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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10126/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Arpino, alla via Censorino n. 47, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Lettera
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...] chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9008365176 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855 000, Controparte_2
n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018 0003862955 000;
b) che tali avvisi di addebito non gli sono mai stati notificati ed in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento di notifica di tali avvisi di addebito.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è inammissibile ed infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855 000, n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018
0003862955 000.
Egli incentra le sue doglianze sulla mancata notifica degli avvisi di addebito e quindi sulla prescrizione dei contributi in essi contenuti ed in ogni caso sul decorso del termine di prescrizione dal momento di notifica degli avvisi di addebito al momento di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non avendo ricevuto atti interruttivi da parte dell'ente chiamato in giudizio.
Con riferimento al primo profilo il ricorso è inammissibile: l'ente previdenziale, infatti, ha dedotto e prodotto la sentenza n. 2672/2020 relativa a comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: in tale giudizio, dunque, è stata affrontata incidentalmente la questione della notifica degli avvisi di addebito, ritenuta inammissibile in quanto sollevata tardivamente. È noto, tuttavia, che nel processo civile vige il principio del dedotto e del deducibile, con la conseguenza che la parte non può proporre in un nuovo giudizio una questione che avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione del Tribunale in altro giudizio precedentemente proposto alla luce dell'oggetto in esso trattato.
In ogni caso, peraltro, la doglianza sarebbe inammissibile anche per altro profilo: alla luce della pacifica ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto del citato precedente giudizio instaurato dalla ricorrente, appare evidente che la stessa ricorrente abbia avuto conoscenza degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio almeno con la notifica di tale atto, con la conseguenza che al momento dell'instaurazione del presente giudizio è certamente decorso il termine di 20 e 40 giorni previsto dalla legge per le censure formali e di merito dei titoli azionati.
Parte ricorrente, peraltro, nulla ha contestato specificamente rispetto alle deduzioni dell'ente previdenziale.
Con riferimento al secondo profilo oggetto di contestazione, quindi relativo alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento, il ricorso è invece infondato.
, infatti, ha depositato molteplici atti interruttivi della prescrizione, Controparte_2
notificati prima che decorresse il termine previsto dalla legge: tra questi, incontestabile alla luce della sentenza citata in precedenza è certamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In aggiunta, poi, deve osservarsi che alla luce della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, anche senza alcun atto interruttivo i crediti non risulterebbero prescritti.
Per le ragioni appena esposte, quindi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso ed il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
028 2023 9008365176 000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855
000, n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018 0003862955 000;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
e dell' , liquidandole in complessivi € 2.697,00, per ciascuna Controparte_2 CP_4
resistente, oltre accessori, se dovuti.
Aversa, 14.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10126/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Arpino, alla via Censorino n. 47, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Lettera
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_3 [...] chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9008365176 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855 000, Controparte_2
n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018 0003862955 000;
b) che tali avvisi di addebito non gli sono mai stati notificati ed in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento di notifica di tali avvisi di addebito.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_4 CP_5
l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è inammissibile ed infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855 000, n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018
0003862955 000.
Egli incentra le sue doglianze sulla mancata notifica degli avvisi di addebito e quindi sulla prescrizione dei contributi in essi contenuti ed in ogni caso sul decorso del termine di prescrizione dal momento di notifica degli avvisi di addebito al momento di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non avendo ricevuto atti interruttivi da parte dell'ente chiamato in giudizio.
Con riferimento al primo profilo il ricorso è inammissibile: l'ente previdenziale, infatti, ha dedotto e prodotto la sentenza n. 2672/2020 relativa a comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: in tale giudizio, dunque, è stata affrontata incidentalmente la questione della notifica degli avvisi di addebito, ritenuta inammissibile in quanto sollevata tardivamente. È noto, tuttavia, che nel processo civile vige il principio del dedotto e del deducibile, con la conseguenza che la parte non può proporre in un nuovo giudizio una questione che avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione del Tribunale in altro giudizio precedentemente proposto alla luce dell'oggetto in esso trattato.
In ogni caso, peraltro, la doglianza sarebbe inammissibile anche per altro profilo: alla luce della pacifica ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto del citato precedente giudizio instaurato dalla ricorrente, appare evidente che la stessa ricorrente abbia avuto conoscenza degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio almeno con la notifica di tale atto, con la conseguenza che al momento dell'instaurazione del presente giudizio è certamente decorso il termine di 20 e 40 giorni previsto dalla legge per le censure formali e di merito dei titoli azionati.
Parte ricorrente, peraltro, nulla ha contestato specificamente rispetto alle deduzioni dell'ente previdenziale.
Con riferimento al secondo profilo oggetto di contestazione, quindi relativo alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento, il ricorso è invece infondato.
, infatti, ha depositato molteplici atti interruttivi della prescrizione, Controparte_2
notificati prima che decorresse il termine previsto dalla legge: tra questi, incontestabile alla luce della sentenza citata in precedenza è certamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In aggiunta, poi, deve osservarsi che alla luce della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, anche senza alcun atto interruttivo i crediti non risulterebbero prescritti.
Per le ragioni appena esposte, quindi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso ed il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
028 2023 9008365176 000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 328 2018 0000077855
000, n. 328 2018 0002936187 000 e n. 328 2018 0003862955 000;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
e dell' , liquidandole in complessivi € 2.697,00, per ciascuna Controparte_2 CP_4
resistente, oltre accessori, se dovuti.
Aversa, 14.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo