_1 Tes_2 dal settembre 2019 (al rientro dopo una lunga assenza dovuta ai postumi di una caduta dalla biciletta) il ricorrente è stato spostato dalla postazione negli uffici amministrativi a una postazione all'interno della zona produzione.
Ha confermato che il lavorava: “controllava i pacchi da spedire, Parte_1 in particolare che i carichi fossero preparati e separati adeguatamente”
(quindi non era inattivo). Ebbene la circostanza che prima si occupasse della certificazione di qualità e poi del controllo delle spedizioni di per sé, in carenza di prova di un effettivo demansionamento, è in sé neutra, in quanto la modifica delle mansioni rientra nel generale potere datoriale di conformazione della prestazione ai sensi dell'art. 2103 cc.
Il teste ha confermato che nel c.d. “locale portineria” hanno sempre Tes_3 lavorato sia lui che il e che in tale locale sono presenti computer Parte_1 utilizzati per l'accettazione delle merci. Anche tale teste ha negato che il sia rimasto inattivo nel 2021. Parte_1
Infine, il teste ha riferito di aver lavorato, assieme ai colleghi Tes_1
e nel locale portineria e che la postazione di lavoro ivi Parte_1 Tes_3 Pt_4 presente era a disposizione di tutti i lavoratori. Anche tale teste ha confermato che il computer in tali locali veniva utilizzato per stampare le bolle per la spedizione della merce.
In definitiva la benché minima prova è emersa in ordine all'ipotizzata condotta di mobbing o straining che dir si voglia.
Pag. 29 di 31 Il è stato assente dal lavoro per lunghi periodi, nel 2018 e nel Parte_1
2019, prima a seguito dell'incidente occorso alla figlia, poi per le fratture riportate a seguito della caduta dalla bicicletta. È evidente che parte datoriale ha dovuto organizzare il lavoro in sua assenza. Come è normale, del resto, che al suo rientro abbia rivisto le sue mansioni. Quindi non è vero che il sia rimasto inattivo per un anno in quanto si occupava, Parte_1 anche con l'uso di un computer, della gestione degli ordini e della preparazione dei materiali da spedire. Mansioni che venivano svolte, assieme ad altri dipendenti, nell'apposito locale, nei pressi dell'ingresso dell'azienda, ove si trova il piazzale al cui controllo egli era addetto.
Alcuna deduzione, né tantomeno prova, è stata fornita in merito alla circostanza che con le diverse mansioni si fosse realizzato un demansionamento.
Esclusa così la sussistenza di una condotta datoriale illegittima sub specie di mobbing/straining, non occorre neppure approfondire l'aspetto del lamentato danno biologico e morale (quantificato in ricorso in euro 50.000).
Basti dire che l'unico danno biologico prospettabile è quello per il quale il ha già ottenuto ristoro in separata sede (si veda quietanza doc. Parte_1
C allegato alla produzione ordinata dal Tribunale di cui alla nota del
2.4.2024), riconducibile però al disturbo dell'adattamento conseguente all'incidente stradale occorso alla figlia.
La domanda deve essere quindi integralmente rigettata.
7. In applicazione dell'art. 92 c.p.c. – nella versione introdotta dalla l.
162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale – valutato che di un disturbo psichico dell'adattamento il ricorrente ha comunque sofferto a partire dal 2018, si ritiene che le spese di lite possano essere compensate nella misura della metà. La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense, di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
Pag. 30 di 31 Le spese di CTU, già separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 2.2.2024, disattesa Parte_1 ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente della metà delle spese di lite, che liquida Controparte_1 per tale frazione in € 3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento.
Grosseto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GR) ma elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentato e difeso, CP_2
disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Luciano Giorgi in unione all'Avv.
Alessandro Sorace, nello studio dei quali in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, è elettivamente domiciliato per delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in tesi, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza dei fatti contestati, e, per l'effetto, disporre l'annullamento del licenziamento stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970, ordinando a
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e CP_1
condannando altresì la medesima al pagamento in favore del ricorrente stesso dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in ipotesi, accertare e dichiarare la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e comunque la non ricorrenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente
l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma 5, L.300/70, nella misura massima di legge, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in ogni caso, condannare altresì la a corrispondere al sig. CP_1
a titolo di risarcimento del danno biologico e morale Parte_1
subito in conseguenza delle condotte di cui alla premessa del ricorso, la somma di € 50.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda proposta da volta a far dichiarare Parte_1
Pag. 2 di 31 l'illegittimità del licenziamento intimato poiché infondata in fatto e diritto, ovvero, in subordine limitare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 comma
V della L n. 300/1970, ovvero nella misura di legge ritenuta applicabile;
- respingere la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1
risarcimento della somma di € 50.000,00 nei confronti della società CP_1
poiché infondata in fatto e diritto e non provata;
[...]
- con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 2 febbraio 2024, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per Controparte_1 insussistenza dei fatti contestati, e, per l'effetto, disporre l'annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.300/1970, ordinando l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con ogni altra conseguenza di legge. Chiedeva, in ipotesi, di accertare e dichiarare la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e comunque la non ricorrenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, L.300/70. Chiedeva infine la condanna della alla corresponsione in proprio favore della CP_1 somma di € 50.000 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza delle condotte datoriali integranti l'ipotesi del mobbing o straining.
A tal fine deduceva (i) di essere stato assunto dalla nel CP_1 gennaio 1999 con la qualifica di impiegato tecnico 7° livello CCNL
Metalmeccanici (doc. 1) e di aver rivestito, dal successivo mese di settembre, l'incarico di responsabile del sistema di qualità aziendale;
(ii) che nel maggio 2012 insorgevano difficoltà con parte datoriale, che a quella
Pag. 3 di 31 data lo privava dell'auto aziendale e mutava i suoi orari di lavoro;
(iii) che nel maggio 2017 la società gli rivolgeva una contestazione disciplinare per una assenza ingiustificata, procedimento poi archiviato a seguito delle giustificazioni da lui fornite (doc. 2); (iv) che nell'aprile 2018 la figlia subiva un gravissimo incidente e che usufruiva di ferie e cassa integrazione allo scopo di assisterla;
(v) che faceva rientro al lavoro dopo circa due mesi (nel giugno 2018), ma veniva posto in cassa integrazione per mancanza di lavoro;
(vi) che nel giugno del 2019 restava vittima di una caduta dalla bicicletta, riportando varie fratture che lo costringevano ad assentarsi dal lavoro per circa tre mesi;
(vii) che nel settembre 2019, fatto rientro in azienda, i soci lo invitavano a trovarsi un altro lavoro non essendo più persona gradita in azienda, intimandogli di consegnare le proprie pratiche e di trasferirsi all'interno dello stabilimento di produzione e rimanendo di fatto inattivo;
(viii) che riceveva una nuova contestazione disciplinare per essersi allontanato dallo stabilimento e minacce di ulteriori procedimenti disciplinari;
(ix) che nel mese di novembre 2019 subiva un intervento di angioplastica con impianto di uno stent e faceva rientro al lavoro dopo le ferie natalizie;
(x) che il datore di lavoro lo costringeva all'inattività forzata nel corso dell'intero 2020; (xi) che solo nel 2021 gli veniva creata una piccola postazione di lavoro allo scopo di occuparsi delle spedizioni del materiale nei cantieri;
(xii) che nel febbraio 2022 gli veniva vietato l'ingresso in portineria, in conseguenza di ciò accusava un malore e si vedeva costretto a lasciare il lavoro;
(xiii) che si sottoponeva quindi ad accertamenti specialistici che evidenziavano l'insorgenza di una sintomatologia depressivo-ansiosa tale da costringerlo a un lungo periodo di malattia, con trattamento psicoterapeutico e farmacologico (doc. 3); (xiv) che riceveva nota di contestazione disciplinare datata 5.07.2023 con la quale gli si contestava d'aver svolto attività sportiva agonistica durante il periodo di malattia e che (xv), rigettate le proprie giustificazioni con comunicazione del 14.07.2023, gli comunicava il licenziamento per CP_1 giusta causa senza preavviso.
Pag. 4 di 31 2. Si è costituita in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, che contestava la domanda sia sotto il profilo dell'asserito mobbing/straining, sia in ordine alla presunta insussistenza di una giusta causa di licenziamento, evidenziando come il lavoratore, che avrebbe dovuto rispettare il riposo e svolgere una modica attività fisica, si fosse invece dedicato all'effettuazione di gare agonistiche estremamente impegnative.
3. Su sollecitazione di parte ricorrente si disponeva la separazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 441 bis, co. 4, cpc., della domanda risarcitoria rispetto a quella relativa all'impugnazione del licenziamento. Allo scopo di accertare l'esistenza di una patologia depressiva e gli effetti dell'incontestata attività agonistica sul processo di guarigione, veniva nominato CTU nella persona del dott. onerando, al Persona_1 contempo, il ricorrente di produrre la documentazione medico-legale di parte e quella formatasi nel giudizio da lui intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorso alla figlia nel 2018, oltre alla quietanza relativa al pagamento del risarcimento del danno.
Si procedeva quindi nel separato giudizio n. 263/2024 all'assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente e all'escussione dei testimoni.
Stante la rinuncia da parte ricorrente all'audizione di ulteriori testi, preso atto che le cause separate si trovavano nella stessa fase e profilandosi entrambe mature per la decisione, con ordinanza del 26.11.2024 il
Tribunale disponeva la nuova riunione delle cause, rigettando le istanze istruttorie residue. Sul deposito di memorie conclusive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Sebbene proposta in via subordinata, si ritiene preliminarmente opportuno affrontare (nuovamente) la tematica della lamentata tardività dell'iniziativa disciplinare dal momento che parte ricorrente vi ritorna nella
Pag. 5 di 31 propria memoria conclusiva ove sostiene, peraltro, d'aver contestato la circostanza secondo cui parte resistente avrebbe appreso solo dai social, e in tempi di poco antecedenti alla contestazione disciplinare, delle imprese agonistiche del proprio dipendente Nella stessa memoria Parte_1 continua tuttavia a opporsi all'assunzione del teste di parte resistente contestandone l'attendibilità, sull'assunto che egli non potrà che CP_3 confermare di aver appreso dai social di quelle imprese (la sua testimonianza viene infatti definita a pag. 7 della memoria ex art. 429 cpc. una “prova fatta in casa”).
Non si vede, nel contesto dato, come possa fondatamente recarsi in dubbio il requisito della tempestività.
E' quindi opportuno richiamare l'ordinanza del 28.3.2024 nella quale si metteva in evidenza come fosse pacifico che il lavoratore non avesse mai riferito al datore di lavoro di svolgere attività fisica intensa e di partecipare alle competizioni ciclistiche indicate nella contestazione disciplinare del 5 luglio 2023 (doc. 4 ric.) e che, a riprova della circostanza, parte resistente aveva prodotto delle pagine social (che il dovrebbe quindi limitarsi a CP_3 confermare di aver visionato e di averne informato il datore di lavoro). Del resto in prima udienza (27.3.2024), parte ricorrente non aveva espressamente contestato tale dato (quello ciò relativo alla circostanza che le pagine social fossero state solo recentemente acquisite, in epoca di poco antecedente al rilievo disciplinare), limitandosi a contestare il numero di eventi sportivi ai quali aveva partecipato il (ritenendo che gli Parte_1 ulteriori 3 eventi indicati nella memoria di costituzione della società, in aggiunta ai 5 indicati nella contestazione disciplinare, costituissero inammissibile modifica della contestazione).
Quindi in sostanza: il datore di lavoro nulla sapeva dell'impegno sportivo agonistico del ha prodotto la fonte documentale dalla quale Parte_1 aveva appreso la circostanza;
si è offerto di provare per via orale, ove necessario, che quel documento è stato estratto da Controparte_4
Pag. 6 di 31 (chiamandolo a testimoniare sulle seguenti due circostanze: a) Vero che alla fine di giugno 2023 Lei ha riferito al legale rappresentate della società
[...] di aver appreso che il dipendente nell'anno CP_1 Parte_1
2022 aveva partecipato a numerose gare ciclistiche in mountain bike? b)
Vero che a seguito di tale notizia Lei ha contributo ad estrarre da internet notizie relative alle gare a cui aveva partecipato il Sig. Parte_1
?); parte ricorrente in prima udienza non ha espressamente
[...] contestato la circostanza temporale, né ha contestato successivamente l'ordinanza sul punto;
si è espressamente opposta all'escussione del teste
(sia in prima udienza, che all'udienza del novembre 2024, chiedendo che il
Tribunale volesse fissare udienza per la decisione della causa e, da ultimo, nella memoria conclusiva contestando a priori l'attendibilità del teste). Per cui, in definitiva, è doveroso domandarsi quale altro strumento potrebbe residuare per comprovare la tempestività dell'iniziativa datoriale, salvo volerla escludere ab imis per il solo fatto che le gare erano state svolte nel
2022 e il datore di lavoro lo ha appreso l'anno successivo, lasso di tempo durante il quale il lavoratore era assente dai luoghi di lavoro per malattia e non aveva comunque informato i soci della dei propri assidui CP_1 impegni sportivi (dato incontestato). Si consideri, peraltro, che il licenziamento è stato intimato poco prima della scadenza del periodo di comporto, il che costituisce ulteriore indice a riscontro della circostanza che il datore di lavoro abbia effettivamente appreso solo dai social e a ridosso della contestazione della notizia dell'attività sportivo-agonistica svolta dal proprio dipendente in malattia. Diversamente avrebbe potuto attendere più agevolmente l'esaurimento del periodo di comporto, che avrebbe legittimato il licenziamento del dipendente indipendentemente dalla sua condotta extralavorativa.
Si conferma dunque l'ordinanza del 28.3.2024 ove si è esclusa la violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi pure richiamata.
5. Il licenziamento è stato legittimamente intimato.
Pag. 7 di 31 Il ha dedotto e documentato d'aver sofferto di disturbi psichici Parte_1 che giustificavano la sua assenza dal lavoro. Egli lamenta che tali disturbi siano ricollegabili alla illegittima condotta datoriale, da cui la parallela domanda risarcitoria (tema che sarà affrontato al seguente paragrafo 6).
Pacifico che durante il prolungato periodo di assenza dal lavoro per malattia il ricorrente ha svolto attività fisica intensa, partecipando a eventi ciclistici estremamente impegnativi, che comportano, ovviamente, anche la necessità di allenarsi duramente e costantemente.
Con la nota disciplinare del 5.7.2023 la società resistente ha pertanto contestato al ricorrente quanto segue:
“Lei ha tenuto una condotta caratterizzata da prolungata assenza da lavoro per lunghissimo tempo adducendo, da ultimo, per il tramite del Suo legale
Avv. Marco Picchi, l'insorgenza di “una importante sintomatologia depressivo-ansiosa le cui cause debbono essere ricondotte alle ripetute violazioni, di vario genere, subite nello svolgimento del rapporto di lavoro”.
L'origine da lei dichiarata della patologia di cui si dichiara affetto, non trova alcun riscontro in comportamenti datoriali incongrui, tantomeno vessatori.
Per una certa parte è connesso agli eventi traumatici che hanno colpito la
Sua famiglia. Per altra e ben maggiore parte le sue assenze dal lavoro non appaiono giustificate. Recentemente, la scrivente società è venuta a conoscenza che durante i Suoi lunghi periodi di malattia ha svolto attività agonistica partecipando con successo a numerose e impegnative gare ciclistiche di mountain bike classificandosi tra i primi posti della Sua categoria (tra cui la Gran Fondo dell'Argentario in data 27.3.2022,
il 10.4.2022, Marathon Monti Lucretili il 29.5.2022, Soriano CP_5
Extreme il 2.6.2022 e la Gran Fondo Est Est Est il 31.7.2022 ed altre). La partecipazione a tali competizioni e i risultati sportivi raggiunti, deve far ritenere secondo dati di conoscenza che si è potuto acquisire, che Lei si è costantemente sottoposto a regolari ed intensivi giornalieri allenamenti. Lo svolgimento di tali attività sportive, che necessitano per la loro natura di un non irrilevante impegno psicofisico, non possono che dimostrare la piena
Pag. 8 di 31 Sua capacità di svolgere le attività lavorative da cui Lei si è, invece, astenuto. Tale comportamento è disciplinarmente rilevante e costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali, minando altresì il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro. La Sua prolungata e ingiustificata assenza dal lavoro è, infine, causa di notevoli danni economici
a carico della scrivente società (da aprile 2022 ad aprile 2023 il costo a carico dell'azienda è stato pari ad € 60.551,27), per i quali la stessa fa riserva di richiesta di ristoro nei Suoi confronti”.
Si è posta dunque, in questa sede, la necessità di accertare se lo stato di malattia fosse sussistente e se la condotta tenuta dal durante Parte_1
l'assenza dal lavoro fosse idonea a pregiudicare o ritardare il processo di guarigione.
E' noto che lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia configura infatti la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, non solo nell'ipotesi in cui tale attività sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Si veda,
Cass. sent. n. 26496/2018, che, in siffatta prospettiva, ha ritenuto l'irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia e quindi la circostanza che poi in concreto non si sia verificato il pregiudizio, purché possa fondatamente ritenersi che esso fosse una conseguenza possibile della condotta, tale per cui, nel rispetto dei suddetti doveri di collaborazione, espressione di correttezza e buona fede, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi (cfr. ex plurimis, anche Cass. nr.
10416 del 2017). In altre parole, si richiede, quanto a tale secondo profilo, che il lavoratore si astenga dal compimento di attività che rappresentino violazione (con giudizio, appunto, ex ante) di quei doveri di correttezza che dovrebbero imporgli, durante la propria assenza dal lavoro per malattia, di
Pag. 9 di 31 non rischiare di compromettere il proprio stato di salute svolgendo attività potenzialmente idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione. L'intrinseca natura dell'attività agonistica in mountain bike (durante il cui svolgimento, nel 2019, il ricorrente si era procurato gravi lesioni), l'aver appreso dello svolgimento di gare estremamente impegnative, in presenza di una mancata remissione della malattia che aveva portato il lavoratore ad assentarsi per circa 15 mesi continuativi, sono circostanze che legittimerebbero ex se siffatte conclusioni negative prognostiche.
Purtuttavia si è ritenuto opportuno in questa sede approfondire il quadro clinico.
Ebbene, anticipando le conclusioni del CTU dott. condivise con la Per_1 dott.ssa specialista in psichiatra, all'esito delle operazioni peritali Per_2 svolte in maniera molto approfondita, diffusamente e condivisibilmente motivate, è stato accertato che il fosse affetto da disturbo Parte_1 dell'adattamento con ansia e umore depresso misti e che tuttavia egli non ha rispettato la prescrizione psichiatrica del curante (riguardo alla possibilità di svolgere modica attività fisica), sì da indurre il dott. e la Per_1 psichiatra a concludere nel senso che, nel caso specifico, sia Per_2 possibile “ragionevolmente affermare che l'attività sportiva praticata dal
stante gli scarsi risultati sullo stato di salute mentale del Parte_1 paziente (come dai vari certificati redatti), se non ha con certezza compromesso o ritardato la guarigione del disturbo di adattamento tuttavia non ha favorito la remissione dello stesso tanto da non permettere la ripresa della capacità lavorativa del soggetto e quindi il rientro in servizio”.
Essendo pacifico che il ricorrente aveva subìto un rilevante impatto psichico personale a seguito del grave incidente stradale occorso alla figlia nell'aprile 2018 e che egli aveva agito in un parallelo giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno derivantegli da tale evento da parte del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e della compagnia assicurativa, questo Tribunale – nell'affidare la CTU medico legale - disponeva l'acquisizione anche della documentazione medico legale di parte
Pag. 10 di 31 relativa al e quella formatasi nel giudizio civile intrapreso per Parte_1 ottenere il risarcimento dei suddetti danni personali, oltre che della quietanza relativa al risarcimento ottenuto (cfr. produzione allegate alla nota di deposito del 2.4.2024). Il tutto allo scopo di consentire al CTU di valutare, all'interno della presente causa, non solo l'esistenza Per_1 della malattia, ma anche la sua origine e gli effetti dell'intensa pratica sportiva svolta.
Si chiedeva dunque al CTU e alla psichiatra ausiliaria di riferire se lo svolgimento di attività sportiva nelle forme e nei modi pacificamente riconosciuti in atti, con la relativa attività preparatoria di allenamento
(ovvero i 5 eventi indicati nella contestazione disciplinare datata 5.7.2023, svoltisi tra il 27 marzo e il 31 luglio 2022 e i due eventi ulteriori indicati nella memoria di costituzione ovvero la del Controparte_6 luglio 2022 e il Trofeo d'inverno di Monte Argentario del gennaio 2022), potesse di per sé sola ritenersi sufficiente a far presumere l'inesistenza o la simulazione della malattia ovvero se tale attività avesse pregiudicato o ritardato la guarigione o il rientro in servizio.
Il CTU evidenziava come nel maggio 2018 il si fosse Per_1 Parte_1 rivolto al dott. per un supporto psicoterapeutico legato a delle Per_3 situazioni emozionali conseguenti al grave incidente stradale di cui era rimasta vittima la figlia;
il professionista definiva il quadro clinico con la diagnosi di “disturbo di adattamento con andamento cronico e sintomi misti”. Il 21.3.2022 lo psichiatra certificava “ho in cura il sig. Per_3 Pt_2 per una fenomenica caratterizzata da umore deflesso, incremento dei livelli di ansia, iperreattività sia dell'umore che neurovegetativa con somatizzazioni multiple…. Il quadro è compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento in trattamento con SSRI, ipnoinduceti e colloqui specialistici frequenti, ciononostante ha assunto andamento protratto per cui si raccomandano giorni 20 di riposo e cure...data la natura del disturbo si raccomanda l'esclusione dalle fasce orarie per permettere libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria
Pag. 11 di 31 aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”
Solo in un certificato del luglio 2022, lo introduceva per la prima Per_3 volta il riferimento a difficoltà in ambiente lavorativo. Scriveva il medico
”….sintomatologia depressivo ansiosa caratterizzata da umore deflesso con note di irritabilità, riduzione dello slancio vitale, pessimismo ed elevazione dei livelli di ansia libera con somatizzazioni, accompagnato da rimuginio in forma di worring ansioso incentrato su difficoltà in ambito lavorativo, riferite come ostilità ed incomprensione di problematiche da parte di superiori ed alcuni colleghi. Importante 1 insonnia e conseguente difficoltà di concentrazione. Si raccomanda prosecuzione terapia specifica ed un adeguato periodo di riposo e cure di giorni 30. Data la specificità delle fenomenica e la natura del disturbo si consiglia l'esclusione dalle fasce orarie. Infatti il poter avere uno stile di vita armonico la possibilità di uscire all'aria aperta quando il paziente si sente di farlo, lo svolgimento di modico esercizio fisico sono un vero e proprio complementi di cura…”. Analoghe espressioni il medico ripeteva nei successivi certificati del 9.11.22,
15.12.22, 17.01.23, 15.03.23, 19.05.23, 19.06.23. Il 19.07.23 il dott.
certificava ancora “…..rimuginio ansioso incentrato su difficoltà in Per_3 ambito lavorativo sfociate in contestazioni disciplinari dal datore di lavoro..”
Singolare innanzitutto che, sebbene a detta del ricorrente le difficoltà lavorative sarebbero insorte già a partire dal 2012 con i gravi fatti denunciati in ricorso (e sopra riassunti sub 1, ai punti da ii a xii), dal 2018 e fino al luglio 2022 non ve ne sia traccia e anzi la patologia psichica è ricondotta dallo (nell'arco temporale di ben 4 anni) unicamente al Per_3 fattore emotivo del trauma subito dalla figlia.
Singolare poi che il riferimento all'ambiente lavorativo compaia improvvisamente solo nel luglio 2022 e che esso continuerebbe a incidere, anche dopo tale data, quando in realtà il era assente dal lavoro Parte_1
Pag. 12 di 31 sin dal febbraio 2022 e lo è stato sino a luglio 2023 (data del licenziamento).
Ancor più singolare che di tali difficoltà, come connesse all'ambiente lavorativo (che invero non frequentava già da tempo), non vi sia traccia nel corso delle operazioni peritali svolte nella causa civile per il risarcimento del danno lamentato in proprio dal per il trauma subito dalla figlia. Parte_1
Infatti, nell'elaborato della CTU nominata dal Giudice dott. Persona_4 dott.ssa , all'ottobre 2022 non si fa riferimento alcuno al Persona_5 disagio lavorativo di cui il attraverso le certificazioni Parte_1 psichiatriche dello , qui prodotte, pare soffrisse almeno dal luglio Per_3
2022 e nonostante lo stesso fosse consulente di parte in quel Per_3 procedimento civile e, contemporaneamente, medico curante.
Come correttamente scrive il medico legale “(…) il 19.10.22 la Per_1 dott.sssa , su incarico del Giudice dr. iniziava le Per_5 Persona_4 operazioni di CTU sulla persona del al fine di rispondere al Parte_1 quesito postole. La consulenza si concludeva con la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti di media gravità”. Si riportano alcuni passi salienti della consulenza: “...racconta: oggi mi sento fragile. Questa vicenda mi ha segnato in modo profondo. La sofferenza ed i Per_ pianti di sono stati anche i nostri. Tutte le volte che ripenso a queste cose...questa cosa mi ha scatenato una certa apprensione ed emotività...afferma di essere diventato instabile ed ansioso…..a volte devo Per_ lasciare il lavoro per portare dal medico. Ho perso la tranquillità.
Spesso arrivo già stanco al lavoro perché non riposo bene…..prima andavo in bicicletta e facevo agonismo, ora non ho più voglia di allenarmi come facevo prima, tornato dal lavoro salire sui rulli per pedalare….” .
La dott.ssa concludeva il proprio elaborato affermando che il Per_5
“presenta una sintomatologia, esito del trauma subito dalla figlia Parte_1
e ad esso correlata, rappresentata da disturbo di adattamento con ansia ed umore depresso di gravità media…”. Si evidenzia che nel corpo della CTU
Pag. 13 di 31 Per_
si fa riferimento anche a un episodio di TSO subito dalla figlia il 5 Per_5 ottobre 2022 (che a detta del “...è stato inaspettato ma rafforza Parte_1 la mia ansia…”).
Come evidenzia il dott. il “in realtà (…) nei 7 mesi Per_1 Parte_1 antecedenti alla visita di CTU della dott.ssa , ha partecipato a 5 Per_5 manifestazioni ciclistiche (mountain bike) ottenendo i risultati che sono indicati (…)”.
Scrive ancora il CTU Per_1
“(…) Nella relazione del 5.9.19 il dott. riconduce al solo evento Per_3 traumatico della figlia il disturbo di adattamento non facendo alcuna menzione ad eventuali disagi lavorativi con i colleghi o la dirigenza aziendale (si fa riferimento a difficoltà soggettive nella gestione del lavoro in relazione alle problematiche familiari). Il dott. nella relazione Per_3 psichiatrica, non datata, riferisce: “...conosco il da anni per Parte_1 motivi professionali avendo supportato la famiglia e curato la figlia dopo un grave incidente stradale occorsole. Il sig ha iniziato Parte_1 un...(mancante)...nel marzo 22 avendo superato le problematiche suddette per una importante sintomatologia depressivo ansiosa caratterizzata da deflessione del tono dell'umore con importanti vissuti di tristezza...etc… accompagnato da rimuginio in forma di worming ansioso incentrato su difficoltà in ambito lavorativo, riferite come ostilità ed incomprensione di problematiche da parte dei superiori e di alcuni colleghi…tutte queste condizioni si sono trasformate da una iniziale situazione di burnout lavorativo semplice evolvendo in un disturbo cronico, compatibile con la diagnosi di Disturbo dell'adattamento con umore depresso di grado moderato ad andamento cronico….etc”.
A questo punto pare lecito sottolineare le verosimili incongruenze nelle certificazioni in quanto da un lato si dice che le problematiche sul Parte_1 derivanti dall'incidente della figlia erano state superate già nel marzo del 22
(epoca in cui, come da certificazioni psichiatriche agli atti del 21.3.22 -e
Pag. 14 di 31 successive- si rivolgeva di nuovo al dott. per “una fenomenica Per_3 caratterizzata da umore depresso , incremento dei livelli di ansia, iperattività sia dell'umore che neurovegetativo con somatizzazioni….” e nelle quali fino al 9.7.22 non si fa alcun riferimento alla relazione fra disturbo psichiatrico e difficoltà in ambito lavorativo riferite come ostilità ed incomprensione da parte dei superiori e di alcuni colleghi) e dall'altro ad ottobre dello stesso anno, nel corso della CTU, si afferma che queste siano derivanti dallo stress emotivo subito dal per l'incidente della Parte_1 figlia nel 2018 con rafforzamento della situazione ansiosa dovuta al TSO subito dalla stessa il 5 ottobre.
Da una attenta lettura dell'elaborato di CTU della dott.ssa non si Per_5 rileva alcuna affermazione del periziando o dei suoi CCTTPP che possa far individuare un qualche rapporto causale o concausale, nella genesi del disturbo di adattamento, ai disagi lavorativi. Tant'è che la diagnosi di disturbo di adattamento (nell'ottobre 22) indicata dalla dott.ssa Per_5 nell'elaborato di CTU trova l'unico momento causale nella situazione di stress derivante dall'incidente della figlia del Se, come riportato Parte_1 dal dott. nella relazione psichiatrica non datata, il disturbo di Per_3 adattamento conseguente all'evento infortunistico della figlia era stato superato dal è lecito chiedersi il motivo per cui alla dott.ssa Parte_1
non sia stata fatta presente la evoluzione positiva del quadro Per_5 psichiatrico ed al contempo non sia stata fatta presente la 9 riacutizzazione del quadro (disturbo di adattamento) con genesi da ricercare nel disagio lavorativo? (…)”
Inevitabile quindi il sospetto che, avvalendosi delle certificazioni compiacenti del curante , il abbia dapprima (fino a ottobre 2022) Per_3 Parte_1 inteso incentrare la causa del proprio disagio unicamente nel trauma per l'incidente della figlia, conducendo la causa civile innanzi al dott. Per_4
(ove, in corso di essa, ha ottenuto un risarcimento del danno dopo il deposito dell'elaborato peritale della dott.ssa ) omettendo ogni Per_5 riferimento all'ambiente lavorativo e, successivamente, abbia voluto invece
Pag. 15 di 31 spostare il focus sul disagio lavorativo, indicato in questo giudizio quale fattore causale del proprio malessere psichico.
Passando alle conclusioni sul punto relativo alla sussistenza della malattia il
CTU rappresenta comunque che “il disturbo dell'adattamento Per_1
(adjustment disorder, AjD) si manifesta quando un soggetto ha difficoltà ad adattarsi e/o ad affrontare un fattore di stress psicosociale significativo. Il
AjD può essere acuto o cronico, a seconda che duri più o meno di sei mesi;
tale lasso di tempo è la scriminante per diagnosticare la cronicità del quadro. Nel caso del il momento che ha scatenato la difficoltà di Parte_1 adattamento è da far coincidere con il fatto traumatico della figlia nell'aprile del 2018; la capacità reattiva e di compensazione ha, evidentemente, avuto uno scarso successo tanto che a distanza di 4 anni dall'evento causale lo stato psichico del (vedi CTU dott.ssa ) risultava ancora Parte_1 Per_5 essere dominato dal disturbo di adattamento con necessità di assumete terapia con Daparox e Rivotril. Ovviamente, presa attenta visione dell'elaborato di CTU della dott.ssa non si ritiene che si possa dubitare Per_5 sul fatto che quel disturbo di adattamento, presente sulla persona del
non fosse da mettere in relazione causale con le disavventure Parte_1 della figlia”.
Il CTU conclude pertanto ritenendo che non possa escludersi l'esistenza della malattia o dirsi che essa fosse simulata.
5.1. Passando poi all'esame dell'attività fisica svolta dal ricorrente, che secondo le prescrizioni del suo curante , avrebbe dovuto essere Per_3 modica, il CTU ha evidenziato (il dato è documentale) che il ha Parte_1 partecipato alle seguenti competizioni ciclistiche di mountain bike:
1- “Gran fondo dell'Argentario” del 27 marzo 2022 (la gara che fa parte del
Circuito MTB Maremma Tosco Laziale si snoda sul promontorio di Monte
Argentario per una lunghezza di 44 km e con un dislivello di 1400 mt per la
Gran Fondo), classificandosi 53esimo in classifica generale (su 314 partecipanti) e primo di categoria M7 (su 16 partecipanti); la suddetta
Pag. 16 di 31 categoria comprende ciclisti master fra i 60 e i 64 anni. Percorso completato in 2 ore e 35minuti con distacco di 31 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 2 ore e 50 minuti.
2- “ ” del 10 aprile 2022, lunghezza del percorso 52 km con CP_5 dislivello di circa 1300 m, classificandosi 287 in classifica generale (su 693 partecipanti e/o arrivati al traguardo) e sesto di categoria M7 su 32 partecipanti. Percorso completato in 3 ore e 12 minuti con distacco di 56 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di circa 3 ore.
3- “Classica marathon dei Monti Lucretili” del 29.5.2022 lunghezza del percorso circa 60 km con dislivello di circa 2200 m;
55 esimo classifica generale su 144 3 arrivati e terzo di categoria su 12 arrivati. Percorso completato in 2 ore e 6 minuto con distacco di 24 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 1 ora e 43 minuti.
4-”Gran fondo Soriano extreme bike” del 02.06.2022 lunghezza del percorso 42 km con dislivello di circa 1250 m;
classificatosi 55 esimo in classifica generale su 89 arrivati e terzo di categoria su 4 arrivati. Percorso completato in 2 ore e 34 minuti con distacco di 32 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 1 ora e
39minuti.
5- “Classica gran fondo est est est point to point” del 31.7.2022 con lunghezza del percorso di 43 km e dislivello di 1500 m dove si è classificato
92 esimo in classifica generale (su 140 partecipanti) e secondo di categoria
(su 5 partecipanti) . Percorso completato in 2 ore e 51 minuto con distacco di 50 minuti dal primo classificato. L'ultimo classificato ha un distacco dal primo di 2 ore e 8 minuti.
Il CTU ha riportato anche la locandina della manifestazione di Montefiascone del 31.7.2022, ove il ha partecipato al percorso agonistico di Parte_1
Pag. 17 di 31 oltre 40 Km definito point+point, che prevede l'esibizione di tesserino sportivo in corso di validità rilasciato da FCI o altri enti riconosciuti.
Il ha inoltre partecipato ad (almeno) altri due eventi sotto Parte_1 riportati:
6- Trofeo d'inverno MTB UISP 12 gennaio 2022 dove nel percorso da 24 km agonisti si è classificato 34 assoluto e 1 di categoria M7;
7- del 9 luglio 2022 distanza di 123 km Parte_3 coperti in 7 ore e 19 minuti, 286 assoluto e 7 di categoria M7 (+2 ore e 36
m dal vincitore assoluto).
Non occorre un esperto per comprendere che si tratta di attività fisica agonistica intensa, che richiede grande preparazione e un importante e costante allenamento, soprattutto se praticata con brillanti risultati quali quelli espressi dal Parte_1
Ad ogni buon conto, il CTU si è diffusamente profuso anche su tale aspetto, evidenziando quanto segue:
“Se prendiamo in esame il periodo che va dal 01 gennaio 22 al 31 luglio 22, durante il quale ha partecipato alle 7 gare sopra ricordate , il 21.3.22 il
7.4.22, 6.5.22,9.6.22, 9.7.22 ed a seguire anche in epoche successive il dott ha redatto certificazioni a conclusione delle quali si specificava Per_3
“…..data la natura del disturbo si raccomanda l'esclusione dalle fasce orarie per permettere libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”. A tal proposito pare necessario ricordare che con il termine "modico esercizio fisico" si fa riferimento ad un livello di attività fisica moderata, che è sufficiente a migliorare o mantenere la salute senza risultare eccessivamente faticoso o intenso. L'Istituto
Superiore di Sanità indica (nei documenti PASSI Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia) per “attività fisica moderata quella attività
Pag. 18 di 31 fisica che per quantità, durata e intensità comporti un leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po' di sudorazione, come per esempio camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, fare giardinaggio o svolgere lavori in casa come lavare finestre o pavimenti…”. È un tipo di esercizio che può essere sostenuto per periodi prolungati senza causare un'eccessiva fatica o stress sul corpo. In genere, un esercizio fisico modico è quello che: • Aumenta moderatamente la frequenza cardiaca e la respirazione, ma non al punto di far sentire il respiro affannoso o la necessità di fermarsi. • È praticabile per la maggior parte delle persone: Include attività come camminare a passo svelto, andare in bicicletta a velocità moderata, nuotare in modo tranquillo o fare giardinaggio leggero. • Richiede un impegno fisico medio. Ad esempio, una camminata a un ritmo di 4-6 km/h è spesso considerata esercizio moderato.
La durata e la frequenza dell'esercizio fisico modico consigliate per mantenere la salute sono spesso fissate a circa 150 minuti a settimana, secondo le linee guida di molte organizzazioni sanitarie, come
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (…)”.
Questa è la generica e modica attività fisica;
quella svolta dal Parte_1
(almeno) fino al 31.7.2022 era attività sportiva agonistica intensa nella specialità della mountain bike.
Circa gli effetti dell'attività fisica modica, da un lato, e dell'impegno agonistico, dall'altro, scrive ancora il CTU:
“(…) L'attività fisica, incluso ovviamente l'uso della mountain bike, può avere un impatto significativo sul benessere mentale, ma la sua influenza dipende da vari fattori, tra cui la gravità del disturbo, la condizione fisica generale della persona, e il tipo di attività svolta.
Anche nel caso di un soggetto affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (DSM-5 309.28), l'attività fisica può avere effetti diversi. Quelli positivi possono ricondursi alla riduzione dell'ansia e dell'umore depresso in quanto l'attività fisica è in grado di migliorare
Pag. 19 di 31 l'umore grazie al rilascio di endorfine (Le endorfine sono sostanze dalla struttura peptidica chiamate neurotrasmettitori poiché, all'interno del sistema nervoso centrale, sono in grado di portare un messaggio da un neurone ad un recettore. In particolare, le endorfine prodotte dall'ipofisi, agiscono sui recettori degli oppioidi, attenuando la percezione del dolore e stimolando invece la sensazione del piacere) ,SE ( un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello e in altri tessuti a partire dall'amminoacido essenziale triptofano, presente in molte proteine di origine animale e vegetale definito ormone della felicità) ,IN (il neurotrasmettitore del piacere: viene immagazzinata nel cervello e rilasciata nel flusso sanguigno quando proviamo sensazioni piacevoli ),IN ( viene rilasciata in maniera rilevante in risposta ad un severo stress fisico o psicologico): trattasi di neurotrasmettitori che favoriscono una sensazione di benessere con riduzione dei sintomi di ansia e di depressione. L'esercizio fisico regolare può aiutare a migliorare la qualità del sonno, che è spesso alterata nei soggetti con disturbi dell'umore. Il raggiungimento di obiettivi nell'attività fisica può aumentare l'autostima e migliorare il senso di autoefficacia. 11 Ma esistono anche effetti negativi: se l'attività fisica è troppo intensa , potrebbe generare ulteriore stress fisico e mentale, peggiorando i sintomi di ansia o depressione. Se la persona affetta da disturbo di adattamento è incline al perfezionismo potrebbe sentirsi obbligata a raggiungere standard irrealistici nell'esercizio; indurre un'esperienza negativa, dove l'attività fisica diventa una fonte di stress anziché di sollievo tanto che la pressione di dover "fare di più" o "fare meglio" potrebbe peggiorare l'umore. Le persone con disturbo di adattamento possono trovarsi in una condizione di fragilità emotiva. Se
l'esercizio fisico viene percepito come un ulteriore "compito" o pressione da gestire, potrebbe aggiungere un ulteriore peso emotivo, aumentando i livelli di stress anziché ridurli. Un allenamento troppo intenso o forzato potrebbe accentuare il senso di sopraffazione e peggiorare i sintomi del disturbo. Il disturbo di adattamento può causare una sensazione di esaurimento psicologico, e l'introduzione di un'attività fisica intensa o mal strutturata
Pag. 20 di 31 potrebbe portare a un sovraccarico fisico. L'affaticamento eccessivo potrebbe peggiorare il senso di stanchezza e demotivazione, influenzando negativamente l'umore e i livelli di energia del paziente. È essenziale valutare il tipo di attività fisica e la sua intensità. Un'attività moderata, supervisionata da un professionista e integrata con un trattamento psicoterapeutico o farmacologico, potrebbe essere benefica. Tuttavia,
l'eccesso di esercizio fisico o un'attività troppo impegnativa potrebbe ritardare il processo di guarigione o il rientro al lavoro. In definitiva l'attività fisica può essere un potente alleato nel trattamento del disturbo di adattamento. Tuttavia, è cruciale adattare l'esercizio alle specifiche esigenze del paziente, evitando di esercitare pressioni eccessive o aspettative irrealistiche. Un approccio più flessibile e orientato al piacere, come camminate, pedalate leggere, attività ricreative, potrebbe rivelarsi più benefico rispetto a esercizi strutturati o competitivi. (…).
Il dott. distingue dunque ragionevolmente tra effetti sempre positivi Per_1 di un esercizio fisico moderato ed effetti, potenzialmente negativi, di un'attività fisica intensa sottolineando come, rispetto a un paziente affetto da un disturbo dell'adattamento, un'attività moderata e controllata, integrata dal supporto psicoterapico e, se necessario, anche farmaceutico può avere effetti benefici. Al contrario, un'attività fisica eccessiva o troppo impegnativa può influire negativamente sul processo di guarigione.
Il dott. , curante di fiducia del gli aveva prescritto Per_3 Parte_1 ripetutamente “...libertà di movimento, una regolare vita di relazione e possibilità di stare all'aria aperta e praticare modico esercizio fisico, quali veri e propri complementi di cura…”.
Raffrontata la prescrizione con l'attività in concreto svolta dal Parte_1 nella CTU si evidenzia tuttavia che:
“(…) E' oggettivamente difficile identificare nelle 5 manifestazioni ciclistiche cui ha partecipato il dal marzo al luglio 22 e le altre 2 del Parte_1 gennaio 22 (Trofeo d'inverno MTB UISP 12 gennaio 22) e luglio 22 ( CP_6
Pag. 21 di 31 superbike del 9 luglio 22), non entrando nel merito se si tratta di manifestazioni agonistiche o amatoriali e sui risultati di classifica ottenuti, una così detto “modico esercizio fisico”. Partecipare a cinque gare di mountain bike in sei mesi (per la verità 7 manifestazioni in 7 mesi, da gennaio a luglio 22), con percorrenze medie di 45 km e dislivelli medi di circa 1200 metri ciascuna, non può non considerarsi attività fisica intensa.
Tale affermazione deriva da alcune considerazioni:
1. Durata e distanza: 45 km di mountain bike su terreni variabili, spesso accidentati, rappresentano un carico significativo per il corpo, richiedendo resistenza, forza e abilità tecniche.
2. Dislivello: Un dislivello di 1200 metri comporta uno sforzo cardiaco e muscolare notevole, specialmente nelle salite, dove il cuore e i muscoli delle gambe lavorano intensamente.
3. Frequenza delle gare:
Partecipare a 7 gare in 7 mesi significa che la preparazione tra una gara e
l'altra deve essere costante per mantenere un elevato livello di condizione fisica e prestazionale. per competere con successo. Una simile attività sono fonte di Impegno psicologico: le gare, specialmente se competitive, possono comportare un significativo stress psicologico, che si aggiunge allo sforzo fisico. • Recupero: Dopo ogni gara, è necessario un adeguato periodo di recupero. Se questo non viene rispettato, c'è un rischio maggiore di 13 sovrallenamento, infortuni, o di esacerbazione di sintomi legati a disturbi dell'umore. Nel caso specifico vi è stata la partecipazione a tre manifestazioni nell'arco di 2 mesi (2 giugno-gran fondo Soriano 42 km-, 9 luglio- Dolomiti superbike 123 km- e 31 luglio -Gran fondo est est est 45 km) il che presuppone una costante e regolare preparazione. La psichiatria generalmente riconosce che l'attività fisica, inclusa l'attività sportiva agonistica, può avere effetti benefici sulla salute mentale. Tuttavia, per quanto riguarda specificamente i disturbi di adattamento, la questione è più complessa. I disturbi di adattamento sono caratterizzati da una reazione emotiva o comportamentale sproporzionata a uno stress identificabile, come un cambiamento significativo nella vita. I sintomi possono includere ansia, depressione e difficoltà a gestire la vita quotidiana. L'attività sportiva, anche
a livello agonistico, può avere effetti positivi, come: Riduzione dello stress e
Pag. 22 di 31 dell'ansia, aumento dell'autostima, Distrazione e focalizzazione del pensiero su un obiettivo specifico, supporto sociale Ma attività sportive particolarmente intense e frequenti possono comportare sfide particolari, come pressione e stress aggiuntivi, che potrebbero non essere ideali per tutti i pazienti con disturbi di adattamento. È fondamentale che l'approccio sia personalizzato, tenendo conto della situazione specifica del paziente, del tipo di sport, del livello di competizione e della capacità di gestire lo stress.
(…)”
Davvero arduo contestare argomentazioni così puntuali, fedeli alla scienza medica oltre che rispondenti a criteri di comune buon senso.
Il curante di fiducia non aveva prescritto un'attività intensiva ma solo “un modico esercizio fisico”, ritenendolo confacente alle caratteristiche psichiche, prima ancora che fisiche, del soggetto;
attività dalla quale il paziente – a parere dello specialista - avrebbe potuto trarre beneficio per il raggiungimento del proprio benessere mentale (ancora dalla CTU: “…la
"modica attività fisica" è considerata una componente del percorso terapeutico perché è vista come uno degli interventi che, insieme ad altri
(come la psicoterapia, i farmaci, la gestione dello stress, ecc.), può contribuire al benessere complessivo del paziente. Non è l'unico intervento, ma una parte del trattamento globale che mira a promuovere la salute fisica
e mentale del paziente. Quindi, in questo caso, l'attività fisica non è l'unica terapia, ma un complemento che aiuta a ottenere un miglior risultato nel percorso di cura. Ovviamente lo psichiatra, nell'ambito del “percorso terapeutico” individua la “modica attività fisica” come “prescrizione sanitaria“ in quanto elemento complementare nell'ambito del percorso sopra detto e come tale dovrebbe esser rispettata dal paziente al fine di raggiungere un equilibrio psicofisico e quindi perseguire la finalità della guarigione del quadro patologico mentale…”).
Certamente il ha disatteso la prescrizione medica. Parte_1
A conclusione del proprio articolato scrive quindi il CTU:
Pag. 23 di 31 “Nel caso specifico non vi è stato il rispetto della prescrizione psichiatrica
(riguardo alla attività fisica da svolgere) pertanto si può ragionevolmente affermare che l'attività sportiva praticata dal stante gli scarsi Parte_1 risultati sullo stato di salute mentale del paziente (come dai vari certificati redatti), se non ha con certezza compromesso o ritardato la guarigione del disturbo di adattamento tuttavia non ha favorito la remissione dello stesso tanto da non permettere la ripresa della capacità lavorativa del soggetto e quindi il rientro in servizio”.
Fin qui il dato strettamente medico.
Esso di per sé sarebbe sufficiente a motivare la legittimità del recesso datoriale secondo un criterio di ragionevolezza scientifica e di valutazione ex post, dal momento che consente di affermare che l'attività agonistica intensa svolta dal non ha favorito la remissione né permesso la Parte_1 ripresa della capacità lavorativa.
Ma v'è molto di più.
Il datore di lavoro deve attendersi dal lavoratore che questi adotti una condotta rispettosa anche degli interessi aziendali, improntata a buona fede e correttezza. Ebbene, nel momento in cui egli apprende che un proprio dipendente, assente da un periodo lunghissimo di tempo per malattia, svolge costantemente attività agonistica in giro per l'Italia (attività che presuppone - si ripete – un allenamento duro e assiduo) può legittimamente ritenere compromesso il necessario vincolo fiduciario e ciò sulla scorta di valutazioni tutt'altro che soggettive o temerarie, basate invece (ex ante) su comune logica e plausibili considerazioni. Se infatti, come richiesto dalla
S.C., il giudizio circa l'impatto della condotta del lavoratore (sia essa lavorativa o extralavorativa, come nel nostro caso) deve essere effettuato, appunto, "ex ante", dovendosi porre idealmente nella posizione di chi
(datore di lavoro) si domandi se quella concreta attività potesse ragionevolmente pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, non si vede come – nel caso del – il giudizio prognostico Parte_1
Pag. 24 di 31 non potesse che essere sfavorevole al lavoratore. Questi ha intrapreso un'attività diversa da quella prescritta dallo specialista, intensa, stressante e pericolosa (si pensi solo al rischio di cadute nei percorsi accidentati delle mountain bike;
e del resto, lo ricorda lo stesso ricorrente, nel giugno del
2019 egli era rimasto vittima di una grave caduta dalla bicicletta, riportando fratture che lo costringevano ad assentarsi dal lavoro per circa tre mesi), che non ha condotto a remissione o miglioramenti della malattia, tanto che dopo ben oltre un anno era ancora assente dal lavoro. E si consideri che i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante anche l'ipotesi che in concreto non si sia verificato il pregiudizio (con rientro quindi del lavoratore alla scadenza della malattia) allorché possa comunque fondatamente ritenersi che il mancato rientro, e quindi il ritardo o la compromissione della guarigione, fosse una conseguenza possibile della condotta, tale per cui, nel rispetto dei suddetti doveri di collaborazione, espressione di correttezza e buona fede, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi dal compierla. Il lavoratore in malattia deve insomma esimersi dal tenere condotte che rappresentino violazione (con giudizio, si ripete, ex ante) di quei doveri di correttezza che dovrebbero imporgli di non assumere, in malattia, rischi ulteriori per la propria salute, svolgendo attività potenzialmente idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione.
Nel caso in esame, non si può seriamente dubitare che, esaminata ex ante, secondo valutazioni proprie dell'uomo comune, la condotta del Parte_1 fatta di intenso impegno sportivo agonistico, della quale il proprio datore era all'oscuro, costituisce condotta che certamente ha disatteso i canoni appena citati, legittimando il convincimento che il lavoratore in malattia si fosse assunto rischi oltre legittima misura. Valutata ex post, alla luce delle condivisibili conclusioni medico legali, può dirsi inoltre che essa ha ragionevolmente compromesso e ritardato il processo di guarigione.
La reazione datoriale impugnata è conforme a legge e la domanda sul punto deve essere dunque respinta.
Pag. 25 di 31 6. Anche la domanda risarcitoria è infondata.
Il lamenta un complessivo atteggiamento persecutorio di parte Parte_1 datoriale, integrante gli estremi del mobbing/straining.
Il successivo tema d'indagine attiene quindi alla verifica della sussistenza del lamentato mobbing/straining, di cui il demansionamento o lo svuotamento concreto delle mansioni può costituire espressione.
In via generale l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale è tenuto a provare l'esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, diretti nei suoi confronti, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali comportamenti sussiste, per il datore di lavoro, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno;
inoltre “poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro.” (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21682 del
20 luglio 2023).
Ai caratteri oggettivi del mobbing deve accompagnarsi una connotazione soggettiva, in termini di intento persecutorio, in cui si sostanzia la fattispecie ipotizzata. In alternativa occorre che il contesto complessivo denunciato abbia avuto effetto stressogeno, potendo quindi integrare la meno grave fattispecie del cd. “straining”.
Sul punto è opportuno rammentare che, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, lo straining è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del
Pag. 26 di 31 dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene" (così Cass. ord. n.
2676/2021). Invero, l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr.
Cass. sent. n. 3291/2016), il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di
"mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (così ancora Cass. ult. cit.; si evidenzia che il danno nello specifico – come a breve si approfondirà – ha assunto connotazioni ben meno gravi di quelle ipotizzate in ricorso). In altri termini, ciò che più rileva, al di là delle categorie definitorie, è se il fatto comprovato abbia leso interessi del lavoratore meritevoli di tutela (sub specie dell'integrità psico-fisica, dell'identità personale, della dignità e via dicendo). E, in definitiva, le due nozioni (mobbing e straining) hanno piuttosto precipua connotazione medico-legale, sì da non possedere autonoma rilevanza ai fini giuridici, servendo “soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale” (in tali termini, la recente Cass. ord. n. 4664/2024).
Nel caso in esame, non ricorrono gli estremi né dell'una né dell'altra condotta.
Pag. 27 di 31 Innanzitutto le condotte denunciate, come sopra riassunte, si limitano a pochi fatti distribuiti su un arco temporale esteso, il che già costituisce ostacolo all'individuazione di un preciso progetto vessatorio o intimidatorio.
Parte ricorrente assume che, dopo circa 13 anni di lavoro, improvvisamente nel 2012 sarebbe stato privato della macchina aziendale, individuando in tale fatto il primo intento vessatorio. Il dato è rimasto mera astratta enunciazione, che parte ricorrente (cui, si ripete, competeva l'onere probatorio) non ha contestualizzato né riempito di contenuto sull'intento nocente, mirato in proprio danno. Premesso che il datore di lavoro è libero di fare l'uso che meglio crede dei beni aziendali e se l'autovettura non costituisce benefit contrattuale, non si vede per quale motivo non possa liberamente disporne, salvo appunto comprovare che l'esercizio di tale diritto fosse unicamente strumentale a creare disagio al lavoratore. Detto ciò, i testi (si veda ad esempio il teste peraltro addotto da parte Tes_1 ricorrente), al contrario, hanno riferito che l'autovettura di servizio veniva utilizzata dal soltanto per recarsi e tornare dal lavoro e che a un Parte_1 certo punto gli venne tolta in quanto doveva essere utilizzata dall'addetto all'attività commerciale;
uso, questo, in concreto pregiudicato dalle frequenti assenze del ricorrente o dai mancati rientri in azienda.
Nessun valore assume la generica indicazione del mutamento degli orari di lavoro;
così decontestualizzata è elemento privo di valore alcuno. Peraltro, sul profilo specifico, gli stessi testi di parte ricorrente nulla hanno saputo riferire.
Passano ben 5 anni prima che il possa individuare un secondo, Parte_1 asserito, sintomo di volontà mobizzante (cfr. supra, sub 1, punti ii e iii). Si tratta della contestazione disciplinare del maggio 2017 per un'assenza ingiustificata. Anche tale profilo non è stato in alcun modo sviluppato. Non rimane quindi che evidenziare come la circostanza che il procedimento sia stato spontaneamente archiviato può essere letta, al contrario, quale
Pag. 28 di 31 smentita della sussistenza di iniziative datoriale motivate solo da volontà persecutoria.
Quanto ai residui aspetti, solo quello relativo al mutamento di mansioni e al presunto svuotamento di esse ha trovato un significativo sfogo probatorio, attraverso l'escussione dei tre testimoni di parte ricorrente all'udienza del
25.6.2024 (parte ricorrente ha poi rinunciato ai propri residui testi).
Purtuttavia gli esiti della prova si attestano come tutt'altro che favorevoli alle posizioni del Il teste ha infatti confermato che Parte_1 Tes_2 dal settembre 2019 (al rientro dopo una lunga assenza dovuta ai postumi di una caduta dalla biciletta) il ricorrente è stato spostato dalla postazione negli uffici amministrativi a una postazione all'interno della zona produzione.
Ha confermato che il lavorava: “controllava i pacchi da spedire, Parte_1 in particolare che i carichi fossero preparati e separati adeguatamente”
(quindi non era inattivo). Ebbene la circostanza che prima si occupasse della certificazione di qualità e poi del controllo delle spedizioni di per sé, in carenza di prova di un effettivo demansionamento, è in sé neutra, in quanto la modifica delle mansioni rientra nel generale potere datoriale di conformazione della prestazione ai sensi dell'art. 2103 cc.
Il teste ha confermato che nel c.d. “locale portineria” hanno sempre Tes_3 lavorato sia lui che il e che in tale locale sono presenti computer Parte_1 utilizzati per l'accettazione delle merci. Anche tale teste ha negato che il sia rimasto inattivo nel 2021. Parte_1
Infine, il teste ha riferito di aver lavorato, assieme ai colleghi Tes_1
e nel locale portineria e che la postazione di lavoro ivi Parte_1 Tes_3 Pt_4 presente era a disposizione di tutti i lavoratori. Anche tale teste ha confermato che il computer in tali locali veniva utilizzato per stampare le bolle per la spedizione della merce.
In definitiva la benché minima prova è emersa in ordine all'ipotizzata condotta di mobbing o straining che dir si voglia.
Pag. 29 di 31 Il è stato assente dal lavoro per lunghi periodi, nel 2018 e nel Parte_1
2019, prima a seguito dell'incidente occorso alla figlia, poi per le fratture riportate a seguito della caduta dalla bicicletta. È evidente che parte datoriale ha dovuto organizzare il lavoro in sua assenza. Come è normale, del resto, che al suo rientro abbia rivisto le sue mansioni. Quindi non è vero che il sia rimasto inattivo per un anno in quanto si occupava, Parte_1 anche con l'uso di un computer, della gestione degli ordini e della preparazione dei materiali da spedire. Mansioni che venivano svolte, assieme ad altri dipendenti, nell'apposito locale, nei pressi dell'ingresso dell'azienda, ove si trova il piazzale al cui controllo egli era addetto.
Alcuna deduzione, né tantomeno prova, è stata fornita in merito alla circostanza che con le diverse mansioni si fosse realizzato un demansionamento.
Esclusa così la sussistenza di una condotta datoriale illegittima sub specie di mobbing/straining, non occorre neppure approfondire l'aspetto del lamentato danno biologico e morale (quantificato in ricorso in euro 50.000).
Basti dire che l'unico danno biologico prospettabile è quello per il quale il ha già ottenuto ristoro in separata sede (si veda quietanza doc. Parte_1
C allegato alla produzione ordinata dal Tribunale di cui alla nota del
2.4.2024), riconducibile però al disturbo dell'adattamento conseguente all'incidente stradale occorso alla figlia.
La domanda deve essere quindi integralmente rigettata.
7. In applicazione dell'art. 92 c.p.c. – nella versione introdotta dalla l.
162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale – valutato che di un disturbo psichico dell'adattamento il ricorrente ha comunque sofferto a partire dal 2018, si ritiene che le spese di lite possano essere compensate nella misura della metà. La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense, di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
Pag. 30 di 31 Le spese di CTU, già separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 2.2.2024, disattesa Parte_1 ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente della metà delle spese di lite, che liquida Controparte_1 per tale frazione in € 3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento.
Grosseto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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